IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 26 marzo 2025 n. 8040 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. S.M.; Controric. B.N.L. spa

Impugnazioni civili - Appello - Riforma della sentenza impugnata - Nuovo regolamento delle spese processuali - Necessità . (Cpc, articoli 149, 160 e 360)

IL PRINCIPIO
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Nota

In tema di ricorso per cassazione, la Corte ha ribadito che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, del Cpc, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'articolo 360 del Cpc, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse". Invero, il vizio di violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, mentre il vizio di motivazione intende precisamente rimettere in discussione i suddetti elementi di fatto. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 27 marzo 2025 n. 8114 - Pres. Di Virgilio; Rel. Mondini; Ric. C.V.; Controric. S.A.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Notifica alla parte personalmente - Nullità - Sanabilità - Presupposti. (Cc, articoli 1218, 1453, 2058 e 2932; Cpc, articoli 156, 291 e 372)

IL PRINCIPIO
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex articolo 291, comma 1, del Cpc con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'articolo 156, comma 2, del Cpc, applicabile anche al giudizio di legittimità.

Nota

Nella decisione la Corte ha ricordato anche che, in tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il promissario acquirente che ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine fissato per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela; discende, dall'altro lato, che è solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ex articolo 2932 del Cc, essendo venuta meno l'altruità della "res", fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2025 n. 7193 - Pres. Di Virgilio; Rel. Varrone; Ric. C.M.; Controric. D.L.M.

Difformità e vizi dell'opera - Accertamento da parte del direttore dei lavori - Sufficienza ai fini della denunzia all'appaltatore - Esclusione. (Cc, articoli 1665 e 1667)

L'accertamento dei vizi di un'opera appaltata da parte del direttore dei lavori nominato dal committente fa decorrere il termine per la denunzia da parte di questi all'appaltatore, il cui onere non è assolto se la contestazione è effettuata da detto direttore, che non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2025 n. 7336 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. C. sas; Controric. A.A. spa

Contratto - Reticenze dell'assicurato - Annullamento del contratto - Presupposti. (Cc, articoli 1892 e 2697)

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del con traente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 4 marzo 2025 n. 5782 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. C.B.; Int. F.F.

Competenza per materia - Somministrazione di acqua potabile da parte del Comune -Decisione del giudice di pace secondo equità - Esclusione . (Cpc, articoli 114 e 339)

Non può essere decisa dal giudice di pace secondo equità una causa in materia di somministrazione di acqua potabile da parte del Comune (che abbia assunto la gestione del relativo servizio) la quale, pur rientrando nei suddetti limiti di valore, abbia a oggetto il diritto dell'ente pubblico territoriale di percepire dall'utente, in base alle norme di apposito regolamento comunale, l'importo corrispondente al consumo minimo, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento di detta quantità minima di consumo. Quanto precede in considerazione dell'indisponibilità del diritto del Comune al conseguimento (irrinunciabile, una volta emanato il regolamento che lo preveda) di detto corrispettivo per la somministrazione dell'acqua potabile. Tale indisponibilità discende direttamente dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione, restando a tale riguardo ininfluente che il rapporto con gli utenti sia disciplinato dalle regole privatistiche. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2025 n. 7189 - Pres. Di Virgilio; Rel. Varrone; Ric. C.C. srl; Int. D.G.D.

Risoluzione - Azione quanti minoris - Esperibilità - In caso di vizio della cosa o di mancanza di qualità - Sussiste. (Cc, articolo 1497)

L'azione quanti minoris è esperibile non solo in presenza di vizi della cosa, ma anche nell'ipotesi di mancanza di qualità, posto che l'articolo 1497 del Cc, nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale, non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. La pattuizione di un corrispettivo non preclude, pertanto, l'esperimento dell'azione volta a ottenere la riduzione del prezzo ove l'inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto ma giustifichi una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al minor valore del bene o dell'opera, purché il difetto non sia di trascurabile entità o scarsa importanza. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione I, sentenza 4 marzo 2025 n. 5719 - Pres. Di Marzio; Rel. Campese; Pm (conf.) Postiglione; Ric. I.S. srl; Controric. I.I. spa

Opposizione ex articolo 615 del Cpc - Promossa in forza di titolo stragiudiziale - Partecipazione di un terzo al giudizio di cognizione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 474, 615 e 616)

L'opposizione ex articolo 615 del codice di procedura civile, se promossa al fine di contestare un'esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l'esistenza, o meno, del diritto del creditore, intimante o procedente, di procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza, o non, del suo diritto risultante da quel titolo. Al corrispondente giudizio di cognizione instaurato ex articolo 616 del Cpc, pertanto, può partecipare anche un terzo (di sua iniziativa o perché chiamatovi) nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare, ex articolo 1421 del Cc, eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, ove alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, ex articolo 100 del Cpc. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione I, ordinanza 12 marzo 2025 n. 6623 - Pres. Giusti; Rel. Mercolino; Ric. P.A.; Controric. A.A.P.B.I. & C. snc

Indennità - Differenza tra occupazione legittima e illegittima - Finalità indennitaria e risarcitoria - Presupposti diversi - Conseguenze . (Dpr 327/01, articolo 49; Cc, articolo 2043)

La domanda di determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima (o per l'espropriazione) e quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima hanno natura diversa, l'una indennitaria e l'altra risarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto diversi, costituiti rispettivamente dall'emanazione del decreto di occupazione (o di espropriazione) e dall'illegittima privazione del possesso del bene, con la conseguenza che, qualora con l'atto introduttivo del giudizio sia stata chiesta la determinazione dell'indennità di occupazione (o di espropriazione) e la condanna dell'occupante al pagamento della stessa, la successiva formulazione della domanda di risarcimento non dà luogo semplicemente ad una diversa qualificazione della pretesa originaria, ma comporta la proposizione di una domanda radicalmente nuova, stante la diversità del petitum e della causa petendi. Qualora sia stata proposta con l'atto introduttivo un'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione (o di espropriazione), la riqualificazione della stessa da parte del giudice come domanda di risarcimento dei danni si traduce in un vizio di extrapetizione, comportando l'immutazione del petitum e della causa petendi della domanda proposta dall'attore. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 12 marzo 2025 n. 6622 – Pres. Giusti; Rel. Mercolino; Ric. S.I.R. srl; Controric. R.A.F.V.G.

Indennità - Valore di mercato del terreno - Determinazione - Rilevanza della classificazione degli strumenti urbanistici - Sussiste . (Dpr 327/2001, articolo 42 bis)

Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'acquisizione di un'area disposta ai sensi dell'articolo 42-bis del Dpr n. 327 del 2001, il valore di mercato del terreno dev'essere determinato con riferimento non già alla data dell'occupazione o dell'espropriazione, ma a quella di emissione del provvedimento di acquisizione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, e detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento ablatorio. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 14 marzo 2025 n. 6714 - Pres. Marulli; Rel. Fidanzia; Ric. C.M.P.; Controric. C.F.Q.C. srl

Crediti - Azione del curatore per il recupero del credito del fallito - Domanda riconvenzionale per l'accertamento di un contro-credito basato sullo stesso rapporto - Inammissibilità della riconvenzionale in sede ordinaria - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 52 e 93)

Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto "in bonis" per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sicché in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria, deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 marzo 2025 n. 6065 - Pres. Terrusi; Rel. Fidanzia; Ric. MF; Controric. F.C.C.L. spa

Crediti - Ricognizione di debito con data certa precedente al fallimento - Opponibilità alla massa - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 93, 98 e 99; Cc, articoli 1988, 2697 e 2735)

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 14 marzo 2025 n. 6873 – Pres. Terrusi; Rel. Fidanzia; Ric. B. spa; Controric. L.F.

Termine ex articolo 14-sexies lettera B) della legge 3/2012 - Natura perentoria - Funzione acceleratoria della procedura - Domanda fuori termine ammissibile se giustificata - Sussiste . (Legge 3/2012, articoli 14 e 14-ter)

Gli articoli 14-ter e seguenti della legge n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex articolo 14 sexies lettera b) - la cui concreta determinazione è rimessa all'organo della liquidazione è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura; ne segue che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio. Pertanto, è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell'ottica di un'istanza di rimessione in termini (articolo 153 del Cpc), dimostrando l'esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza. (M.Pis.)

GIUDICE

Sezione I, ordinanza 13 marzo 2025 n. 6666 – Pres. Scoditti; Rel. Valentino; Ric. L.M.; Controric. U. spa

Ausiliari - Decisione di tutte le cause per le quali non vi sia divieto di legge - Conseguenze. (Dl 69/13, articoli 62, 72; Cpc, articoli 112, 115, 132,156, 159 e 196)

I giudici ausiliari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell'articolo 106 della Costituzione, dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex articolo 158 del Cpc, ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2025 n. 7176 - Pres. Di Virgilio; Rel. Varrone; Ric. C.V.; Controric. E. srl

Impugnazioni civili - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso ma disamina nel merito - Ammissibilità dell'impugnazione - Sussiste. (Cc, articoli 1669 e 1670)

Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 11 marzo 2025 n. 6445 - Pres. Travaglino; Rel. La Battaglia; Ric. C.P.; Controric. M.C.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancato esame di un documento - Indicazione delle ragioni per le quali l'esito sarebbe stato diverso - Necessità. (Cpc, articoli 360 e 371)

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 10 marzo 2025 n. 6342 – Pres. Leone; Rel. Panariello; Ric. B. spa; Controric. F.M.

Licenziamento - Dichiarazione di illegittimità - Conseguenze - Effetti sul diritto al pensionamento del lavoratore - Ripetizione d'indebito - Sussiste. (Legge 300/70, articolo 18; Dlgs 503/1992, articolo 10; Cc, articoli 1285, 2118 e 2119)

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme. (M.Pis.)

MUTUO

Sezione III, ordinanza 9 marzo 2025 n. 6281 – Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. I. spa; Controric. S.I. srl

Mutuo fondiario - Ipoteche - Termine ventennale per la rinnovazione - Mancato rispetto - Effetti. (Dpr 7/1976, articolo 4; Cc, articolo 2847)

Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'articolo 4, comma 3, del Dpr n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall'articolo 2847 del Cc per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2025 n. 7201 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Ric. G.S. spa; Controric. T.E. srl

Adempimento - Inerzia del creditore nell'escussione del debitore - Rinuncia al diritto - Esclusione. (Cc, articoli 1236 e 2735)

L'inerzia del creditore nell'escutere il debitore – anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato – non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 marzo 2025 n. 5629 – Pres. Pazzi; Rel. Vella; Ric. L.S.R.E. srl; Controric. F. A.E. srl

Inadempimento - Prova da parte del creditore - Fonte dell'obbligazione e il termine di scadenza - Posizione del debitore. (Cc, articoli 1218, 1326, 1460 e 2697)

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; e lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 marzo 2025 n. 5565 – Pres. Pazzi; Rel. Dongiacomo; Ric. R.F.I. spa; Controric. N. scpa

Transazione novativa - Presupposti oggettivi e soggettivi - Effetti. (Cc, articoli 1230, 1231, 1353, 1356 e 1362; Legge fallimentare, articoli 98 e 99)

Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati. (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2025 n. 7188 – Pres. Di Virgilio; Rel. Varrone; Ric. E.V.; Int. R.R. sas

Interruzione - Atto valido all'interruzione ma intervenuto dopo l'estinzione del diritto - Inefficacia. (Cc, articolo 2943)

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943, quarto comma, del codice civile, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, sentenza 6 marzo 2025 n. 5921 – Pres. Orilia; Rel. Varrone; Pm (conf.) Pepe; Ric. P. srl; Controric. C.R.

Riunione e separazione delle cause - Causa di risarcimento danni nei confronti di più parti - Inscindibilità del giudizio. (Cpc, articolo 702 bis; Cc, articoli 937 e 2043)

In tema di inscindibilità della causa il principio secondo cui nel processo con pluralità di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due è solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietà passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilità della causa. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione I, ordinanza 19 marzo 2025 n. 7356 - Pres. Scoditti; Rel. Falabella; Ric. P.G.; Controric. U. spa

Consulenza tecnica - Contestazioni alle risultanze della perizia - Formulate in comparsa conclusionale o in appello - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1284, 1321, 1323, 1362, 1366, 1367 e 1372; Cpc, articoli 156 e 157) 

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 10 marzo 2025 n. 6348 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Ric. G.B.; Controric. C. spa

Onere della prova - Violazione dell'art. 2697 cc. - Presupposti - Violazione dell'articolo 115 del Cpc - Giudizio non basato sulle prove introdotte dalle parti - Ammissibilità. (Cpc, articoli 101 e 115; Cc, articolo 2697)

La violazione dell'articolo 2697 del Cc si configura unicamente nel caso in cui il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 del Cpc è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 del Cpc), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del Cpc, che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 7 marzo 2025 n. 6125 - Pres. Travaglino; Rel. Vincenti; Ric. P.M.; Controric. C.M.

Presunzioni - Ammissibili se gravi, precise e concordanti - Presupposti. (Cc, articoli 1129, 2043, 2059, 2697 e 2729) 

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 7 marzo 2025 n. 6123 - Pres. Travaglino; Rel. Vincenti; Ric. A.V.; Controric. T. spa

Danno - Non patrimoniale - Nei confronti di persone giuridiche ed enti collettivi -Ammissibilità . (Cc, articoli 1226 e 2043)

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (M.Pis.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione II, sentenza 20 marzo 2025 n. 7425 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Pm (conf.) Pepe; Ric. C.M.; Controric. C.E.

Divorzio - Superamento della regolamentazione dei rapporti stabiliti in separazione - Casa familiare - Mancata assegnazione nella sentenza di divorzio - Conseguenze. (Cc, articoli 337 sexies e 710)

Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 17 marzo 2025 n. 7105 - Pres. Ferro; Rel. Vella; Ric. F. I.L.V. srl; Controric. I.C.A.L.

Costituzione - Rapporto societario di fatto tra persone fisiche e società di capitali - Presupposto dell'esercizio in comune dell'attività economica - Conseguenze. (Cc, articoli 2247, 2297 e 2497)

Ai fini della sussistenza di un rapporto societario di fatto tra persone fisiche ed una o più società di capitali, è che vi sia esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'effettivo conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni finalizzati a una cogestione dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere dal fatto che i ruoli decisori possano risultare cangianti e non perfettamente paritari, o che vi sia un qualche stravolgimento programmatico delle regole distributive societarie, capace di incidere sull'autonomia dei rispettivi enti coinvolti, di modo che taluni di essi vengano a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività svolta in comune in misura superiore agli utili ad essi riservati o comunque ricevuti e, simmetricamente, altri abbiano assunto debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 13 marzo 2025 n. 6662 – Pres. Scoditti; Rel. Valentino; Ric. MPS spa; Controric. M.E.

Società di capitali - Estinzione - Impugnazione di sentenza resa nei riguardi della società - Legittimazione dei soci - Sussiste. (Cc, articoli 2495 e 2697)

Qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'articolo 2495 del Cc non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale (potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci). (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione II, ordinanza 11 marzo 2025 n. 6486 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Ric. IMS srl; Controric. S.C.S. soc. coop

Spese di giudizio civili - Accoglimento della domanda in misura ridotta - Condanna della parte vittoriosa alle spese - Inammissibilità. (Cc, articoli 1175, 1176, 1321 e 1375; Cpc, articoli 92, 115 e 116) 

L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 6 marzo 2025 n. 6070 - Pres. Falaschi; Rel. Grasso; Ric. L.O.; Controric. M.E.F.

Spese di giudizio civili - Istanza di distrazione - Nuova domanda del giudizio - Esclusione - Diritto dell'avvocato per l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo - Esclusione. (Cpc, articoli 93 e 112)

L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Pertanto, l'avvocato antistatario non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'articolo 6 della Cedu, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 10 marzo 2025 n. 6358 - Pres. Mocci; Rel. Picaro; Ric. C.D.; Controric. F.G. snc

Spese di giudizio civili - Nel caso di terzo chiamato in garanzia - Rigetto della domanda principale - Spese a carico della parte soccombente - Sussiste. (Cc, articoli 950 e 1350; Cpc, articoli 91, 92, 112, 113, 115 e 132)

Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 8 marzo 2025 n. 6205 - Pres. Abete; Rel. Crolla; Ric. I. srl; Controric. F. I. srl

Spese di giudizio civili - Responsabilità ex articolo 96 Cpc - Necessità della malafede o colpa grave del soccombente - Sussiste. (Cpc, articolo 96)

La responsabilità di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 20 marzo 2025 n. 7449 - Pres. Manna; Rel. Picaro; Ric. D.B.A.; Controric. D.B.P.

Eredità - Quota disponibile da parte del de cuius - Titoli di Stato - Determinazione del valore - Criteri. (Cc, articoli 556, 747, 750, 2697 e 2729)

In base all'articolo 556 del codice civile per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre e quindi quella riservata al legittimario, nell'ambito della riunione fittizia, occorre avere riguardo al valore dei beni relitti all'apertura della successione al netto dei debiti del de cuius e sommarvi i beni donati in vita secondo il loro valore, che va determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750 del codice civile. Quando oggetto di donazione siano stati dei titoli di Stato, occorre fare riferimento ai sensi dell'articolo 750 ultimo comma del codice civile al prezzo corrente stabilito nei listini di borsa e nelle mercuriali del tempo dell'apertura della successione, ove si tratti di titoli di Stato non ancora scaduti a quella data. Altrimenti, ove questi abbiano avuto una scadenza anteriore all'apertura della successione, occorre aver riguardo al loro valore alla scadenza, allorché essi si trasformano in denaro e vengono assoggettati al principio nominalistico valevole per le obbligazioni corrispondenti. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2025 n. 7205 - Pres. Di Virgilio; Rel. Caponi; Ric. M.B.; Controric. T.R.

Contratto preliminare - Successiva stipula del definitivo - Superamento della precedente regolamentazione - Sopravvivenza delle precedenti disposizioni - Prova. (Cc, articoli 1322, 1362, 1418, 1423 e 1458)

Ove le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano il definitivo, questo non costituisce una mera ripetizione del primo, bensì l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio, in quanto il preliminare resta superato dal definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi alla disciplina del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che quest'ultima sopravviva, sicché la presunzione di conformità del nuovo accordo rispetto alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta solo dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivano, dovendo tale prova essere data da chi chiede l'adempimento di questo distinto accordo. (M.Pis.)

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