IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Riassunzione - Pronuncia del giudice su tutte le domande formulate - Necessità. (Cpc, articoli 392 e 394)
IL PRINCIPIO
In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.
Come già dichiarato dalla Suprema Corte, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché, per la validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Servitù di passaggio - Avvenuto con la collaborazione dei condomini o del portiere che provvedono all'apertura del passaggio - Inidoneità all'esercizio di una servitù attiva - Sussiste. (Cc, articoli 1158 e 2697)
IL PRINCIPIO
Ai fini dell'usucapione, il passaggio, come atto d'esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente, con la conseguenza che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l'esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d'ingresso di un edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta.
Ai fini dell'usucapione è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus corrispondente al diritto reale che si intende acquisire (nella specie il diritto reale di servitù di passaggio pedonale su cosa altrui), che si protragga per il tempo previsto dalla legge, e che il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" (articolo 1158 del codice civile), si fondi sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, l'esercizio di un autonomo diritto (vedi in tal senso Cassazione ordinanza 9 novembre 2021 n. 32808). Pertanto, non è ammissibile a tal fine che ad un possesso siffatto possa corrispondere, sotto il profilo della necessaria continuità ed autonomia, l'esercizio solo sporadico del passaggio pedonale dei condomini solo in orario di apertura degli esercizi commerciali i cui titolari sono gli unici, a parte il proprietario, a possedere le chiavi del cancello, utilizzato per il passaggio, che di notte e nei giorni festivi viene chiuso. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento - Notificazione del ricorso a mezzo pec - Esito negativo - Necessità per l'ufficiale giudiziario dopo essersi recato presso la sede dell'impresa di effettuare ulteriori ricerche - Esclusione. (L.F., art. 15)
L'articolo 15, comma 3, della legge fallimentare come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del Dl n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla legge 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo pec non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Prova documentale acquisita in primo grado - Conservazione - Effetti. (Cpc, disposizioni di attuazione articolo 76; Cc, articolo 1988)
In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per Cassazione - Omesso esame di un fatto storico - Individuazione da parte ricorrente ed indicazione della sua decisività. (Cpc, articoli 360, 366 e 369)
L'articolo 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile, riformulato dall'articolo 54 del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, del Cpc, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (M.Pis.)
MUTUO
Mutuo bancario - Piano di ammortamento "alla francese" - Mancata indicazione della modalità di ammortamento - Nullità del contratto - Esclusione. (Cc, articoli 1281, 1283, 1344, 1439, 1526 e 1815)
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Notifica ex art. 140 cpc. - Pubblica fede della relata - Limiti. (Cpc, articoli 102, 140 e 331)
Nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dallo ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova. (M.Pis.)
POSSESSO
Azioni a difesa - Manutenzione - Onere della prova per l'attore sia dell'atto che del dolo e della colpa - Necessità. (Cc, articoli 873, 879, 1144 e 1170)
Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa, mentre l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente.
PROCEDIMENTO CIVILE
Atti e provvedimenti - Uso della lingua italiana - Per gli atti prodromici al processo - Necessità - Esclusione. (Cpc, articoli 122, 123 e 158)
Ai sensi degli articoli 122 e 123 del Cpc, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte. (M.Pis.)
Domanda giudiziale - Compensazione dei crediti - Persistenza di un'eccedenza - Ammissibile la domanda di condanna a una somma minore - Sussiste. (Cc, articolo 1243)
La compensazione estingue i crediti per quantità corrispondenti, persistendo il credito dell'uno o dell'altro per l'«eccedenza». Se l'eccedenza è dalla parte dell'attore, vale il principio della domanda, in applicazione del comune principio che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore. Se il credito maggiore è quello opposto in compensazione, la condanna al pagamento dell'eccedenza suppone la proposizione di domanda, tesa a ottenerne il pagamento nel medesimo giudizio. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Da incendio - Accertamento dell'efficacia almeno "concausale" della "res" custodita nella propagazione del fuoco - Prova del nesso causale tra "res" ed "eventus damni" - Sussistenza - Individuazione del punto di "innesco" dell'incendio - Rilevanza solo ai fini della prova del "caso fortuito" - Mancata prova - Conseguenze. (cc., artt. 2051, 2055, 2947)
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex articolo 2051 del Cc per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la «res» abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l'individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito. (M.Pis.)
Responsabilità della Pa - Per danni causati da cani randagi - Onere della prova - Riparto - Distinzione tra colpa e nesso di causalità - Presupposti. (Cc, articoli 2043, 2051, 2052, 2053 e 2697)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'articolo 2043 del Cc; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione e il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Validità ed efficacia della sentenza - Collocamento a riposo di un componente del collegio dopo la decisione - Irrilevanza. (Cc, articoli 1362, 1366,1337, 1375 e 1439; Cpc, articoli 115 e 116)
Ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo, rilevando, invece, l'ipotesi in cui, non il deposito, ma la deliberazione stessa della decisione risulti adottata in un momento successivo al collocamento a riposo. (M.Pis.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Divorzio - Giudizio di appello - Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Effetti sull'assegno di mantenimento dei figli. (Cpc, articoli 711, 737, 739 e 742; Legge 898/70, articolo 4)
Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Amministratore - Società a responsabilità limitata - Versamento in proprio favore di compenso in difetto di delibera - Danno al patrimonio sociale - Risarcimento. (Cc, articoli 2328, 2381, 2389 e 2476)
L'amministratore di una società a responsabilità limitata (compresa quella che sia formata da un unico socio) che provveda al versamento, in proprio favore, di una somma a titolo di compenso nonostante la mancanza della deliberazione dell'assemblea a tal fine richiesta dallo statuto sociale, non adempie, di conseguenza, al dovere, previsto dall'articolo 2476, comma 1°, del Cc, di prestare la dovuta osservanza alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo (che comprende lo statuto sociale: arg. ex articolo 2328, comma 3, del Cc), con la conseguenza che ove tale inadempimento abbia arrecato un pregiudizio al patrimonio della società (in misura corrispondente, in difetto di emergenze contrarie, alle somme indebitamente distratte dallo stesso), l'amministratore inadempiente è tenuto, in forza dell'articolo 2476, comma 3, del Cc, al relativo risarcimento in favore della società danneggiata. (M.Pis.)
Cancellazione della società - Subentro degli ex soci nei rapporti facenti capo alla società estinta - Responsabilità nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione - Sussiste. (Cc, articolo 2495)
La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall'articolo 2495, comma 2, del Cc, entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione. La circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Compensazione per gravi ed eccezionali ragioni - In difetto di reciproca soccombenza - Conseguenze. (Cpc, articoli 89, 91 e 92)
La compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'articolo 92, comma 2, Cpc, come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare di bene immobile - Soggezione all'azione revocatoria ordinaria - Esclusione. (Cc, articoli 2729 e 2901)
Il contratto preliminare di vendita di un immobile, non producendo effetti traslativi e non essendo perciò configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, non può essere assoggettato all'azione revocatoria ordinaria; azione proponibile, invece, nei confronti dell'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato, rispetto al quale va accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria. (M.Pis.)
Contratto preliminare di bene immobile - Soggezione all'azione revocatoria ordinaria - Esclusione. (Cc, articoli 2729 e 2901)
Il contratto preliminare di vendita di un immobile, non producendo effetti traslativi e non essendo perciò configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, non può essere assoggettato all'azione revocatoria ordinaria; azione proponibile, invece, nei confronti dell'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato, rispetto al quale va accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria. (M.Pis.)
Garanzia - Vizi - Di costruzione - Conoscenza del progetto da parte dell'acquirente - Irrilevanza. (Cc, articoli 1490, 1667 e 1669)
I vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come il "difetto di costruzione" rilevante ex articolo 1669 del Cc che deve incidere sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile, sono quelli ascrivibili non solo all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione ma anche all'imperfetta o erronea progettazione degli stessi; la conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non può essere equiparata alla conoscenza anche dei vizi e difetti che deriveranno all'immobile dalla sua messa in opera, anche ove il progetto presenti aspetti innovativi, perché deve essere comunque garantita la funzionalità del bene e la sua idoneità all'uso normale al quale è destinato; perché possa esservi accettazione idonea ad elidere la garanzia per vizi e difetti ex articoli 1490/1495 del del Cc e la garanzia ex articolo 1669 del Cc, essa deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, ferma per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente la possibilità di far valere la garanzia secondo le modalità delineate dagli articoli 1490 e seguenti del Cc o dall'articolo 1669 del Cc. (M.Pis.)


