PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, sentenza 11 febbraio 2026 n. 3040 - Pres. Grazioni; Rel. Porreca; Ric. M.P.; Controric. B.G. srl

Interruzione del processo - Riassunzione - Comparizione delle parti senza una nuova comparsa di costituzione - Irrilevanza. (Cc, articoli 1191, 1945 e 2697; Legge fallimentare, articoli 18 e 43)

IL PRINCIPIO

I soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a séguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso e autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.

Nota

Il giudice di legittimità ha ribadito quanto già affermato in passato (Cassazione sentenze nn. 13810/2022 e 22047/2020) e cioè che, nell'ipotesi d'interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento del debitore ingiunto opponente, il curatore non ha interesse a riassumere il giudizio di opposizione poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile a una sentenza non ancora passata in giudicato, emessa nel contraddittorio delle parti, sicché non trova applicazione l'eccezione al principio dell'esclusività dell'accertamento concorsuale: il decreto ingiuntivo è privo di efficacia nei confronti del fallimento così come l'ipoteca iscritta in forza della sua provvisoria esecutività, sicché il creditore può far valere il proprio credito in sede fallimentare solo proponendo domanda di ammissione al passivo concorsuale, in forza del principio di esclusività del concorso dei creditori, per cui ogni pretesa dev'essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione I, ordinanza 11 febbraio 2026 n. 3056 - Pres. Ferro; Rel. Vella; Ric. V.G.; Controric. F.I. srl

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Atto di compravendita - Esenzione dall'azione ex articolo 67 comma 3 della legge fallimentare - Eccezione - Conseguenze. (Cc, articoli 2697 e 2901; Legge fallimentare, articoli 66 e 67)

IL PRINCIPIO

In tema di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile di un atto di compravendita immobiliare del debitore poi fallito, promossa dai creditori nei confronti dell'acquirente e proseguita dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare, l'eccezione di esenzione dall'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c), della legge fallimentare integra una eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.

Nota

Nella decisione in esame la Corte ha ricordato che nel genus "eccezioni" si distinguono due species: - le "eccezioni in senso lato", categoria generale e ricavabile a contrario da quella successiva, poiché racchiude tutti i fatti modificativi, impeditivi o estintivi sui quali il giudice può pronunciare d'ufficio - purché allegati o acquisiti agli atti e provati - con esclusione delle sole eccezioni che «possono essere proposte soltanto dalle parti» (articolo 112, comma 1 del Cpc); - le "eccezioni in senso stretto" (o "in senso proprio"), categoria più ristretta e circoscritta ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi la cui rilevabilità è riservata alla parte, in via esplicita, per espressa disposizione di legge (ad esempio, prescrizione: articolo 2938 del codice civile) ovvero, sulla base di un solido formante giurisprudenziale e dottrinale, in via implicita, tutte le volte in cui il rilievo di quei fatti corrisponda a "poteri conformativi" che spettano alla parte, come tipicamente nel caso in cui l'eccezione riflette, sul piano oppositivo, ciò che, sul piano attivo, risponde alla titolarità di un'azione costitutiva (p.es. eccezione di annullamento o risoluzione del contratto). (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3293 - Pres. Cavallino; Rel. Caponi; Ric. N.G. srl; Res. T.I.S.G. srl

Contratto - Clausole identiche predisposte dal committente nei rapporti con i vari appaltatori - Tutela ex articolo 1341 del codice civile - Esclusione. (Cc, articoli 1326, 1341, 1342, 1362, 2697, 2727 e 2729)

Nel caso del committente che predisponga un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti alla realizzazione di un'opera. La stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 1342 del codice civile e meritevoli della tutela di cui all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (M.Pis.)

ASSOCIAZIONI, ENTI E ORDINI

Sezione I, ordinanza 9 febbraio 2026 n. 2913 - Pres. Acierno; Rel. Casadonte; Ric. M.N.N.; Controric. A. spa

Associazioni - Responsabilità di chi ha agito in nome e per conto di associazione non riconosciuta - Carattere accessorio - Natura solidale - Conseguenze. (Cc, articoli 1944, 1957 e 2966)

La responsabilità solidale prevista dall'articolo 38 del codice civile per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'articolo 1957 del codice civile secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione III, ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3308 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. M.B.S. LTD; Controric. U.A. spa

Responsabilità - Autentica della sottoscrizione in calce alla procura speciale - Verifica dei poteri rappresentativi dell'ente collettivo - Necessità. (Cpc, articoli 327 e 365; Cc, articolo 2495)

Rientra nella minima diligenza professionale dell'avvocato, che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare che chi appone la firma sia dotato dei poteri rappresentativi dell'ente collettivo e, a maggior ragione, dell'esistenza di quest'ultimo. Infatti, nell'autenticare la sottoscrizione il legale assume lo specifico obbligo (anche penalmente sanzionato quale falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità di accertare l'identità del mandante, sicché, in caso di rappresentanza, soprattutto se organica o di ente collettivo, è suo precipuo e preliminare compito verificare la sussistenza di validi poteri rappresentativi in capo a colui che si qualifica come rappresentante, al fine di assicurare gli effetti dell'atto. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione III, ordinanza 10 febbraio 2026 n. 2984 - Pres. Graziosi; Rel. Gorgoni; Ric. I.B.S. srl; Controric. S.M.

Parti comuni - Diritto del condomino di agire in difesa delle parti comuni - In caso di inerzia dell'amministratore - Possibilità di intervento in giudizio - Ammissibilità. (Cc, articoli 1105, 1118, 1123, 1139 e 1667)

Il condomino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio, a norma dell'articolo 1105 del codice civile, dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall'articolo 1139 del codice civile. In particolare, il singolo condomino ha anche il potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta legittimamente dall'amministratore, nonché di esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo unitario. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3287 - Pres. Cavallino; Rel. Caponi; Ric. N.G. srl; Res. T.I.S.G. spa

Condizioni - Predisposte da una parte - Clausole fissate per una serie indefinita di rapporti - Obbligo di approvazione ex articolo 1341 del codice civile - Esclusione. (Cpc, articoli 112, 132, 342, 346 e 819 ter; Cc, articoli 1326, 1341, 1342, 1362, 2697, 2727 e 2729)

In tema di condizioni di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341 comma 2 del codice civile, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostanziale, perché le clausole sono state confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto le clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3200 - Pres. Marulli; Rel. D'Aquino; Ric. A.M.C.A.; Controric. B.B. spa

Contratto bancario - Conto corrente - Azione di ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca - Produzione di tutti gli estratti conto - Esclusione - Consulenza tecnica contabile - Ammissibilità. (Cc, articoli 2033, 2697 e 2934)

Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile. Nel qual caso, il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, apportando «correttivi» ai saldi. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, sentenza 10 febbraio 2026 n. 2981 - Pres. Orilia; Rel. Grasso; Pm (conf.) Troncone; Ric. D.F.; Controric. T.G

Costruzione edilizia - Ristrutturazione - Contenuto - Ricostruzione - Presupposti - Nuova costruzione - Effetti. (Cc, articolo 873; Legge 457/78, articolo 31)

Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3303 - Pres. De Stefano; Rel. Crivelli; Ric. C.C.; Controric. M.C.

Opposizione - A precetto - Rinuncia - Estinzione del giudizio - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 91 e 92)

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, bensì la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso all'opponente di iscrivere la causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto ha costretto lo stesso alla proposizione dell'opposizione. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 8 febbraio 2026 n. 2820 - Pres. Ferro; Rel. Vella; Ric. F.C.A. srl; Controric. P.C.

Azione revocatoria - Scientia decoctionis in capo all'accipiens - Effettività - Conseguenze. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articoli 2727 e 2729)

La cosiddetta scientia decoctionis in capo all'accipiens, pur dovendo essere effettiva, e non solo astratta, può essere provata anche mediante elementi indiziari, idonei a dimostrare, per presunzioni, detta effettività. A tal fine, il giudice è tenuto: i) innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria; ii) poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza; iii) quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. L'onere della prova della scientia decoctionis può essere assolto dalla curatela fallimentare con ricorso alle presunzioni ex articoli 2727 e 2729 del codice civile a condizione che gli elementi indiziari, da valutare necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei, nel loro complesso, a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - da rapportare necessariamente alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni specifiche in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3097 - Pres. Rubino; Rel. Dell'Utri; Ric. M.T.; Controric. G.I. spa

Impugnazioni civili - Mancata evocazione in giudizio dell'alienante del diritto - Partecipazione del successore a titolo particolare - Mancata contestazione - Conseguenze. (Cc, articoli 2558, 2560 e 2909; Cpc, articolo 111)

Qualora il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 9 febbraio 2026 n. 2841 - Pres. Manna; Rel. Giannaccari; Ric. G.F.; Controric. M.A.F.

Impugnazioni civili - Morte della parte nel corso del giudizio di primo grado - Legittimazione processuale degli eredi - Impugnazione solo nei confronti di alcuni coeredi - Integrazione del contraddittorio - Mancato ossequio - Effetti. (Cc, articoli 91, 92, 303 e 333; Cc, articoli 1372 e 1453)

La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio e a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 11 febbraio 2026 n. 3032 - Pres. Pazzi; Rel. D'Aquino; Pm (conf.) Soldi; Ric. G.V.; Controric. B.N. 2019 srl

Impugnazioni civili - Revocazione - Pronuncia da parte di giudici che hanno fatto parte del collegio relativo alla sentenza oggetto della revocazione - Incompatibilità - Esclusione. (Cpc, articoli 366 e 395)

Non costituisce causa di nullità della sentenza la pronuncia del giudizio di revocazione a opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio pronunciatosi sulla sentenza oggetto di revocazione, posto che, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'articolo 395 n. 6 del cpc, secondo l'ordinamento processuale vigente non sussiste alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3203 - Pres. Terrusi; Rel. D'Aquino; Ric. M.C.P.M.; Controric. S.G. sas

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Errore della sentenza gravata - Dimostrazione della sussistenza dei requisiti ex articolo 342 del cpc - Necessità. (Cpc, articoli 99, 101, 132, 163, 307 e 342)

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, avesse invece i requisiti richiesti dell'articolo 342 del cpc. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 10 febbraio 2026 n. 2993 - Pres. Iofrida; Rel. Caiazzo; Ric. N.L.; Controric. B.M.P.S. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Morte o radiazione dell'avvocato nella fase di merito - Interruzione del processo - Inottemperanza - Nullità della decisione. (Cpc, articoli 301, 372 e 383)

La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che la nullità della sentenza d'appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'articolo 372 del cpc e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell'articolo 383 del cpc, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3113 - Pres. Scoditti; Rel. Falabella; Ric. R. srl; Controric. B.R.S. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omessa ammissione di prova testimoniale - In caso di punto decisivo della controversia - Ammissibilità. (Cpc, articoli 214, 216 e 360; Cc, articoli 1223, 1226, 1343, 1418, 2043, 2056, 2484, 2485, 2486, 2497, 2740 e 2811)

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3318 - Pres. Mercolino; Rel. Marulli; Ric. B.B. spa; Controric. A.S.P.C.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di legittimità - In caso di prove disposte autonomamente dal giudice - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 115, 116 e 360)

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 del Cpc può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3145 - Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ric. A. srl; Controric. G.D.

Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Luogo di lavoro rispettoso della sicurezza e della dignità umana - Onere probatorio delle parti. (Cc, articoli 1218, 2087 e 2967)

In tema di inadempimento datoriale ex articolo 2087 del Cc, avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'articolo 1218 del codice civile; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 14 febbraio n. 3333 - Pres. Garri; Rel. Gandini; Ric. R.S.; Controric. INPS

Retribuzione - Trattamento di fine rapporto - Società cancellata dal registro delle imprese - Istanza all'Inps -Necessità della sussistenza dei requisiti di legge - Sussiste. (Dlgs 159/2011, articolo 117; Legge 228/2012, articoli 194, 204)

Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, allorché il lavoratore presenti all'Inps, quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, la domanda volta ad ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 10 febbraio 2026 n. 2980 - Pres. Cavallino; Rel. Amato; Ric. B.D.; Controric. P.M.

Adempimento - Quietanza - Confessione stragiudiziale alla parte - Impugnazione da parte del creditore - Contenuto. (Cc, articoli 2732, 2733 e 2735)

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex articoli 2733 e 2735 del codice civile, sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'articolo 2732 del codice civile, che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 9 febbraio 2026 n. 2859 - Pres. Manna; Rel. Picaro; Ric. F.S.; Controric. S.F.

Delegazione, espromissione e accollo - Convenzione di accollo - Accollo interno o esterno - Valutazione da parte del giudice secondo i criteri di ermeneutica contrattuale - Sussiste. (Cpc, articoli 165, 168, 641, 645,702 bis e seguenti; Cc, articoli 1273, 1362 e 1366)

Quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (articoli 1362 e seguenti del codice civile), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario. (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione I, ordinanza 14 febbraio 2026 n. 3322 - Pres. Marulli; Rel. D'Aquino; Ric. S.S. sas:; Controric. U. spa

Estintiva - Banche - Conto corrente - Azione di ripetizione del correntista per le somme indebitamente pagate - Indicazione delle rimesse prescritte - Non necessario. (Cc, articoli 2033, 2697 e 2946)

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, sentenza 11 febbraio 2026 n. 3025 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. N.R.; Res. C.T.

Riassunzione della causa - Tempestività - Forma dell'atto - Rilevanza della disciplina relativa a ciascuno di essi - Sussiste. (Cpc, articoli 50, 121, 156, 297, 302, 305 e 307)

Ai fini del riscontro dell'utile riassunzione del medesimo giudizio nel quadro del medesimo plesso giurisdizionale, deve ritenersi valido ed efficace, tanto un atto che, tempestivamente compiuto, assuma la forma del ricorso, quanto un atto che, altrettanto tempestivamente compiuto, assuma la forma dell'atto di citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della riassunzione, assumerà carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, ovvero, rispettivamente, il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito o la notificazione dell'atto di citazione nei confronti della controparte. Viceversa, nel caso in cui la riassunzione debba essere operata dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione ad hoc specificamente formulata dall'articolo 59, comma 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, richiede che la domanda si riproponga con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. (M.Pis.)

PROFESSIONISTI

Sezione III, ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3215 - Pres. Scrima; Rel. Crivelli; Ric. G.C.; Controric. B.B.

Commercialisti - Responsabilità - Compilazione della dichiarazione dei redditi - Necessità del controllo dei requisiti di legge - Ammissibilità. (Cc, articoli 1176, 1218 e 2230)

Con specifico riguardo al commercialista, e in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un'ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione. In generale, quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati. (M.Pis.)

PUBBLICO IMPIEGO

Sezione lavoro, ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3193 - Pres. Tricomi; Rel. Fedele; Ric. C.M.; Controric. C.N.

Concorsi ed esami - Pubblico impiego contrattualizzato - Scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso - Requisiti di validità esistenti al momento del bando inziale - Sussiste. (Cc, articoli 1362 e 1363)

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché, per tale scorrimento, si pone, fra l'altro, la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione; di conseguenza, proprio per rispettare i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la Pa non può che determinarsi in base alla normativa vigente al momento dell'assunzione tramite scorrimento della graduatoria e non già di quella (eventualmente diversa) in vigore al momento dell'emanazione del bando iniziale. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 12 febbraio 2026 n. 3107 - Pres. Doronzo; Rel. Bellè; Ric. L.A.; Controric. A.U.S.L.T.

Retribuzione - Dirigenza sanitaria - Voci retributive accessorie - Parità di trattamento per tutti i lavoratori - Necessità. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 295 e 324)

In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando la struttura della fattispecie richieda la valutazione ex novo di tempo in tempo delle situazioni giuridiche interessate, come accade nel caso di voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) da attribuire sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno e per anno e che devono essere uguali, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 45 del Dlgs n. 165 del 2001, per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3183 - Pres. Scoditti; Rel. Fraulini; Ric. D.L.M.P.; Controric. F.G. srl

Azione di responsabilità sociale - Nei confronti degli amministratori o dei sindaci - Natura contrattuale - Onere probatorio. (Cc, articoli 2033, 2043 e 2476)

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (M.Pis.)

USUCAPIONE

Sezione II, sentenza 12 febbraio 2026 n. 3119 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Pm (conf.) Troncone; Ric. P.L.; Controric. P.F.

Presupposti - Attività svolta sul bene per effetto di rapporti di parentela o societari - Mera tolleranza - Inidoneità al possesso - Sussiste. (Cc, articoli 1144 e 2697)

Ai fini dell'usucapione, la durata non transitoria e di non modesta entità dell'attività svolta sul bene si presume avvenuta in assenza di tolleranza, dando luogo ad una situazione di possesso, a meno che i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in presenza dei quali la relazione di fatto col bene, quand'anche protrattasi per lungo tempo, può dirsi dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, sì da escludere la stessa sussistenza del possesso, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3070 - Pres. Cavallino; Rel. Amato; Ric. F.I. spa; Controric. P.P. C. sas

Garanzia - Vizio redibitorio e mancanza di qualità del bene - Differenza dall'aliud pro alio - Presupposti. (Cc, articoli 1453, 1490 e 1497)

In tema di compravendita, il vizio redibitorio (articolo 1490 del codice civile) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 del codice civile), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile e sussiste quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso rispetto a quello pattuito o risulti funzionalmente inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e a fornire l'utilità presagita. Quindi, è dato riscontrare l'esistenza di una fattispecie di consegna di aliud pro alio, alla stregua dell'inidoneità del bene fornito ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, solo allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economico-sociale del bene. (M.Pis.)

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