APPALTI
Danni - Da appalto privato - Responsabilità civile - Domanda risarcitoria - Rapporti tra responsabilità ex articoli 2043, 1662 e 2051 del codice civile - Effetti sul committente. (Cc, articoli 1662, 2043, 2049 e 2051)
IL PRINCIPIO
Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore.
Nella giurisprudenza del giudice di legittimità si rinviene anche il principio secondo cui il committente può rispondere anche ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del committente, fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cassazione n. 11152/23). (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Collazione - Per imputazione - Due fasi del procedimento - Conseguenze. (Cc, articoli 682, 725, 726 e 747)
IL PRINCIPIO
La collazione per imputazione viene attuata in due fasi: dapprima con l'addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all'erede donatario e, poi, con il prelevamento, ex articolo 725 del codice civile, d'una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati sulla base del valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione. (M.Pis.)
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà. Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale tra il testamento precedente e quello successivo; sussistendo la prima ipotesi allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, mentre si configura la seconda ipotesi quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione. (M.Pis.)
ASSICURAZIONE
Responsabilità civile - Responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti - Obbligo indennitario dell'assicuratore per l'intero importo - Sussiste. (Cc, articoli 1917, 2055, 2697 e 2729)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria. (M.Pis.)
Risarcimento - Domanda di regresso ex articolo 292, comma 1, codice delle assicurazioni - Mancata decisione su di essa - Riproposizione in appello ex articolo 345 del Cpc - Necessità. (Cpc, articoli 292 e 345)
La domanda di regresso proposta dall'assicuratore per la «RCA» a norma dell'articolo 292, comma 1, del codice delle assicurazioni in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex articolo 346 del Cpc. (M.Pis.)
AZIENDA
Cessione - Responsabilità per debiti aziendali - Iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori - Necessità. (Cc, articolo 2560)
L'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile. (M.Pis.)
CONCORRENZA
Concorrenza sleale - Appropriazione dei tabulati con i nominativi dei clienti - Commessa mediante ex dipendenti al servizio del concorrente - Illecito concorrenziale - Sussiste. (Cc, articoli 2056 e 2598)
Tra i comportamenti di concorrenza sleale rientra la condotta posta in essere da un imprenditore che, per tramite di propri dipendenti, già al servizio di un concorrente, si appropri di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, essendo irrilevante la circostanza che detti nominativi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di informazioni comunque riservate e, come tali, non divulgabili. Ciò in quanto il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali strutturato da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituente oggetto di diritto di proprietà industriale in quanto non equiparabile a un segreto commerciale, costituisce illecito concorrenziale ove il trasferimento riguardi dati che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. (M.Pis.)
CONTRATTO
Inadempimento - Reciproco - Valutazione comparativa - Secondo un criterio di proporzionalità - Conseguenze. (Cc, articoli 1325, 1362, 1363, 1460 e 1476)
In caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'articolo 1460 del Cc consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (M.Pis.)
Contratto bancario - Conto corrente - Mancanza di una parte degli estratti conto - Onere della prova. ( Cc, articoli 2697, 2709, 2710 e 2729)
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Esecuzione per rilascio - Immissione del creditore nel possesso del bene - Opposizione - Inammissibilità per tardività. (Cpc, articoli 615, 617 e 618)
L'esecuzione forzata per rilascio si chiude con la immissione del creditore nel possesso del bene, sicché l'opposizione all'esecuzione dispiegata dopo tale momento è inammissibile per tardività e, in tale ipotesi, la trasmigrazione del fascicolo non permetterebbe al giudice dell'esecuzione il tempestivo esame dell'atto di opposizione: soltanto residuando al soggetto passivo del processo esecutivo il rimedio dell'opposizione formale entro i venti giorni dalla conclusione e sempre nel rispetto della struttura bifasica. (M.Pis.)
Opposizione di terzo - Avverso sentenza di appello - Da parte di litisconsorti pretermessi - Ammissibilità. (Cpc, articoli 354, 404 e 406)
È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 406 del cpc e l'articolo 354 del cpc, che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Indennità - Accordo sull'importo offerto dall'espropriante - Effetto traslativo della proprietà - Esclusione. (Cc, articoli 1418, 1439 e 1440)
L'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablatorio, nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento - Reclamo avverso la sentenza - Termine per la costituzione della parte - Perentorio - Effetti. (Legge fallimentare, articoli 18, 161,162 e 186-bis)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'articolo 18 della legge fallimentare, il termine per la costituzione della parte è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex articolo 22 della legge fallimentare - Ricorso straordinario per cassazione avverso il capo sulle spese - Ammissibilità - Presupposti. (Legge fallimentare, articolo 22)
In tema di reclamo ex articolo 22 della legge fallimentare, il ricorso straordinario per cassazione avverso il capo sulle spese, per essere ammissibile ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, deve riguardare esclusivamente e direttamente la relativa statuizione, e non le ragioni di merito che la sorreggono, poiché verrebbe altrimenti superato, in modo surrettizio, il difetto dei requisiti di decisorietà e definitività del decreto reiettivo del reclamo contro il decreto che a sua volta ha respinto il ricorso per dichiarazione di fallimento. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Nuovo regolamento delle spese processuali - In caso di riforma totale o parziale della sentenza gravata - Sussiste. (Cpc, articoli 91, 92, 112, 336 e 343)
In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme pagate per effetto della decisione di primo grado - Conseguenze. (Cpc, articolo 132; Tuf, articolo 21)
Se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Notifica della sentenza alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore - Decorrenza del termine breve - Esclusione. (Cpc, articoli 170, 282 e 285)
In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore, non costituisce notifica ex articolo 170 del Cpc al procuratore costituito e, quindi, non è idonea, ai sensi dell'articolo 282 del Cpc, a far decorrere il termine breve per impugnare. E questo perché, più in generale, la notificazione della sentenza eseguita alla controparte (che sia costituita in giudizio) personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli articoli 170 comma 1, e 285 del Cpc, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del successore a titolo universale - Dimostrazione del decesso della parte originaria e della qualità di erede - Necessità. (Cpc, articoli 100, 132 e 372)
In tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione, nell'asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito, incombe l'onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall'articolo 372 del Cpc, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione rilevabile d'ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente la necessità di assentarsi - Mancato rispetto - Licenziamento - Ammissibilità. (Cc, articoli 2232, 2549 e 2697; Legge 604/66, articolo 5)
Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa. (M.Pis.)
Licenziamento - Disciplinare - Immediatezza della contestazione - Configurabilità. (Cc, articoli 2104, 2106 e 2119; Legge 300/70, articolo 18)
In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esigenza di una articolata organizzazione aziendale restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. (M.Pis.)
Licenziamento - Irrogato a dipendente per molestie sessuali a collega di lavoro - Legittimità. (Cc, articoli 2016, 2087 e 2119)
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del Cc, sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente un collega sul luogo di lavoro. (M.Pis.)


