CONDOMINIO
Assemblea - Delibera assembleare - Controversia tra condominio e singolo condomino - Diritto di quest'ultimo a partecipare all'assemblea - Esclusione. (Cc, articoli 1123, 1137 e 1421)
IL PRINCIPIO
In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile, come modificato dall'articolo 15 della legge n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'articolo 1135, nn. 2) e 3), del Cc, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 comma 2 del codice civile (Cassazione a Sezioni unite, sentenza n. 9839/21) (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Testamento - Lascito di singoli beni - Carattere di legato - Presupposti. (Cc, articoli 588, 1100, 1362, 1363, 1364, 1365, 1421, 1422 e 2697)
IL PRINCIPIO
L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché, per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso, tenendo conto del fatto che l'attribuzione che esaurisca tutti i beni ereditari è generalmente interpretabile come istituzione di erede.
A norma dell'articolo 588 del codice civile, sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l'universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell'eredità (institutio ex re certa), mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato (Cassazione, sentenza n. 1717/81). Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia una indagine di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore (Cass. n. 9467/01; Cass., n. 8123/87), essendo l'interpretazione del testamento caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà del testatore (Cass., n. 974/99; Cass. n. 23393/17). (M.Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Prescrizione - Decorrenza - Definizione della lite - Contenuto. (Cc, articoli 2935, 2943, 2946 e 2957)
L'articolo 2957, comma 2, del codice civile («Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione») individua due differenti criteri di decorrenza del termine di prescrizione, distinguendo tra i casi in cui l'affare si considera concluso, per i quali il termine di prescrizione coincide con la «decisione della lite», e cioè con la data in cui vi è provvedimento non più impugnabile che chiude definitivamente la causa; e i casi in cui gli «affari non sono terminati», per i quali la prescrizione decorre dall'ultima prestazione resa dal professionista come attività svolta in esecuzione del contratto di patrocinio. Questa ultima previsione si giustifica solo nelle ipotesi in cui il rapporto di patrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia per una stasi del processo e non subentri alcuna causa, soggettiva od oggettiva, che ponga termine al medesimo rapporto col cliente. Con la precisazione che si considerano definiti non solo gli affari conclusi con la decisione, anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, come nel caso di morte del difensore o di estinzione del giudizio in cui sia stato svolto il patrocinio. (M.Pis.)
AZIENDA
Trasferimento - Subentro del cessionario nei rapporti contrattuali - Anche nella clausola compromissoria - Sussiste. (Cc, articoli 1591, 2558 e 2560)
In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio - si verifica il subentro "ipso iure" del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta "ad substantiam". (M.Pis.)
CONDOMINIO
Assemblea - Delibera - Contenuto negoziale della medesima - Interpretazione ex articoli 1362 e seguenti del Cc - Sussiste. (Cc, articolo 1362)
Le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli articoli1362 e seguenti del codice civile, privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti. (M.Pis.)
Parti comuni - Installazione di inferriata su finestra condominiale - Innovazione - Esclusione. (Cc, articoli 1118, 1135, 1136 e 1362)
L'installazione di un'inferriata ad una finestra condominiale non costituisce innovazione, e quindi non richiede l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, poiché essa attiene all'uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. (M.Pis.)
CONTRATTO
Clausole vietate - Patto commissorio - Presenza anche di un patto marciano - Conseguenze . (Cc, articoli 1851 e 2744)
Il divieto del patto commissorio sancito all'articolo 2744 del codice civile non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex articolo 1851 del codice civile ed è ispirata alla medesima ratio di evitare l'approfittamento del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (M.Pis.)
Contratto bancario - Conto corrente - Cointestazione con firme disgiunte - Donazione indiretta - Presupposti. (Cc, articoli 769, 809, 1362 e 2735)
La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta, non soggetta alla forma solenne, qualora detta somma appartenga ad uno solo dei cointestatari, e se, mediante il contratto di deposito bancario, la disponente intenda arricchire l'altro cointestatario, occorrendo la prova dell'animus donandi, ossia che l'operazione non abbia altro scopo che quello di liberalità. (M.Pis.)
Contratto di abbonamento - Rinnovo tacito - Clausola vessatoria - Mancata sottoscrizione - Inefficacia. (Cc, articoli 1341 e 1342)
Il requisito della specifica sottoscrizione per iscritto delle clausole vessatorie, che è diretto a sollecitare l'attenzione dell'aderente sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, proprio perché di carattere formale non può essere sostituito con altro diretto alla non accettazione delle singole clausole mediante un sistema di opt-out basato sull'espunzione da parte dell'aderente. (M.Pis.)
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro sottoscritto da uno solo degli investitori - Nullità. (Tuf, articolo 23; Tub, articolo 117; Cc, articoli 1325, 1343, 1344, 1418 e 1423)
In tema di intermediazione finanziaria, il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'articolo 23 del tuf, senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'articolo 1420 del codice civile, bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti. (M.Pis.)
Nullità - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Presupposti. (Cc, articoli 1419, 1944 e 2268)
Se, per un verso, il giudice ha l'obbligo di rilevare la nullità del contratto in qualsiasi stato e grado del giudizio (e, quindi, anche di rigettare la domanda giudiziale), in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, per altro verso, la nullità può essere rilevata d'ufficio solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali se ne possa desumere l'esistenza. Giova, infatti, ribadire che il rilievo ufficioso della nullità contrattuale non può giammai supplire alle generiche allegazioni e deficienze assertorie che gravano sulle parti. (M.Pis.)
Perizia contrattuale - Arbitrato irrituale se contiene la rinunzia all'azione giudiziaria - Mancanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 808 ter, 825, 1322 e 1363)
La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'articolo 808-ter del Cpc e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare. (M.Pis.)
Perizia contrattuale - Clausola di affidamento ad un terzo di fiducia per la soluzione della questione - Effetti. (Cpc, articoli 808 ter, 825, 1322 e 1363)
La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere. (M.Pis.)
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Regime patrimoniale - Acquisto di immobile da parte di un coniuge in regime di comunione - Altro coniuge come comproprietario venditore - Esclusione dalla comunione - Presupposti. (Cc, articoli 179, 192, 194 e 1102)
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, consistente in una compravendita a cui l'altro coniuge partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex articolo 179 del codice civile, è necessaria, per un verso, la dichiarazione, nell'atto, del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi delle lettere c), d), f) del primo comma dell'articolo 179, per altro verso, la dichiarazione, resa nell'atto dal coniuge (co-venditore) non acquirente, ai sensi dell'articolo179 comma 2 del codice civile, in ordine alla natura personale del bene. La dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere il bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'articolo 179, comma 1, lettera c), d) e f), del codice civile. (M.Pis.)
FIDEIUSSIONE
Contratto - Clausola di pagamento a prima richiesta - Contratto autonomo di garanzia - Limiti. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366, 1936 e 1944)
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezionì generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (M.Pis.)
Contratto - Differenze con il contratto autonomo di garanzia - Presenza di accessorietà nel rapporto - Effetti. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366)
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione, ed in particolare per l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale e della conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Pertanto, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli generalis, ma può tuttavia sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Mancata fissazione dell'udienza di discussione orale - Richiesta da una parte - Nullità della sentenza - Sussiste. (Cpc, articolo 352)
Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 352, comma 2, del cpc, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Conferma della decisione - Modifica della statuizione sulle spese - Presupposti. (Cpc, articoli 100 e 336; Cc, articoli 2943 e 2948)
In caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno di cui all'articolo 336 comma 1, del cpc, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di violazione e falsa applicazione della legge - Deduzione delle ragioni contrastanti con le norme di legge - Necessità. (Cpc, articoli 83, 360, 365 e 366)
Ai fini dell'ammissibilità il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, giusta il disposto di cui all'articolo 366, primo comma, n. 4, del cpc, deve essere dedotto non solo sulla base della specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, ma anche deducendo motivatamente le ragioni per le quali esse siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Per contro, è estranea all'ambito applicativo dell'articolo 360, primo comma n. 3, del cpc l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento - Carattere ingiurioso - Risarcimento del danno - Ammissibilità. (Cc, articoli 1226, 1229, 1453, 2043 e 2697; legge 300/70, articolo 18)
Il carattere ingiurioso del licenziamento - che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno - non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Immobili - Ad uso diverso da quello abitativo - Caratteristiche del bene adeguate all'attività svolta - Onere del conduttore - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1366 e 1369)
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. Pertanto, se il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. (M.Pis.)
MARCHI E BREVETTI
Brevetto - Contraffazione - Variante priva di originalità - Conseguenze. (C.P.I., articoli 46, 48, 52 e 68)
La contraffazione del brevetto non è esclusa dalla presenza, nel prodotto in contraffazione, di varianti, equivalenti ad elementi delle rivendicazioni, che siano prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema: infatti, solo ove la variante ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. Allorquando, invece, a variante adottata (nella specie: la diversa conformazione del carter) non presenti alcuna originalità — mancando, anzi, di equivalenza funzionale rispetto all'elemento coperto dalla privativa (così da generare un risultato, in termini di efficienza, deteriore rispetto a quello offerto dall'elemento oggetto della rivendicazione) — deve darsi atto della contraffazione. L'opera realizzata consiste, in tale evenienza, nella mera combinazione della vietata riproduzione degli insegnamenti del brevetto con una soluzione tecnica priva di alcun valore, siccome incapace di portare ai risultati che il brevetto stesso permette di raggiungere. Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che per assicurare legittimità alle attività riproduttive di invenzioni brevettate sia sufficiente apportarvi modifiche peggiorative. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Denunzia di biancosegno - Querela di falso se avvenuto absque pactis - Ammissibilità. (Cc, articoli 2697 e 2702; Cpc, articoli 222, 225)
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato a un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Contributi e prestazioni - Familiare coadiutore di azienda commerciale - Obbligo di iscrizione alla gestione commerciale - Presupposti. (Legge 613/66, articoli 1 e 2)
In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Atti del processo - Deposito - Motivi del rifiuto dell'atto - Accertamento - Conseguenze. (Cpc, articoli 153, 165, 294, 347 e 348)
L'iniziativa e l'attività del depositante diretta a far valere la ritualità del suo operato, se da un lato non lo costringe a dare prova della legittimità dell'intera sua attività, risulta attestata dall'apparenza della dinamica comunicativa emergente dall'esito delle prime tre pec, per altro verso gli impone di concentrare le proprie contestazioni (e le correlate allegazioni probatorie) su quelli che sono stati i motivi posti a base del rifiuto del deposito dell'atto. Ne deriva che l'attività del depositante deve consistere in una reazione connotata da diligente immediatezza. (M.Pis.)
Domanda giudiziale - Passaggio della domanda di adempimento a quella di risoluzione - Necessità di giustificazione - Esclusione. (Cc, articoli 1453 e 2932; Cpc, articoli 183 e 345)
Il passaggio dalla domanda di adempimento contrattuale, quale è da considerare la domanda ex articolo 2932 del codice civile (volta a provocare l'adempimento dell'obbligo a contrarre assunto con il contratto preliminare), a quella di risoluzione, possibile ex articolo 1453 del Cc anche al di fuori dei limiti individuati dall'articolo 183 del Cpc c.p.c. - per il primo grado - e dall'articolo 345 del cpc - quanto al giudizio di impugnazione-, non richiede che l'interessato giustifichi il cambio di scelta. (M.Pis.)
Termini processuali - Calcolo - Ex nominatione dierum - Conseguenze. (Cpc, articoli 155 e 327; Cc, articolo 2963)
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex articolo 327 del cpc, si osserva, a norma degli articoli 155, comma 2, del cpc e 2963, comma 4, del codice civile, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Il termine scade, pertanto, nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Presunzioni - Errore di valutazione da parte del giudice - Ricorso ex articolo 360 n. 3 cpc - Contenuto. (Cc, articoli 1957 e 2729)
In tema di ragionamento presuntivo, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i caratteri della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'articolo 360, n. 3, del cpc, competendo alla Corte di Cassazione di controllare se la norma dell'articolo 2729 del codice civile, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette a infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, vizio valutabile, ove del caso, nei ristretti limiti di ammissibilità di cui all'articolo 360, n. 5, del cpc. (M.Pis.)
Prova documentale - Scrittura privata - Autenticità - Giustificazione da parte del giudice del proprio convincimento - Necessità. (Cpc, articoli 115 e 116; Cc, articoli 2697, 2729)
In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. (M.Pis.)
PUBBLICO IMPIEGO
Concorsi ed esami - Approvazione all'assunzione graduatoria - Ritardata assunzione - Danno ex articolo 1218 del Cc - Risarcimento salvo causa non imputabile alla Pa - Sussiste. (Cc, articoli 1218 e 2697)
Dall'approvazione della graduatoria discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile nella stessa a cui corrisponde l'obbligo di adempimento da parte dell'amministrazione che ha bandito il concorso. Ne consegue che tra vincitore e pubblica amministrazione si instaurano diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema proprio della responsabilità contrattuale prevista ex articolo 1218 del codice civile; pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo sia stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Cagionato da fauna selvatica - Prova a carico del danneggiato delle modalità dell'accaduto e della condotta di guida del conducente - Necessità. (Cc, articoli 1227, 2043, 2052 e 2054)
In materia di responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli incombe sul danneggiato la prova positiva e completa delle concrete modalità dell'accaduto (e, quindi: delle condizioni, di tempo e di luogo, di sua verificazione; della posizione e dell'andatura del veicolo; del punto di collisione tra il mezzo e l'animale; di tracce o altri indizi dell'urto; della situazione finale - o di quiete - successiva all'impatto) nonché della condotta di guida del conducente (e, in specie, dell'osservanza delle regole di prudenza e diligenza prescritte dalla legge regolante la circolazione stradale, quali, ex aliis, gli articoli 140 e 141 codice della strada, e dell'adozione di misure - anche di emergenza - idonee ad impedire il sinistro), non essendo sufficiente la sola evenienza dell'impatto o la mancanza di prove certe dell'inadeguatezza del contegno del conducente. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Mancanza dell'eventus damni - Prova a carico del convenuto - Sussiste. (Cc, articoli 2247, 2251, 2253, 2295 e 2901)
In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma unicamente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio (per granitica giurisprudenza di legittimità), in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per tale via, la mancanza dell'eventus damni. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Contrasto tra motivazione e dispositivo - Nullità della sentenza - Limiti. (Cpc, articolo 132)
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se e in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. (M.Pis.)


