PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 5008 - Pres. Grasso; Rel. Trapuzzano; Ric. R.M.; Controric. O. srl

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione -Proposizione da parte dell'opposto di domanda nuova - Connessione con quella già proposta - Necessità. (Cc, articoli 1292 e 2266; Cpc, articoli 36, 166, 167 e 183)

IL PRINCIPIO

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 del cpc.

Nota

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione, sentenze nn. 19864/17 e 17218/10) nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie, i due indirizzi indicati dalla ricorrente nell'epigrafe del ricorso, rispettivamente quale suo luogo di residenza e quale sede della cessata ditta individuale Frutt…, di cui era titolare) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 5002 - Pres. Grasso; Rel. Trapuzzano; Ric. T. spa; Controric. B.A.

Trasporto di cose - Consegna del bene al vettore -Liberazione dall'obbligo da parte del venditore - Inapplicabilità del principio di cui all'articolo 1228 del codice civile. (Cc, articoli 1228 e 1510)

IL PRINCIPIO

La previsione di cui all'articolo 1510, secondo comma, del codice civile - secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere - costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell'inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall'articolo 1228 del codice civile.

Nota

La Suprema Corte, nella decisione in esame, ha anche ribadito il principio, già in altre occasioni affermato secondo cui, in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'articolo 232 del cpc non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificate, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; sicché, in presenza di una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata comparizione o dalla risposta, non si prospetta neanche il vizio di omessa motivazione. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, sentenza 5 marzo 2026 n. 4968 - Pres. Carrato; Rel. Besso Marcheis; Pm (conf.) Pepe; Ric. G.C.; Controric. G.M.B.

Azione di responsabilità - Natura extracontrattuale - Esercizio anche da parte degli acquirenti degli immobili - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1314, 1292, 1655, 1667, 1669, 2229 e 2055)

L'articolo 1669 del codice civile, benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e della funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 4 marzo 2026 n. 4905 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. N. sas; Controric. F.F.

Contratto - Difformità e vizi dell'opera - Alternativa tra la richiesta di condanna dell'appaltatore e la riduzione del prezzo - Conseguenze. (Cc, articoli 1667, 1668, 2058 e 2931)

Nel contratto di appalto, il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'articolo 1668, primo comma, del codice civile, che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'articolo 2931 del codice civile, oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. Tale domanda risarcitoria non si identifica con quella diretta all'attribuzione del risarcimento per equivalente che il committente proponga in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi: la prima, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (come nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della "eadem res debita", sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 marzo 2026 n. 4808 - Pres. Marulli; Rel. D'Orazio; Ric. INRCA; Controric. C.P.C. srl

Corrispettivo - Richiesta del corrispettivo al committente - Eccezione di inadempimento - Conseguenze. (Cc, articoli 1453, 1458, 1460 e 1667)

In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1667 del codice civile, analoga a quella di portata generale di cui all'articolo 1460 del codice civile in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta e, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. (M.Pis.)

COMUNIONE

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4952 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. K.E.; Controric. D.A.V.

Utilizzo di un bene comune da parte di un comproprietario - Pregiudizio per gli altri inerti o consenzienti - Frutti civili - Ammissibilità. (Cc, articolo 1102)

L'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile, non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 4 marzo 2026 n. 4904 - Pres. Orilia; Rel. Amato; Ric. C.U.T. 2 M.; Controric. C.A.

Amministratore di condominio - Credito per anticipazioni sostenute - Prova - Regolare contabilità - Necessità. (Cc, articoli 1129, 1130, 1130 bis e 1713)

Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 5 marzo 2026 n. 4966 - Pres. Carrato; Rel. Giannaccari; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. P.P.; Controric. C.N.R.

Assemblea - Delibera adottata a maggioranza per la limitazione del godimento dei beni comuni - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1102, 1117, 1123, 1124, 1136 e 1138)

L'assemblea condominiale può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 1138 del codice civile e dall'articolo 1136 del codice civile, limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell'articolo 1117 del codice civile in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4942 - Pres. Orilia; Rel. Papa; Ric. I.A. srl; Controric. C.U. III, 3 M.

Assemblea - Impugnazione delle delibere - Compromettibilità in arbitrato della controversia - Ammissibilità. (Cc, articoli 1137, 1138 e 2265)

In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'articolo 1137 del codice civile, nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie che, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 del cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 8 marzo 2026 n. 5226 - Pres. Grasso; Rel. Russo; Ric. S.T. srl; Controric. P.D.A.

Parti comuni - Appoggio di canna fumaria su muro perimetrale - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1102, 1140, 1142, 1146, 1158 e 2909)

L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico e la cui relativa valutazione spetta al giudice di merito. L'accertamento del giudice pertanto, se, ex articolo 1102 del codice civile, legittima ciascuno dei condomini a chiedere la rimozione delle opere che alterino e sconvolgano il rapporto di equilibrio della comunione, al fine di veder tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima, oltre che a pretendere l'eventuale risarcimento del danno, non consente una pronuncia conformativa che contenga le norme circa l'uso futuro della cosa comune, determinandone il "migliore godimento", spettando unicamente all'assemblea dei condomini esprimere i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti della comunione. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 3 marzo 2026 n. 4827 - Pres. Falaschi; Rel. Besso Marcheis; Ric. B.A.; Controric. A.A.

Parti comuni - Ripartizione delle spese per la pulizia delle scale - Criteri. (Cc, articoli 1123, 1124, 1138, 1421 e 2697)

In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell'articolo 1124 del codice civile, il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'articolo 1123, comma 2, del codice civile, della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi, con la conseguenza che i proprietari dei piani terreni o seminterrati possono essere anche esonerati dalla compartecipazione ai relativi contributi condominiali, quando - per le condizioni oggettive dei luoghi - essi non fruiscono in concreto dell'inerente servizio. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione II, sentenza 5 marzo 2026 n. 4964 - Pres. Carrato; Rel. Giannaccari; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. F.F.; Controric. C.A.

Prestazione d'opera professionale - Recesso del committente - Indennizzo e maggiori danni - Presupposti. (Cc, articolo 2237; Legge 143/49, articolo 10)

In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'articolo 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 diverge dalla disciplina comune di cui all'articolo 2237 del codice civile, in quanto, pur non limitando l'incondizionato diritto di recesso pone a carico del committente un'obbligazione indennitaria ex lege oltre al risarcimento dei maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. L'obbligazione indennitaria non è dovuta in caso di determinazione pattizia mentre residua il diritto al risarcimento del danno in caso di recesso ad nutum del committente in assenza di giusta causa. In caso di contratto tra il privato e la pubblica amministrazione, è consentito al giudice il sindacato sull'atto amministrativo con il quale è stato esercitato il recesso ad nutum del committente. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, sentenza 5 marzo 2026 n. 4937 - Pres. Orilia; Rel. Amato; Pm (diff.) Troncone; Ric. U.G.; Int. M.T.

Distanze legali - Richiesta di eliminazione delle opere altrui in violazione delle norme - Natura reale - Imprescrittibilità dell'azione - Limiti. (Cc, articoli 872, 873, 1223, 2043 e 2056)

L'azione ex articolo 872 del codice civile con la quale si chiede l'eliminazione delle opere altrui, edificate in violazione delle norme che regolano il rispetto dell'edificabilità e delle distanze e la riduzione in pristino dei luoghi, ha natura reale: salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, essa è imprescrittibile, perché modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. Ha, invece, natura obbligatoria l'azione di risarcimento del danno, ed è facoltà del proprietario chiedere la tutela risarcitoria cumulativamente ovvero alternativamente a quella ripristinatoria. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 3 marzo 2026 n. 4815 - Pres. De Stefano; Rel. Pellecchia; Ric. M.P. srl; Controric. L.L.

Vendita - Sospensione - Sopravvenienza di fatti nuovi relativi al bene successivi all'aggiudicazione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 572, 586, 591 ter e 617)

La sospensione della vendita è consentita esclusivamente quando, successivamente all'aggiudicazione, sopravvengano fatti nuovi, non conosciuti né conoscibili dalle parti, idonei ad incidere in modo significativo sulla sostanza o sul valore del bene ovvero quando emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale, tali da alterare la correttezza e la trasparenza della procedura competitiva, ivi compresa la fase di stima. Restano, invece, estranee a tali ipotesi sia la tardiva rivalutazione, da parte del giudice, della congruità del prezzo base o della stima originaria, trattandosi di valutazioni di merito e non di irregolarità procedimentali, sia le circostanze attinenti all'andamento del mercato immobiliare, anche in presenza di crisi di particolare gravità, poiché esse rientrano nella fisiologica alea delle vendite forzate e non costituiscono fattori perturbativi del procedimento. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5047 - Pres. Frasca; Rel. Dell'Utri; Ric. M.T.; Controric. E.M.

Impugnazioni civili - Revocazione - Ammissibilità -Presupposti. (Cpc, articoli 391 bis e 395)

Rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5133 - Pres. Tedesco; Rel. De Giorgio; Ric. F.R.E. srl; Controric. C.G.6 A

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Controricorso - Tardivo deposito - Effetti. (Cpc, articoli 370, 380 bis e 391 bis)

Pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'articolo 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, del cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4981 - Pres. Mocci; Rel. Caponi; Ric. M.e C. srl; Controric. B.F.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Dichiarazione di notifica della sentenza impugnata - Autoresponsabilità del dichiarante - Conseguenze. (Cpc, articoli 325 e 369)

La dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l'attestazione di un fatto processuale — l'avvenuta notificazione della sentenza — idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex articolo 325 del cpc. Tale dichiarazione, in quanto manifestazione dell'autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell'articolo 369 comma 2 n. 2 del cpc, l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica, cosicché l'effetto della mancata produzione della relata di notifica è l'improcedibilità del ricorso. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 marzo 2026 n. 4809 - Pres. Marulli; Rel. D'Orazio; Ric. C.P. srl; Controric. F.S.C.G.A. srl

Impugnazioni civili - Sentenza di primo grado - Mancata pronuncia su un vizio processuale rilevabile d'ufficio -Impugnazioni sul punto - Necessità. (Cpc, articoli 100, 161, 305 e 360)

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex articolo 161, primo comma, del cpc, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex ufficio. Tuttavia, a tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo ufficioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado e i vizi relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita la questione processuale implicata. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione III, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4950 - Pres. Rossetti; Rel. Condello; Ric. B.G.; Controric. S.L.

Azione di ripetizione di indebito - Prestazione irripetibile - Azione di ingiustificato arricchimento - Necessità. (Cc, articoli 1243, 1252, 2033, 2041 e 2697)

L'azione di ripetizione di indebito non può prescindere dall'esecuzione di una prestazione di dare o di facere suscettibile di restituzione, cosicché qualora la prestazione sia invece irripetibile residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del codice civile, che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico. (M.Pis.)

OPERE PUBBLICHE

Sezione I, ordinanza 4 marzo 2026 n. 4893 - Pres. Marulli; Rel. D'Orazio; Ric. A.S.P.T.M.I.; Controric. T.spa

Appalto - Esecuzione di lavori diversi da quelli del contratto originario - Successivo accordo tra le parti - Nuovo contratto - Sussiste. (Dpr 554/99, articoli 131, 165 e 231)

Qualora l'amministrazione appaltante richieda l'esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al quinto dell'importo originario dell'opera, detta richiesta non trova fondamento nell'originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell'appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione dei nuovi lavori in variante (nella forma di un atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo), deve essere considerato come un contratto, autonomo rispetto a quello originario. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5096 - Pres. Mercolino; Rel. D'Orazio; Ric. D.M.G.; Int. C.C.

Appalto - Inutile scadenza del termine per il collaudo - Conseguenze - Diritto dell'appaltatore al saldo con interessi - Ammissibilità. (Cc, articoli 1665 e 1667; Legge 741/81, articolo 4)

In tema di appalto di opere pubbliche, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo (che è stato normativamente fissato in sei mesi dalla ultimazione dei lavori ex articolo 4 della legge n. 741 del 1981), conseguente all'inadempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dallo articolo 30, comma 3, del Dm n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione, che gli consente di agire per l'adempimento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4971 - Pres. Carrato; Rel. Tedesco; Ric. C.M.; Res. C. V.D. 13 G.

Sospensione del processo - Impugnazione del provvedimento mediante regolamento di competenza - Ammissibilità. (Cpc, articoli 42 e 337)

Il provvedimento di sospensione del processo ex articolo 337, comma 2, del cpc, analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza di cui all'articolo 42 del cpc e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, che deve essere tuttavia sorretto da una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4954 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. R.L.; Controric. R.M.

Presunzioni - Requisiti - Gravi, precise e concordanti - Mancanza - Ricorso per cassazione - Limiti. (Cc, articoli 2727 e 2729)

Il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, sentenza 6 marzo 2026 n. 5054 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Pm (conf.) Vitiello; Ric. S.S.; Controric. I.S.24O. spa

Danno - Diffamazione a mezzo stampa - Verifica del contenuto degli scritti - Accertamento riservato al giudice di merito - Conseguenze. (Cc, articoli 1362 e 1363)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione (riguardate anche nel contesto complessivo del discorso esaminato) e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del cpc, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione II, ordinanza 4 marzo 2026 n. 4911 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. A.C.; Int. O.M.V.I RA.MA snc

Cancellazione dal registro delle imprese - Evento verificatosi nel giudizio di secondo grado - Prima che la causa sia trattenuta in decisione - Conseguenze. (Cpc, articoli 299, 300, 331 e 332)

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'articolo 300 del cpc, per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto. (M.Pis.)

STATUS E CAPACITÀ

Sezione I, ordinanza 7 marzo 2026 n. 5177 - Pres. Giusti; Rel. Caiazzo

L'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli articoli 411 e 374 del codice civile, non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4958 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. M.C.; Res. M.S.

Divisione ereditaria - Porzioni assolutamente omogenee - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 713, 1102, 1111, 1113 e 2697)

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero a una quota e altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4949 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. I.M.; Int. I.G.

Legittimari - Pretermessi - Preliminare azione di riduzione - Necessità. (Cpc, articoli 127 e 175; Cc, articoli 557 e 564)

Qualora il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l'azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione e alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l'acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione III, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5052 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric. D.H.L.E.I. srl; Controric. S.R.M.A.

Trasporti di cose - Limiti risarcitori per la perdita o avaria delle merci di cui alla legge 450/85 - Applicabilità. (Legge 450/85, articolo 1; Cc, articoli 1685 e 1689)

Ai fini dell'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, di cui all'articolo 1 della legge n. 450 del 1985 (come sostituito dall'articolo 7 del Dl n. 82 del 1993, convertito dalla legge n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'articolo 1693 del codice civile, ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e a ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5130 - Pres. Tedesco; Rel. De Giorgio; Ric. M.S.; Controric. M.C.

Contratto preliminare - Inadempimento - Esecuzione specifica ex articolo 2932 del codice civile - Opere in difformità parziale rispetto al permesso di costruire - Ammissibilità. (Cc, articoli 713, 720 e 2932; Legge 47/85, articoli 17 e 40)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza costitutiva ex articolo 2932 del codice civile in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario (nella specie, lievi difformità interne regolarizzabili e realizzazione di allacci idrici e di scarico finalizzati al cambio della destinazione del vano cantina), in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985. (M.Pis.)

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