EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Modifica dell'andamento altimetrico tra fondi limitrofi - Muro di cinta - Funzione - Conseguenze. (Cc, articolo 873)
IL PRINCIPIO
Qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Costituisce principio fermo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'articolo 873 del codice civile con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 stabilisce la distanza minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cosiddetta legge ponte (Cassazione, sentenze nn. 5594/16 e 17089/06). (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Istanza restitutoria - Domanda nuova - Rilevanza del momento in cui è avvenuto il pagamento - Sussiste. (Cpc, articoli 112, 115, 167 e 345)
IL PRINCIPIO
Pur non avendo natura di domanda nuova, la proposizione dell'istanza restitutoria è tuttavia soggetta alle regole proprie del giudizio di appello, sicché la sua ammissibilità dipende dal momento in cui è avvenuto il pagamento esecutivo. La giurisprudenza ha infatti elaborato un criterio temporale rigoroso: quando il pagamento sia intervenuto prima della proposizione dell'appello, la richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, già nell'atto introduttivo dell'impugnazione. Se invece il pagamento è avvenuto nel corso del giudizio di appello, l'istanza può essere introdotta sino alla precisazione delle conclusioni. È in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, atto processuale avente funzione meramente illustrativa e non idoneo a contenere domande o eccezioni nuove.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la decisione del giudice di appello che accolga una domanda restitutoria tardivamente proposta viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'articolo 112 del cpc ed è viziata da ultrapetizione, con conseguente nullità denunciabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del cpc (Cassazione, sentenze nn. 24231/23 e 32539/22). La tardività della domanda, integrando la violazione di preclusioni poste a tutela del corretto svolgimento del giudizio di impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, senza che possa operare alcuna forma di sanatoria per effetto dell'accettazione del contraddittorio da parte della controparte. L'inammissibilità della domanda restitutoria per ragioni processuali non determina, tuttavia, l'estinzione del diritto sostanziale alla ripetizione dell'indebito: la parte che abbia effettuato il pagamento conserva la possibilità di agire in separato giudizio per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato. (M.Pis.)
ARBITRATO
Termini - Decorrenza del termine per la pronuncia del lodo - Nullità - Necessaria una manifestazione di volontà - Sussiste. (Cpc, articoli 820, 821 e 829)
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 40 del 2006, ai sensi dell'articolo 829, comma 1, n. 6, del cpc il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé, sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'articolo 821 del cpc, una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere. (M.Pis.)
Liquidazione dei compensi del difensore - Opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo - Valore della causa - Indeterminabile. (Cpc, articoli 10, 17 e 91; Dm 55/14, articoli 4 e 5)
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 del cpc, non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'articolo 17 del cpc, riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto e al caso di giudizio di reclamo avverso una sentenza di fallimento dichiarata a seguito di diniego di omologazione del concordato preventivo. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per territorio - Vendita mediante scrittura privata - Accertamento della validità del negozio - Azione personale fondata su rapporto obbligatorio - Competenza del foro generale o dei fori facoltativi per le obbligazioni - Sussiste. (Cc, articoli 1424 e 2909)
L'azione con la quale il compratore, sulla base di una scrittura privata di compravendita, di cui il compratore contesti la validità e la natura definitiva, domandi l'accertamento giudiziale della validità del negozio e del conseguente suo diritto di proprietà o in subordine la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, è azione personale, in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, e non già reale, per cui competente per territorio a conoscere della stessa non è il giudice del forum rei sitae (articolo 21 del cpc) ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (articoli 18, 19 e 20 del cpc), né la domanda di rilascio proposta dal compratore nei confronti del venditore ha carattere reale, atteso che l'obbligo di consegnare deriva al venditore dal contratto, non già dalla natura del diritto oggetto del contratto. (M.Pis.)
CONTRATTO AGRARIO
Affitto - Fondo rustico - Stipulato da un solo comproprietario - Conseguenze - Nullità - Esclusione. (Cc, articoli 1105, 1108, 1339, 1419, 2028 e 2031)
Qualora un contratto di affitto agrario di fondo rustico, stipulato da uno solo dei comproprietari, assuma per effetto della sostituzione automatica della clausola che stabilisca una durata inferiore a quella di legge ex articoli 45 e 58 della legge n. 203 del 1982 la durata legale quindicennale, l'atto deve qualificarsi come atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'articolo 1108, comma 3, del codice civile; ne consegue che la mancanza del consenso unanime dei partecipanti alla comunione non determina la nullità del contratto, ma la sua inefficacia (inopponibilità) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, restando il contratto valido ed efficace tra il comproprietario stipulante e il terzo conduttore, secondo lo schema della gestione di affari altrui. (M.Pis.)
DEMANIO E PATRIMONIO
Marittimo - Delimitazione - Azione di regolamento dei confini - Funzione di accertamento - Sussiste. (Regio decreto n. 327/42, articolo 32)
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'articolo 32 del codice navale, tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'articolo 950 del codice civile, e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della Pa; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Modifica dell'andamento del piano di campagna - Muro di confine tra fondi - Funzione di contenimento - Conseguenze. (Cc, articoli 873, 878 e 2697)
Quando l'andamento naturale del piano di campagna è stato modificato per opera dell'uomo, il muro posto sul confine tra due fondi a dislivello assolve la funzione di contenere un terrapieno artificiale e dunque va equiparato a un muro di fabbrica, e - come tale - è assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni; esso, quindi, non è un muro di cinta, perché non è isolato, ma direttamente e funzionalmente collegato al terrapieno che esso contiene. (M.Pis.)
Vincoli urbanistici - Aree di rispetto stradale o autostradale - Interesse pubblico - Sussiste. (Legge 729/61, articolo 9)
Il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Indennità - Per occupazione di area - Stabilita anche in relazione agli immobili che insistono sulla stessa - Necessità. (Dpr 327/01, articoli 22-bis e 50)
L'articolo 50, primo comma, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, richiamato dall'articolo 22-bis, quarto comma, dello stesso decreto - laddove dispone che nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area, va interpretato nel senso che il termine "area" comprende non solamente il suolo, ma anche gli immobili che insistono su di esso. (M.Pis.)
Occupazione aree pubbliche - In assenza di concessione - Canone - Funzione - Decorrenza. (Cc, articoli 2946 e 2948)
In tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) ex articolo 63 del Dlgs n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, il pagamento dovuto per l'occupazione del suolo o soprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciata dall'ente proprietario non è assimilabile al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'articolo 2948, nn. 1, 1-bis e 2, del codice civile, in quanto assolve alla funzione di compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancato godimento; ne consegue che esso integra un'obbligazione di natura indennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex articolo 2946 del codice civile, collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno, restando esclusa l'applicabilità dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Cessazione della procedura fallimentare - Improcedibilità dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Esclusione. (Legge fallimentare, articoli 118 e 119)
La chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in tale giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e, perciò, se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Esenzione dell'imprenditore agricolo che compie attività di commercializzazione dei prodotti agricoli - Onere della prova. (Cc, articoli 2135 e 2697; Legge fallimentare, articoli 1, 5, 15, 18, 93 e 99)
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'articolo 2697, comma 2, del codice civile. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Rinvio della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio - Liquidazione delle spese del grado - Necessità. (Cpc, articoli 91, 354, 414, 421 e 437)
Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 del cpc per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Impugnazione incidentale tardiva -Ammissibilità - Presupposti. (Cc, articoli 1105, 1108, 1339, 1419, 2028 e 2031)
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti e al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omessa valutazione delle prove documentali - Sola produzione del documento - Irrilevanza. (Cc, articoli 2721 e 2967; Cpc, articolo 360)
Sussiste la necessità, per il ricorrente che denunci l'omessa valutazione di prove documentali, non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, onde consentirne il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, quantomeno mediante la loro "localizzazione". In mancanza, la sola produzione è giuridicamente irrilevante, in quanto non assicura il contraddittorio e non comporta quindi per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Trasmissione del fascicolo di primo grado - Onere dell'ufficio - Sussiste. (Cpc, articoli 132, 166 e 347; Cpc, disposizioni di attuazione articolo 123-bis)
La trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado al giudice dell'impugnazione è obbligo dell'amministrazione giudiziaria e non è pertanto delegabile alle parti. Ne è prova il fatto che l'articolo 123-bis delle disposizioni di attuazione del cpc consente al giudice d'appello di ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso: quando l'appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l'ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest'ultimo. Ne consegue che non sussiste in capo all'appellante "alcun onere" di produrre in copia, nel giudizio d'appello, atti presenti nel fascicolo d'ufficio. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento - Disciplinare - Immutabilità della contestazione - Violazione in caso di circostanze di fatto nuove - Sussiste. (Legge 300/70, articolo 7)
In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto. (M.Pis.)
Licenziamento - Intimato da soggetto con personalità giuridica - Da parte di soggetto non munito del potere di rappresentanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1175, 1362, 1363, 1366, 1375, 1399, 1418 e 1419; Legge 300/70, articolo 18)
Qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestato dalla persona o dall'organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell'ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente o che abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente a istanza della società datrice di lavoro, che può ratificarlo a norma dell'articolo 1399 del codice civile. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Credito del trasportatore, del depositario o del sequestratario - Privilegio speciale ex articoli 2756 e 2761 del codice civile - Diritto di ritenzione dei beni - Sussiste. (Cc, articoli 2756 e 2761)
In presenza di crediti del trasportatore - o del depositario, o del sequestratario - derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di trasporto - o deposito, o custodia dei beni sequestrati - il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati - o depositati, o sequestrati -, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto - o deposito, o sequestro - di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l'oggetto di un rapporto negoziale unitario. (M.Pis.)
Adempimento - Da parte del terzo - Automatica attribuzione al terzo del diritto di azione nei confronti del debitore - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articoli 1180, 1201, 1202, 1203, 2041 e 2719)
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'articolo 1201 del codice civile, né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 del codice civile, né quella legale di cui all'articolo 1203 n. 3 del codice civile, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli articoli 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, del codice civile, la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (M.Pis.)
PRESCRIZIONE
Buoni postali fruttiferi - Mancata consegna del Foglio informativo Analitico - Eccezione delle Poste di mancato rimborso per prescrizione decennale - Conseguenze. (Cc, articoli 1339 e 1993; Dpr 156/73, articolo 176)
In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico a essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'articolo 3 del Dm Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile, non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Atti e procedimento - Rifiuto del deposito telematico dell'atto - Errore fatale - Necessità di indagine - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 347 e 348)
Qualora il rifiuto del deposito dell'atto dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici per «errore fatale», senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di «codice esito: -1», non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l'imputabilità dell'errore bloccante a fatto del depositante il quale non ha dunque l'obbligo di dimostrare, per ottenere di essere rimesso in termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza. L'«errore fatale» è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico. (M.Pis.)
Difensori - Eccezione di difetto di rappresentanza - Necessità per la controparte di produzione della documentazione necessaria - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 5, 9, 15 e 18)
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'articolo 182 del cpc, prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Istanza di riconvocazione del perito per chiarimenti o supplementi - Potere discrezionale del giudice - Sussiste. (Cc, articoli 1058 e 1062; Cpc, articoli 115 e 116)
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Cagionato da cose in custodia - Responsabilità del proprietario dell'immobile e del conduttore - Differenze. (Cc, articolo 2051)
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (M.Pis.)
SERVITÙ
Acquisto - Vincolo di elettrodotto - Mediante negozio privato, usucapione o espropriazione - Necessità. (Cc, articoli 2697 e 2729; Regio decreto 1775/33, articolo 119)
Il diritto a imporre il vincolo di elettrodotto deve trovare fonte in un negozio privato, oppure nell'acquisto per usucapione della relativa servitù, oppure ancora in un titolo espropriativo, mentre tutti gli atti amministrativi propedeutici, siano essi diretti ad accertare la necessità e il percorso del passaggio, la tipologia di elettrodotto e quant'altro, o costituiscano presupposto per il successivo atto d'espropriazione, non sono in grado d'incidere sul diritto reale alieno. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Libri e scritture contabili - Principio della continuità dei bilanci - Impugnazione - Onere della prova per l'attore. (Cc, articoli 2423, 2423-ter e 2434-bis)
In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Mancata adesione alla proposta di definizione del giudizio - Abuso del processo - Conseguenze. (Cpc, articoli 96, 339, 380 bis, 657 e 668)
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'articolo 380-bis, terzo comma, del cpc (come novellato dal Dlgs n. 149 del 2022) contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 del cpc nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, codificando un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. (M.Pis.)
TRASCRIZIONE
Atti relativi a beni immobili - Domanda di esecuzione in forma specifica - Funzione di tutela - Effetto prenotativo - Sussiste. (Cc, articoli 2644, 2650, 2652 e 2932)
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica assolve alla funzione fondamentale di tutelare gli interessi del contraente che l'ha proposta, al quale assicura la prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'eventuale sentenza di accoglimento, che retroagiscono al momento della domanda. Ove l'obbligo a contrarre sorga da un contratto preliminare, l'eventuale trascrizione di quest'ultimo ha solo l'effetto di anticipare la tutela offerta dalla trascrizione della domanda ex articolo 2932 del codice civile, ma non si pone certo quale condizione per potervi accedere. Del resto, l'articolo 2652 del codice civile è norma che preesiste all'introduzione, nell'ordinamento, della trascrivibilità del contratto preliminare (avvenuta mediante l'inserimento nell'originario tessuto codicistico dell'articolo 2645-bis del codice civile, per effetto dell'articolo 3, comma 1, del Dl n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997), la cui unica ratio consiste proprio nella possibilità, consentita alla parte che l'ha concluso, di assicurarsi l'effetto prenotativo anche prima di formulare un'eventuale domanda ex articolo 2932 del codice civile; e ciò in considerazione del considerevole lasso di tempo che non di rado decorre fra la conclusione del contratto e il termine fissato per la stipula del definitivo, durante il quale possono verificarsi evenienze (quali, in primis, l'insolvenza della promittente venditrice) che giustificano un rafforzamento della tutela del promissario acquirente. (M.Pis.)
VENDITA
Vendita di cose immobili - Riserva di proprietà dell'area destinata a parcheggio - Sostituzione automatica della clausola con la norma imperativa - Effetti. (Cc, articoli 832, 834, 1224, 1277 e 1474)
La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex articolo 1474, comma 1, del codice civile la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante. L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'articolo 1277 del codice civile e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'articolo 1224, comma 2, del codice civile, lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza. (M.Pis.)


