IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32158 - Pres. Terrusi; Rel. Abete; Ric. T.T. srl; Controric. C.F.T.T. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Memorie ex articolo 378 del cpc - Funzione - Nuove deduzioni - Inammissibilità. (Cpc, articolo 378; Legge fallimentare, articolo 173)

IL PRINCIPIO

Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'articolo 378 del Cpc, destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.

Nota

La Suprema Corte ha anche ribadito, in tema di concordato preventivo, che costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'articolo 173 della legge fallimentare i fatti accertati dal commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, sentenza 7 dicembre 2025 n. 31910 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Pm (conf.) Soldi; Ric. I.S. spa; Controric. R.L. srl

Domanda giudiziale - Condanna al pagamento di interessi maggiorati - Necessità di espressa domanda - Sussiste. (Cpc, articoli 325, 326; Cc, articoli 1284 e 2033)

IL PRINCIPIO
In tema di applicazione del disposto di cui all'articolo 1284 comma 4 del Cc, la condanna al pagamento degli interessi "maggiorati" va chiesta espressamente, ed espressamente va dichiarata in sentenza. Con la conseguenza che, in mancanza di espressa domanda, il giudice non ha l'obbligo di provvedere; in mancanza di espressa statuizione, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordati. Ne consegue ulteriormente che, in difetto di espressa statuizione, in sede esecutiva, per interessi legali deve comunque intendersi interessi di mora al saggio ordinario.

Nota

La notificazione della sentenza, finalizzata a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (ai sensi degli articoli 325 e 326 del Cpc), costituisce un atto processuale che attiva un onere decadenziale per il destinatario. Affinché tale effetto acceleratorio si produca, la notifica deve essere inequivocabilmente diretta al procuratore costituito e deve essere univocamente rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario. Ne consegue che la trasmissione della sentenza a mezzo Pec, se allegata a una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore, non è idonea a far decorrere il termine breve, in quanto priva di riferimenti univoci alla detta specifica finalità acceleratoria. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione III, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 32043 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. V.R.; Controric. P.E.

Albo - Cancellazione del difensore per motivi disciplinari - Assimilabilità all'ipotesi di radiazione e di sospensione - Evento verificatosi prima della chiusura della discussione - Interruzione del processo. (Cpc, articoli 299 e 301)

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari è ipotesi riconducibile, attraverso una mera interpretazione estensiva, all'ipotesi di cui all'articolo 301 del cpc, perché assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, determina l'interruzione del processo. Qualora, invece, tali eventi si verifichino dopo la chiusura della discussione, ha rilevanza l'articolo 286 comma 2, del cpc, in forza del quale la notificazione della sentenza si fa alla parte personalmente. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32083 - Pres. Frasca; Rel. Giraldi; Ric. C.M.S.T. n. 80; Controric. B. spa

Competenza - Cause condominiali - Irrilevanza del luogo di residenza del suo rappresentante - Sussiste. (Dlgs 205/06, articolo 66 bis; Cpc, articolo 19)

Il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e che all'amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea. Pertanto, ai fini della competenza, ciò che àncora a un Foro la parte complessa ‘Condominiò non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini e ove avvengono, tra l'altro, le forniture e l'erogazione di tutti servizi. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32378 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. B.D.M. spa; Int. F.G

Regolamento di competenza - Rilievo d'incompetenza del giudice adito - Entro la prima udienza di trattazione - Necessità. (Cpc, articoli 38 e 171 bis)

In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore Dlgs n. 164/2024, che ha modificato l'articolo 38, terzo comma, del cpc, per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'articolo 171-bis del cpc o, nei procedimenti ai quali non si applica detto articolo, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 6 dicembre 2025 n. 31852 - Pres. Falaschi; Rel. Guida; Pm (diff.) Troncone; Ric. C.D.; Controric. B.G.

Parti comuni - Natura condominiale del bene - Attitudine dello stesso al servizio o godimento collettivo - Necessità . (Cc, articoli 948, 1117 e 2697)

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'articolo 1117 del codice civile non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, cioè che sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, in rapporto con queste come da accessorio a principale, mentre spetta al condòmino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. (M.Pis.)

CONTRATTO DI AGENZIA

Sezione II, ordinanza 7 dicembre 2025 n. 31904 - Pres. Tedesco; Rel. Criscuolo; Ric. B.G.; Controric. B.R.

Conto corrente - Cointestato - Saldo di pertinenza di uno solo dei correntisti per effetto dei versamenti da questi effettuato - Conseguenze. (Cc, articoli 782, 783, 1298, 1367, 1854, 2697, 2727 e 2728)

I rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'articolo 1298 del codice civile, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32225 - Pres. Di Marzio; Rel. Fraulini; Ric. F.I.S.P.B. spa; Controric. M.C.

Intermediazione finanziaria - Investimento "Patti chiari" - Responsabilità dell'intermediario. (Dlgs 58/98, articolo 21; Tuf, articolo 23; Cc, articoli 1218, 2697 e 2729)

In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume, per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'articolo 21 del Dlgs n. 58 del 1998, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.", in ciò sostanziandosi il "valore aggiunto" della garanzia "Patti Chiari". (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 5 dicembre 2025 n. 31836 - Pres. Orilia; Rel. Amato; Ric. L.E.; Controric. F.M.

Distanze legali - Nozione di costruzione - Possibilità per i regolamenti comunali di modifica di tale nozione - Esclusione. (Cc, articoli 873, 874, 875 e 877)

In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'articolo 873 del codice civile, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio ai regolamenti locali, contenuto nella seconda parte dell'art. 873 del codice civile, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32376 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. F.A. srl; Controric. R. spa

Espropriazione forzata - Terzo proprietario - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Ammissibilità. (Cpc, articoli 100, 547, 548, 553 e 617)

Nel procedimento di pignoramento presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi (ex articolo 617 del cpc) proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall'articolo 548, ultimo comma, del cpc (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell'atto, (come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio). Invero, il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione, conserva un legittimo interesse ad agire (ai sensi dell'articolo 100 del cpc) per far valere i vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, in quanto il suo interesse è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, che abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato basandosi solo su questioni subordinate (come l'esorbitanza del quantum debeatur) incorre nel vizio di omessa pronuncia se non valuta anche la domanda principale di detto terzo pignorato relativa all'illegittimità dell'ordinanza derivante da vizi propri dell'atto (come la errata applicazione del meccanismo di ficta confessio). (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, sentenza 9 dicembre 2025 n. 31968 - Pres. Terrusi; Rel. Crolla; Pm (conf.) Nardecchia; Ric. F.S.G. srl; Controric. T. spa

Amministrazione straordinaria - Conversione in fallimento - Interruzione automatica dei processi in corso - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 43, 44 e 45; Dlgs 270/99, articolo 69)

Nell'ipotesi di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ex articolo 69 e seguenti del Dlgs 270/1999, trova applicazione la disciplina della interruzione automatica, prevista dall'articolo 43, comma 3 della legge fallimentare, dei processi in corso, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo la cui prosecuzione è regolamentata dagli articoli 31, comma 2 e 71, comma 2, del Dlgs 270/1999. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 31958 - Pres. Terrusi; Rel. D'Aquino; Ric. GDD srl; Controric. A.C.

Concordato - Revoca per atti in frode - Decettività - Presupposti - Attestazione . (Legge fallimentare, articoli 162 e 173)

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, della legge fallimentare. Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex articolo 173, terzo comma, della legge fallimentare l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità; nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32075 - Pres. Frasca; Rel. Iannello; Ric. M.A.; Int. P.C.M.

Impugnazioni civili - Appello - Contumacia di una parte - Notificazione dell'appello incidentale da parte di altro appellato - Notificazione anche al contumace - Sussiste. (Cpc, articoli 292, 331, 332 e 343)

Nei casi in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell'appello principale rimanga contumace, l'eventuale proposizione di un appello incidentale da parte di altro appellato che venga proposto anche nei confronti della parte rimasta contumace, sostanziandosi in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, prefigura l'applicazione, non già degli articoli 331 o 332 del cpc, bensì dell'articolo 292 del cpc (ancorché l'articolo 343 del Cpc preveda solo che la proposizione di un appello incidentale debba avvenire con il deposito tempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli articoli 331 o 332 del cpc concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile. Ne deriva che la notificazione dell'appello incidentale dev'essere ordinata dal giudice al solo scopo di portare detta impugnazione incidentale a conoscenza del contumace, ossia del soggetto che è già parte nel processo introdotto dall'impugnazione principale, dovendo ritenersi estesa, l'impugnazione incidentale, anche nei confronti della parte che, essendo convenuta nel processo, ha scelto di rimanere contumace. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 5 dicembre 2025 n. 31783 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Garri; Ric. A.G.; Controric. M.E.F.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Liquidazione delle spese di lite - Valutazione dell'esito globale del giudizio e non delle singole fasi - Necessità. (Cpc, articoli 91, 92 e 132)

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, potendo legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 32021 - Pres. Vincenti; Rel. Valle; Ric. B.M.F.; Controric. T.G.

Impugnazioni civili - Revocazione di sentenze passate in giudicato - Impossibilità di produrre in giudizio un documento - Conseguenze. (Cpc, articoli 325, 326 e 395 e 398)

In tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex articolo 395, primo comma, n. 3, del cpc, l'impossibilità di produrre in giudizio un documento, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una Pa, più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma appunto da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, sentenza 11 dicembre 2025 n. 32285 - Pres. Manna; Rel. Ponterio; Pm (conf.) Celentano; Ric. G.M.; Controric. C.R. snc

Lavoro in genere - Procedimento disciplinare - Obbligo del datore di lavoro di esibire documenti aziendali - Ammissibilità nel corso del giudizio di impugnazione. (Legge 300/70, articoli 4 e 7)

L'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del destinatario d'una contestazione di addebito disciplinare la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui il loro esame sia necessario a svolgere adeguata difesa; ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, il lavoratore che denunci la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32375 - Pres. Leone; Rel. Amendola; Ric. Z.A.; Controric. F.F.B.C.F.

Rapporto di lavoro - Allegazione di demansionamento - Onere della prova per il datore di lavoro - Sussiste. (Cc, articoli 2103, 2118, 2119 e 2120)

Allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex articolo 2103 del codice civile è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinare. (M.Pis.)

LOCAZIONI

Sezione III, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32181 - Pres. Frasca; Rel. Simone; Ric. P.F.A.; Controric. T.P.

A uso diverso da quello abitativo - Mancanza del certificato di agibilità - Limitazione del godimento - Prova. (Cc, articoli 1453, 1575 e 1578)

Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'articolo 1578 del codice civile, ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno «in re ipsa». (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione II, ordinanza 6 dicembre 2025 n. 31857 - Pres. Carrato; Rel. Pirari; Ric. L.A.; Controric. I.D.M.C. srl

Civili - A persone giuridiche - Esecuzione nella sede - Notifica a familiare convivente - Inammissibilità. (Cpc, articoli 139, 145, 148, 149, 160, 164 e 354)

La notificazione alle persone giuridiche, ed a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Ne consegue che tale specificazione rileva ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale della società, atteso che dalla lettura dell'articolo 145 del cpc appare evidente che i limiti posti dal legislatore si riferiscono ai soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto da notificare, ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali, pertanto, non è compreso il "familiare convivente". (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32374 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. A.D.E.; Int. G.E.

Credito erariale per la riscossione di imposta - Termine decennale - Identica durata per le sanzioni e gli interessi accessori - Sussiste. (Cc, articoli 2946, 2948 e 2953)

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi accessori, la riscossione delle sanzioni e degli accessori soggiace allo stesso termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erariale principale. Infatti, il termine di prescrizione del credito per interessi corrisponde a quello del credito cui afferisce, in quanto oggetto di una prestazione strutturalmente unica. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 8 dicembre 2025 n. 31935 - Pres. Carrato; Rel. Pirari; Ric. C.P.; Controric. A.C.

Prescrizione presuntiva - Natura - Presunzione di avvenuto pagamento - Ammissione del debitore del mancato pagamento - Effetti. (Cc, articoli 1362, 2733, 2956, 2959 e 2960)

La prescrizione presuntiva ai sensi dell'articolo 2959 del codice civile si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria -, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato o contesti di dovere pagare in tutto o in parte il debito, siccome circostanza sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione. Può, invece, essere opposta quando il debitore assuma che il debito è stato pagato o è comunque estinto, giacché tale difesa, lungi dall'essere incompatibile con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, è invece adesiva e confermativa del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, ordinanza 8 dicembre 2025 n. 31937 - Pres. Manna; Rel. Fortunato; Ric. C.F.; Controric. M.L.

Azione - Interesse ad agire - Requisito necessario per tutta la durata del processo - Deducibilità della carenza anche in cassazione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 100, 110, 153 e 372; Cc, articoli 770 e 783)

L'interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo e che la sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, poiché l'interesse è un requisito per la trattazione nel merito della domanda. Tale evento è deducibile anche in cassazione, potendo la parte documentarlo ai sensi dell'articolo 372 del cpc o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvede il giudice del rinvio. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 8 dicembre 2025 n. 31931 - Pres. Carrato; Rel. Pirari; Ric. O.R.E.S.T. srl; Controric. C.L.

Giudice di pace - Procedimento - Produzione di documenti dopo la prima udienza - Preclusione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 18, 20 e 38; Cc, articoli 2956 e 2957)

Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile produrre documenti, né richiedere i mezzi di prova da assumere. Infatti, risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti e consentendosi il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale, senza che detta preclusione sia disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse, come la produzione documentale non avvenuta tempestivamente o la proposizione di ulteriori deduzioni istruttorie, sicché anche l'omissione, da parte del giudice, dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso, né può escludere la tardività della completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 10 dicembre 2025 n. 32204 - Pres. Frasca; Rel. Simone; Ric. C.D.G.; Controric. MI.DA. sas

Parti - Ammissione di alcuni soggetti al gratuito patrocinio ed altri no - Unico difensore - Condanna alle spese - Liquidazione da parte del soccombente allo Stato per la quota relativa al patrocinato - Sussiste. (Cpc, articolo 115; Cc, articoli 1296, 2724, 2726 e 2729)

Quando vi è una parte processuale composta da più soggetti e uno solo o alcuni di essi siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato con il ministero dello stesso difensore nominato in forza di tale ammissione, riguardo alla condanna alle spese a favore di tale parte, la regola della divisibilità fra i vari soggetti che la costituiscono, che dovrebbe operare solo nei loro rapporti interni ai sensi dell'articolo 1298 del Cc, risulta applicabile in deroga alla norma dell'articolo 1296 del Cc, a favore dello Stato, in forza del carattere imperativo della norma dell'articolo 133 del Dpr 115/2002, di modo che la condanna alle spese viene correttamente pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato, di modo che il soccombente non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori, come consentirebbe l'articolo 1296 del Cc, ma deve pagare allo Stato patrocinante la quota riferibile al patrocinato. (M.Pis.)

PROFESSIONISTI

Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32284 - Pres. Frasca; Rel. Dell'Utri; Ric. M.G.; Controric. A.S.P.A.

Responsabilità professionale - Sanitari -Incompletezza della cartella clinica - Circostanza utilizzabile dal giudice per l'affermazione della responsabilità - Limiti. (Cc, articoli 1176, 1218 e 1223)

In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, ma ciò soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32284 - Pres. Frasca; Rel. Dell'Utri; Ric. M.G.; Controric. A.S.P.A.

Responsabilità professionale - Sanitari -Incompletezza della cartella clinica - Circostanza utilizzabile dal giudice per l'affermazione della responsabilità - Limiti. (Cc, articoli 1176, 1218 e 1223)

In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, ma ciò soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione II, ordinanza 7 dicembre 2025 n. 31919 - Pres. Grasso; Rel. Tedesco; Ric. L.F.G.; Controric. G.M.

Danno - Da responsabilità aquiliana -Reintegra in forma specifica - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1227, 2043, 2053, 2056 e 2697)

Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex articolo 2056 del Cc, in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 32030 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Ric. C.M.; Controric. CONSOB

Amministrative - Ex articolo 195 del Tuf - Mancata audizione dell'interessato da parte della Commissione - Irrilevanza. (Tuf, articoli 149, 150 e 195)

Nel procedimento sanzionatorio ex articolo 195 del Tuf non è prescritta l'audizione personale dell'interessato da parte della Commissione, quando siano comunque assicurati il contraddittorio scritto e l'accesso a un rimedio giurisdizionale pieno. La mancanza di audizione non comporta dunque di per sé invalidità del procedimento. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32270 - Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Ric. M.I. srl.; Res. B.B. spa

Fusione e scissione - Fusione per incorporazione - Assunzione dei diritti ed obblighi della società incorporata - Conseguenze. (Cpc, articoli 6, 20, 23, 28 e 38)

In tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'articolo 23, comma 2, del cpc, che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio. (M.Pis.)

STATUS E CAPACITÀ

Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32294 - Pres. Giusti; Rel. Tricomi

Anagrafe - Residenti in Italia senza fissa dimora - Iscrizione - Indicazione di un recapito per la corrispondenza - Ammissibilità. (Legge 1228/54, articoli 1 e 2)

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n.1228/1954, l'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come "domicilio" un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni e informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l'effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l'istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione così formulata possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogo indicato dall'istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 32056 - Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Ric. G.C.; Controric. G.C.

Legittimari - Reintegra della quota riservata al legittimario - Calcolo del valore dell'asse ereditario mediante riunione fittizia - Necessità - Conguagli in denaro - Credito di valuta - Conseguenze. (Cc, articoli 561, 720, 728, 1499, 2727 e 2729)

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 9 dicembre 2025 n. 32025 - Pres. Mocci; Rel. De Giorgio; Ric. T.L.; Controric. M.M.L.

Petizione dell'eredità - Legittimazione attiva dell'erede - Domanda di condanna alla restituzione - Sussiste.. (Cc, articoli 1163, 1165 e 2943)

La petizione di eredità è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete; in essa, legittimati attivamente e passivamente sono, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione; l'erede che, previo accertamento di tale sua qualità, chieda il rilascio di beni ereditari posseduti dal convenuto non propone un'azione di mero accertamento, ma di condanna, tanto che, ove la domanda di restituzione sia respinta, il giudice esaurisce ogni suo compito con la pronuncia di rigetto e non è tenuto alla statuizione di accertamento della qualità ereditaria dell'attore. (M.Pis.)

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