CONTRATTO BANCARIO
Conto corrente - Apertura - Fideiussione - Mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente - Decadenza dall'impugnazione - Effetti per il fideiussore. (Cc, articoli 1175, 1374, 1375, 1419, 1832, 1957 e 2043)
IL PRINCIPIO
Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'articolo 1832 del codice civile, dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti
Nella decisione si è ribadito che, ai sensi dell'articolo 1832 del codice civile, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. L'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. (M. Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Atti e provvedimenti - Memorie integrative ex articolo 426 del Cpc - Funzione - Rinuncia al deposito - Conseguenze. (Cpc, articoli 426 e 667)
IL PRINCIPIO
La disciplina dell'articolo 426 del Cpc, richiamata dall'articolo 667 del Cpc, nel prevedere la possibilità di memorie integrative, una volta coordinata con lo stesso articolo 667 del Cpc, il quale dice che il processo "prosegue", suppone ex necesse che, trattandosi di prosecuzione, restino ferme le domande formulate nella citazione per convalida, qualora si rinunci al deposito di memoria integrativa. La stessa logica è supposta dall'articolo 426, del resto, e ciò proprio in ragione della previsione di "memorie integrative".
La Corte ha anche stabilito che il litisconsorzio necessario, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. La necessità della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione dedotta in giudizio ricorre, pertanto, unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per essere inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri soggetti presenti nel giudizio. Deve, invece, escludersi detta necessità quando la sentenza sia inutiliter data soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio e possa, invece, spiegare i suoi effetti nei confronti di quelli presenti, per cui la nozione di nullità della sentenza, enucleabile dal disposto dell'articolo 102 del cpc, va rettamente intesa in termini di inidoneità a produrre qualsivoglia effetto giuridico e non già di pratica inutilità derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, al contrario, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo. (M. Pis.)
APPALTI
Difformità e vizi dell'opera - Diritto dell'appaltatore al compenso - Presupposti. (Cc, articolo 1667)
In tema di appalto, allorché risultino accertati vizi dell'opera, il diritto dell'appaltatore alla percezione del compenso permane se e nella misura in cui una parte dell'opera rimane in qualche modo utilizzabile e utilizzata, per cui il committente ne possa trarre effettivo giovamento; invece, il diritto al compenso deve essere escluso allorché l'inadempimento dell'appaltatore sia totale e assoluto, tale da rendere l'intera opera del tutto inadatta alla sua destinazione, da comportare un difetto funzionale della causa del contratto e legittimare il committente a chiederne la risoluzione. (M. Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Del difensore d'ufficio dell'imputato - Udienza filtro - Diritto al compenso - Sussiste. (Dpr 115/2002, articolo 83)
Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio dell'imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'udienza filtro prevista dall'articolo 554 ter del Cpp, introdotto dal Dlgs n. 120 del 2022, va considerata, alla stregua dell'udienza preliminare disciplinata dagli articoli 416 e seguenti del cpp, come una fase autonoma del processo. Di conseguenza, il difensore d'ufficio dell'imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all'esito della predetta udienza filtro, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale. (M. Pis.)
Procura ad litem - Differenza con il contratto di patrocinio - Necessità in quest'ultimo caso del rilascio della procura ad litem - Esclusione. (Cc, articoli 1387, 1703, 1706 e 1708; Cpc, articoli 83, 132 e 263)
Mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso. (M. Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Incompetenza - Pendenza di un giudizio al momento della notifica di un decreto ingiuntivo - Causa petendi identica - Opposizione a decreto - Incompetenza del giudice dell'opposizione - Effetti. (Cpc, articoli 40 e 112; Cc, articolo 1126)
Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. (M. Pis.)
CONDOMINIO
Amministratore di condominio - Contratto di appalto concluso con un professionista - Responsabilità solidale del committente - Norma applicabile al condominio - Esclusione. (Dlgs 276/2003, articolo 29; Cc, articolo 1676)
Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Il condominio non rientra nel perimetro soggettivo dell'ambito applicativo della disciplina della responsabilità solidale del committente come delineato dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 perché il condominio non esercita un'attività di impresa, né può essere considerato "datore di lavoro" dei dipendenti dell'appaltatore, poiché non prende in alcun modo parte al processo produttivo al quale afferisce l'appalto. (M. Pis.)
Regolamento - Contrattuale - Limitazioni alla proprietà esclusiva - Vincolo per gli acquirenti - Presupposti. (Cc, articoli 1117 e 1168)
Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. (M. Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Costruzione edilizia - Nuova - Modifica in aumento della volumetria di un preesistente edificio - Effetti. (Cc, articoli 872 e 873)
Nel caso in cui l'intervento edilizio interessi un preesistente edificio, si configura una nuova costruzione, assoggettata come tale al rispetto delle norme in tema di distanze, nel caso in cui sia accertata una qualsiasi modificazione che comporti l'aumento di volumetria o della sagoma di ingombro della preesistenza, tale che il risultato finale sia oggettivamente diverso dall'originaria conformazione dell'edificio. Non è consentito, in tali ipotesi, derogare alle norme in tema di distanze, neppure qualora le difformità rientrino nell'ambito di quelle consentite dalla legge n. 120 del 2020. (M. Pis.)
Distanze legali - Muro di cinta - Funzione di contenimento del terrapieno creato artificialmente - Assoggettamento al rispetto delle distanze - Sussiste. (Cc, articolo 873)
In tema di muri di cinta, solo qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, in tale ipotesi, esso va equiparato a una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse. Ne consegue che, in ipotesi di dislivello naturale, il muro di cinta non diventa di contenimento quando, anche tenuto conto degli eventuali interventi edili posti in essere dai proprietari confinanti, l'andamento altimetrico dei fondi rimanga comunque invariato. (M. Pis.)
FALLIMENTO
Ammissione al passivo - Diritto di prelazione per gli interessi - Crediti assistiti da privilegio generale - Decorrenza. (Legge fallimentare, articoli 54 e 93; Cc, articolo 2749)
In materia fallimentare, l'estensione del diritto di prelazione agli interessi trova specifica disciplina nell'articolo 54, comma 3, della legge fallimentare (come modificato dall'articolo 50 del Dlgs n. 5 del 2006, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001), che richiama l'articolo 2749, commi 2 e 3, del codice civile – in base ai quali il privilegio si estende agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e a quelli dell'anno precedente, nonché agli interessi maturati successivamente, ma solo nella misura legale e sino alla data della vendita del bene pignorato – ed equipara a tal fine la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento, precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente. (M. Pis.)
Azione revocatoria - Accoglimento - Conseguenze restitutorie - Necessità. (Legge fallimentare, articoli 64 e 67; Cpc, articoli 99, 100, 112, 132 e 346)
La sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare (al pari di quella che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto traslativo compiuto dalla società poi fallita ai sensi dell'articolo 64 della legge fallimentare), dunque, privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti traslativi di beni o diritti compiuti dal debitore, poi fallito, in periodo sospetto, determina, di conseguenza, la restituzione del bene o del diritto oggetto degli atti revocati (o inefficaci) alla funzione di generale garanzia patrimoniale e, dunque, alla soddisfazione dei creditori. (M. Pis.)
Azione revocatoria - Pagamento dei debiti effettuati da un terzo - Eseguito con denari del fallito - Ammissibilità dell'azione. (Legge fallimentare, articoli 56, 67 e 97)
Il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che quest'ultimo abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio ma esercitando, dopo aver pagato e prima dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa; a tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell'ambito della quale, infatti, il terzo provvede all'estinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore ma anche quando l'importo pagato sia stato anticipato dal delegato ove quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento. (M. Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Parte vittoriosa in primo grado - Richiesta esplicita di riesame delle richieste istruttorie non esaminate nel grado precedente - Necessità. (Cpc, articoli 435 e 436)
Nel rito del lavoro, mentre l'appellante che impugna in toto la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, "la parte appellante, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova. (M. Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Errore di diritto - Sufficienza del richiamo delle regole di cui all'articolo 1362 e seguenti del codice civile - Esclusione. (Cc, articoli 1175, 1321.1349, 1362-1371, 1375, 1418-1419, 1423-1424, 2125, 2697, 2702 e 2730-2735)
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (M. Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione dell'articolo 115 del Cpc - Contestazione circa la valutazione delle prove - Inammissibilità. (Cpc, articoli 112, 115, 116 e 132)
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'articolo 115 del Cpc, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 del cpc . (M. Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Assunzione - Criteri e motivazioni seguiti dal datore di lavoro nella scelta del personale - Esteriorizzazione - Necessità. (Cc, articoli 1175, 1226, 1362, 1363, 1374 e 1375)
Qualora il datore di lavoro non abbia fornito, nemmeno in sede giudiziale, alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo – a parità di requisito di accesso – all'ampliamento dell'orario di lavoro (da part time a full time) funzionale al piano di occupazione concordato con le organizzazioni sindacali, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Invero, la mancata esteriorizzazione dei criteri con il quali è stato declinato il potere organizzativo datoriale di scelta dei lavoratori nell'ambito di una platea di idonei costituisce violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede. (M. Pis.)
Rapporto di lavoro - Contratto a tempo determinato - Riparto della competenza tra il giudice del lavoro e quello fallimentare - Presupposti. (Dlgs 368/2001, articolo 5; Cc, articolo 2112)
Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endo-concorsuali, ovvero destinate comunque a incidere nella procedura concorsuale; salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro privato - Indennità di reperibilità - Necessità di specifica pattuizione tra le parti - Sussiste. (Cc, articoli 1362 e 1366)
La reperibilità si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa. In quanto obbligo accessorio della prestazione lavorativa, la reperibilità deve essere oggetto di specifica pattuizione e regolamentazione tra le parti. (M. Pis.)
Rapporto lavoro privato - Pluralità di rapporti a tempo determinato - Conversione in un rapporto a tempo indeterminato - Indennità - Conseguenze. (Legge 183/10, articolo 32)
In caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla legge n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai "periodi lavorati", il lavoratore ha diritto a essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità. (M. Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Criterio stabilito dall'articolo 139 del Cpc - Scelta del Comune - Necessità della ricerca presso l'abitazione - Esclusione. (Cpc, articolo 139)
L'articolo 139 del cpc pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione. (M. Pis.)
OBBLIGAZIONI
Arricchimento indiretto - Azione ex articolo 2041 del Cc - Esperibilità - Presupposti. (Cc, articoli 2038, 2041, 2042 e 2932)
In tema di cosiddetto arricchimento indiretto, l'azione ex articolo 2041 del codice civile è esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall'accipiens, che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante in esito a un'operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona diversa dall'accipiens, l'incremento del proprio patrimonio mediante acquisizione di un nuovo diritto reale immobiliare, quando l'arricchimento è stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo. (M. Pis.)
POSSESSO
Azioni a difesa - Azione di spoglio - Collegamento tra loro di più atti eseguiti nel tempo - Termine di decadenza decorrente dal primo atto - Sussiste. (Cc, articoli 1066 e 2700)
Nel caso di azione di spoglio esperita denunziando più atti materiali distanziati nel tempo, qualora il giudice li colleghi tra loro, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si trattava di comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca - proponendo eccezione di decadenza dall'azione - l'esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento. (M. Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Modifica della domanda -Richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di prezzo - Richiesta conseguente alla domanda di risoluzione - Ammissibilità anche per i danni - Sussiste. (Cc, articoli 1218, 1453, 1458 e 1460)
La parte, nel modificare la domanda, può chiedere anche la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda conseguenziale a quella di risoluzione, poiché l'accoglimento di questa domanda, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 del codice civile, implica l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta; contestualmente all'esercizio dello ius variandi la parte può chiedere, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivati dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. (M. Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Fatto colposo del creditore - Differenza tra il concorso nel verificarsi del fatto dannoso e nell'aggravamento del danno - Conseguenze. (Cc, articoli 1227, 1669, 2056 e 2226)
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso - di cui al primo comma dell'articolo 1227 del codice civile - va distinta da quella - disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione normativa - riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione; nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente; solo la seconda di tali situazioni forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. (M. Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Verbale della polizia - Esperibilità della querela di falso - Sussiste. (Cpc, articoli 221 e 331; Cc, articoli 2697, 2699 e 2700)
La querela di falso costituisce l'unico strumento con il quale il soggetto interessato da un verbale di accertamento redatto da un organo di polizia può confutare la verità dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale, eccezion fatta che per la parte in cui si esprimono valutazioni o apprezzamenti. (M. Pis.)
Amministrative - Violazione del codice della strada - Obbligo comunicazione dati personali del conducente - Ammissibile in caso di definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi - Conseguenze. (Cds, articolo 126-bis)
In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'articolo 126-bis, secondo comma, del Cds – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione. (M. Pis.)
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Omessa o apparente - Contenuto - Affermazioni astratte - Effetti. (Cpc, articoli 132 e 360)
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; così come quando rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, ovvero quando, carente del giudizio di fatto, la motivazione sia basata su una affermazione generale e astratta. (M. Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Omissione nel provvedimento della distrazione in favore del difensore antistatario - Ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali - Necessità. (Cpc, articoli 287, 288 e 391-bis)
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli articoli 287 e 288 del cpc, ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 391-bis del Cpc. (M. Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Accettazione dell'eredità - Espressa o tacita - Immissione in possesso dei beni ereditari quale accettazione tacita - Esclusione - Riscossione canoni di locazione - Ammissibilità. (Cc, articoli 460, 475, 476, 485 e 2697)
L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita: è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (articolo 475, comma 1, del codice civile); è invece tacita quando il chiamato compie, appunto, un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede. In base all'articolo 485 del codice civile il chiamato all'eredità che è in possesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno e trascorso invano tale termine è considerato erede puro e semplice. L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta pertanto accettazione tacita, perché è atto che il chiamato può compiere in quanto tale; se poi il possesso si protrae per il tempo previsto dall'articolo 485 del codice civile, nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità ex lege. La riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità: la riscossione dei crediti ha infatti valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa. (M. Pis.)


