EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore e regolamenti comunali - Distanze nelle costruzioni - Norme integrative del codice civile - Effetti. (Cc, articoli 72, 873 e 877)
IL PRINCIPIO
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile e hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.
Secondo i supremi giudici della Corte, In materia di distanze tra fabbricati, l'articolo 9 del Dm n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre. (M.Pis.)
PRESCRIZIONE
Interruzione - Atto privo di forma solenne - Irrilevanza - Requisiti minimi. (Cc, articoli 1219, 2943 e 2967)
Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Determinazione del contributo unificato - Incidenza sul valore della causa - Esclusione. (Dm 55/14, articolo 5; Legge 247/12, articolo 10)
La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso. (M.Pis.)
Interruzione del processo - Morte della parte dopo la notifica della citazione ma prima del termine per la costituzione - Interruzione automatica a prescindere dalla conoscenza dell'evento dell'altra parte - Sussiste. (Cpc, articoli 299, 300 e 305)
La morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 305 del Cpc sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'articolo 299 del Cpc decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'articolo 300, terzo comma, del Cpc decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. (M.Pis.)
Legittimazione - Accertamento negativo in un procedimento Atp - Domanda per ottenere la refusione delle spese - Sufficienza - Esclusione. (Cc, articoli 1223, 2043 e 2056; Cpc, articolo 100)
Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di Atp, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento, posto che la Atp entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere detto accertamento, ex articolo 100 del Cpc, tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di Atp sostenute nella fase stragiudiziale. (M.Pis.)
Procedimento sommario di cognizione - Mancata indicazione dei mezzi di prova -Effettuazione successiva - Ammissibilità. (Cpc, articoli 132, 345 e 702 ter)
In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 702-ter del Cpc. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Acquisto di immobile - A titolo derivativo - Negozio di mero accertamento - Idoneità - Esclusione. (Cc, articoli 948, 949, 1117)
Ai fini dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà di un bene immobile, "non è mai da ritenersi idoneo un negozio di mero accertamento, il quale può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituire il titolo costitutivo, essendo necessario, invece, un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo, sicché è pure irrilevante che una delle parti, anche in forma scritta, faccia riferimento ad un precedente rapporto qualora questo non sia documentato. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica d'ufficio - Mancato rispetto del secondo termine di cui all'art. 195 cpc - Effetti. (Cpc, articoli 156, 157, 175 e 195)
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 del Cpc, così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato articolo 195 del Cpc, il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex articolo 175 del Cpc, abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (M.Pis.)
Consulenza tecnica - Spese - Compensazione anche in presenza di parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità. (Cpc, articoli 91, 92, 102 e 331)
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex articoli 91 e 92 del Cpc, sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso. (M.Pis.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Controversie in relazione a contratti conclusi con privati - Ricorso all'arbitrato irrituale - Inammissibilità. (Cc, articoli 1322 e 2909)
È preclusa all'amministrazione la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento dell'arbitrato irrituale, perché, diversamente, in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità da circolazione stradale - Risarcimento diretto - Responsabile del danno - Litisconsorzio necessario - Necessità. (Codice delle assicurazioni, articoli 144, 145, 149 e 153)
(Codice delle assicurazioni, articoli 144, 145, 149 e 153)In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di «risarcimento diretto» di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma terzo, del codice delle assicurazioni. Detto litisconsorzio, tra il responsabile del danno e l'assicuratore della Rca del soggetto danneggiato, a seguito dell'interpretazione resa dal diritto vivente, è diretto a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al primo al pari di quanto previsto nell'ipotesi di azione diretta ex articolo 144, comma terzo, del codice delle assicurazioni. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia Patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria - Fallimento del debitore - Subentro del curatore - Improcedibilità dell'originaria domanda - Sussiste. (Legge fallimentare, articolo 66)
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla legge fallimentare, articolo 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio. (M.Pis.)
SERVITÙ
Acquisto - Servitù prediale - Differenza dall'obbligazione meramente personale - Presupposti. (Cc, articoli 1027, 1062, 2697 e 2734)
Il diritto di servitù esige che l'asservimento sia volto a procurare una utilità che deve essere inerente al fondo cosiddetto dominante, così come il peso deve essere inerente al fondo cosiddetto servente. La servitù prediale si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. La realitas, che distingue lo ius in re aliena dal diritto personale di godimento, implica dunque l'esistenza di un legame strumentale e oggettivo, diretto ed immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante, nella sua concreta destinazione e conformazione, al fine di incrementarne 'utilizzazione, sì che l'incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Associazione temporanea di imprese - Titolarità ed esercizio del diritto di credito verso l'appaltante - Pignorabilità presso il terzo committente del credito delle mandanti - Esclusione. (Cc, articoli 1723 e 1726; Cpc, articoli 543, 546, 547, 549 e 552)
Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (M.Pis.)
Società irregolare e di fatto - Responsabilità dell'amministratore - Movimentazioni extracontabili - Termine iniziale per la prescrizione - Decorrenza. (Cc, articoli 1703, 2935, 2941 e 2947)
In fattispecie di responsabilità di amministratore di associazione non riconosciuta, derivante da operazioni e da movimentazioni occulte di operazioni extracontabili attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", ai fini dell'individuazione del termine iniziale di prescrizione ai sensi dell'articolo 2935 del Cc, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile secondo l'ordinaria diligenza. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Ammissione al patrocinio - Revoca - Azione con dolo o colpa grave - Sussiste. (Dpr 116/02, articolo 126)
È motivo di revoca dell'ammissione al patrocinio sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa, dipendente dall'avere agito senza la necessaria cauta diligenza che la legge impone, ove si voglia stare in giudizio a spese dell'erario, e implica, di necessità, la ricorrenza della colpa grave, spettando al giudice di merito che procede stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. (M.Pis.)
Spese di giudizio civili - Criterio della soccombenza - Interpretazione - Frazionamento secondo le fasi - Esclusione. (Cpc, articoli 91 e 92)
Il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, bensì dev'essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito della lite nel momento in cui viene decisa dal giudice d'appello che regola le spese del giudizio, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Determinazione dell'oggetto del contratto - Identificazione con atti esterni al negozio - In sede giudiziale - Necessità dell'esatta individuazione del bene - Sussiste. (Cc, articoli 2697 e 2932)
L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex articolo 2932 del Cc, caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (M.Pis.)


