FALLIMENTO
Azione revocatoria - Pagamento relativo a prestazioni corrispettive - Ancora in corso al momento del pagamento - Irrilevanza. (Legge fallimentare, articoli 67, 74 e 104; Cc, articoli 2727 e 2729)
IL PRINCIPIO
Qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare (nel testo anteriore al Dl n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, onde è irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal solvens, ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento.
Nell'ipotesi di "revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimenatre", nella quale parimenti l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria. (M.Pis.)
SERVITÙ
Prediali - Per destinazione del padre di famiglia - Prova - Anche mediante testimoni - Ammissibilità. (Cc, articoli 1051, 1061, 1062 e 1350)
IL PRINCIPIO
Colui il quale deduca l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia può dare la prova, con qualunque mezzo, e quindi anche con testimoni, non soltanto del fatto che i due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dalla stessa persona e dell'esistenza delle opere da cui risulti che le cose sono state poste o lasciate nello stato dal quale discende la servitù, ma altresì del diritto di proprietà in capo alla stessa persona, tutte le volte in cui si eccepisca ex adverso che il fondo che si pretende gravato dalla servitù abbia una provenienza diversa, in quanto non è appartenuto al soggetto proprietario dell'altro fondo.
La Suprema corte ha anche ricordato che nel giudizio di rinvio è preclusa l'acquisizione di nuove prove, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione (Cassazione, sentenza n. 27736/2022). Del resto, il giudizio di rinvio è configurato dall'articolo 394 del Cpc come un giudizio a istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cassazione n. 9768/2017). (M.Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Controversie ex articolo 14 del Dlgs 150/2011 per la liquidazione delle spettanze - Relative ad un giudizio civile - Esclusione per l'attività amministrativa, penale e stragiudiziale - Sussiste. (Dlgs 50/2011, articoli 14 e 34)
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 sono quelle in cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali. (M.Pis.)
Compenso professionale - Credito di valuta - Rivalutazione automatica - Esclusione - Prova del maggior danno - Necessità. (Cc, articoli 1224 e 1283; Cpc, articolo 429)
Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 429 del Cpc. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, il quale, può, tra l'altro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. (M.Pis.)
Compenso - Richiesta di condanna del cliente al pagamento delle spettanze - Procedimento. (Dlgs 150, articolo 14; Cpc, articoli 34, 35 e 36)
La controversia di cui all'articolo 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'articolo 702-bis del cpc sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs citato, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti a un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articoli 34, 35 e 36 del cpc, che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Amministratore di condominio - Decaduto o dimissionario - Prorogatio dei poteri - Effetti. (Cc, articoli 1129 e 1130)
Poiché nel periodo di cosiddetta gestione interinale, l'amministratore, decaduto o dimissionario, deve, in forza della prorogatio dei poteri, provvedere ai compiti assegnatigli per legge, ne consegue che lo stesso deve poter disporre dei mezzi finanziari necessari e, quindi, deve predisporre il preventivo delle spese occorrenti e farlo approvare dall'assemblea dei condomini, con la relativa ripartizione tra questi ultimi, per provvedere, poi, alla riscossione, ai sensi di legge, dei contributi così ripartiti. (M.Pis.)
Assemblea - Avviso di convocazione - Decorrenza del termine di cinque giorni - Sufficiente la dimostrazione della data di pervenimento all'indirizzo del destinatario - Sussiste. (Cc, articoli 1135 e 1335; Cc, disposizioni attuative, articolo 66)
In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex articolo 1335 del codice civile, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (M.Pis.)
Assemblea - Validità della delibera di approvazione del rendiconto - Necessità di contabilità redatta secondo i bilanci societari - Esclusione. (Cc, articoli 1130 bis, 1710 e 1713)
In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. (M.Pis.)
CONTRATTO
Cessione del contratto - Differenze con la cessione del credito - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1406 e 2697)
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (M.Pis.)
Clausola contrattuale - Concluso dal de cuius -Contenente la responsabilità solidale degli eredi del debitore - Natura vessatoria - Esclusione. (Cc, articoli 752 e 1341)
La clausola di un contratto concluso dal de cuius e riconducibile alla norma dell'articolo 1341 del codice civile (nella specie un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'articolo 1341 del codice civile, giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'articolo 752 del codice civile «salvo che il testatore abbia disposto diversamente», potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Espropriazioni per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità e del risarcimento del danno - Domande giudiziali distinte - Sussiste. (Dpr 327/01, articolo 55; Cc, articolo 2909)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio riguardante la determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita (accertata con sentenza passata in giudicato) contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alla diversità delle relative causae petendi, costituite l'una dalla privazione del godimento del bene e l'altra dalla perdita della proprietà dello stesso bene. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi, può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, che ha costituito l'antecedente logico-giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Pagamento del prezzo di forniture già ricevute - Soggezione all'azione - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articolo 67)
I pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti perché volti, rispetto all'obbligo inadempiuto di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti e all'interno dell'unico rapporto negoziale così residuato tra le stesse, non sono riconducibili all'esimente prevista dall'articolo 67, comma 3, lettera a),della legge fallimentare. (M.Pis.)
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Regime patrimoniale - Acquisti effettuati durante il matrimonio - Comunione legale - Deroga in caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Esclusione. (Cc, articoli 177 e 179)
Gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono, infatti, oggetto di comunione legale ex articolo 177 primo comma lettera a) del codice civile e la conferma, a contrario, si rinviene nella tassatività dell'elenco degli atti che ne sono esclusi, come contenuto nell'articolo 179 del codice civile. La tassatività di questo elenco consegue alla funzione precipua di solidarietà propria del regime della comunione legale tra i coniugi, sicché è stato escluso che le leggi in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano costituire leggi speciali in deroga all'acquisto dei beni in pendenza di matrimonio. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Revocazione - Di provvedimenti della Cassazione - Azione esperita per il mancato esame della memoria ex articolo 378 Cpc - Inammissibilità. (Cpc, articoli 378, 391 bis e 395)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex articolo 378 del cpc in quanto, costituendo la memoria ex articolo 378 del cpc, di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Format - Violazione dei limiti di cui al Dm 110/2023, articolo 3 - Inammissibilità del ricorso. (Dm 110/2023, articolo 3)
Il Dm n. 110/2023 dispone all'articolo 3, comma 1 che l'atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell'atto a esse successive a termini dell'articolo 4 del Dm citato. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (articolo 5 del Dm citato). Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo presidente della Cassazione ex articolo 8, comma 3, Dm citato, criteri indicati ante litteram dal Protocollo, emanato all'atto dell'entrata in vigore della norma primaria. La violazione dei limiti dimensionali di cui al Dm 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 del Cpc. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Per mancata ammissione dei mezzi istruttori - Necessità per il ricorrente di indicare tali mezzi e di dimostrare il differente esito del giudizio in caso di loro ammissione - Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116, 327, 330 e 342)
Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - A mezzo posta - Atto consegnato all'indirizzo del destinatario - Firma dell'avviso con grafia illeggibile - Validità fino a querela di falso - Sussiste. (Cpc, articolo 139; Legge 890/82, articolo 7)
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'articolo 160 del cpc. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Valore della causa - Indicato dalle parti - Obbligo di motivazione se il giudice se ne discosta - Sussiste. (Cpc, articolo 132)
La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato. (M.Pis.)
PROFESSIONISTI
Compenso - Prova da parte del creditore del conferimento e dell'espletamento dell'incarico - Fattura commerciale - Inidoneità. (Cc, articoli 1965 e 1988)
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte; una fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e tenuto conto che proviene dalla parte che intende avvalersene, non può servire a provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita o gli altri elementi costitutivi del contratto e, per di più, nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Proprietà fondiaria - Livello - Diritto reale di godimento - Rilevanza del titolo costitutivo. (Cc, articoli 957, 958, 960, 969, 972, 1150 e 2697)
Il livello si identifica oggi in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi, la cui esistenza non può essere accertata sulla base dei dati catastali, ma soltanto mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, il quale, previsto dall'articolo 969 del codice civile (come già quello previsto dall'articolo 1340 del codice civile del 1865), fa piena prova, fra le parti, dell'esistenza del rapporto e del suo contenuto obiettivo, benché la sua efficacia non possa estendersi a escludere l'esistenza di altri partecipi al rapporto, per i quali l'atto ricognitivo rimane res inter alios acta. (M.Pis.)
Proprietà fondiaria - Lottizzazione - Striscia di terreno a disposizione della collettività - Dicatio ad patriam - Costruzione su tale area di marciapiedi da parte del Comune - Occupazione usurpativa - Esclusione. (Cc, articoli 2043 e 2058)
Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cosiddetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cosiddetta occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della Pubblica amministrazione di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco. (M.Pis.)
Proprietà fondiaria - Vincolo di un bene privato all'uso pubblico - Costituzione per dicatio ad patriam - Presupposti - Nel caso di condotte omissive - Usucapione - Necessità. (Cc, articoli 825, 841, 1027 e 1158)
Quando la volontà di vincolare il bene privato all'uso pubblico si manifesti espressamente, o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non a titolo precario ed occasionale, prima dell'esercizio dell'uso pubblico, e sempre che il bene privato si presenti come oggettivamente idoneo al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune a una collettività indeterminata di cittadini rendendolo assimilabile ad un bene demaniale, il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente per dicatio ad patriam, con la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall'effettivo esercizio dell'uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un'iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all'esercizio dell'uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l'usucapione. In tale seconda ipotesi, pertanto, si parla di dicatio ad patriam in senso improprio, in quanto manca l'atto giuridico iniziale della messa a disposizione dell'interesse pubblico della collettività volontaria e continuativa di un fondo privato avente in astratto caratteristiche analoghe ad un bene demaniale, che caratterizza la dicatio ad patriam in senso proprio. La volontà inequivocamente manifestata dal proprietario del fondo con la sua condotta attiva, od omissiva, permette di ritenere immediatamente e autonomamente acquisito il diritto di uso pubblico, prescindendo dal requisito del possesso ultraventennale, occorrente per l'usucapione. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Assunzione dei mezzi di prova - Accertamento tecnico preventivo - Mancata partecipazione di una parte all'accertamento - Conseguenze. (Codice del consumo, articoli 130, 131 e 132)
La relazione conclusiva dell'Atp al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato. La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione. (M.Pis.)
PUBBLICO IMPIEGO
Rapporto di pubblico impiego - Qualifica - Prescrizione decennale - Conseguenze. (Cc, articoli 2938 e 2946)
Anche nell'ambito del pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica soggettiva complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile e capace di consolidarsi, nel caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, per effetto, in regime non privatizzato, della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo dei corrispondenti atti autoritativi nei termini previsti dalla legge e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve in quest'ultimo caso le azioni di impugnazione negoziale, nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Opposizione - Costituzione dell'ente mediante un funzionario delegato - Condanna dell'opponente soccombente al pagamento degli onorari - Inammissibilità. (Cpc, articoli 91 e 92)
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ragion per cui, in tal caso, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota. (M.Pis.)
Amministrative - Opposizione - Vizi dell'atto amministrativo non dedotti nell'opposizione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. (Legge 689/81, articoli 22 e 23; Cpc, articolo 112)
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo e adeguatamente descritti nello stesso, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 del Cpc, che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Rivalutazione del credito - Necessità per il creditore vittorioso di impugnare la pronuncia negativa al riguardo o la mancata pronuncia - Sussiste. (Cpc, articolo 429; Cc, articolo 2909)
La statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito ai sensi dell'articolo 429, terzo comma, del cpc costituisce un capo della sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato, conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, restando inibito al giudice del gravame di attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Beneficio d'inventario - Erede citato in giudizio dai creditori del de cuius - Soggezione ad esecuzione forzata - Esclusione. (Cc, articoli 484, 490 e 499)
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna, per essere egli divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis; non è invece passibile di esecuzione forzata, neanche con riferimento ai beni caduti in successione, dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli articoli 499 e seguenti del codice civile. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Inadempimento. Restituzione delle prestazioni ricevute - Compresi i frutti per l'anticipato godimento - Sussiste. (Cc, articoli 1453, 2033, 2909 e 2932)
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 del codice civile; ciò implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma anche corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. (M.Pis.)


