CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 8003 - Pres. Scarpa; Rel. Fortunato; Ric. P.G.; Controric. C.V.T. 4 M.

Assemblea - Delibera assembleare - Nullità e annullabilità - Presupposti. (Cc, articoli 1117, 1123, 1126, 1135, 1137,1418 e 1421)

IL PRINCIPIO

In materia condominiale, la nullità della delibera è ipotesi del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità e sussiste in caso di a) mancanza originaria dell'oggetto della decisione collegiale; b) impossibilità dell'oggetto in senso materiale o in senso giuridico", riguardante la concreta possibilità di attuazione del deliberato (impossibilità materiale) o il fatto che l'assemblea abbia disciplinato le cose e i servizi comuni, non i beni o i diritti esclusivi dei singoli; c) illiceità per violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico. In ogni altra ipotesi permane il potere dell'assemblea di deliberare e, pertanto, in caso di cattivo uso di tale potere, il vizio è di annullabilità e deve esser fatto valere con l'impugnativa prevista dall'articolo 1137 del codice civile nel termine prescritto; in mancanza la delibera resta vincolante per i condomini.

Nota

La Corte ha anche chiarito che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'articolo 1123 del codice civile consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio; l'assemblea che decida a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere cosiddette normative) opera in "difetto assoluto di attribuzioni" ed è allora che la delibera è radicalmente affetta da nullità. La decisione dell'assemblea che ponga le spese di riscaldamento a carico del proprietario dell'unità immobiliare distaccata dall'impianto è annullabile se non modifica i criteri di riparto per il futuro, poiché anche in tal caso l'assemblea esercita in modo non corretto un potere deliberativo che le compete, dovendo ritenersi superato il precedente orientamento favorevole alla nullità per la ravvisata lesione dei diritti individuali dei condomini (Cassazione, sentenze nn. 22643/2013, 15932/2019 e 18131/2020). (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 8012 - Pres. Scarpa; Rel. Fortunato; Ric. C.P.V.E. 23 A.; Controric. B.T.

Parti comuni - Pianerottoli - Utilizzo più intenso del bene - Obblighi - Ammissibilità. (Cc, articoli 1021, 1102, 1131 e 1137)

IL PRINCIPIO

In tema di uso dei pianerottoli, l'articolo 1102 del codice civile consente al condomino l'utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione, sicché entro tali limiti è legittima anche l'imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento. Le limitazioni poste dall'art. 1102 del codice civile all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità.

Nota

Nel caso di domanda proposta da un condomino verso altro condomino volta all'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sull'immobile comune (o per l'accertamento dell'estensione della proprietà condominiale, dell'illegittima occupazione di parte di essa), non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprietà condominiale cui è legittimato ogni comproprietario senza necessità dell'intervento degli altri, essendo la domanda rivolta a eliminare un abuso nell'utilizzo del bene comune. Nell'ipotesi in cui le opere riguardino le parti comuni di un edificio condominiale, l'integrazione del contraddittorio si rende necessaria nei soli confronti dello amministratore del condominio, cui spetta la legittimazione ai termini dell'articolo 1131, secondo comma, del codice civile (Cassazione, sentenza n. 4713/1978). (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 7997 - Pres. Grasso; Rel. Cavallino; Ric. M.S.C.S.; Res. A.B.S. spa

Competenza per territorio - Foro esclusivo stabilito convenzionalmente - Manifestazione di volontà inequivoca - Necessità. (Cpc, articoli 19, 20 e 40)

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo", oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere di esclusività a quel foro; in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro va designato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione di incompetenza, di contestare a pena di inammissibilità dell'eccezione tutti i fori concorrenti; specificamente, la clausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro per qualsiasi controversia non è idonea a individuare un foro esclusivo. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8426 - Pres. Scarpa; Rel. De Giorgio; Ric. C.G.; Controric. I.C.P.

Amministratore di condominio - Nominato dal tribunale - Determinazione del compenso - In base a tariffe o usi o decisione giudiziale - Sussiste. (Cc, articoli 1129, 1135, 1136, 1362 e 1709)

La posizione dell'amministratore, nominato dal tribunale non differisce da quella di cui il medesimo sia investito in virtù della nomina che di regola spetta all'assemblea, instaurandosi un rapporto analogo a quello di mandato fra l'amministratore e i condomini, e che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 1129 del codice civile, comma primo, il giudice si limita alla nomina dell'amministratore, esercitando i poteri spettanti all'assemblea, alla quale soltanto il predetto dovrà poi rendere conto del suo operato. Quanto alla determinazione del compenso, essa è regolata dall'articolo 1709 del codice civile, secondo cui, ove le parti non ne abbiano stabilito la misura, lo stesso è stabilito in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 8010 - Pres. Scarpa; Rel. Fortunato; Ric. O.B.L.A. sas; Controric. V.D.C.A. sas

Assemblea - Impugnativa della delibera proposta da vari condomini - Litisconsorzio processuale - Necessità. (Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 331)

L'impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale che scaturisce dalla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex articolo 331 del cpc, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 aprile 2026 n. 8253 - Pres. Mocci; Rel. Pastore; Ric. A.A.; Controric. G.L.

Parti comuni - Azione di accertamento della natura condominiale di un bene - Integrazione del contraddittorio con gli altri condomini - Esclusione. (Cc, articoli 1117, 1118, 2697 e 2729)

In tema di condominio negli edifici, qualora un condòmino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condòmini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8427 - Pres. Scarpa; Rel. De Giorgio; Ric. P.N.; Controric. C.L. 15

Parti comuni - Edificio costituito da più immobili autonomi - Comproprietà dei beni - Per effetto dell'acquisto individuale o in forza di contratto costitutivo di comunione - Forma scritta - Necessità. (Cc, articoli 1117, 1350 e 2643)

In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'articolo 1117 del codice civile (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli articoli 1350, n. 3, e 2643, n. 3, del codice civile, recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. (M.Pis.)

Sezione II; ordinanza 31 marzo 2026 n. 8013 - Pres. Scarpa; Rel. Fortunato; Ric. B.P.A.; Controric. M.B.

Parti comuni - Scale e pianerottoli - Poste fra l'ultimo piano ed il sottotetto - Parti comuni in quanto essenziali - Sussiste. (Cc, articoli 1117, 1362, 1363, 1364 e 1367)

Le scale ed i pianerottoli restano comuni, in assenza di titolo contrario, anche laddove siano stati realizzati da uno solo degli originari comproprietari, o se le rampe di scala, con il pianerottolo, che costituisca l'ultima parte della scala, siano poste fra l'ultimo piano dell'edificio e le relative soffitte\sottotetto, appartenenti ad un unico proprietario, poiché le scale sono, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e servono a tutti i condomini come strumento indispensabile per l'esercizio del godimento della relativa copertura. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8432 - Pres. Scarpa; Rel. De Giorgio; Ric. C.M.; Controric. C.R.C.M.

Tabelle millesimali - Revisione e modifica - Diversa convenzione tra condomini per l'accettazione delle quote in modo difforme dal proporzionale - Revisione ex articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile - Impossibilità . (Cc, articoli 1118, 1123 e 1428; Cc disposizioni di attuazione, articolo 69)

In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli articoli 1118 del codice civile e 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'articolo 1123, comma 1, ultima parte, del codice civile, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Ove, invece, tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene nella normalità dei casi) non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore il quale, in forza dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli articoli 1428 e seguenti del codice civile, ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione lavoro, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8380 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Fedele; Ric. A.P.S.S.T.; Controric. C.F.

Annullabilità - Violenza morale - Presupposti - Minaccia finalizzata a estorcere il consenso - Sussiste. (Cc, articoli 1427, 1434, 1435 e 1438)

In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'articolo 1435 del codice civile possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche a opera di un terzo; in ogni caso, è necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. Invero, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex articolo 1434 del codice civile ove la determinazione della parte sia stata indotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 2 aprile 2026 n. 8217 - Pres. Carrato; Rel. Maccarrone; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. G.D. srl; Controric. R.O.

Caparra e penale - Caparra confirmatoria - Entità - Eguagliamento o superamento dell'importo della prestazione principale - Esclusione. (Cc, articoli 1175, 1375, 1385 e 1418)

Gli elementi costitutivi della caparra confirmatoria - con specifico riferimento all'ipotesi in cui essa abbia ad oggetto una somma di denaro o comunque una quantità di altre cose fungibili omogenea rispetto alla prestazione principale del contratto cui accede - escludono in radice che essa possa essere manifestamente eccessiva. In particolare, la circostanza che in caso di adempimento, ai sensi dell'articolo 1385 comma 1 del codice civile, la caparra debba essere imputata alla prestazione dovuta (da intendere come prestazione principale dovuta) comporta necessariamente che essa non possa eguagliare e, a fortiori, superare l'importo di tale prestazione principale: questo elemento qualifica la stessa struttura della caparra (e il meccanismo mediante il quale essa opera) che, quanto al contratto preliminare di compravendita costituisce, per definizione, una frazione e, quindi, una parte, del prezzo concordato. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 8000 - Pres. Cavallino; Rel. Amato; Ric. P.D.; Controric. D.Q.S.

Contratto con prestazioni corrispettive - Inadempimento - Accertamento - Comparazione della condotta delle parti - Necessità. (Cc, articoli 1375, 1385 e 1457)

In materia di risoluzione per inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive, valevole anche per il caso di cui all'articolo 1385 comma 2 del codice civile: ai fini dell'accertamento dell'inadempimento il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni adempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8430 - Pres. Cirillo; Rel. Pirari; Ric. G.V.; Controric. N.M. srl

Contratto d'opera - Giusta causa di recesso - Evento che renda impossibile la prosecuzione del rapporto - Sussiste. (Cc, articoli 2230, 2237 e 2721)

Al contratto d'opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, la normativa di cui all'articolo 2230 del Cc e seguenti e che l'articolo 2237, secondo comma, del codice civile, a differenza di quanto previsto dal primo comma con riguardo al cliente, consente al prestatore d'opera di recedere dal contratto soltanto per giusta causa, in assenza della quale, non potendosi imporre coattivamente l'esercizio dell'attività professionale, la manifestazione della volontà di recesso produce egualmente l'effetto estintivo del rapporto, e, dunque, la risoluzione o lo scioglimento del contratto d'opera, con la differenza che, nel primo caso, il professionista che recede e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'articolo 2237, secondo comma, del codice civile, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera, mentre nel secondo, il cliente ha diritto a ottenere il risarcimento del danno subito, sempre che l'esistenza di un danno risarcibile sia provata. Sussiste la giusta causa del recesso quando si verifichi un evento che renda impossibile, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto, il cui accertamento in fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 2 aprile 2026 n. 8243 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. BCC G.C. spa; Controric. F.E. srl

Interpretazione - Accertamento della volontà delle parti - Ricorso per cassazione - Indicazione delle norme violate - Insufficienza. (Cc, articoli 1362, 1384 e 1526)

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 31 marzo 2026 n. 7994 - Pres. Mercolino; Rel. D'Orazio; Ric. V. spa; Controric. ASL1 A.S.L.

Nullità - Parte del contratto affetta da nullità - Prova della rilevanza della parte nulla - Valutazione del giudice di merito. (Cc, articoli 1322, 1325, 1418 e 1419)

Agli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 1419 del codice civile, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 31 marzo 2026 n. 7979 - Pres. Mercolino; Rel. Casadonte; Ric. C.R.; Controric. D.C.C. scarl

Risoluzione - Per eccessiva onerosità - Natura oggettiva e soggettiva dell'evento - Valutazione. (Cc, articoli 1362 e 1467)

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile, la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della norma le alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 1 aprile 2026 n. 8167 - Pres. Scarano; Rel. Cricenti; Ric. D.L.V.; Controric. A.D.E.

Termine non essenziale - Inosservanza - Risolubilità del contratto - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1362, 1363 e 1457)

L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 del codice civile, se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 7972 - Pres. Grasso; Rel. Cavallino; Ric. C.T.; Controric. I.S. spa

Concessione edilizia - Dichiarazione che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967 - Nullità - Presupposti. (Legge 47/85, articolo 40; Cc, articoli 1343, 1344, 1345, 1418 e 1419)

In caso di costruzione iniziata prima del 1° settembre 1967, rispetto alla quale l'articolo 40, comma 1, della legge 47/1985 prevede, in luogo dell'indicazione degli estremi della concessione, la dichiarazione attestante che la costruzione è iniziata prima di quella data, la nullità sussiste soltanto se la dichiarazione non risulti riferibile all'immobile o se la dichiarazione che l'opera è iniziata prima del 1° settembre 1967 non corrisponde a realtà. (M.Pis.)

GIUSTIZIA

Sezione III, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8345 - Pres. Frasca; Rel. Spaziani; Pm (conf.) Cisterna; Ric. R.D.D.; Int. A.R.

Ordinamento giudiziario - Uffici giudiziari - Trattazione della causa da parte del giudice monocratico in luogo di quello collegiale - Conseguenze - Nullità. (Cpc, articoli 50 bis, quater; 161 e 276)

La norma dell'articolo 50-bis del cpc, che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale; ne consegue che il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina - secondo quanto prevede l'articolo 50-quater del cpc - una nullità da far valere ai sensi dell'articolo 161, primo comma, del cpc con gli ordinari mezzi di gravame. L'onere di esercitare tali mezzi sussiste - deve precisarsi - non solo nell'ipotesi di nullità derivante dalla composizione monocratica, anziché collegiale, del giudice che ha emesso il provvedimento, ma anche quando non sia rispettata l'identità tra il giudice (collegiale) che lo ha deliberato (quale che sia il contenuto della statuizione resa con esso) e il giudice (monocratico) dinanzi al quale sono state rassegnate le conclusioni, eventualmente per essere stata indebitamente celebrata la relativa udienza davanti al giudice istruttore. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 2 aprile 2026 n. 8291 - Pres. Scarano; Rel. Della Valle; Ric. A. srl; Controric. U.L. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancato esame di un documento - Denuncia - Presupposti. (Cpc, articolo 115; Cc, articoli 1173, 1175, 1176 e 1337)

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 2 aprile 2026 n. 8298 - Pres. Falaschi; Rel. Guida; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. C.C.V.C. 104 R.; Int. D.M.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Estinzione del giudizio - Istanza ex articolo 391 del cpc per la regolarità della decisione - Ammissibilità. (Cpc., articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis e 391)

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 380 bis comma 2, 391 comma 3 del cpc, può essere proposta istanza ex articolo 391 comma 3 del cpc, per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del "merito" del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8351 - Pres. Scoditti; Rel. Campese; Ric. D.L.; Controric. F.D. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti . (Cpc, articoli 112, 132 e 395)

Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex articolo 395, n. 3, del cpc. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 2 aprile 2026 n. 8276 - Pres. Iannello; Rel. Valle; Ric. M.B.; Controric. G.T.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione ex articolo 115 del Cpc - Presupposti. (Cpc, articoli 115, 116 e 183; Cc, articolo 2721)

Per dedurre la violazione dell'articolo 115 del cpc, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 del cpc. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, ordinanza 31 marzo 2026 n. 8011 - Pres. Grasso; Rel. Cortesi; Ric. A. srl; Controric. D.P.L.

Correzione degli errori materiali - Competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento - Inammissibilità in caso di proposizione di appello - Sussiste. (Cpc, articoli 287 e seguenti)

La speciale disciplina dettata dagli articoli 287 e seguenti del cpc per la correzione degli errori materiali, che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento emendativo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito (perché l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori), ma va osservata rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione; il giudizio relativo a tale ultima impugnazione, infatti, è di mera legittimità, e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 4 aprile 2026 n. 8456 - Pres. Frasca; Rel. Pellecchia; Ric. F.A. srl; Int. I.C. srl

Udienza - Trattazione cartolare - Deposito di note scritte - Termine. (Cpc, articoli 127 ter, 153, 181, 307 e 309)

La durata del termine perentorio di cui al quarto comma, primo inciso dell'articolo 127-ter del cpc può essere fissata dal giudice e non deve commisurarsi ai quindici giorni fissati dal primo inciso del secondo comma della stessa norma per il termine da osservarsi per il provvedimento di cui al primo comma della norma. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 31 marzo 2026 n. 7974 - Pres. Cirillo; Rel. Crivelli; Ric. R.C.; Controric. P.M.

Prova - Dichiarazione costituente confessione - Apprezzamento di fatto - Sussiste. (Cc, articoli 2697, 2702 e 2730)

In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione II, ordinanza 1° aprile 2026 n. 8022 - Pres. Grasso; Rel. Cortesi; Ric. S.I.; Int. L.B.R.

Danno - Da deprezzamento della proprietà - Conseguenza dell'altrui inadempimento - Prova. (Cc, articoli 1218, 1223 e 1225)

Il danno da deprezzamento della proprietà, in quanto espressivo di un pregiudizio da mancato guadagno, deve costituire una conseguenza immediata e diretta dell'altrui inadempimento, secondo il criterio della causalità giuridica di cui agli articoli 1223 e 1225 del codice civile; esso, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e rigorosa prova, sulla base di circostanze che si rappresentino come ragionevoli probabilità e non siano meramente ipotizzate. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, sentenza 2 aprile 2026 n. 8296 - Pres. Falaschi; Rel. Guida; Pm (conf.) Cardino; Ric. U.C.F.; Controric. C.S.I.C.

Amministrative - Danno ambientale - Azione di risarcimento - Prescrizione - Decorrenza. (Legge 689/81, articolo 28; Cc, articoli 2934, 2935, 2943 e 2945)

In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 1 aprile 2026 n. 8058 - Pres. Mocci; Rel. Cortesi; Ric. P.E.; Int. M.I.

Amministrative - Revoca della patente di guida - Sanzione accessoria - Irrogata nel termine di prescrizione quinquennale - Ammissibilità. (Cds, articoli 222 e 224)

La revoca della patente di guida, prevista dall'articolo 224 del Cds come sanzione amministrativa accessoria alla sentenza o al decreto penale di condanna per determinati reati, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 28 della legge n. 689 del 1981. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione lavoro, sentenza 1° aprile 2026 n. 8169 - Pres. Esposito; Rel. Solaini; Pm (conf.) Visonà; Ric. S.A.S.F. srl; Controric. INPS

Impresa agricola - Utilizzo del fondo per installazione di pannelli per la produzione di energia - Prevalente rispetto all'attività agricola - Conseguenze. (Legge 266/05, articolo 1; Legge 92/79, articolo 6; Cc, articolo 2135)

Se l'utilizzo del fondo per installazione di pannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene prevalente rispetto all'utilizzo per l'attività agricola, non si rinviene la ratio dell'articolo 1, comma 423, della legge 266/05, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione lavoro, ordinanza 31 marzo 2026 n. 8004 - Pres. Esposito; Rel. Casola; Ric. U.P.S.I. srl; Controric. INPS

Contratto - Appalto di servizio di trasporto - Necessità di apposita organizzazione di mezzi per l'esecuzione del contratto - Presupposti. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1371 e 1678-1702)

È configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 3 aprile 2026 n. 8425 - Pres. Cirillo; Rel. Pirari; Ric. A.M.M.; Controric. A.C.M.

Prezzo - Inferiore a quello effettivo - Negotium mixtum cum donatione - Esclusione. (Cc, articoli 230 bis, 1470, 1872 e 2560)

La compravendita a un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo, all'uopo, necessaria non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. (M.Pis.)

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