VENDITA

Sezione II, sentenza 5 giugno 2025 n. 15097 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. D.R.C.; Controric. S.L.

Prezzo - Indicazione di pagamento contenuta nell'atto notarile - Fede privilegiata - Esclusione - Natura confessoria - Conseguenze. (Cc, articoli 2700, 2722, 2724, 2725 e 2732)

IL PRINCIPIO

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto", non è coperta da fede privilegiata ex articolo 2700 del codice civile, ma ha natura confessoria, con la conseguenza che colui che ha rilasciato quietanza non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima, nel rapporto tra le parti, deve essere provata mediante controdichiarazione scritta.

Nota

In tema di simulazione di un contratto formale (tra cui ricade la vendita immobiliare), la prova per testi (e per presunzioni) soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'articolo 2722 del codice civile, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'articolo 2725 del Cc, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente articolo 2724 del Cc. Nel secondo caso occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi o per presunzioni, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'articolo 2724 citato, cioè quando il contraente ha, senza colpa, perduto il documento ovvero quando la prova è diretta a fare valere l'illiceità del negozio. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, sentenza 3 giugno 2025 n. 14870 - Pres. Di Virgilio; Rel. Cavallino; Pm (diff.) Dell'Erba; Ric. S.C.M.; Controric. A. spa

Subappalto - Obbligazione di risultato - Anche nel caso di progetto altrui - Applicabilità della stessa disciplina del contratto di appalto - Sussiste. (Cc, articoli 1176, 1667 e 2697)

Poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto altrui, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'articolo 1176 comma 2 del codice civile; ciò comporta che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione. Infatti è pacifico che al subappalto, quale contratto derivato, si applichi in genere la stessa disciplina del contratto base, e perciò dell'appalto, trovando tale regola fondamento proprio nel fatto che con il subappalto l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto. il carattere derivato del subappalto non implica anche che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto. (M.Pis.)

AZIENDA

Sezione lavoro, sentenza 10 giugno 2025 n. 15469 - Pres. Manna; Rel. Panariello; Ric. A.P.; Controric. I.S. spa

Ramo d'azienda - Trasferimento - Autonomia funzionale - Preesistente al trasferimento - Necessità. (Cc, articolo 2112)

Il ramo d'azienda rilevante ex articolo 2112 del codice civile deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell'attività imprenditoriale sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente. Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'articolo 2112 del codice civile, anche nel testo modificato dall'articolo 32 del Dlgs 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'articolo 6, paragrafo 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento". (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 9 giugno 2025 n. 15345 - Pres. Di Virgilio; Rel. Criscuolo; Ric. C.V.; Int. C.S.

Competenza per territorio - Ingiunzione dell'avvocato per il pagamento delle proprie competenze - Foro speciale della residenza o domicilio del consumatore - Rilevanza. (Dlgs 206/05; Cpc, articolo 627; Dlgs 150/11, articolo 14)

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente (ovvero nei confronti dell'erede del cliente), avvalendosi del foro speciale di cui agli articoli 637, terzo comma, del codice di procedura civile, e 14, comma 2, del Dlgs 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera u), del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 9 giugno 2025 n. 15346 - Pres. Falaschi; Rel. Scarpa; Pm (diff.) Troncone; Ric. L.C.; Controric. C. V.C.A.

Amministratore di condominio - Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione -Distinzione - Presupposti. (Cc, articoli 1133, 1135, 1136 e 1137)

In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex articolo 1133 del codice civile, e atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'articolo 1135, comma 2, del codice civile, riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 3 giugno 2025 n. 14871 - Pres. Di Virgilio; Rel. Cavallino; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. C.R.; Controric. C.V.D. n. 76

Amministratore di condominio - Legittimazione alla proposizione dell'azione per i difetti dell'edificio - Anche per i danni relativi alle parti comuni - Sussiste. (Cc, articoli 1130, 1131 e 1669)

L'amministratore è autonomamente legittimato non solo a proporre l'azione prevista dall'articolo 1669 del codice civile intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui i difetti riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno, ma anche a proporre ogni azione al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alle parti comuni, ancorché interessanti di riflesso le parti di proprietà esclusiva, e perciò allorché agisca a tutela dell'edificio nella sua unitarietà. Diversamente, senza mandato rappresentativo conferito dai singoli condomini la legittimazione dell'amministratore non può estendersi alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, nel caso in cui si tratti non di eliminare i vizi afferenti a un tempo sia le parti comuni dell'immobile che, di riflesso, quelle di proprietà esclusiva, ma di fare valere diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela ecceda dalle finalità conservative dell'unitario fabbricato e perciò competa esclusivamente ai condomini interessati. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2025 n. 14829 - Pres. Bertuzzi; Rel. Grasso; Ric. M.V.; Controric. D.R.

Parti comuni - Pagamento del condomino direttamente a mani del creditore condominiale - Estinzione del debito pro quota condominiale - Inidoneità. (Cc, articoli 1118 e 1123)

In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni, le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio; ne consegue che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex articolo 1123 del codice civile. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 9 giugno 2025 n. 15341 - Pres. FalaschI, Rel. Scarpa; Pm (conf.) Troncone; Ric. G.G. srl; Controric. D.P.

Regolamento - Restrizioni nel godimento della proprietà esclusiva - Servitù reciproche - Approvazione da parte di tutti condomini - Sussiste. (Cc, articoli 1350, 1362, 1371, 2659 e 2665)

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini che se ne avvantaggiano e allo stesso tempo ne sopportano il peso, mentre la loro opponibilità ai terzi acquirenti rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 5 giugno 2025 n. 15093 - Pres. Di Marzio; Rel. Caprioli; Ric. O.G.; Controric. B.P.S. scpa

Nullità - Conversione - Accertamento dell'ipotetica volontà delle parti - Affidata al giudice di merito - Contestazione in sede di legittimità - Presupposti. (Cc, articoli 1424, 1813 e 2729; Cpc, articoli 112, 115 e 183)

In tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità, essendo appunto il giudice di merito a dover accertare la "volontà comune" dei contraenti quando essa sia contestata e sia in discussione la determinazione del tipo o sottotipo negoziale nel quale sussumere la fattispecie concreta, al fine di trarne le conseguenze sul piano della qualificazione giuridica del contratto, attraverso cui è possibile incidere indirettamente sul regolamento di interessi, per consentire al contratto di produrre gli effetti corrispondenti all'operazione negoziale realmente voluta dai contraenti. L'operazione ermeneutica di riqualificazione del contratto, compiuta dal giudice di merito può essere corretta dal giudice di legittimità solo se investito da uno specifico mezzo di ricorso che denunci la violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti consentiti oggi dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 10 giugno 2025 n. 15471 - Pres.Di Virgilio; Rel. Oliva; Ric. P. srl; Int. C. srl

Transazione - Prova per iscritto - Necessità - Prova per testimoni o per presunzioni - Inammissibilità. (Cc, articoli 1194 e 1967)

La disposizione contenuta nell'articolo 1967 del codice civile, per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. Pertanto, non solo la transazione deve essere provata per iscritto ma anche tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 14 giugno 2025 n. 15911 - Pres. Terrusi; Rel. Fidanzia; Ric. D.G.; Int. C.F.S.R. snc

Ammissione al passivo - Verifica - Mancata produzione dell'originale del titolo - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 96, 98, e 153)

Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex articolo 96 della legge fallimentare, non può, in sede di opposizione ex articolo 98 della Legge fallimentare, ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex articolo 153 della legge fallimentare, essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo cosiddetta "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente imputabile allo stesso. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 12 giugno 2025 n. 15671 - Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Ric. I.S. spa; Controric. B.V.

Liquidazione coatta amministrativa - Controversie di Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza - Subentro nelle liti da parte di Intesa Sanpaolo - Esclusione. (Legge 121/17, articolo 3)

In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il Dl n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cosiddetto ‘contenzioso escluso' previsto nel menzionato contratto. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 4 giugno 2025 n. 14916 - Pres. Scoditti; Rel. Falabella; Ric. D.V.A.; Controric. C.C.M. spa

Impugnazioni civili - Appello - Comparsa conclusionale - Funzione - Questione nuova - Inammissibilità. (Cpc, articolo 190)

Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'articolo 190 del cpc. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'articolo 112 del cpc: ne consegue che qualora il giudice dell'appello si sia astenuto dalla pronuncia, il motivo di ricorso per cassazione con cui ci si dolga di tale mancata pronuncia dev'essere dichiarato inammissibile. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 2 giugno 2025 n. 14822 - Pres. Rubino; Rel. Valle; Ric. C.C.; Controric. G.I.

Impugnazioni civili - Costituzione dell'appellante - Deposito cartaceo dell'atto di appello notificato a mezzo pec - Nullità per vizio di forma. (Cpc, articoli 165, 347 e 348)

La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo Pec, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'articolo 348, primo comma, del Cpc, ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 9 giugno 2025 n. 15400 - Pres. Mocci; Rel. Mondini; Ric. C.M.; Controric. F.E.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Eccezione della non integrità del contraddittorio non dedotta in cassazione - Inammissibilità. (Cpc, articoli 91, 92, 153, 154 e 331)

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 3 giugno 2025 n. 14869 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (conf.) Pepe; Ric. C.A.; Controric. A.C.

Impugnazioni civili - Mancata rilevazione della nullità del contratto in sede di cassazione - Giudizio di rinvio - Preclusione della rilevabilità. (Cc, articoli 1427, 1429 e 1431)

Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto va coordinato con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate. La mancata rilevazione della nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, porta allora a ritenere che la sua rilevabilità resti preclusa al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di cassazione introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa di tale fase, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto formulato in sede di cassazione della sentenza di appello ed è tenuto ad applicarlo nel caso di specie, con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens. (M.Pis.)

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