IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28408 - Pres. Frasca; Rel. Fanticini; Ric. C.I.; Controric. C.P.

Impugnazioni civili - Appello - Rigetto della domanda risarcitoria in primo grado - Evocazione in giudizio di appello anche del garante già chiamato - Necessità. (Cpc, articoli 31, 106 e 331)

IL PRINCIPIO

Indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia (propria o impropria) o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale, l'attore che propone appello avverso il rigetto della sua domanda risarcitoria deve necessariamente evocare in giudizio, oltre al responsabile, anche il soggetto indicato come garante e chiamato in causa.

Nota

La Suprema Corte non ha condiviso l'orientamento (Cass. n. 3538/25, n. 23828/23, 21366/20) che esclude - nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria - l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione e fonda tale interpretazione sul contegno processuale delle parti (il chiamato non ha contestato la fondatezza della chiamata nei suoi confronti e l'attore non ha esteso al chiamato la domanda originaria): così opinando non si considera, per un verso, la struttura del duplice rapporto obbligatorio che viene in rilievo e che intercorre, da un lato, tra danneggiato e danneggiante (rapporto principale di responsabilità scaturente dal fatto illecito) e, dall'altro lato, tra danneggiante e terzo chiamato (rapporto di garanzia) e, per altro verso, le implicazioni sostanziali derivanti dalla chiamata in causa del garante in caso di iniziale rigetto della domanda risarcitoria, poi impugnata dall'originario attore con esito vittorioso. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28384 - Pres. Scrima; Rel. Spaziani; Ric. F.R.; Controric. C.P.

Interruzione del processo - Pluralità di cause connesse scindibili - Evento interruttivo relativo ad una sola causa - Conseguenze. (Cpc, articoli 103, 300, 305, 307 e 332)

IL PRINCIPIO

In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse scindibili, sebbene l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse operi di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento (con la conseguenza che, in una simile ipotesi, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli articoli 300 e seguenti del codice di procedura civile esclusivamente con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo), tuttavia l'altra causa, ove non separata, resterebbe in una "fase di stallo" o "di rinvio" (destinata a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa) e potrebbe "rivitalizzarsi" e proseguire solo grazie ad un impulso di parte, essendo comunque imprescindibile che la parte interessata proponga istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'articolo 289 del cpc) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, verificandosi, in assenza di tale istanza, l'estinzione del giudizio.

Nota

L'orientamento in esame, mentre da un lato, condivisibilmente esclude, con tutta evidenza, l'applicabilità del termine perentorio trimestrale dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione alle altre parti dell'evento interruttivo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 300 e 305 del cpc, dall'altro lato consente di riconoscere un fondamento dogmatico all'opinione - peraltro, tutt'altro che inedita nelle pronunce di questa Corte sui rimedi al provvedimento di interruzione emesso in difetto del presupposto richiesto dall'articolo 300 del cpc (si veda ad esempio la sentenza della Cassazione n. 32228/2018 e, in epoca più risalente, Cassazione, sentenza n. 24546/2009) - che onera la parte non colpita dall'evento interruttivo di proporre l'atto d'impulso nel termine perentorio di sei mesi dal provvedimento dichiarativo dell'interruzione, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 289 del cpc cod. proc. civ. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, sentenza 30 ottobre 2025 n. 28719 - Pres. Carrato; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. G.A.; Int. L.C.

Contratto - Mancata determinazione del compenso - Quantificazione operata dal giudice in relazione alle opere realizzate - Necessità. (Cc, articoli 1453, 1657, 1661 e 2697)

Nel contratto di appalto, solo qualora le parti non abbiano determinato il compenso (ovvero allorché non abbiano dato seguito alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori), l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell'articolo 1657 del codice civile, non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28249 - Pres. Carrato; Rel. Trapuzzano; Ric. B.S.; Controric. I.G.

Contratto - Omessa ultimazione delle opere entro il termine fissato per la consegna - Richieste da parte committente. (Cc, articoli 1362, 1453, 1665, 1667 e 1668)

L'obbligazione dell'appaltatore di consegna dell'opera, quale atto materiale di traditio, è accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera e, quindi, presuppone fisiologicamente la sua ultimazione: l'obbligazione di eseguire l'opera è un'obbligazione di facere mentre l'obbligazione di consegna dell'opera eseguita è un'obbligazione di dare e segnatamente di tradere, cosicché la consegna è successiva all'accettazione dell'opera e postula la sua ultimazione, quale atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene ultimato in favore del committente. Ne discende che, stante l'applicabilità della disciplina generale dei contratti, in caso di omessa ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalle parti, il committente, ai sensi dell'articolo 1453, primo comma, del codice civile, può chiederne il completamento ovvero rivendicare il risarcimento dei danni, indipendentemente dalla consegna. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28600 - Pres. Terrusi; Rel. Abete; Ric. B.D.M. spa; Controric. C.B.

Accertamento del passivo - Definitività con decreto del giudice delegato - Stabilità del giudicato - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 36, 97, 99 e 101)

Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 97 della legge fallimentare, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28622 - Pres. Terrusi; Rel. Crolla; Ric. S. spa; C.&.Co srl

Accertamento del passivo - Privilegio del credito per interessi - Determinazione ex articolo 1284 del Cc - Sussiste. (Cc, articoli 1284, 2749, 2788 e 2855)

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale alla quale rinvia l'articolo 2749 del codice civile, comma 2, ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli articoli 2788 e 2855 del codice civile per i crediti pignoratizi ed ipotecari non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'articolo 1284 del codice civile; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali. (M.Pis.)

FAMIGLIA E FILIAZIONE

Sezione II, ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28443 - Pres. Mocci; Rel. Oliva; Ric. M.L.; Controric. Z.A.

Famiglia in genere - Esecuzione di migliorie sull'immobile del coniuge - Conseguente sua titolarità del diritto di possesso o di compossesso - Esclusione. (Cc, articoli 1150 e 1152)

Il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, adibito casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull'esistenza dell'unione familiare, configurato, nell'ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28733 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. V.G.; Controric. T.M.

Regime patrimoniale - Atto di alienazione di un bene del fondo - Azione revocatoria del creditore di un coniuge - Necessità dell'intervento in giudizio dell'altro - Mancanza - Nullità della sentenza. (Cc, articoli 169 e 2901; Cpc, articolo 102) 

Con riferimento all'atto di alienazione di un bene del fondo, il coniuge che abbia prestato il consenso ex articolo 169 del codice civile deve essere parte necessaria del giudizio di revocatoria promosso dal creditore personale dell'altro coniuge, la relativa mancanza determinando la violazione dell'articolo 102 del cpc, con conseguente nullità dell'intero giudizio e della sentenza impugnata, trattandosi di vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28239 - Pres. Giusti; Rel. Caiazzo; Ric. S.R.A.R.; Controric. A.D.E.

Impugnazioni civili - Appello - Disaccordo del giudice con le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado - Nuova consulenza - Necessità - Esclusione. (Cpc., articoli 113, 115, 116, 132 e 196)

Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28366 - Pres. Manna; Rel. Amendola; Pm (conf.) Celentano; Ric. O.P.; Controric. R.D.M. spa

Impugnazioni civili - Appello - Domanda di restituzione delle somme pagate a seguito della decisione di primo grado - Mancata decisione da parte del giudice - Conseguenze. (Legge 300/70, articolo 18; Cc, articoli 1282 e 2033)

In relazione alla domanda proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 28 ottobre 2025 n. 28533 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. D.C.P.; Controric. I.S. spa

Impugnazioni civili - Appello - Rinvio al primo giudice per integrazione del contraddittorio - Liquidazione delle spese del giudizio - Necessità. (Cpc, articoli 282, 336 e 354)

Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'articolo 354 del cpc, per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28333 - Pres. Scarano; Rel. Positano; Ric. Z.L.; Controric. P.SPV srl

Impugnazioni civili - Legittimazione da parte di chi non è stato parte nel grado precedente - Necessità della prova della sua legitimatio ad causam - Sussiste. (Cc, articoli 1260 e 2901; Cpc, articoli 111 e 344)

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28652 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. P.F.; Controric. M.T.O. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Censura di un'argomentazione della sentenza svolta ad abundantiam - Inammissibilità. (Cpc, articoli 112, 163, 339, 342 e 345)

È da considerare inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28761 - Pres. Cirillo; Rel. Vincenti; Ric. G.I.; Controric. S.M.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione degli articoli 2727 e 2729 del Cc - Vizio di sussunzione - Ammissibilità. (Cc, articoli 1226, 1720, 2727 e 2729; Cpc, articoli 112, 115, 116, 132, 277 e 384)

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 del codice civile solo allorché ricorra il cosiddetto vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. Non è, invece, ammessa la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, sentenza 27 ottobre 2025 n.28367 - Pres. Manna; Rel. Amendola; Pm (conf.) Celentano; Ric. R.T.; Controric. J. & J. Spa

Lavoro subordinato - Attività compiuta dal lavoratore in ambito extra lavorativo - Licenziamento - Presupposti. (Cc, articoli 1175, 1375, 2104, 2106 e 2119; Legge 300/70, articolo 18)

L'attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove - con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - non sia compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28368 - Pres. Manna; Rel. Amendola; Pm (conf.) Celentano; Ric. C.C.P.P.; Controric. S.C.C.S. spa

Retribuzione - Superminimo - Principio dell'assorbimento - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 2077 e 2697)

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (M.Pis.)

MANDATO

Sezione III, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28281 - Pres. Rubino; Re. Positano; Ric. S. soc. coop.; Controric. U.A. spa

Conferito a un legale - Illeggibilità della sottoscrizione - Nominativo non rilevabile dall'atto al quale la procura accede - Nullità dell'atto processuale - Ammissibilità. (Cc, articoli 1226 e 2907; Cpc, articolo 83)

Quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura. (M.Pis.)

MUTUO

Sezione III, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28241 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. B.M.C.C.; Int. M.G.

Contratto di mutuo solutorio - Titolo esecutivo - Presupposti - Natura. (Cc, articoli 1813 e 1814)

È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 474 del cpc, costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28252 - Pres. Carrato; Rel. Trapuzzano; Ric. A. srl; Controric. I.I. spa

Adempimento - Estinzione del debito - Imputazione del pagamento da parte del creditore ad altro debito - Onere della prova. (Cc, articoli 1183, 1184, 1193, 1218, 1277, 1987 e 1988)

Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme ritenute idonee a estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'articolo 1193 del Cc. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28643 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. C. srl; Controric. I.S. spa

Inadempimento - Citazione del debitore per la risoluzione o il risarcimento del danno - Eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile da parte del debitore - Conseguenze. (Cc, articoli 1460, 1476, 1490 e 2697)

Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile sono invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente avrà l'onere di dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (M.Pis.)

POSSESSO

Sezione II, ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28734 - Pres. Mocci; Rel. Giannaccari; Ric. M.F.; Controric. D.I.M.

Spoglio - A mezzo dell'ufficiale giudiziario - Conseguenza del comportamento doloso di chi richiede l'esecuzione - Sussiste. (Cc, articoli 1168, 2908 e 2909; Cpc, articoli 404 e 617)

Affinché ricorra lo spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, vale a dire che l'istante conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia in mala fede sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario. L'ipotesi dello spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario prescinde da ogni concorso consapevole dell'ufficiale giudiziario e richiede soltanto che l'intervento di quest'ultimo costituisca la conseguenza di un comportamento doloso di colui che richiede l'esecuzione. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28596 - Pres. Scoditti; Rel. D'Aquino; Ric. V.Z.L.D.R.; Controric. C.E. srl

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Omesso tentativo di mediazione - Improcedibilità. (Dlgs 28/2010, articolo 5)

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28400 - Pres. Frasca; Rel. Fanticini; Ric. G. srl; Controric. C.H.

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Domanda di arricchimento senza causa - Proponibilità nella comparsa di costituzione dell'opposto - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 183 e 645; Cc, articolo 2041)

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'articolo 645, secondo comma, e, dunque, anche l'articolo 183, quinto comma, del cpc - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28599 - Pres. Scoditti; Rel. Rolfi; Ric. B.M.P.S. spa; Controric. R.F. srl

Domanda giudiziale - Di ripetizione di indebito - Sua sostituzione con quella di rideterminazione del saldo - Ammissibilità anche in grado di appello - Sussiste. (Cc, articolo 2033)

Qualora nel corso del giudizio la domanda originariamente proposta di ripetizione di indebito sia sostituita dalla parte con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, previa espunzione degli importi illegittimamente addebitati, tale modificazione può essere operata anche in grado di appello senza porsi in contrasto con l'articolo 345 del cpc, non comportando l'introduzione di una domanda nuova, ma solo una riduzione del petitum, in quanto si deve ritenere che la domanda di accertamento del saldo effettivo del conto è già inclusa in quella di ripetizione degl'importi indebitamente trattenuti dalla Banca. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28285 - Pres. Mocci; Rel. Oliva; Ric. C.C.; Controric. F.G.

Azioni di difesa - Regolamento confini - Presupposto dell'incertezza del confine -Fondi separati da strada vicinale - Ammissibilità della domanda - Limiti. (Cc, articoli 950 e 951)

In tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'articolo 950 del codice civile al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione II, ordinanza 28 ottobre 2025 n. 28526 - Pres. Bertuzzi; Rel. Maccarrone; Ric. Q. srl; Controric. M.N.

Danni - Derogabilità della domanda originariamente proposta - Presupposti. (Cc, articoli 2908 e 2909; Cpc, articoli 153, 324, 325, 345 e 346)

In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche - ma non necessariamente- di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 28 ottobre 2025 n. 28572 - Pres. Rubino; Rel. Positano; Ric. Z.I. PLC; Controric. M.S.

Danno - Biologico - Iure successionis - Applicabilità nel caso in cui il decesso non sia ricollegabile all'illecito - Sussiste. (Cc, articoli 1175, 1176, 1219, 1223, 1224, 1226, 1375 e 2056)

In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (M.Pis.)

Sezione III, sentenza 24 ottobre 2025 n. 28278 - Pres. Rubino; Rel. Guizzi; Pm (conf.) Postiglione; Ric. R.P.; Controric. N.F.

Danno - Da erosione delle coste marine - Responsabilità delle Regioni e dei Comuni costieri - Natura e presupposti. (Cc, articoli 2043 e 2051)

È configurabile una ipotesi di concorso causale nell'evento da parte del custode, per il titolo di cui all'articolo 2051 del codice civile, e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell'articolo 2043, atteso che all'addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere dato il custode la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, poiché tanto comporta soltanto che egli non possa sottrarsi alla responsabilità per il titolo di sua pertinenza, ma non che l'evento dannoso non possa essere stato concausato anche dal fatto di un terzo"; e ciò perché la "incompatibilità fra l'affermazione di una responsabilità del custode per mancata prova liberatoria e l'affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa norma assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla cosa oggetto della custodia e da assumere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28255 - Pres. Rubino; Rel. Simone; Ric. M.D.; Controric. A.S.P.M.A.S.

Danno - Da perdita del rapporto parentale - Morte causata da illecito - Mancata convivenza tra la vittima e i superstiti - Irrilevanza. (Cc, articoli 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729)

La morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex articolo 2727 del codice civile, una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28672 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. N.G.; Controric. R. Dac

Danno - Prova dell'an da parte del danneggiato - Difficoltà nella prova del quantum - Mancata liquidazione da parte del giudice - Inammissibilità. (Codice della navigazione, articoli 941, 942 e 953; Regolamento Cee n. 889/02)

Qualora il danneggiato abbia provato l'an e si trovi in difficoltà, non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare, a provare il quantum non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28672 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. N.G.; Controric. R. Dac

Danno - Risarcimento - Liquidazione equitativa - Presupposti. (C.n., articolo 941, 942, 953; Regolamento CE n. 889/02; Cc, articoli 1218, 1681 e 2697)

Il risarcimento riconosciuto all'articolo 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda). Quanto alla possibilità di liquidare il danno equitativamente, va ribadito che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno presuppone: a) la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell'esistenza stessa del danno); b) l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere "oggettiva", cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e "incolpevole", cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28327 - Pres. Scarano; Positano; Ric. L.M.; Controric. M.A.

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito litigioso - Presupposti. (Cc, articolo 2901)

Nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2025 n. 28660 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. A.G.; Int. T.H.Y.

Decisione sulla competenza - Da parte del giudice di pace - Ordinanza impugnabile con l'appello - Ammissibilità. (Cpc, articoli 279, 281 bis, 311 e 339)

A seguito della Legge n. 69 del 2009 e della introduzione nel primo comma dell'articolo 279 del Cpc della forma dell'ordinanza per la decisione soltanto sulla competenza, anche le decisioni di tal genere del giudice di pace, in forza dell'applicabilità di tale norma - per effetto dell'articolo 281-bis del Cpc - ai procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e, quindi, di riflesso, ai sensi dell'articolo 311 del cpc, ai procedimenti dinanzi al giudice onorario, debbono ritenersi soggette alla stessa forma. La relativa ordinanza deve intendersi, data la permanente vigenza dell'articolo 46 del cpc, impugnabile con l'appello, dovendo intendersi l'articolo 339 del cpc - per le pronunce rese dal giudice di pace - modificato implicitamente in tal senso, ancorché faccia formale riferimento solo all'appellabilità delle sentenze. (M.Pis.)

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