CONTRATTO DI DEPOSITO
IL PRINCIPIO
Contratto di deposito fiduciario - Stipulato nell'interesse del depositante - Inadempimento del fiduciario - Conseguenze. (Cc, articoli 1173, 1176, 1218, 1223, 1321, 1372, 1766, 1768, 1770, 1773, 1798, 1411, 1711 e 1726)
Ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche a garanzia dell'interesse del depositante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibile al depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall'articolo 1223 del codice civile, nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterio di normale prevedibilità, secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza.
Per la Suprema Corte, il fatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato sua controparte nel rapporto negoziale al quale il deposito fiduciario accede - la restituzione dell'importo illegittimamente consegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto del depositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti del fiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l'impossibilità o l'estrema difficoltà di ripetere l'importo dal beneficiato; l'obbligo di risarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge all'obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto del depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l'importo complessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazioni sono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensi degli articoli 2055, 1292 e seguenti del codice civile. (M.Pis.)
MANDATO
IL PRINCIPIO
Contratto - Mandatario - Obbligo di rendiconto - Natura - Effetti. (Cpc, articoli 263, 266 e 276; Dlgs 270/99, articolo 75; Legge fallimentare, articolo 116)
In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; - pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.
Secondo un orientamento costante della Corte (Cassazione, sentenza n. 14324/22 e n. 2148/14), l'azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, un oggetto del tutto differente dal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l'accertamento del diritto della parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all'emissione di titoli di pagamento. L'azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale, invece, ha per oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2°, della legge fallimentare, ove lo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (Cassazione, sentenze n. 6377/19, n. 18940/07 e n. 13274/00). (M.Pis.)
APPALTI
Esecuzione dell'opera - Interruzione per l'insorgenza di problematiche - Valutazione ex articoli 1218 e 1453 del codice civile - Necessità. (Cc, articoli 1218, 1453, 1667 e 1669)
Quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, le norme di riferimento attraverso le quali deve essere vagliata la responsabilità dell'impresa appaltatrice non sono gli articoli 1667,1668 e 1669 del codice civile, ma sono quelle ordinarie in materia di inadempimento, cioè gli articoli 1218 e 1453 e seguenti del codice civile; - ove siano coinvolti nella controversia anche i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori appaltati, la loro responsabilità, pur connessa sotto il profilo dell'accertamento dei fatti a quella dell'impresa appaltatrice, deve essere vagliata nell'ambito dei rapporti negoziali loro specificamente riferibili. (M.Pis.)
Recesso del committente - Esistenza di una giusta causa - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articolo 1671)
Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'articolo 1671 del codice civile costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa e non richiede conseguentemente l'esistenza di un inadempimento dell'appaltatrice e la sua valutazione in termini di importanza e gravità; l'esercizio del recesso ai sensi della norma richiamata comporta, quindi, lo scioglimento del contratto senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante l'esercizio del diritto potestativo di recedere dal contratto. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compensi - Regime di impugnazione del provvedimento di liquidazione - Rilevanza della qualificazione data dal giudice all'azione - Necessità. (Cpc, articolo 702 bis; Legge 794/42, articolo 28; Dlgs 150/11, articolo 14)
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (M.Pis.)
Compenso - Assistenza di più parti con la stessa posizione processuale - Maggiorazione del compenso - Misura - Presupposti. (Cpc, articoli 91 e 92; Dm 55/14, articolo 4)
In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex articolo 4, comma 2, del Dm n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (M.Pis.)
AZIENDA
Cessione - Ramo d'azienda - Dipendenti - Applicazione del contratto collettivo della cessionaria - Sussiste. (Cc, articoli 2112 e 2697)
In caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'articolo 2112, comma 3, del codice civile, il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva. (M.Pis.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Cessione dei crediti della banca - Inclusione di uno specifico credito nella cessione - Prova - Contenuto. (Dlgs 385/93, articolo 58; Cc, articoli 1239 e 1301; Legge fallimentare, articoli 182 e 184)
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993, occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola non soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da quella della dimostrazione dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione in blocco; in particolare, allorquando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella "Gazzetta Ufficiale" può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. (M.Pis.)
COMUNIONE
Domanda di divisione giudiziale - Cessazione di utilizzo dei beni divisi - Inammissibilità. (Cc, articoli 1112, 1119 e 2697)
La domanda di divisione giudiziale non presuppone il consenso di tutti i partecipanti ma può essere disposta se non provochi conseguenze negative sul comodo godimento del bene in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva e sempreché non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 1112 del codice civile; non si deve trattare cioè di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate. (M.Pis.)
DIVISIONE
Progetto di riparto - Approvato con sentenza - Quote eguali - Assegnazione fatta con sorteggio - Derogabilità. (Cc, articolo 729; Cpc, articolo 789)
Solo in caso di approvazione, con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari di quote uguali, l'assegnazione è fatta con sorteggio, mentre, trattandosi di quote diseguali, la divisione è stata operata mediante attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti. Il criterio dell'estrazione a sorte nel caso di uguaglianza di quote - a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Procedimento esecutivo - Aggiudicazione - Integrazione contrattuale - Condizioni più favorevoli all'aggiudicatario - Inammissibilità. (Dpr 1063/62, articoli 10, 46 e 47)
L'integrazione contrattuale, in fase di esecuzione, non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara, risultando altrimenti alterato il risultato della procedura, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevole all'aggiudicatario, restando in tal modo penalizzati concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto nella formulazione della propria offerta, quanto nel caso in cui esse appaiono più gravose, non potendo costringersi l'aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell'offerta. (M.Pis.)
Vendita forzata - Natura sui generis - Esclusione della garanzia per i vizi della cosa e delle norme a tutela dell'acquirente - Sussiste. (Cc, articoli 1490, 1492, 2721 e 2921)
La vendita forzata, infatti, è atto procedurale, seppure consiste nella combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo e un atto giuridico unilaterale di natura privata (l'offerta del terzo acquirente), sicché ha una natura sui generis, affine al negozio privato soltanto per gli effetti che ne conseguono e, invece, propria del processo per la struttura e la funzione, giacché realizza congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario). È perciò stata esclusa, dal legislatore, l'operatività in tale vendita della garanzia per vizi della cosa e, in via di interpretazione, l'applicabilità delle regole dettate per la tutela dell'acquirente. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Accertamento del passivo - Conversione della domanda di rivendica - Beni non acquisiti all'attivo e beni persi dal curatore dopo l'acquisizione -Conversione in sede di opposizione allo stato passivo - Esclusione. (Legge fallimentare, articoli 93, 95, 98, 99, 101 e 103)
La conversione della domanda di rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivo del controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essere effettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all'attivo, nel senso espressamente previsto dall'articolo 103, comma 1, secondo periodo, della legge fallimentare, che nell'ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui il curatore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all'attivo, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge. Il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenere che un'analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo stato passivo. (M.Pis.)
Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove proposte dal curatore - Ammissibilità. (Cc, articoli 1218 e 2697)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica e che, in tal caso, peraltro e solo in relazione ai contenuti dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. (M.Pis.)
Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo per crediti da compensi - Eccezione del curatore di totale o parziale inadempimento - Ammissibilità. (Cc, articoli 1243, 1460, 2402, 2403 e 2697)
Qualora il preteso creditore (come il sindaco della società fallita o liquidata) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l'ammissione, il curatore, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali (e cioè la carenza di un effettivo controllo da parte del sindaco opponente in ordine alla correttezza dei bilanci della società e delle relative appostazioni), con (appunto) il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del singolo caso (che ha l'onere di dedurre e dimostrare in giudizio con tutti i mezzi a tal fine utilizzabili), l'inadempimento del sindaco istante ai suoi doveri (come quello di controllare la correttezza dei dati contabili e, più in generale, di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato della società. Spetta, poi, a quest'ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica. (M.Pis.)
Cessazione della procedura fallimentare - Riapertura dell'originario fallimento - Solo in presenza di annullamento o risoluzione del concordato - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 121, 137, 138 e 140)
Poiché la riapertura produce la "reviviscenza" dell'originario fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenza dell'omologazione di un concordato fallimentare, è necessario che tale procedura venga meno, proprio perché la procedura è la stessa, tanto che non si rende necessario riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso; e dunque, attesa la continuità e unitarietà della procedura, la riapertura del fallimento può concepirsi solo una volta che sia stato risolto o annullato il concordato che ne aveva determinato la chiusura. (M.Pis.)
Concordato fallimentare - Risoluzione - Riapertura del fallimento - Vincolo di destinazione istituito dal terzo sul proprio immobile - Garanzia atipica. (Cc, articoli 1458 e 2645 ter; Legge fallimentare, articoli 125, 129, 135 e 140)
In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l'articolo 140, comma 3, della legge fallimentare, in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell'impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta. (M.Pis.)
Concordato preventivo - Con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore giudiziale - Funzione. (Legge fallimentare, articoli 116, 160, 161, 171, 176, 177, 180 e 184)
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e la diversità di ruoli. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Notificato a mezzo pec - Omesso deposito degli originali telematici dell'atto di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione. (Cpc, articoli 156, 157, 160, 165, 347, 348 e 350)
In caso di notificazione dell'appello a mezzo Pec e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articoli 6 Cedu, 47 della Carta Ue e 111 della Costituzione all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per Cassazione - Controricorso - Deposito in cancelleria - Decorrenza. (Cpc, articoli 370, 398)
L'articolo 370 del cpc - nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 3, comma 27, del Dlgs n. 149 del 2022, che non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica al giudizio di legittimità, in quanto introdotto successivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell'articolo 35, comma 5, del citato Dlgs, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato. (M.Pis.)
mpugnazioni civili - Ricorso per cassazione -Violazione dell'articolo 2697 del codice civile - Differenza con la violazione ex articolo 115 del cpc - Conseguenze. (Cc, articoli 2222, 2233 e 2697; Cpc, articolo 115)
La violazione dell'articolo 2697 del codice civile si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 del cpc è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 del cpc), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 del cpc, che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove". (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Rapporto di lavoro subordinato - Discriminante rispetto al lavoro autonomo - Assoggettamento al potere di controllo del datore di lavoro - Altri requisiti. (Cc, articoli 2094 e 2729)
Costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (M.Pis.)
PRESCRIZIONE
Termine - Azione di arricchimento senza causa - Decorrenza - Rilevanza del momento della locupletazione - Sussiste. (Cc, articoli 2041 e 2697)
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. Il dies a quo per la determinazione del termine di prescrizione è, dunque, costituito dalla locupletazione che, pur rendendo indifferente la sorte del contratto, tuttavia deve essere collegata alle prestazioni rese. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Sepolcro - Trasferibilità - Differenze tra lo ius sepulchri iure sanguinis e quello iure successionis - Conseguenze. (Cc, articoli 822, 823 e 824; Regio decreto 1880/42, articolo 71)
Per distinguere lo ius sepulchri iure sanguinis da quello iure successionis, occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, poiché sono indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e si deve ritenere, salva disposizione contraria, che la volontà di destinazione sia sibi familaeque suae. Pertanto, il familiare acquista iure proprio il diritto al sepolcro - imprescrittibile e irrinunciabile - fin dal momento della nascita, senza poterlo trasmettere né per atto inter vivos, né mortis causa, cosicché si costituisce tra i contitolari una comunione destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Fonte oggettiva di prova -Adesione del giudice alle conclusioni del consulente senza motivare l'adesione - Ammissibilità. (Cc, articolo 2697)
La consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene appunto con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione. Ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito eventuale - Idoneità del titolare all'esercizio dell'azione - Sussiste. (Cc, articoli 1264, 2697 e 2901)
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Assemblea - Abuso di maggioranza - Presupposti -Conseguenze - Annullabilità della delibera. (Cc, articoli 1326, 1328, 2473 e 2907)
Sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto. (M.Pis.)
Liquidazione giudiziale - Stato d'insolvenza - Criteri di accertamento - Contenuto. (Cpc, articolo 491; Cc, articoli 2487, 2489 e 2490)
Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. (M.Pis.)
Società cooperative - Socio beneficiario del servizio mutualistico della società - Rapporto associativo e rapporto di scambio - Natura - Conseguenze. (Cc, articoli 1372, 1376, 1667, 1668, 1669, 2043 e 2909)
Il socio, beneficiario del servizio mutualistico reso dalla società, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Con particolare riguardo alle cooperative edilizie, è stato precisato che, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione ed amministrazione, il rapporto di scambio fa sorgere a carico del socio l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, che rappresentano il corrispettivo del trasferimento della proprietà, il quale costituisce l'effetto di un contratto a titolo oneroso, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, e la cui causa risulta del tutto omogenea a quella della compravendita. (M.Pis.)
Trasferimento di ramo d'azienda - Verifica dell'autonomia funzionale - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Sussiste. (Cc, articoli 2112 e 2729)
In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'articolo 2112, comma 5, del codice civile, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'articolo 360, n. 3 del cpc, laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cosiddetto vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'articolo 360 n. 5 del cpc, nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Soccombenza reciproca - Valutazione delle proporzioni - Compito del giudice di merito - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1453 e 1458; Cpc, articoli 91 e 92)
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del cpc, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. (M.Pis.)


