CONTRATTO
Nullità - Deduzione rilevabile d'ufficio - Formulazione anche in comparsa conclusionale - Ammissibilità. (Cc, articoli 1118, 1123 e 1135)
IL PRINCIPIO
La deduzione di una nullità contrattuale rilevabile d'ufficio non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica.
In tema di condominio negli edifici, la «diversa convenzione» ex articolo 1123, comma I del codice civile, è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli articoli 1118, 1123 e seguenti del codice civile e 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile e necessita di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante il criterio legale. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'articolo 1135, nn. 2) e 3) del codice civile. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Procedimento ex articolo 702 del cpc - Termine per il deposito delle note - Evento interruttivo documentato nelle note medesime - Determinazione del momento interruttivo. (Cpc, articoli 170, 300, 305 e 702 ter)
IL PRINCIPIO
Poiché l'ultimo comma dell'articolo 702 ter del cpc prevede espressamente che "il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti", l'eventuale evento interruttivo allegato e documentato da una delle parti mediante le note previste dai precedenti commi produce il proprio effetto interruttivo dal giorno suindicato, restando quindi irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell'udienza siano depositate nel fascicolo telematico.
La Corte ha richiamato la propria recente giurisprudenza secondo cui nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli articoli 170 e 300 del cpc, e il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo. (Cassazione n. 21375/17). La ratio è ravvisabile nel rilievo che, sia nel caso di scambio delle note di trattazione scritta in vista di una udienza cd. cartolare in periodo di emergenza da Covid-19 (Ordinanza n. 16797/22) sia nel caso di comunicazione diretta da un difensore all'altro (Ordinanza n. 21375/17) la conoscenza legale dell'evento interruttivo era stata assicurata dall'invio, da una parte all'altra, di un messaggio di posta elettronica certificata. (M.Pis.)
ASSICURAZIONE
Polizza - Aggravamento del rischio - Onere della comunicazione - Prova. (Cc, articoli 1892, 1898 e 1917)
Grava sull'assicuratore l'onere di provare (e, prim'ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell'eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull'assicurato l'onere di provare di aver immediatamente comunicato all'assicuratore l'aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell'aggravamento in capo all'assicuratore) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c. Pertanto, non è l'assicuratore a dover provare l'ignoranza, ma è l'assicurato a dover provare (in alternativa all'immediato avviso) la conoscenza dell'aggravamento del rischio in capo all'assicuratore. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Liquidazione degli onorari a carico del cliente - Valore della controversia - Presupposti. (Dm 127/04, articolo 6; Cpc, articolo 10)
Il riferimento contenuto nell'articolo 6 del Dm 127/04 al valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile riguarda l'ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e vi sia corrispondenza tra disputatum e decisum. Se la domanda è accolta solo parzialmente, o non è accolta, si impone sempre un adeguamento degli onorari all'effettiva portata della controversia che è espressa dal decisum. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, l'indagine cui è tenuto il giudice consiste nel verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo o se si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita. In tal caso il compenso preteso non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto all'attività svolta. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Incompetenza - Territoriale derogabile - Necessità di indicazione dei fori concorrenti - Mancanza - Incompletezza dell'eccezione. (Cpc, articoli 19, 38, 112, 115 e 116)
La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero, per ciò che riguarda le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'articolo 19, primo comma, del cpc; pertanto, la mancata contestazione, entro il termine preclusivo, della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'articolo 19, primo comma, ultima parte, del cpc, comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto. (M.Pis.)
Regolamento di competenza - Richiesto d'ufficio - Presupposti - Conseguenze. (Cpc, articoli 28 e 45)
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 45 del cpc, solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del cpc, mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile. (M.Pis.)
CONTRATTO
Inadempimento - Richiesta della parte adempiente di risoluzione del contratto - Clausola contrattuale contenente penale e caparra confirmatoria - Determinazione automatica del danno - Sussiste. (Cc, articoli 1344, 1384, 1385 e 2744)
Qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1385, terzo comma, del codice civile, la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo (consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte, maggiorata degli interessi) "in re ipsa", mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l'eventuale maggior danno subito per effetto dell'inadempimento dell'altra parte. Peraltro, ove nello stesso contratto sia stipulata una clausola penale in aggiunta alla caparra confirmatoria, tale ulteriore danno risulta automaticamente determinato nel "quantum" previsto a titolo di penale, la quale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l'esecuzione o la risoluzione. (M.Pis.)
Simulazione - Assoluta - Domanda proposta da terzi estranei - Decisione fondata su elementi presuntivi - Ammissibilità. (Cc, articoli 1414, 2697, 2727 e 2729)
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (M.Pis.)
Termine - Essenziale - Accertamento - Sufficienza della formula "entro e non oltre" - Esclusione. (Cc, articoli 1457, 1460, 2721, 2722, 2723 e 2724)
L'essenzialità del termine va accertata in concreto, alla stregua delle espressioni usate dalle parti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, dovendo risultare inequivoca la volontà di ritenere perduta l'utilità economica con l'inutile decorso del termine; tale connotazione non si desume dalla sola formula "entro e non oltre". (M.Pis.)
CONTRATTO BANCARIO
Acquisto strumenti di investimento mobiliare - Nullità - Ripetizione d'indebito - Prescrizione. (Cc, articoli 1422, 2935, 2946, 2962 e 2963)
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Ammissione al passivo - Domanda tardiva - Presupposti - Conseguenze. (Ccii, articoli 10, 270 e 273)
Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva a norma dell'articolo 273, comma 5, del Ccii, ciò che rileva non è che la sentenza che dichiara l'apertura della procedura sia stata correttamente notificata al creditore (a cura del liquidatore come prevede l'articolo 270, comma 4, del Ccii), ma solo (come già ai fini dell'ammissibilità della domanda tardive per l'ammissione al passivo fallimentare a norma dell'articolo 101, comma 4°, della legge fallimentare che il ritardo con il quale tale domanda è stata presentata non sia imputabile al creditore che la propone: ciò che deve, evidentemente, escludersi tutte volte in cui quest'ultimo abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva della sentenza dichiarativa. (M.Pis.)
Ammissione al passivo - Domande ultratardive - Dimostrazione da parte del creditore della causa esterna impeditiva - Necessità. (Legge fallimentare, articoli 52, 71, 101, 111bis e 212)
Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 101 della legge fallimentare, relativo alle domande ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella delle parti - Conferma della prima sentenza sulla base di ragioni diverse - Ammissibilità. (Cc, disposizioni di attuazione, articolo 69; Cc, articolo 1362)
In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione dell'articolo 2729 del codice civile - Decisione fondata su presunzioni non gravi precise e concordanti - Ammissibilità. (Cc, articoli 1892, 2729 e 2697; Cpc, articoli 112, 115 e 116)
La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del codice civile può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Riunione di due impugnazioni avverso lo stesso provvedimento - Mancanza - Effetti. (Cpc, articoli 101 e 335)
La mancata riunione delle due impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento, ai sensi dell'articolo 335 del cpc, non produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria, quando, pur mancando un formale provvedimento di riunione, le impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento pressoché contestuale, e siano state decise dallo stesso collegio, a nulla rilevando la separata redazione di due pronunce per una decisione di tipo unitario. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Mansioni - Riconoscimento di una qualifica superiore - Riconoscimento giudiziale di qualifica intermedia - Ultrapetizione - Esclusione. (Cc, articoli 1362, 2697, 2909; 2948 e 2955)
In tema di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica – anche di carattere dirigenziale – superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro - Successione di contratti a tempo determinato - Decorrenza del temine per l'impugnazione - Ultimo contratto. (Legge 183/10, articolo 32)
In caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'articolo 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato ma decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. (M.Pis.)
Retribuzione - Mancato versamento delle quote del Tfr da parte del datore di lavoro al fondo di previdenza - Conseguenze. (Cc, articolo 2112; Legge 428/90, articolo 47; Legge 297/82, articolo 2)
Qualora il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versare le quote del Tfr al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. Nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (articolo 2112 del codice civile), tenuto ad adempiere nei medesimi termini. (M.Pis.)
MANDATO
Mandante - Ratifica - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Necessità dello scritto - Esclusione. (Cc, articoli 1704, 1706, 1709, 1720, 172, 2041 e 2230)
La ratifica consiste, infatti, in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, ma non richiede formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l'atto compiuto dal rappresentante), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio. (M.Pis.)
MUTUO
Contratto - Tasso degli interessi superiori al tasso soglia nel corso del rapporto - Nullità della clausola - Esclusione - Limiti. (Cc, articoli 112, 1325, 1418, 1813, 1815, 1322, 1343 e 2697)
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace - Morte o perdita della capacità di quest'ultimo - Interruzione del termine assegnato dal giudice - Effetti. (Cpc, articoli 153, 292, 328 e 331)
In sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell'articolo 331 del cpc è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'articolo 328 del cpc, comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. È, tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c . (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Controversie - Obblighi contributivi del datore di lavoro - Competenza del tribunale in cui ha sede l'ufficio dell'ente di previdenza - Sussiste. (Cpc articolo 444)
Ai sensi dell'articolo 444, terzo comma, del cpc, le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e alle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale. Tale ufficio s'identifica con quello investito del potere di gestione esterna e dunque legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. (M.Pis.)
Pensione - Ripartizione del trattamento di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e quello superstite - Criteri di ripartizione. (Legge 898/70, articolo 9)
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Nullità della notifica - Presunzione di abbandono del titolo - Esclusione. (Cpc, articoli 644 e 650)
La notifica nulla del decreto ingiuntivo è comunque idonea a manifestare la volontà di chi abbia invalidamente notificato il decreto ingiuntivo di avvalersi del decreto; quindi, la notifica nulla è tale da escludere ogni presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del cpc, per cui in caso di notifica nulla il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi, al di là della sorte del decreto ingiuntivo, sul merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria. (M.Pis.)
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Accertamento del fondamento della pretesa - Sussiste. (Cpc, articoli 348 bis, 348 ter e 350; Cc, articoli 1418, 1421, 1957 e 2697)
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Interruzione del processo - Morte della parte costituita - Termine per la riassunzione - Decorrenza. (Cpc, articoli 157, 300, 305, 307 e 310)
Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'articolo 300, comma 2, del cpc, e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'articolo 305 del cpc, decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi - Litisconsorti necessari. (Dpr 115/02, articoli 168 e 170)
Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'articolo 170 del Dpr 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie: l'imputato, quale parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita, è senz'altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell'insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; a suo carico è, infatti, posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o nei suoi confronti il Ministero della Giustizia, che anticipa le spese processuali, potrebbe rivalersi in caso di condanna. (M.Pis.)
Onere della prova - Applicazione da parte del giudice in modo erroneo - Violazione dell'articolo 2697 del codice civile - Sussiste. (Cc, articoli 2697, 2727 e 2729)
La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 del codice civile si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – e non anche ove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito. (M.Pis.)
PUBBLICO IMPIEGO
Rapporto di pubblico impiego - Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti - Proscioglimento del dipendente - Spese legali liquidate - Richiesta alla Pa delle maggiori spese sostenute - Ammissibilità. (Dlgs 174/16, articolo 31; Cpc, articolo 91)
Anche nel regime di cui all'articolo 31, secondo comma, del Dlgs 174 del 2016, in caso di giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex articolo 91 del Cpc, il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Appello che conferma la prima decisione e riforma le spese di lite - Compensazione - Esclusione. (Cpc, articoli 1310 e 2233; Cpc, articoli 91 e 92)
Ove il giudice di primo grado abbia accolto solo parzialmente una domanda in un unico capo, la sentenza d'appello, che confermi tale statuizione e al tempo stesso, in presenza di uno specifico motivo d'impugnazione, riformi il capo della sentenza impugnata riguardante le spese in senso favorevole alla parte parzialmente vittoriosa in primo grado, non potrà regolare le spese del secondo grado in termini incoerenti con la vittoria complessiva della lite, compensandole in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello. (M.Pis.)
USURA
Usura bancaria - Determinazione del tasso soglia - Cumulo degli interessi corrispettivi e quelli moratori - Inammissibilità. (Cc, articoli 1341, 1342 e 1815)
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. (M.Pis.)
Usura bancaria - Superamento del tasso soglia - Sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento - Inammissibilità. (Legge 108/96, articolo 1; Cc, articolo 1815)
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (M.Pis.)
VENDITA
Esecuzione specifica ex articolo 2932 del Cc – Immobile costruito senza licenza o difforme dalla concessione o sanatoria - Impossibilità della pronuncia - Vizi urbanistici - Trasferimento ammissibile. (Legge 47/85, articolo 40; Cc, articolo 2932)
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile se l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), o se l'immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanatoria. Se invece l'immobile sia munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, gli eventuali vizi di regolarità urbanistica non oltrepassanti la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, non preclude l'emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo: in tal caso sarebbe illegittimo il rifiuto dell'un contraente del contratto preliminare avente ad oggetto il bene alla stipula del contratto definitivo sollecitata dall'altro contraente. (M.Pis.)


