IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28254 - Pres. Giusti; Rel. Caiazzo

Impugnazioni civili - Appello - Tardività - Rimessione in termini - Dimostrazione che la causa non imputabile alla parte - Necessità. (Cpc, articoli 153 e 184-bis)

IL PRINCIPIO

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'articolo 184 bis del cpc che in quella di più ampia portata contenuta nell'articolo 153, comma 2, cpc, come novellato dalla legge 69/09, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Ne consegue che la rimessione in termini, regolata dall'articolo 153, comma 2, del cpc., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5 cpc.

Nota

La Corte, richiamando un recente arresto (Cassazione, sentenza n. 25686/23), ha precisato che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della pec, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "eml" o "msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'articolo 325 del cpc è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 18 ottobre 2025 n. 27804 - Pres. Di Marzio; Rel. Dal Moro; Ric. S.S.I.P.Z.C. snc; Controric. P.F.

Soci - Diritto di esclusione - Per gravi inadempienze -Prescrizione quinquennale - Sussiste. (Cc, articoli 1455, 2286 e 2949)

IL PRINCIPIO

Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'articolo 2949 del codice civile.

Nota

La Corte ha precisato che la gestione degli inadempimenti trova il suo ordinario componimento - in alternativa al diritto della società o del socio di pretendere l'adempimento - con lo scioglimento non già dell'intero vincolo sociale, bensì di quello relativo al socio coinvolto mediante l'esclusione o il recesso di quest'ultimo, in presenza delle condizioni previste dalla legge o dallo statuto; fermo, peraltro, il fatto che l'istituto dell'esclusione è previsto solo per le società personali, le srl e le cooperative, ma non per le spa, ove, comunque, è possibile il raggiungimento indiretto di tale risultato, mediante le azioni riscattabili, con cui si raggiunge il medesimo fine dell'uscita forzosa del socio dalla società, secondo una ratio peraltro analoga alle fattispecie tipiche di esclusione: il perseguimento, per tale mezzo, della tutela della società, dei suoi interessi e dell'attività imprenditoriale svolta. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2025 n. 27702 - Pres. Falaschi; Rel. Tedesco; Ric. D.G.; Controric. A.L. scrl

Compensi - Controversia per il pagamento - Contestazione del cliente relative all'an debeatur - Soggetta al rito ex articolo 14 del Dlgs 150/11 - Sussiste. (Legge 794/42, articolo 28; del Dlgs 150/11, articolo14; cpc, articoli 34, 35, 36 e 702 bis)

La controversia di cui all'articolo 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'articolo 702-bis del cpc, sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs citato, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articoli 34, 35 e 36 del cpc, che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'articolo 14. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27935 - Pres. Frasca; Rel. Iannello; Ric. I.F.; Res. C.C.

Regolamento di competenza - Richiesta d'ufficio - In caso di conflitto negativo - Sussiste. (Cpc, articoli 28 e 45)

Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'articolo 45 del cpc solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del cpc mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile. (M.Pis.)

COMUNIONE

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27784 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. F.P.; Controric. F.P.

Beni comuni - Divisione - Possesso da parte di un condividente - Usucapione delle quote degli altri - Presupposti - Estensione del possesso in termini di esclusività - Necessità. (Cc, articoli 1141, 1158 e 1164)

Il comunista che si trovi nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso alla stregua dell'articolo 1164 del codice civile; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e non essendo univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune, trattandosi di attività consentita al singolo compartecipante, o abbia compiuto atti familiarmente tollerati dagli altri o che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore, né essendo sufficiente che i comunisti si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 16 ottobre 2025 n. 27700 - Pres. Falaschi; Rel. Amato; Pm (diff.) Postiglione; Ric. C.L.T.; Contorci. C.B.

Amministratore di condominio - Legittimazione - Azioni relative all'acquisto di singole proprietà immobiliari - Esclusione. (Cc, articoli 1130 e 1131)

Ove si tratti di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini, la legittimazione dell'amministratore può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito all'amministratore medesimo da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, a eccezione dell'equivalente ipotesi di una unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini. L'assemblea, infatti può deliberare, con le prescritte maggioranze, solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio o il Condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive e passive che, esorbitando dalle attribuzioni istituzionali dell'amministratore, riguardino pur sempre la tutela dei diritti dei condomini su tali parti, ma non anche sulle questioni concernenti gli atti di acquisto delle singole proprietà immobiliari. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 27998 - Pres. Orilia; Rel. Picaro; Ric. P.L:; Controric. C.S.S.

Supercondominio - Necessità di una proprietà comune tra gli edifici - Utilizzo degli stessi impianti - Insufficienza. (Cc, articoli 1117 e 1117-bis)

Per poter affermare l'esistenza di un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo I del titolo VII del libro terzo, in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, é indispensabile l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi in base all'articolo 1117 del codice civile sulla quale si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi. (M.Pis.)

CONTRATTO AGRARIO

Sezione II, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 27959 - Pres. Carrato; Rel. Cavallino; Ric. R.E.; Controric. I.M.C. srl

Prelazione e riscatto - Esercizio della prelazione da parte del coltivatore diretto - Pagamento della provvigione al mediatore - Esclusione. (Legge 590/65, articolo 8)

Il coltivatore diretto che esercita il diritto di prelazione di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26-5-1965 n. 590 non è tenuto al pagamento della provvigione al mediatore, ancorché il pagamento della provvigione sia regolato dal contratto preliminare. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione III, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27914 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. C.A.; Controric. F.M.A. srl

Curatore - Azione revocatoria - Prova della consistenza del credito ammesso al passivo - Eventus damni - Difficoltà nella soddisfazione dei creditori - Sussiste. (Legge fallimentare, articolo 66; Cc, articoli 2697 e 2901)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2901 del codice civile e dell'articolo 66 della legge fallimentare il curatore è tenuto a provare la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. L'eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma si configura anche con il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta, difficile o dispendiosa la soddisfazione del credito. La trasformazione di un bene immobile in denaro, per sua natura più volatile e facilmente occultabile, integra pienamente tale presupposto oggettivo, specialmente quando, come nel caso di specie, l'atto dispositivo è posto in essere da un debitore in una conclamata situazione di grave indebitamento. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 19 ottobre 2025 n. 27823 - Pres. Marulli; Rel. Caiazzo; Ric. C.P.A.4 R.; Controric. R.C.

Impugnazioni civili - Esistenza di un giudicato esterno - Formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata - Accertamento - Conseguenze. (Cpc, articoli 324, 372, 384 e 394)

L'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'articolo 372 del codice di procedura civile, il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 18 ottobre 2025 n. 27816 - Pres. Scoditti; Rel. Caiazzo; Ric. B.M.P.S. spa; Controric. R.N.

Impugnazioni civili - Produzione in appello dei documenti prodotti in primo grado - Onere per l'appellante - Sussiste. (Cpc, disposizioni di attuazione dell'articolo 76)

Costituisce onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 22 ottobre 2025 n. 28103 - Pres. Carrato; Rel. Varrone; Ric. T.B.R.; Controric. T.H. ltd

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorti necessari - Omessa notificazione - Conseguenze. (Cpc, articoli 331 e 371-bis)

In materia di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, quando il ricorso coinvolge litisconsorti necessari in cause inscindibili ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura civile, l'omessa notificazione del ricorso ad alcuni degli intimati comporta l'improcedibilità, del ricorso stesso qualora il ricorrente non provveda tempestivamente alla regolarizzazione nel termine perentorio assegnato dal giudice di legittimità. Ciò vale anche quando la Corte, rilevata d'ufficio l'omessa integrazione del contraddittorio, assegna specifico termine per provvedere alle relative notificazioni o rinnovazioni. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27719 - Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ric. B.M.; Controric. E. spa

Contratto collettivo - Applicabilità - Rimessa all'autonomia negoziale delle parti - A prescindere dall'attività svolta - Sussiste. (Cc, articoli 2070 e 2077)

L'individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell'attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 23 ottobre 2025 n. 28173 - Pres. Mancino; Rel. Cavallari; Ric. G.M. srl; Controric. INAIL

Civili - Effettuata da un ente pubblico - Mediante un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi - Nullità - Esclusione. (Cpc, articolo 156)

Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all'articolo 156, comma 3, del cpc. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27763 - Pres. Doronzo; Rel. Garri; Ric. A.S.P.R.; Controri. P.F.

Civili - Notificazione dell'impugnazione alla parte personalmente - Nullità - Rinnovazione ex articolo 291 del cpc - Ammissibilità. (Cpc, articoli 156, 160, 164, 325, 326, 327, 414, 433, 434 e 435)

La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica, con conseguente rinnovazione "ex officio" ai sensi dell'articolo 291 del cpc, salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio. Ricorrendo tale ipotesi la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'articolo 156, comma 2, del cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27760 - Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Ric. P.F.; Int. P. U.T.G.B.

Civili - Ordinanze-ingiunzioni - A mezzo pec - Da parte della Pa - Ammissibilità. (Cpc, articoli 115, 156; Dlgs 150/11, articolo 6)

La notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981, articolo 18 può avvenire direttamente, da parte della Pa, a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla L. n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 16 ottobre 2025 n. 27707 - Pres. Falaschi; Rel. Tedesco; Ric. T.F.; Controric. Asl R.M. 5

Inadempimento - Ammissione implicita - Contestazione del credito o compensazione giudiziale - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362 e 2956)

L'ammissione di non aver estinto il debito può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione I, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27897 - Pres. Scoditti; Rel. Falabella; Ric. W.B.V.; Controric. S.I.L.V.E. spa

Atti e provvedimenti - Obbligatorietà della lingua italiana - Riferita ai soli atti processuali - Nel caso di produzione documentale in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Facoltà del giudice. (Cpc, articoli 122 e 123; Cc, articoli 1495 e 1497)

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'articolo 122 del cpc, si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'articolo 123 del cpc, ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 28026 - Pres. Terrusi; Rel. Vella; Ric. I. srl; Controric. F.E.S. 3000 srl

Citazione - Nullità per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini per il convenuto contumace - Limiti. (Cpc, articoli 162, 163, 163-bis, 353 e 354)

In ipotesi di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex articolo 163, n. 7, del cpc, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (M.Pis.)

Sezione i, sentenza 20 ottobre 2025 n. 27909 - Pres. Ferro; Rel. Crolla; Pm (diff.) De Matteis; Ric. Z.A.; Controric. I.S.M. srl 20)

Contumacia - Dichiarata ritualmente o meno - Notifica della sentenza alla parte personalmente ai fini del termine breve per l'impugnazione - Necessità. (Cpc, articoli 170, 285 e 292)

Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'articolo 292, ultimo comma, del cpc, con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del cpc. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27785 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Buconi; Ric. P.A.; Controric. I.N.L.

Domanda giudiziale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma - Inapplicabilità della stessa indipendentemente dall'anteriorità della fattispecie - Sussiste. (Dlgs 165/01, articolo 2; Dl 50/22, articolo 32-bis)

Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27935 - Pres. Frasca; Rel. Dell'Utri; Ric. A. srl; Controric. M.P.S.L.F

Mediazione - Mancato esperimento - Difetto del provvedimento d'ufficio - Appello - Improcedibilità della domanda - Preclusione. (Dlgs 28/10, articolo 5)

In caso di mancato esperimento della mediazione, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 16 ottobre 2025 n. 27626 - Pres. Pagetta; Rel. Panariello

Termini processuali - Rimessione - Istanza tempestiva - Necessità. (Cpc, articoli 132 e 153)

Ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 15 settembre 2025 n. 27479 - Pres. Rubino; Rel. Rossi; Ric. P.M.; Controric. I.C. srl

Prova - Giudizio sulla superfluità della medesima -Insindacabilità in cassazione - Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116 e 246)

Il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 16 ottobre 2025 n. 27688 - Pres. Graziosi; Rel. Vincenti; Ric. B.G.; Controric. L.C.

Nesso di causalità - Interruzione - Per effetto del comportamento di un terzo - Conseguenze. (Cc, articoli 1669, 2043, 2055)

Si verifica l'interruzione del nesso causale, a seguito del comportamento di un terzo, soltanto quando l'azione o l'omissione di quest'ultimo assurga a causa unica ed esclusiva dell'evento, così da rendere giuridicamente irrilevante la condotta pregressa dell'agente originario, sterilizzandone l'incidenza causale. In tal caso, infatti, la nuova serie causale, generata da un fattore di rischio eccentrico rispetto a quello originario, attivato dalla condotta che assorbe e neutralizza, degrada la condotta dell'agente a semplice occasione del danno. Ciò comporta l'esclusione della responsabilità di chi aveva originariamente innescato la catena causale, poiché l'evento si è prodotto per effetto esclusivo della nuova causa autonoma, dotata di efficacia interruttiva. Si tratta, quindi, di un'ipotesi in cui il legame eziologico originario viene reciso non per assenza di collegamento materiale, ma perché la nuova causa, intervenuta successivamente e sufficientemente autonoma, si impone come causa esclusiva giuridicamente rilevante del danno. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27902 - Pres. Mocci; Rel. Caponi; Ric. C.P.; Int. N.P.E.

Amministrative - Violazioni del codice della strada - Opposizione - Rito del lavoro - Conseguenze. (Cpc, articoli 345 e 437)

La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'articolo 7 del Dlgs 150/2011. Di conseguenza, la norma che disciplina l'ammissione di nuove prove in appello è l'articolo 437 comma 2 del cpc, non l'articolo 345 del cpc. A differenza della norma sul rito ordinario, l'articolo 437 del cpc conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d'ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 23 ottobre 2025 n. 28195 - Pres. De Stefano; Rel. Pellecchia; Ric. S.B.C. spa; Controric. C.A.

Amministrative - Violazioni del codice della strada - Società di noleggio di veicoli senza conducente - Difetto di legittimazione passiva - Necessità di impugnazione della sanzione - Sussiste. (Cds, articoli 196, 203, 204 bis; Cpc, articolo 615)

In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'articolo 196 del cds - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli articoli 203 e 204-bis del cds, per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del cpc, atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione II, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 27962 - Pres. Orilia; Rel. Picaro; Ric. C.P.B.P.; Controric. W.T. spa

Nullità - Nel caso di delibazione da parte di giudici che non hanno assistito alla discussione - Mancanza del verbale di discussione della causa - Conseguenze. (Cpc, articoli 158, 187, 350 e 359)

La nullità ex articolo 158 del cpc della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della diversità tra il collegio deliberante e quello che abbia, invece, assistito alla discussione della causa. In mancanza del verbale di discussione della causa, la composizione del collegio risulta comunque individuabile alla stregua delle regole dettate dagli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del cpc, essendo onere di chi lamenti il vizio di costituzione del giudice, produrre il verbale di discussione della causa, o in difetto il decreto del Presidente dell'ufficio giudiziario che abbia stabilito prima dell'udienza di discussione la composizione dei collegi per i vari giorni della settimana. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27787 - Pres. Mocci, Rel. Pirari; Ric. M.R.; Controric. M. G.

Acquisto - Apparenza della servitù - Nel caso di acquisto per destinazione del padre di famiglia - Opere permanenti e visibili - Loro individuabilità - Necessità. (Cc, articoli 1059, 1063, 1362, 1364 e 1367)

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura, in particolare, come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo, rilevando all'uopo le oggettive caratteristiche dell'opera e la sua realizzazione al preciso scopo di attuare la servitù e non già il modo in cui questa viene utilizzata. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27772 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. D.G.; Controric. D.A.

Azioni di difesa - Legittimazione processuale - Spettante ai proprietari o ai titolari di diritti reali di godimento - Soltanto un interesse di fatto per i mezzadri ed inquilini - Sussiste. (Cc, articoli 1068, 1227, 1350 e 2697)

Nelle azioni reali, come la confessoria o negatoria servitutis, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta esclusivamente ai proprietari o ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente, sicché il titolare di una servitù può agire in giudizio sia per farne accertare l'esistenza e il contenuto, sia per fare cessare eventuali impedimenti o turbative, nonché per chiedere la rimessione delle cose in pristino e il risarcimento del danno, mentre ai mezzadri, inquilini e titolari di altro diritto personale sulla cosa può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro di intervenire in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti, ma non conferisce il potere di proporre impugnazione quando la parte legittimata abbia omesso di farlo. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27802 - Pres. Falaschi; Rel. Grasso; Ric. M.F.; Res. M.I.

Spese di giudizio civili - Compensazione - In caso di assoluta novità della questione trattata - Ammissibilità. (Cpc, articoli 91 e 92)

Ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile, come risultante dalle modifiche introdotte dal Dl n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, del cpc. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2025 n. 27770 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. L.L.B. snc; Controric. S.A. sas

Vendita di cose immobili - Adibito ad uso diverso dall'abitativo - Mancanza della canna fumaria o sua inidoneità - Vizio del bene venduto - Inadempimento. (Cc, articoli 1453, 1455 e 2555)

L'esistenza di una canna fumaria priva dei requisiti di legge per poter espletare la sua funzione, non esclude, al pari dei casi in cui questa sia del tutto assente, la sussistenza di un vizio sulle qualità essenziali del bene compravenduto idoneo a costituire grave inadempimento, rilevando all'uopo l'oggetto dell'attività commerciale da svolgersi nel locale, che sarebbe inibita o resa economicamente più onerosa per l'acquirente, oltre a ritardare l'avvio dell'attività, in quanto gli imporrebbe lo svolgimento di lavori idonei al conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. (M.Pis.)

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