PROVA CIVILE

Sezione II, sentenza 6 maggio 2025 n. 11925 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; Pm () Pepe; Ric. A.G.; Controric. G.M.

Onere della prova - Violazione dell'articolo 2697 del Cc - Attribuzione dell'onere a parte diversa da quella gravata - Differenza con l'incongrua valutazione delle prove -Effetti. (Cc, articoli 873 e 2697)

IL PRINCIPIO

La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 del codice civile si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'articolo 360, n. 5, del Cpc.

Nota

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 28 aprile 2025 n. 11185 - Pres. Ferro; Rel. Vella; Ric. S.C.; Controric. F.A.A. e. C. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Ricorso nativo digitale - Inserimento di copia digitalizzata di copia della procura alle liti - Effetti. (Cpc, articolo 83; Legge fallimentare, articoli 160, 162, 163, 168, 169, 173 e 179)

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex articolo 83, comma 3, del cpc, di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 28 aprile 2025 n. 11222 - Pres. Condello; Rel. Positano; Ric. Z.I. PLC; Controric. C.E.

Impugnazioni civili - Violazione dell'articolo 331 del cpc - Mancata rilevazione della nullità da parte delle parti e del giudice - Conseguenze. (Cpc, articoli 102, 107, 157 e 331)

Qualora il giudizio di appello sia introdotto in violazione dell'articolo 331 del cpc e né la parte che l'ha introdotto né le altre né il giudice abbiano rilevato la nullità, la sentenza è suscettibile di ricorso principale o incidentale deduttivo della violazione della norma ad istanza della parte, ivi compresa quella che introdusse l'appello, soltanto qualora la violazione dell'art. 331 del cpc abbia riguardato o una situazione di litisconsorzio necessario iniziale ai sensi dell'articolo 102 del cpc o una situazione di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice ai sensi dell'articolo 107 del cpc. In tal caso, la violazione può essere denunciata con ricorso principale o incidentale e ciò perché non può operare la regola dell'articolo 157, terzo comma, del cpc, in quanto la violazione dell'articolo 102 del cpc e dell'articolo 107 del cpc in appello è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, il che esclude che la parte perda il potere di impugnare al riguardo ancorché abbia provocato la nullità o non l'abbia rilevata. Viceversa, in ogni altro caso di violazione dell'articolo 331 del cpc in appello e dunque con riferimento a situazioni di litisconsorzio necessario processuale (sia da inscindibilità sia da dipendenza), poiché la Corte di cassazione non ha il potere di rilevare d'ufficio detta violazione, la regola dell'articolo 157, terzo comma, del cpc opera ed esclude che tanto la parte che aveva introdotto l'appello determinando la violazione dell'articolo 331 del cpc quanto le altre parti che non rilevarono alla lor volta la violazione, possano proporre ricorso principale o incidentale deducendo la violazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 22 aprile 2025 n. 10509 - Pres. Frasca; Rel. Spaziani; Ric. S.M.; Int. R.P.D.

Mezzi di impugnazione - Applicazione di rito erroneo in primo grado - Proposizione dell'appello - Ultrattività del rito seguito in primo grado - Fondamento. (Cpc, articoli 281 sexies, 702, bis, ter e quater)

In ossequio al principio della ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa, mentre, invece, se la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (M.Pis.)

LOCAZIONI

Sezione III, ordinanza 24 aprile 2025 n. 10807 - Pres. Frasca; Rel. Simone; Ric. A. srl; Controric. B.L.

Obbligazioni del locatore - Irregolarità edilizia - Prova del pregiudizio da parte del conduttore - Necessità. (Cc, articoli 1218, 1460, 1575, 2730 e 2697)

Nell'ipotesi di natura abusiva dell'immobile, può individuarsi un eventuale inadempimento del locatore solo qualora il carattere abusivo dell'immobile concesso in godimento abbia in qualche misura inciso su un qualche concreto profilo di interesse del conduttore, con la precisazione che finché nessuna limitazione, contestazione o turbativa del godimento abbia condizionato la sfera del conduttore, spetta a quest'ultimo allegare e fornire la prova del concreto pregiudizio subito per effetto di tale particolare caratteristica giuridica del bene, dovendosi escludere l'inadempimento del locatore, in ragione della mera circostanza, in sé, del carattere abusivo dell'immobile locato, non costituente, in quanto tale, un pregiudizio in re ipsa per il conduttore. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione III, ordinanza 30 aprile 2025 n. 11378 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. V. spa; Controric. C.D.M

Civili - Rilevanza della quarta pec ai fini dell'accettazione del deposito - Presupposti. (Cpc, articoli 156, 165, 168, 347 e 348)

Il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria, cioè a dire della cosiddetta. quarta Pec. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione I, ordinanza 2 maggio 2025 n. 11592 - Pres. Marulli; Rel. Fidanzia; Ric. M.D.; Controric. C.M.

Interruzione del processo - Riassunzione da parte degli eredi - Notifica al contumace - Irrilevanza. (Cc, articolo 2055; Cpc, articoli 291, 292 e 307)

La riassunzione del giudizio sospeso a opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 292 del cpc, né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione I, ordinanza 29 aprile 2025 n. 11284 - Pres. Terrusi; Rel. Crolla; Ric. R.I. spa; Int. F. 3A P. srl

Presunzioni - Apprezzamento del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Presupposti. (Cc, articolo 2729)

In tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito ogni valutazione al riguardo e il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 3 maggio 2025 n. 11624 - Pres. Marotta; Rel. Fedele; Ric. F.A.; Controric. A.S.L.A.

Prova testimoniale - Omessa ammissione - Vizio di motivazione nel ricorso per cassazione - Denuncia - Limiti. (Cpc, articoli 360 e 437)

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 28 aprile 2025 n. 11138 - Pres. Rubino; Rel. Dell'Utri; Ric. G.M.S.; Controric. C. R.C.

Danno - Concorso di colpa del danneggiato - Valutazione d'ufficio anche da parte del giudice di appello - Sussiste. (Cc, articolo 1227)

L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'articolo 1227, comma 1, del codice civile, non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 22 aprile 2025 n. 10514 - Pres. Frasca; Rel. Spaziani; Ric. P.C.M.; Controric. C.S

Pubblica amministrazione - Fatto penalmente illecito del dipendente - Sussiste. (Cc, articoli 2043, 2049 e 2055)

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo. (M.Pis.)

Sezione III; ordinanza 3 maggio 2025 n. 11615 - Pres. Rubino; Rel. Fanticini; Ric. AGEA; Int. I.G.

Pubblica amministrazione - Lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'azione della Pa - Configurabilità - Condizioni. (Cc, articolo 2043)

L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione: la consapevolezza che quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o addirittura appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice esclude la buona fede (intesa come confiance sulla conservazione dello status quo) e, dunque, impedisce che l'ordinamento protegga colui che - in qualche misura - poteva ben avvedersi di star confidando su un atto illegittimo o suscettibile di (oppure esposto al rischio di) caducazione. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione I, ordinanza 29 aprile 2025 n. 11296 - Pres. Terruzi; Rel. Pazzi; Ric. C. srl; Controric. F.C.D.M.G. snc

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria - Incertezza sulla soddisfazione del credito - Prova. (Legge fallimentare, articoli 66 e 148; Cc, articolo 2901)

In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni, nel caso di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento tale regola non può trovare applicazione, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 24 aprile 2025 n. 10874 - Pres. Scarano; Rel. Cricenti; Ric. G.E.; Controric. A.d.E.

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Partecipatio fraudis da parte del terzo - Presunzioni semplici - Ammissibilità. (Cc, articoli 2729 e 2901)

La "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione III, ordinanza 5 maggio 2025 n. 11809 - Pres. Frasca; Rel. Moscarini; Ric. G.S.; Int. E.G

Nullità - Omesso cambiamento di rito - Esclusione - Impugnazione - Indicazione di specifico pregiudizio - Necessità. (Cpc, articoli 380 bis, 429, 430 e 447 bis)

L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non indichi uno specifico pregiudizio processuale che, dalla mancata adozione del diverso rito, sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subìta sul piano pratico processuale. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 3 maggio 2025 n. 11612 - Pres. Rubino; Rel. Rossi; Ric. F.R.; Int: T.F.

Provvedimento giudiziale con sottoscrizione del giudice illeggibile - Inesistenza - Sussiste. (Cpc, articoli 132, 135 e 633)

Al difetto di sottoscrizione del giudice, previsto dall'articolo 132, secondo comma, numero 5, del cpc, è equiparato il caso della sottoscrizione illeggibile: è inficiato da giuridica inesistenza il provvedimento giurisdizionale firmato con segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice che l'abbia pronunciato. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 28 aprile 2025 n. 11143 - Pres. Orilia; Rel. Amato; Ric. M.G.; Controric. D.I.N.

Sentenza resa in altro giudizio - Passaggio in giudicato - Idonea certificazione -Necessità. (Cpc, articoli 115, 116 e 184)

Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere ne' che la mancata contestazione di controparte sull' affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, ne' che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile). (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione II, ordinanza 2 maggio 2025 n. 11569 - Pres. Falaschi; Rel. Grasso; Ric. S.F.; Controric. B.D.I.

Amministratore - Privo di deleghe - Responsabilità - Mancato impedimento di fatti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori esecutivi - Sussiste. (Legge 689/81, articoli 3 e 23; Cc, articolo 2381)

Gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex articolo 2381 del codice civile, rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 5 maggio 2025 n. 11819 - Pres. Frasca; Rel. Simone; Ric. S.Z. spa; Controric. P.M.

Trasformazione - Estinzione di un soggetto e creazione di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione - Modificazione della società - Sussiste. (Legge 392/78, articolo 36; Cc, articoli 2498 e 2500 quinquies)

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 23 aprile 2025 n. 10557 - Pres. Orilia; Rel. Trapuzzano; Ric. D.V.D.; Controric. V.T.

Effetti - Obbligo solidale del venditore e dell'acquirente al pagamento dell'imposta di registro - Incluse soprattassa e penali - Sussiste. (Cc, articoli 1203, 1298 e 1475)

Il venditore e l'acquirente sono tenuti, in solido, nei confronti dell'amministrazione finanziaria al pagamento dell'imposta di registro, ivi comprese l'eventuale sopratassa e le penalità dovute per il ritardo nella registrazione, fermo restando l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'articolo 1475 del codice civile, ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto da quest'ultimo il pagamento. (M.Pis.)

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