RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Risarcimento - Caso fortuito - Evento meteorico - Carattere di eccezionalità ed imprevedibilità - Sussiste. (Cc, articoli 1227 e 2051)
IL PRINCIPIO
I criteri che devono presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, sottolineando in sintesi che: - la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'articolo 2051 del codice civile, è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico; - per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
Al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cassazione, sentenza n. 522/1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omessa produzione della relata di notifica della sentenza gravata - Improcedibilità. (Cpc, articoli 285, 369 e 479)
L'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex articolo 369, comma 2, n. 2, del cpc. e tale sanzione non contrasta con gli articoli 24 e 111 della Costituzione e 6 della Cedu, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione degli articoli 115 e 116 Cpc - Presupposti. (Cpc, articoli 115, 116 e 360)
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Violazione dell'articolo 115 del cpc - Presupposti. (Cpc, articoli 115 e 116)
Per dedurre la violazione dell'articolo 115 del Cpc è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 del Cpc. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Immobili - A uso abitativo - A canone libero - Contratto non registrato - Conseguenze. (Legge 431/1998, articolo 13)
Il contratto di locazione a uso abitativo a canone libero, scritto e non simulato, ma non registrato, stipulato prima del 1° gennaio 2016, è soggetto alla "riconduzione a congruità" prevista dall'articolo 13, comma 6, terzo e quarto periodo, della legge 431/1998, ma solo a partire dal 1° gennaio 2016. Nell'ipotesi suddetta il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, e ciò sia nel caso di contratto stipulato a canone libero, sia nel caso di contratto stipulato a canone concordato. (M.Pis.)
MANDATO
Rappresentanza - Conflitto di interessi - Conosciuto dal terzo - Annullabilità del contratto - Sussiste. (Cc, articoli 1394, 2727 e 2729)
Il conflitto di interessi che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 1394 del Cc, ricorre quando il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua interessi suoi propri o altrui, incompatibili con quelli del rappresentato. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Materia condominiale - Deduzione dei vizi relativi all'annullabilità dell'assemblea - Inammissibilità. (Cc, articoli 1137, 2033, 2935, 2943, 2945 e,2946; Cc, disposizioni di attuazione, articolo 63)
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, del Cc; da ciò discende l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Ne consegue che un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino per successivi periodi di gestione, e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, non riportando debiti del condominio verso il medesimo condomino, deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'articolo 1137, comma 2, del Cc, non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Deposito atti - A mezzo Pec - Quarta pec con esito non favorevole - Attivazione immediata - Necessità - Anche con l'istanza di rimessione in termini - Sussiste. (Dl 179/2012, articolo 16 bis; Dm 44/2011, articolo 34)
Nell'ipotesi in cui la quarta pec dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta pec e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto. (M.Pis.)
Domande giudiziali - Cumulo tra controversia soggetta a sospensione feriale ad altra non soggetta - Effetti. (Cpc, articoli 327 e 615)
In caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, occorre distinguere tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria.
Interruzione del processo - Mancato deposito di nuova comparsa - Contumacia - Esclusione. (Cc, articolo 2700; Cpc, articoli 91 e 132)
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Sepolcro ereditario - Trasmissibilità - Differenze con il sepolcro gentilizio - Conseguenze. (Cc, articoli 823, 824 e 832; Dlgs 104/2010, articoli 7 e 133)
Nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Chiamata in causa di un terzo per la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità - Litisconsorzio processuale - Causa inscindibile in sede di gravame. (Cpc, articoli 331 e 332)
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (M.Pis.)
Danno - Morte dei congiunti - Per fatto illecito altrui - Acquisto del diritto iure proprio - Conseguenze. (Cc, articolo 1362)
Nell'ipotesi di domanda di condanna al risarcimento del danno per la morte di una persona cagionata dal fatto illecito altrui, atteso che il diritto risarcitorio si acquista dai prossimi congiunti iure proprio e non iure hereditario, onde essi non debbono provare di essere eredi per esercitare la relativa azione, salva l'ipotesi in cui, essendo la morte avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, vengano invocate anche le voci del danno patrimoniale e non patrimoniale cosiddetto terminale, che competono, appunto, iure hededitario. (M.Pis.)
SOMMINISTRAZIONE
Somministrazione di servizi telefonici - Fatture - Rilevazione dei consumi - Efficacia probatoria. (Cpc, articolo 346 e 356; Cc, articoli 1218 e 2697)
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Controversia - Omessa allegazione dei beni relicti - Preclusione della decisione sulla domanda di riduzione - Esclusione. (Cc, articoli 782, 1350, 2697 e 2729)
L'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione. (M.Pis.)
TITOLI DI CREDITO
Assegno bancario - Clausola di non trasferibilità - Pagamento a soggetto legittimato non - Responsabilità - Natura - Contrattuale - Onere probatorio. (Cc, articoli 1218 e 2697; Regio decreto 1736/1933, articolo 43)
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (M.Pis.)
TRASCRIZIONE
Atti relativi a beni immobili - Rinnovo della trascrizione del pignoramento immobiliare - Inadempimento - Conseguenze. (Cc, articoli 2668 bis e ter; Cpc, articoli 156, 159, 555 e 617)
Qualora nel termine ventennale non sia rinnovata la trascrizione del pignoramento immobiliare, adempimento ex articoli 2668-ter e 2668-bis del codice civile al quale deve tempestivamente provvedere il creditore interessato, restando preclusa la possibilità di procedere ad una rinnovazione tardiva - il giudice dell'esecuzione è tenuto a rilevare, anche d'ufficio, che è venuto un elemento perfezionativo del pignoramento, indispensabile perché destinato a preservare la fruttuosità dell'acquisto del diritto staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, e conseguente mente deve dichiarare l'improseguibilità del processo esecutivo. (M.Pis.)


