FIDEIUSSIONE
Contratto - Obbligo del creditore al comportamento in buona fede e correttezza - Richiesta di autorizzazione prima di concedere un nuovo credito - Necessità. (Cc, articoli 1175, 1337, 1366 e 1375)
IL PRINCIPIO
Il creditore è ex articoli 1175, 1337, 1366 e 1375 del codice civile tenuto a mantenere un comportamento improntato a buona fede o correttezza nei confronti del garantito e a tutela del garante, sicché ex articolo 1956 del codice civile il creditore è tenuto a chiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere il credito al garantito, a presidio del diritto del fideiussore di sottrarsi, non autorizzandola, a un'obbligazione divenuta senza sua colpa maggiormente gravosa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 16827/2017), allorquando la banca concede finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può infatti configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio (Cassazione, sentenza n. 3761/2006). Qualora, in caso di fideiussione per obbligazione futura si sia in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Estinzione di una società di capitali - Cancellazione dal registro - Successione dei soci chiamati in giudizio - Soccombenza - Effetti. (Cc, articoli 2495 e 2945)
IL PRINCIPIO
In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione a essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell'estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l'esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all'accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti.
In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'articolo 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze.
CONDOMINIO
Parti comuni - Diramazione dell'impianto che dal tratto comune adduce acqua nei singoli appartamenti - Presunzione di condominialità - Esclusione. (Cc, articoli 1117, 1175, 1375, 2043, 2051, 2733 e 2735)
In relazione alla presunzione di condominialità ex articolo 1117, n. 3, del codice civile, essa non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (M.Pis.)
CONTRATTO
Contratto bancario - Conto corrente - Cointestazione - Saldo - Divisione in parti eguali - Limiti. (Cc, articoli 159, 1298, 1854, 2729 e 2967)
Poiché la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali, solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso. (M.Pis.)
Conto corrente - Compensazione tra saldo di conto corrente e mutuo fondiario - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1242, 1243 e 1853)
Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'articolo 1853 del codice civile, secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché i contrapposti crediti siano esigibili. (M.Pis.)
ENTI PUBBLICI
Controversie - Ente dotato di personalità giuridica - Notifica della sentenza presso l'avvocatura erariale - Anche in caso di contumacia - Sussiste. (Cpc, articoli 112, 115 e 479; Cc, articoli 1325, 1362, 1366 e 1367)
Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex articolo 11, comma 2, della legge n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno. (M.Pis.)
Economici e non economici - Natura economica - Individuazione - Presupposti. (Dlgs 165/2001, articoli 7 e 36; Dlgs 368/01, articoli 1 e 5)
Un ente pubblico può essere ritenuto di natura economica soltanto se produce, per legge e per statuto, e non in via di mero fatto, beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente a un comune imprenditore; ove - invece - un ente sia destinato a perseguire normativamente molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione, comunque, non è economica, indipendentemente dall'utilizzazione concreta di tali finanziamenti. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria di un contratto - Conseguenze - Effetto restitutorio - Frutti civili - Compensazione - Inammissibilità. (Cc, articoli 821, 832, 2946 e 2948; Legge fallimentare, articolo 67)
Nel giudizio promosso dal fallimento per la revocatoria di un contratto (come la vendita immobiliare conclusa in periodo sospetto), infatti, l'obbligo del convenuto soccombente di restituire alla massa dei creditori l'importo corrispondente ai frutti percepiti dallo stesso, in qualità di acquirente, nel corso del giudizio di revocatoria, sorge, in favore del curatore, per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revoca e non è, dunque, suscettibile, quale credito della massa, di essere compensato, per difetto dei requisito di reciprocità delle obbligazioni, con la pretesa (ancorché già ammessa al passivo) che spetta al terzo acquirente (che abbia subito la revoca), nei confronti del venditore poi fallito (tant'è che, per espressa disposizione di legge, è concorsuale e non già, pur se deriva da un'attività imputabile al curatore, prededucibile), alla restituzione del prezzo che lo stesso aveva suo tempo versato. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Incidentale tardivo - Presupposti per l'ammissibilità. (Cpc, articoli 102-106, 331, 332 e 334)
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale. Ciò, quindi, a prescindere dal fatto che l'impugnazione incidentale sia fondata o meno sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, pure nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Appello - Regolamentazione delle spese processuali per la parte intimata ai fini della litis denuntiatio - Valutazione. (Cpc, articoli 91 e 332)
In tema di regolamentazione delle spese processuali relative al grado di appello per la parte intimata ai soli fini della litis denuntiatio, sono scindibili le cause in cui l'impugnazione verte unicamente sul capo delle spese del grado precedente tra solo alcuni dei litisconsorti necessari originari, sicché la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha il valore di mera litis denuntiatio e i suoi destinatari non divengono parte nella fase di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto. Di conseguenza, la loro costituzione nel grado di impugnazione deve considerarsi inutile e, quindi, mancando una domanda formulata contro di loro, non possono essere considerati né "soccombenti" né "vittoriosi" rispetto alla controversia principale definita in appello. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Appello - Ricostruzione dei fatti da parte del giudice autonoma rispetto a quella delle parti - Ammissibilità. (Cpc, articoli 112, 115 e 479; Cc, articoli 1325, 1362, 1366 e 1367)
In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Contestazione della legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente - Da effettuarsi nel controricorso - Necessità. (Cpc, articoli 99, 112, 277, 279 e 361)
Nel rito camerale del processo di cassazione la contestazione relativamente alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex articolo 380-bis1 del cpc, come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex articolo 372 del cpc (dieci giorni prima della camera di consiglio, la prima, quindici il secondo) non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Da parte dell'erede di una parte - Prova della legittimazione - Necessità. (Cpc, articoli 32, 91, 97 e 372)
In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede di una delle originarie parti del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'articolo 372 del cpc, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; cosicché il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in mancanza di prova della legittimazione a impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione a opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione -Definizione per transazione - Cessazione della materia del contendere - Necessità. (Cpc, articoli 382 e 384)
Nel caso in cui, durante il giudizio di legittimità, le parti dichiarino che la controversia è stata definita mediante accordo transattivo, la Corte di cassazione è tenuta a dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria - che non è inquadrabile in una delle tipologie decisorie previste dal codice di procedura civile (all'articolo 382, comma 3 del Cpc e all'articolo 384 del cpc), in quanto la cessazione della materia del contendere preclude lo scrutinio dei motivi del ricorso; e non è configurabile neppure come un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, in quanto le parti non esprimono un disinteresse per l'esame dei motivi, ma attestano soltanto che la lite è stata regolata negozialmente - costituisce accertamento del fatto che l'efficacia del provvedimento di merito è venuta meno per effetto della volontà negoziale delle parti, le quali hanno affidato la disciplina della vicenda esclusivamente al loro accordo. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Error in procedendo - Necessità di individuazione del vizio processuale - Sussiste. (Cpc, articoli 112 e 345; Cc, articolo 2697)
L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Funzione di controllo della correttezza giuridica - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 67 e 70)
Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Procura generale ad lites - Inidoneità -Inammissibilità del ricorso. (Cpc, articolo 365)
Al fine di valutare l'effettiva inesistenza della procura, altro è proporre il giudizio di cassazione in forza di procura speciale rilasciata per l'impugnazione di sentenza diversa da quella impugnata, altro è farlo in forza di procura generale che, benché priva dei requisiti di specialità ex articolo 365 del cpc e dunque inidonea a conferire il relativo ius postulandi al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, è stata tuttavia effettivamente rilasciata dalla parte interessata anche a tale ultimo scopo; in tal guisa, il conferente assume su di sé le conseguenze che, da tale conferimento, possono derivarle, dal che discende la esclusione dei presupposti di una condanna del difensore in proprio, non potendo qui discutersi di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Questioni prospettate non risultanti dalla sentenza impugnata - Individuazione dell'atto di merito dove le stesse sono state evidenziate - Necessità. (Cpc, articolo 360)
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Presupposti. (Cc, articoli 1470, 1140, 1141, 1146, 1158, 1163, 2697 e 2699; Cpc, articolo 360)
Il vizio di violazione di legge consiste nell'inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nella negazione o affermazione erronea dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro subordinato - Differenze con quello autonomo - Riferimento a criteri complementari e sussidiari - Necessità. (Cc, articoli 1362 e 2094)
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. (M.Pis.)
Mansioni - Dequalificazione professionale - Danno - Determinazione in via equitativa - Ammissibilità. (Cc, articoli 1218, 1226 e 2103)
In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (M.Pis.)
MARCHI E BREVETTI
Brevetto - Contraffazione - Competenza della sezione specializzata - Derogabilità - Esclusione. (Cpc, articoli 18, 19 e 20)
Nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'articolo 120, comma 6, del Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli articolo 18 e 19 del cpc, i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'articolo 33 del cpc in tema di cumulo soggettivo. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Arricchimento senza causa - Presupposti - Mancanza di una giustificazione valida - Sussiste. (Cc, articoli 2034 e 2041)
Nella formula «senza una giusta causa» di cui all'articolo 2041 del codice civile rientrano anche i casi di arricchimento senza la volontà del depauperato, risolvendosi la mancanza di volontà in un'ipotesi di mancanza di causa, ma che, tuttavia, la volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell'istituto in questione. Invero l'arricchimento/depauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intendendosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento, sia la connessa diminuzione patrimoniale. Al contrario l'arricchimento risulterà «senza una giusta causa», quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale; e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela. (M.Pis.)
Cessione di credito - Derivante da saldo di conto corrente chiuso - Azione restitutoria del correntista - Presupposti. (Cc, articoli 1264, 1406 e 2697)
Nell'ipotesi in cui viene azionato dalla Banca cessionaria del credito, nell'ambito di un trasferimento in blocco ex articolo 58 del Tub, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l'azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Contributi e prestazioni - Obbligo contributivo anche in caso di assenza del lavoratore o sospensione della prestazione - Sussiste. (Cc, articolo 2070; Dl 338/89, articolo 1; Dlgs 423/01, articolo 4)
L'obbligo contributivo permane nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo, anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, mentre la sospensione dell'obbligo contributivo si realizza nelle sole ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, con riferimento a istituti quali la malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione. (M.Pis.)
Pensione - Previdenza forense - Redditi di riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia - Determinazione. (Legge 576/80, articoli 2, 15, 16 e 27)
In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 2 della legge 576/80, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli articoli 10 e 18, comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Capacità processuale - Mancanza - Da parte di soggetto privo di capacità naturale - Esclusione - Necessità di un provvedimento giudiziale - Sussiste. (Cpc, articoli 75 e 295; Cc, articoli 374 e 411)
L'eventuale incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, giacché l'articolo 75 del cpc, nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o l'abbiano vista limitata con provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti, inabilitati nelle forme di legge o che necessitino di sostegno specifico in relazione all'atto processuale da compiere; né in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex articolo 295 del cpc per il promovimento o per la definizione della procedura di tutela specifica (interdizione, inabilitazione nomina di amministratore di sostegno). (M.Pis.)
Processo telematico - Produzione di files video - Ammissibilità - Modalità di acquisizione. (Cpc, articoli 196 quater e 473 bis; Cc, articolo 2712)
In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'articolo 2712 del codice civile. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l'articolo 196 quater delle disposizioni di attuazione del cpc non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell'articolo 175 del cpc. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Contrasto tra le dichiarazioni dei testi - Attendibilità - Valutazione. (Cpc, articolo 116)
In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Sentenza - Capo autonomo suscettibile di giudicato interno - Presupposti. (Cc, articoli 874, 877, 884 e 885; Cpc, articolo 360)
Costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. (M.Pis.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno di mantenimento del figlio - Determinazione della misura - Parametri. (Cc, articoli 337 bis, ter e sexies)
L'articolo 337 ter del codice civile, nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'articolo 337 bis del codice civile, pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli ed il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni, poi, vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. (M.Pis.)
Divorzio congiunto e separazione consensuale - Accordi tra le parti per il trasferimento di beni - Ammissibilità. (Cc, articoli 1322, 1427 e 1453; Legge 52/85, articolo 29 bis)
In sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale sono ammissibili accordi tra le parti che non si limitino all'assunzione di un obbligo preliminare ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi, quali pattuizioni atipiche ex articolo 1322 comma 2 del codice civile, sindacabili esclusivamente in funzione del rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private. L'accordo traslativo deve contenere tutte le indicazioni richieste appena di nullità dall'articolo 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 1985. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Organi sociali - Responsabilità - Liquidazione del danno in via equitativa - Sussiste. (Cc, articoli 1225, 1226 e 2476)
In tema di responsabilità degli organi sociali, l'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, sono il frutto un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc -Presupposti. (Cpc, articoli 96, 166, 167 e 183; Cc, articoli 2697 e 2907)
La condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo comma del cpc va disposta nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione. (M.Pis.)


