VENDITA
Contratto preliminare - Detenzione anticipata da parte del compratore - Mancata stipula dell'atto definitivo - Risoluzione - Danni da occupazione senza titolo del bene - Ammissibilità. (Cc, articoli 1176, 1282, 1292, 1325, 1418 e 1453)
IL PRINCIPIO
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita (come tale, da provarsi, nel caso di specie, a cura dei promittenti venditori) è costituito dalla concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, a meno che non ci sia una compressione della realità del diritto.
Nella decisione è stato, altresì, affermato che, in tema di preliminare di vendita immobiliare, il fatto che il promittente alienante abbia concesso la detenzione anticipata del cespite non esclude il suo diritto alla riparazione del pregiudizio per l'illegittima occupazione del bene, ove sia accertato che la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita è imputabile alla condotta inadempiente del promissario acquirente, poiché la risoluzione del contratto determina il venir meno della causa della detenzione anticipata, con conseguente spettanza della tutela risarcitoria per l'occupazione divenuta senza titolo. Pertanto, il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l'obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l'occupazione dell'immobile si configuri come sine titulo. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all'intera durata dell'occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale. (M.Pis.)
Risoluzione - Cosa affetta da vizi trasformata dal compratore - Ammissibilità della domanda - Impossibilità della restituzione - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1460 e 1492)
IL PRINCIPIO
La disposizione contenuta nell'articolo 1492, comma terzo, del codice civile, la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, alienata o perita, è espressione di un principio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione di un contratto in tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventata impossibile senza colpa del venditore.
Secondo una uniforme giurisprudenza di legittimità, il principio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità di restituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'articolo 1492, terzo comma, del codice civile solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quo ante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poiché non è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinato quanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente (Cassazione, sentenza n. 1254/83). Nel caso di perimento della cosa, spetta al compratore che sia rimasto nel possesso della cosa di dimostrare che la sua obbligazione di restituzione si è estinta in dipendenza di caso fortuito, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, il perimento della cosa si presume imputabile al compratore stesso, onde gli è preclusa l'azione di risoluzione del contratto (Cassazione, sentenza n. 11892/91). (M.Pis.)
AVVOCATO
Compensi professionali - Relativi a giudizio in cui sono state proposte domande di valore indeterminabile ed altre determinabile - Liquidazione. (Cpc, articoli 78 e 80; Cc, articolo 1416; Dm 55/14, articolo 5)
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato. (M.Pis.)
Divieto del professionista di produrre in atti processuali la corrispondenza riservata intercorsa con i colleghi - Rilevanza solo sul piano deontologico e disciplinare - Sussiste. (Cpc, articolo 183; Legge 247/12, articolo 3)
L'articolo 48 del vigente Codice deontologico forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare; la disposizione non è diretta a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima. (M.Pis.)
AZIENDA
Debiti - Solidarietà dell'acquirente nel pagamento dei debiti - Tutela dei creditori - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364,1369 e 2560)
La previsione, di cui al secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile, della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Amministratore di condominio - Maggiori poteri di legittimazione rispetto a quelli previsti dalla legge - Necessità di apposito mandato - Sussiste. (Cc, articoli 1130, 1131, 1135, 1321, 1326, 1372, 1703, 1704 e 1719)
Affinché l'amministratore del condominio sia legittimato ad agire o a resistere in giudizio per diritti e obblighi di esclusiva titolarità dei singoli condòmini è necessario il conferimento di apposito mandato degli stessi, mediante atti distinti o deliberazione unanime dell'assemblea condominiale, giacche i 'maggiori poteri' a lui conferibili con il sistema delle delibere maggioritarie possono solo ampliare, sempre però nell'ambito della sfera della realizzazione dell'interesse comune, le ordinarie attribuzioni all'amministratore medesimo già spettanti per legge. (M.Pis.)
Assemblea - Deliberazioni - Modifica dei criteri di ripartizione delle spese previste dalla legge o da convenzione - Nullità - Sussiste. (Cc, articoli 1118, 1123, 1135, 1137 e 2697)
Sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'articolo 1135, nn. 2) e 3), del Cc, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137, comma 2, del Cc. (M.Pis.)
Assemblea - Impugnazione della delibera - Accollo al condominio di spesa relativa ad un'unità immobiliare - Ammissibilità - Presupposti - Limiti. (Cc, articoli 1123, 1124, 1126, 1137 e 1139)
Qualora si voglia impugnare una deliberazione dell'assemblea dei condomini per aver essa deciso di accollare alla gestione condominiale un intervento di riparazione relativo a un'unità immobiliare, il vizio ravvisabile è quello di nullità per difetto assoluto di attribuzioni. Tuttavia, ove l'assemblea di condominio abbia accertato che dall'inadempimento dei propri obblighi di conservazione dei beni comuni sia derivato pregiudizio ad un singolo condomino, ovvero ad un terzo, gli esborsi per risarcire i danni conseguentemente provocati, per equivalente o in forma specifica, rientrano tra le spese condominiali e l'assemblea deve ripartirli secondo le regole stabilite dagli articoli 1123, 1124 e 1126 del codice civile. È meramente annullabile la deliberazione avente ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini di tali spese, ove adottata in violazione dei medesimi criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.. (M.Pis.)
Innovazioni e modifiche - Differenza tra quelle di cui all'articolo 1120 del codice civile e quelle ex articolo 1102 del codice civile - Contenuto. (Cc, articoli 1102, 1120, 1121, 1123, 1321, 1322, 1332 e 1372)
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'articolo 1120 del codice civile si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'articolo 1102 del codice civile, sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condòmino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 del codice civile, per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte. (M.Pis.)
Limitazioni - Indennità di sopraelevazione - Debenza - Spettanza ai singoli condomini - Sussiste. (Cc, articolo 1127)
L'indennità di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127, comma 4, del codice civile, è dovuta individualmente e proporzionalmente dai singoli proprietari dell'ultimo piano che abbiano visto aumentare, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edifici. Tale indennità intende, perciò, compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato. La legittimazione ad esercitare il diritto all'indennità di sopraelevazione ex articolo 1127, comma 4, del codice civile, spetta, a sua volta, ai singoli condomini che rivestivano tale qualifica al tempo della sopraelevazione e non all'ente condominiale unitariamente inteso, né collettivamente a ciascun condomino. (M.Pis.)
Limitazioni - Utilizzo di un sistema di videosorveglianza - Trattamento dati personali - Conseguenze ai fini delle riprese. (Cc, articoli 1100, 1102,1117, 1120, 1122, 1122-ter e 1138)
L'utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato all'interno di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale, poiché dà luogo ad un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 5 del Regolamento stesso, e, in particolare del principio di liceità, correttezza e trasparenza (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e del principio di limitazione delle finalità (articolo 5, paragrafo 2, lettera b). L'angolo visuale delle riprese deve, pertanto, essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà singola, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, inerente alle parti comuni dell'edificio condominiale (quali cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio). Ove, viceversa, si ravvisino esigenze di installare un impianto di videosorveglianza in un fabbricato condominiale per finalità di conservazione e di sicurezza nel godimento delle parti comuni, ivi collocando il medesimo impianto, la titolarità e la gestione del trattamento dei relativi dati è attribuita all'assemblea, che delibera ai sensi dell'art. 1122-ter c.c.. (M.Pis.)
Parti comuni - Sottosuolo - Costruzione per esigenze di un condomino - Violazione dell'articolo 1102 del Cc - Sussiste. (Cc, articoli 1102, 1117, 1117 bis e 1122)
È violato il disposto dell'art. 1102 c.c. quando la costruzione nel sottosuolo del fabbricato condominiale di un vano destinato esclusivamente al soddisfacimento di esigenze personali e familiari di un condomino, impedisce agli altri condomini di fare del sottosuolo e del relativo sedime un pari uso, soprattutto in considerazione della vastità della superficie interessata e della destinazione del vano ad un uso esclusivo incompatibile con la natura condominiale del bene utilizzato. (M.Pis.)
Parti comuni - Utilizzo da parte di un condomino del muro perimetrale - Appoggio condizionatori d'aria - Disciplina contenuta nel regolamento - Ammissibilità. (Cc, articoli 1102, 1120 e 1138)
Il regime legale ex articolo 1102 del codice civile di utilizzazione da parte del singolo condomino delle cose comuni, tra cui rientra il muro perimetrale, e la tutela stessa del decoro dell'edificio, anche ai fini specifici dell'appoggio di condizionatori d'aria, ben possono essere sottoposti ad una apposita disciplina dal regolamento di condominio (come anche da una cosiddetta "deliberazione-regolamento", e cioè da una delibera che riguardi un singolo precetto ed intenda comunque fissare, per identici casi futuri, regole di comportamento per i condomini o per gli organi del condominio), coi soli divieti di menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, oppure di introdurre una generalizzata proibizione di uso delle parti comuni, o, infine, di derogare alle disposizioni elencate dall'articolo 1138, comma 4, del codice civile. (M.Pis.)
CONTRATTO
A prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Giudizio di comparazione circa le condotte delle parti - Necessità. (Cc, articoli 1218, 1256 e 2697)
Nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario procedere a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento delle due parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. (M.Pis.)
Contratto bancario - Conto corrente - Rideterminazione del saldo - Onere della prova per l'attore - Contenuto. (Cpc, articoli 112, 115 e 166; Cc, articolo 2697)
L'onere della prova incombente sull'attore, il quale chieda la rideterminazione del saldo di un conto corrente e la ripetizione dell'indebito, può essere assolto non soltanto a mezzo della produzione della serie completa degli estratti conto, ma anche, eventualmente, attraverso il deposito di documentazione in qualche modo equipollente (scalari, videate di home banking, distinte di versamento e altro), nonché attraverso l'utilizzo del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, se del caso gli interventi di azzeramento del saldo ovvero di «ricucitura» del saldo precedente documentato a quello successivo pure documentato, omessa la considerazione di quello intermedio non documentato, ma che il giudizio sul punto sia riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. (M.Pis.)
Contratto bancario - Contratto di intermediazione finanziaria - Contratti quadro - Necessità della forma scritta - A pena di nullità - Sussiste. (Dlgs 58/98, articolo 23; Cc, articolo 1392)
In materia di intermediazione finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizi d'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Dlgs n. 58 del 1998, analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore conferisce ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece con l'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezione dell'investitore. Ne consegue che la procura conferita per operare sul conto corrente deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo le citate norme di cui alla l. n. 154/1993 e al Tub, in conformità all'articolo 1392 del codice civile. (M.Pis.)
Recesso - Esercitabile dal contraente adempiente - Valutazione della condotta da parte del giudice di merito - Ammissibilità. (Cc, articoli 1385 e 1467)
In tema di esercizio del diritto di recesso ex articolo 1385 del codice civile, il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suo inadempimento, rientrante nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Esecuzione esattoriale - Contestazione da parte del debitore circa la pretesa avanzata su plurime cartelle - Conseguenze. (Legge 689/81, articolo 28; Cpc, articoli 92 e 97)
In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'articolo 97 del cpc, un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro. Ne consegue che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Accertamento del passivo - Domanda tardiva - Ammissibile se diversa nel petitum e nella causa petendi rispetto a quella ordinaria - Necessità. (Legge fallimentare, articoli 93, 95, 99 e 101)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva. Tale principio si giustifica perché il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo. (M.Pis.)
Concordato preventivo - In continuità - Ammissibilità - Valutazione del contenuto della proposta e dei documenti - Necessità. (C.C.I.I., articolo 47)
Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Notifica del ricorso principale - Necessità di notifica degli altri creditori intervenuti - Esclusione. (Legge fallimentare, articoli 18, 22 e 26)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento del debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono necessariamente essere notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro subordinato - Inquadramento - Configurazione - Accertamento. (Dlgs 276/03, articoli 61, 62 e 69)
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'articolo 360 n. 3 del cpc, per l'errata applicazione dell'art. 2103 del codice civile. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Contratto - Natura verbale del contratto - Restituzione dell'immobile - Danni - Prova. (Cc, articoli 1590, 1591 e 2909)
In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'articolo 1590, comma 2, del codice civile; ne consegue che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, il conduttore si presume aver ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso. (M.Pis.)
NOTAIO
Procedimento disciplinare - Cessazione dal servizio per collocamento a riposo - Prima del passaggio in giudicato della pronunzia sulla sanzione - Effetti. (Legge 89/1913, articoli 30 e 31)
La cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento del limite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, anche l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa. Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l'ordine nell'istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Prova del pagamento - Effettuato mediante assegni o cambiali - Onere a carico del debitore - Necessità. (Cc, articoli 2377, 2729, 2907 e 2909)
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale principale - Proposizione di domanda riconvenzionale che presuppone il rigetto della principale - Effetti - Conseguenze. (Cpc, articoli 336, 343 e 346; Cc, articoli 1385 e 2909)
Quando è proposta una domanda principale ed una domanda riconvenzionale che abbia come presupposto il rigetto della prima, l'accoglimento della domanda principale implica l'esplicito rigetto della riconvenzionale e, ove venga impugnata la sentenza quanto al detto accoglimento, il rigetto della riconvenzionale non deve essere assoggettato ad impugnazione, in quanto, per effetto del nesso di dipendenza dall'accoglimento della domanda principale, la riforma o la cassazione della sentenza quanto a quest'ultimo estendono i loro effetti, a norma dell'art. 336, primo comma, c.p.c., al rigetto implicito della riconvenzionale. (M.Pis.)
Intervento in causa di terzi - Principale - Caratteristiche -Adesivo dipendente - Contenuto. (Cc, articoli 495, 498 e 509; Cpc, articolo 105)
L'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Fatti non contestati dalla parte costituita - Inutilità della prova - Eccezione - Nel caso in cui la prova scritta sia richiesta ad substantiam - Sussiste. (Cc, articoli 1418, 1421 e 2697; Cpc, articolo 115)
Il principio, sancito dall'articolo 115, comma 1, del cpc, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Assemblea - Impugnazione - Invalidità - Conflitto di interessi di un socio - Dimostrazione. (Cc, articoli 2464 e 2479 ter)
Nel giudizio di impugnazione ex articolo 2479-ter, secondo comma, del codice civile, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società. (M.Pis.)
Fusione e scissione - Incorporazione - Facoltà della società incorporante di intervenire in giudizio - Ammissibilità - Interruzione del processo - Esclusione. (Codice civile, articoli 2504 e 2504 bis)
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del cpc; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'articolo 2504 bis del codice civile. (M.Pis.)
Scissione parziale - Trasferimento di parte del patrimonio - Estinzione della società scissa - Esclusione. (Cc, articoli 1406, 1407 e 2506)
La scissione parziale di una società è fenomeno disciplinato dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile, "consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa", sicché essa "si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina, però, l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare" nei rapporti ad essa facenti capo. (M.Pis.)
VENDITA
Vendita di cose immobili - Oggetto del contratto - Determinato o determinabile - Necessità - Criteri. (Cc, articoli 1350, 1351,1362, 1366 e 1367)
Per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l'oggetto di detto contratto sia determinato, ovvero determinabile in base a elementi contenuti nel relativo atto scritto (e, perciò, documentati e non estrinseci all'atto stesso), e tale requisito deve essere ravvisato nell'inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto per il tramite dell'indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e a impedire, perciò, che rimangano margini di dubbio sull'identità del suddetto immobile, così come è necessario che emergano dallo scritto la causa e gli elementi indicatori della medesima, dovendo la convenzione riportare il titolo specifico che qualifichi il negozio (come donazione, vendita, permuta, datio in solutum e altro), sebbene non sia richiesta l'espressa e precisa definizione del negozio. (M.Pis.)


