CONTRATTO BANCARIO
Operazioni bancarie in conto corrente - Domanda di ripetizione di indebito - Individuazione dei versamenti solutori fatti dal correntista - Conseguenze. (Cc, articoli 1422 e 2033)
IL PRINCIPIO
Nelle controversie che hanno a oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto.
La nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex articolo 2033 del codice civile, è stata oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cosiddetto "saldo banca" che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 del codice civile, a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei a individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, - si è sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle e inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie". (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Testamento - Olografo - Aiuto al testatore da parte di terza persona - Corrispondenza del contenuto con la volontà del testatore - Irrilevanza. (Cc, articoli 428, 591, 602, 606, 1425 e 1442)
IL PRINCIPIO
Deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, escluda il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
La Corte ha ritenuto, pertanto, che è ultroneo verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità e abitualità del gesto grafico e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo. Unica ipotesi in cui è riconosciuta in giurisprudenza la validità del testamento nel caso in cui il testatore si sia fatto guidare la mano riguarda l'ipotesi in cui abbia vergato la data della scheda con maggiore chiarezza ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l'annullabilità e non la nullità del testamento ex articolo 606, commi 1 e 2, del Cc. (M.Pis.)
ACQUE
Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore delle acque - Materie ex articolo 143 del regio decreto n. 1775 del 1933 - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Ammissibilità. (Costituzione articolo 111; Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 175, articoli 143 e 201)
Nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi richiamati dall'articolo 201 del citato regio decreto - incompetenza ed eccesso di potere - anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale. Il controllo affidato alle sezioni Unite afferisce, cioè, non alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, perché tale limitazione, a norma dell'articolo 111 della Costituzione, è operante unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. (M.Fin.)
ASSICURAZIONE
Danni - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Annullamento - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articolo 1892)
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte., la corte d'appello, dopo avere rilevato che erano state rese dall'assicurata dichiarazioni inesatte e/o reticenti sia sulle condizioni dell'immobile assicurato, sia sulla mancata verificazione, nei precedenti cinque anni, di sinistri per i rischi previsti nella polizza, ha affermato che dalle dichiarazioni rilasciate alla Pg emerge che entrambe le dichiarazioni false e reticenti sono state rilasciate con colpa grave, essendo ella consapevole che la loro non corrispondenza al vero non fosse di trascurabile entità (le infiltrazioni dell'immobile erano gravi) e soprattutto determinanti per vedersi riconoscere quantomeno condizioni contrattuali più favorevoli). (M.Fin.)
Danni - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Annullamento - Condizioni - Termini - Sinistro verificatosi anteriormente al trimestre. (Cc, articolo 1892)
In tema di assicurazione danni, secondo il quale l'onere, imposto dall'articolo 1892 del Cc all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, sulla base di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, come tale, non sindacabile nella presente sede, la corte d'appello ha ritenuto non applicabile il suddetto termine trimestrale e ammissibile la mera eccezione volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'indennizzo, in quanto il sinistro (avvenuto nel 2012) si era verificato prima della scoperta, da parte della compagnia convenuta, dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese della società assicurata in sede di stipula del contratto (che, in effetti, la stessa ricorrente afferma doversi ritenere avvenuta nel 2014). (M.Fin.)
CONDOMINIO
Assemblea e delibera assembleare - Convocazione - Delibera di autorizzazione all'esercizio di un'azione giudiziaria o alla prosecuzione di un giudizio tra il condominio e il singolo condomino - Conseguenze - Condomino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio - Diritto a partecipare all'assemblea - Esclusione - Diritto di impugnare la delibera assembleare -Esclusione. (Cc, articoli 1136, 1137 e 2373)
In caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. (M. Fin.)
Condominio - Lavori di manutenzione e ristrutturazione - Sentenza di condanna a carico del condominio - Condomino che abbia acquistato l'immobile in epoca successiva alla delibera di approvazione delle spese - Obbligo del pagamento - Esclusione fattispecie. (Cc, articolo 1123; Disposizioni attuazione del Cc, articolo 63)
In tema di condominio, in caso di opere consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, il debito deve ritenersi assunto da colui che era proprietario al momento della adozione della delibera di approvazione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione al Cc pertanto, il condomino che acquista successivamente alla delibera non è obbligato, nemmeno in via solidale, al pagamento dei lavori in questione. In particolare, se il credito dell'appaltatore per le opere in questione, risulta da sentenza di condanna del condominio, questa - in via generale - ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all'ammontare del credito, per ciò stesso non resta precluso in modo assoluto al singolo condomino, il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell'ente condominiale. (Nella specie in applicazione dei principi sopra esposti la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva accolto la opposizione al precetto intimato ad uno dei condomini per il pagamento della sua quota di spese, essendo incontroverso che lo stesso aveva acquistato l'immobile in epoca successiva alla delibera e alla esecuzione dei lavori). (M.Fin.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Distanze minime - Articolo 9 del decreto ministeriale n, 1444 del 1968 - Fabbricati entrambi finestrati - Necessità - Esclusione. (Cc, articolo 873; Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, articolo 9)
In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio. (M.Fin.)
Distanze legali - Regolamento edilizio che escluda l'estensione del balcone dal computo delle distanze - illegittimità. (Cc, articolo 873; Legge 17 agosto 1942 n, 1150; Legge 6 agosto 1967 n. 765; Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, articolo 9)
Un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem, in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a metri dieci, violando il distacco imposto dall'articolo 9 del Dm n. 1444 del 1968. Del resto è noto che per costante giurisprudenza di questa Corte i balconi costituiscono corpi di fabbrica computabili ai fini delle distanze. (M.Fin.)
Distanze legali - Zone territoriali omogenee - Distanza minima tra i fabbricati. (Cc, articolo 873; Legge 6 agosto 1967 n, 765, articolo 17; Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, articoli 2 e 9)
Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del Dm n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo articolo 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente a una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato Dm, la disciplina dettata dall'articolo 9 citato sostituirà ipso iure quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati. (M.Fin.)
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Revoca del fallimento - Che non preluda la rinnovazione della dichiarazione - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare inesistente - Irrilevanza. (Cpc, articoli 353 4 354; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 16 e 18)
In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza. Non osta a una simile statuizione il fatto che nel caso di specie, secondo l'accertamento della corte territoriale, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli articoli 353 e 354 del Cpc), in considerazione delle peculiari modalità con cui il giudizio prefallimentare ha avvio. In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'articolo 354 del Cpc, norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus tipica dei giudizi iniziati con ricorso. Occorre perciò valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa. Il collegio del reclamo, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell'edictio actionis con il deposito dello stesso, ben può quindi dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'articolo 354 del Cpc, rimettere la causa al primo giudice. (M.Fin.)
Fallimento delle società - Società con soci a responsabilità illimitata - Società di fatto - Articolo 147, comma 5, della legge fallimentare - Applicazione, in via estensiva, alla supersocietà di fatto tra società di capitali - Possibilità - Prova - Oggetto - Conseguenze. (Cc articoli 2247 e 2947; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 15, 16, 146 e 147)
L'articolo 147, comma 5, della legge fallimentare trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di un'interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cosiddetta supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito. La supersocietà di fatto si caratterizza, pertanto, per il fatto che nella stessa tutti i soci perseguono un comune intento sociale, ma non necessita affatto che l'impresa comune sia diversa da quella esercitata, nella sua complessità, dal fallito e dai suoi soci occulti. Ne discende, nel caso di coincidenza dell'attività di impresa della supersocietà di fatto e, complessivamente, dei soggetti suoi soci, che l'insolvenza di questi ultimi può contribuire a ravvisare la condizione di insolvenza della prima, essendo dipendente dalla medesima attività imprenditoriale. (M.Fin.)
Ricorso per cassazione - Deposito della copia autentica e integrale del provvedimento impugnata - Omessa contestazione - Irrilevanza - Superamento dell'onere ex decreto legislativo n. 149 del 2022 - Esclusione. (Cpc, articolo 369; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 18; Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
Il ricorso proposto avverso il rigetto del reclamo ex art. 18 legge fallimentare è improcedibile qualora sia mancato l' adempimento - da parte del ricorrente - dell'onere di deposito della copia autentica ed integrale del provvedimento impugnato ai sensi dell'articolo 369 comma 2 del Cpc, e ciò a prescindere dalla mancata contestazione da parte del resistente. Il predetto onere non è peraltro venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, il cui testo continua a prevedere la sanzione dell'improcedibilità del ricorso in Cassazione correlata al mancato deposito nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (articolo 369 comma 2. n. 2). La norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all'originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, allo stato, tra i documenti depositati telematicamente dal ricorrente in data 23 e 24 marzo 2023 non risulta la copia autentica della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 152 del 2023 indicata nel ricorso (p. 2) come doc. a sentenza così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini formulata a tal fine dal ricorrente. A ciò si aggiunga che già all'atto del deposito telematico del ricorso, il 24 marzo 2023 (ore 11.52) il sistema informatico ha generato un warning automatico segnalando al ricorrente il seguente errore Atti per le carte regolamentari del deposito mancanti: Copia Provvedimento, anomalia non sanata tramite un deposito complementare successivo di cui allo stato non vi è prova. Né infine, copia del provvedimento impugnato risulta comunque nella disponibilità di questa Corte in quanto nel caso di specie il controricorrente non l'ha depositata all'atto della costituzione avvenuta in data 2 maggio 2023). (M.Fin.)
GIURISDIZIONE
Civile - Amministrazione titolare di bene demaniale - Difesa della proprietà - Controparte titolare di precedente concessione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento - Fattispecie. (Cc, articolo 2043; decreto legislativo 2 luglio 2000 n 104)
In tema di giurisdizione, se l'Amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo, laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa. (Nell'odierna vicenda, come pure condivisibilmente rimarcato dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, ha osservato la Suprema Corte, la controversia ha ad oggetto l'accertamento di un credito nei confronti di una procedura concorsuale e, dunque, in ultima analisi, l'ammissione di un credito al passivo del fallimento di una delle parti. Il riconoscimento del credito è correlato, d'altro canto, a occupazione sine titulo ovvero situazione di fatto che prescinde del tutto dall'esercizio di poteri pubblici da parte dell'Autorità portuale. La controversia afferisce, dunque, a questione patrimoniale estranea all'esercizio di pubblici poteri, peraltro, riguarda accertamento del credito da effettuarsi ai sensi degli articolo 201 e seguenti del Codice della crisi). (M.Fin.)
Civile - Sconfinamento - opera realizzata su terreno diverso o più esteso di quello considerato - Comportamento illecito - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario. (Cc, articolo 2043; Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 42-bis)
Nella ipotesi di sconfinamento, che ricorre allorché l'opera di pubblica utilità sia stata realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione o la trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della Pa, configurando un comportamento illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo e non diverso da quello di un privato che leda diritti di terzi, al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Domanda nuova - Nuove eccezioni - Divieto - Eccezioni in senso stretto. (Cpc, articolo 345)
Il disposto dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che nel giudizio di appello non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. La ricorrente principale ha dedotto che tale norma non riguarda solo le domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni in fatto nuove (e cioè non esplicitate in primo grado). Tale affermazione si rinviene anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che l'ammissione di nuove contestazioni o allegazioni in fatto nel giudizio di secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. Questa stessa Corte ha anche affermato, con orientamento oramai consolidato, che il divieto in esame si limita alle nuove eccezioni in senso stretto, riservate alla parte e non alle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva. (M.Fin.)


