IMPUGNAZIONI

Sezione II, sentenza 23 aprile 2025 n. 10635 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Pm (conf.) Pepe; Ric. M.A.; Controric. B.S.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Questioni ritenute assorbite dal giudice di merito - Riesame delle stesse - Presupposti. (Cpc, articoli 158, 273, 274 e 324)

IL PRINCIPIO

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.

Nota

La nullità della citazione, ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, del Cpc può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza, e che la denuncia in sede di legittimità di un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, fa sì che il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 24 aprile 2025 n. 10778 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. I. srl; Controric. P.N. 2018 srl

Citazione - Rinnovazione della notifica per mancato rispetto del termine di comparizione - Notifica del precedente atto e del verbale di udienza - Effetti - Nullità. (Cpc, articoli 153, 162, 293, 294 e 331)

IL PRINCIPIO

Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.

Nota

Nella decisione in questione la Suprema Corte ha chiarito che, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'articolo 162 del Cpc perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività, sia concesso un nuovo termine, atteso che l'articolo 153 del Cpc vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezioni Unite, sentenza 20 marzo 2025 n. 7402, - Pres. Cassano; Rel. Fuochi Tinarelli; Pm (diff.) Cardino; Ric. X; Controric. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X

Giudizi disciplinari e sanzioni - Cancellazione d'ufficio dall'albo professionale - Impugnativa - Deposito presso i locali del Consiglio dell'Ordine ovvero notifica al medesimo Consiglio - Deposito presso il Consiglio Nazionale Forense - Irritualità. (Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, articolo 59; legge 31 dicembre 2012 n. 247, articoli 17 e 36)

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense, avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo professionale ha natura giurisdizionale e si propone (ai sensi dell'art. 59 regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012) mediante deposito presso i locali del Consiglio dell'ordine che lo h adottato o, alternativamente, mediante notifica presso lo stesso consiglio. È totalmente irrituale, pertanto, la sua proposizione mediante deposito presso il Consiglio Nazionale Forense, il quale, peraltro, non ne determina l'intempestività se seguito da rituale deposito (o notifica) al Consiglio dell'Ordine entro il termine per la proposizione del gravame (M.Fin.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 20 marzo 2025 n. 7475 - Pres. De Stefano; Rel. Condello; Ric. S. ; Controric. Gia. e altro

Impugnazioni civili - Revocazione - Sentenze della Corte di cassazione - Errore nella lettura atti interni al giudizio di legittimità - Omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Ammissibilità. (Cpc, articoli 391-bis e 395)

La impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. Si ritiene, in conseguenza, ammissibile la domanda di revocazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso. In particolare, è esperibile, ai sensi degli articoli 391-bis e 395, comma 1, n. 4, del Cpc, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al capo della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni volte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 20 marzo 2025 n. 7475 - Pres. De Stefano; Rel. Condello; Ric. Sassano e altro; Controric. Gia. e altro

Impugnazioni civili - Revocazione - Sentenze della Corte di cassazione - Errore nella Valutazione di uno dei motivi di ricorso - Esclusione. (Cpc, articoli 391-bis e 395)

Il tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta una errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso. Deve, infatti, escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, del Cpc, potendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, di per sé insuscettibili di denuncia, ai sensi dell'articolo 391-bis del Cpc. (M.Fin.)

OBBLIGAZIONI

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2025 n. 7332 - Pres. Scrima; Rel. Spaziani; Ric. Sol.; Controric. Condominio E. di Chieti e altro

Solidali - Azione di regresso - In caso di obbligazioni ex delicto -Legittimazione - Avvenuto pagamento del debito - Esclusione - Proposizione espressa - Necessità - In grado d'appello - Esclusione. (Cc, articolo 1299; Cpc, articolo 345)

La legittimazione alla domanda di regresso - ad onta del rigoroso disposto testuale dell'articolo 1299 del Cc - non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. Tuttavia, la domanda di regresso - e, più in generale, quella diretta all'accertamento della gravità delle diverse colpe e dell'entità delle conseguenze derivatene - per un verso, deve essere proposta espressamente dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili e non può invece ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. Per altro verso, resta soggetta alla regola generale del divieto di ius novorum (articolo 345 del Cpc) talché non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2025 n. 7332 - Pres. Scrima; Rel. Spaziani; Ric. Sollecito; Controric. Condominio E. di Chieti. e altro

Solidali - Ex delicto - Responsabilità di tutti i condebitori o corresponsabili - Sussiste. (Cc, articoli 1292 e 2055)

Anche nelle obbligazioni ex delicto, il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (articoli 2055, primo comma, e 1292 del Cc). (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione I, ordinanza16 marzo 2025 n. 7020 - Pres. Ferro; Rel. Zuliani; Ric, M.; Int. Fallimento A. Sas

Notificazioni civili - Notificazioni civili in genere - Notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabile al notificante - Conservazioni effetti collegati alla richiesta originaria - Onere del notificante - Contenuto. (Cpc, articoli 137, 153, 325, 326 e 360)

La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni [ad essa] non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 del Cpc, salvo casi eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (M.Fin.)

PROFESSIONISTI

Sezioni Unite, sentenza 20 marzo 2025 n. 7405 - Pres. Cassano; Pm (conf.) Cardino Rel. Fuochi Tinarello; Ric.S.D.; Controric. Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma

Avvocati - Giudizi disciplinari e sanzioni - Radiazione dall'albo - Disposta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina - Impugnativa - Riduzione della sanzione alla sospensione dall'esercizio professionale per tre anni - Da parte del Consiglio nazionale forense - Impugnativa con ricorso per cassazione di tale ultima pronunzia - Declaratoria di inammissibilità del ricorso del professionista -Accoglimento, con rinvio, del ricorso della Procura generale - Omessa riassunzione del giudizio nei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza - Esecuzione del provvedimento di radiazione da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina - Domanda di revoca di tale ultima deliberazione da parte del professionista - Rigetto - Violazione dell'articolo 360, n. 5 del Cpc - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 - Manifesta infondatezza. (Costituzione, articoli 3 e 111; Cpc, articoli 132, 360 e 393)

Disposta, dal Consiglio distrettuale di disciplina, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo, ove quest'ultima decisione sia parzialmente modificata da parte del Consiglio nazionale forense (con la riduzione della sanzione alla sospensione dall'esercizio professionale per tre anni) e tale ultimo provvedimento sia stato cassato con rinvio dalle Sezioni unite ma il relativo procedimento si sia estinto per non essere stato riassunto nel termine di tre mesi dalla pronunzia della sentenza, correttamente il Consiglio Nazionale Forense afferma che la estinzione del processo inpugnatorio ex articolo 393 del Cpc per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio non ha travolto l'atto amministrativo d irrogazione della sanzione (di radiazione) il quale, per effetto dell'estinzione del giudizio si è definitivamente consolidato. (M.Fin.)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 7006 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. Be.; Controric. e ric. inc. Comune di Montignoso

Arricchimento senza causa - Onere della prova - Contenuto. (Cc, articoli 2041 e 2697)

Colui che agisce a norma dell'articolo 2041 del Cc nei confronti della Pubblica amministrazione, è tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pubblica amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 6987 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. Comune di Asreignano del CAPO; Controric. C,C. e altri

Indebito arricchimento - Obbligo indennitario della Pa - Allegazione di assenza di utilitas della prestazione - Necessità di fornire la prova contraria - Insussistenza fattispecie. (Cc, articolo 2041)

Colui che agisce a norma dell'articolo 2041 del Cc nei confronti della Pubblica amministrazione, è tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pubblica amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, parte ricorrente non ha prospettato ragioni per discostarsi tal tale orientamento, ma ha semplicemente richiamato una giurisprudenza già da anni superata al momento della presentazione del ricorso per cassazione). (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 7006 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. Be.; Controric. e ric. inc. Comune di Montignoso

Regola della sussidiarietà - Arricchimento indiretto - Pubblica amministrazione - Amministrazione negoziale enti locali. (Cc, articoli 2041 e 2042)

Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 del Cc, la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Non è ammessa, pertanto, l'azione ex articolo 2041 del Cc nei casi di arricchimento indiretto, se non nei casi in cui l'arricchimento si sia verificato in favore della Pubblica Amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito ed a tale ricostruzione non è di ostacolo la particolare disciplina prevista per l'attività negoziale degli enti locali. (M.Fin.)

RICORSO

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2025 n. 7344 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. Pop. B. NPLS; Int. Ittica A. Srl

Ricorso in Cassazione - Autosufficienza - Condizioni - Fattispecie. (Cpc, articoli 360, 366 e 369)

Il ricorso per cassazione è "autosufficiente", e quindi ammissibile, quando: a) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; b) ogni motivo indica, se del caso, l'atto, il documento e il contratto su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; c) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l'atto è stato creato o prodotto; d) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell'articolo 369, comma 2, n. 4 del Cpc, gli atti, i documenti ed i contratti, cui si fa riferimento nel ricorso. In estrema sintesi, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 366 comma 1 n. 3 e n. 6 del Cpc, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Tanto, ha osservato la Suprema Corte, non ricorre nel caso di specie). (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 6979 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. Progetto C. 2000 S.r.l.; Controric. e ric. inc. Comune di Melito di Napoli

Ricorso in Cassazione - Incidentale - Tardivo - Ricorso principale inammissibile - Inefficacia del ricorso incidentale - Soccombenza - Fondamento del ricorso incidentale - Irrilevanza - Fattispecie. (Cpc, articoli 91, 325, 327 e 371)

Il ricorso incidentale tardivo, proposto al giudice di legittimità oltre i termini di cui all'articolo 325, comma 2, ovvero di cui all'articolo 327, comma 1, del Cpc, è inefficace quando il ricorso principale per cassazione è inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'articolo 371, comma 2, del Cpc. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, si è verificata proprio tale ipotesi, poiché il controricorso recante il ricorso incidentale risulta notificato il 23 luglio 2019, quando era già scaduto il termine breve per l'impugnazione della sentenza notificata il 18 aprile 2019. La statuizione sulle spese segue la soccombenza e pertanto la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte. In caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, in particolare, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 6979 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. Progetto C. 2000 S.r.l.; Controric. e ric. inc. Comune di Melito di Napoli

Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - Nozione - Argomentazioni o deduzioni difensive - Irrilevanza. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 360)

La nuova formulazione dell'articolo 360 del Cpc consente l'impugnazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Può trattarsi di un fatto principale ex articolo 2697 del Cc (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'esito del giudizio. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc le mere argomentazioni o le deduzioni difensive, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 6987 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. Comune di Asreignano del CAPO; Controric. C.C. e altri

Ricorso in Cassazione - Motivi - Questione giuridica implicante un accertamento i fatto - Non trattata nella sentenza - Onere del ricorrente - Contenuto - Conseguenze. (Cpc, articoli 360 e 366)

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. A nulla rileva la circostanza che l'eccezione involga una causa di nullità del contratto, astrattamente rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, perché tale rilievo presuppone l'intervenuta acquisizione in fatto di circostanze che la parte, nel formulare il motivo, non ha neppure specificamente indicato. Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 7015 - Pres. Ferro; Rel. D'Aquino; Ric. Banca S.p.a.; Controric. Fallimento della Società Vi.MA S.r.l.

Ricorso in Cassazione - Successione nel diritto controverso - Ammissibilità - Conseguenze. (Cpc, articoli 111 e 360)

Non è incompatibile con il giudizio di legittimità la disciplina della successione nel diritto controverso, per cui il successore di una delle parti può costituirsi in giudizio, allegando e documentando tale sua qualità al fine di assicurare il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva. Tuttavia, il giudizio continua, in ogni caso, a svolgersi tra le parti originarie e, comunque, la sentenza spiegherà i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare. Non può, pertanto, considerarsi venuta meno la legittimazione del dante causa nel giudizio di legittimità per effetto della intervenuta cessione del credito. (M.Fin.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione I, ordinanza 16 marzo 2025 n. 7011 - Pres. Giusti; Rel. Caprioli

Assegno di divorzio - Presupposti - Funzione - Onere della prova - Distribuzione - Fattispecie. (Cc, articolo 2697; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)

L'assegno divorzile deve essere - oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie. (Nello specifico, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale, dopo aver accertato il prerequisito dello squilibrio patrimoniale e reddituale scrutinando in dettaglio e in comparazione le condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha valutato approfonditamente e con motivazione congrua ogni profilo di rilevanza, anche sul contributo dato alla famiglia dall'ex moglie nel corso del matrimonio e in ordine all'oggettiva impossibilità per quest'ultima di superare la disparità economica evidenziata attraverso un collocamento nel mondo del lavoro, ritenuto estremamente difficile, in ragione della bassa scolarizzazione e dell'età della richiedente. La Corte di appello ha sottolineato come l'ex coniuge avesse investito il suo tempo nel ruolo di moglie-madre per circa 20 anni seguendo il marito insieme alle figlie nei suoi spostamenti legati alla carriera militare, circostanza che non le ha permesso di svolgere una attività lavorativa unitamente alla mancanza di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro. Ha poi, la Corte, dato rilievo ai fini di una valutazione complessiva ad un dato non contestato costituito dalla relazione extraconiugale avvenuta in costanza di matrimonio da parte dell'odierno ricorrente). (M.Fin.)

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