CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13021 - Pres. Di Marzio; Rel. D'Orazio; Ric. C.C.B.; Controric. A.HSG spa

Nullità - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione in caso di giudicato interno - Sussiste. (Cpc, articoli 112 e 345)

IL PRINCIPIO

Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione solo quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.

Nota

Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cosiddetta "terza via"), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato. Qualora si tratti, invece, di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13011 - Pres. Di Marzio; Rel. Romano; Ric. P.O.; Controric. I.S. spa

Impugnazioni civili - Appello - Mancata impugnazione di alcune affermazioni della sentenza - Formazione di giudicato interno in caso di capo autonomo - Sussiste. (Cpc, articoli 112 e 115)

IL PRINCIPIO

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. (M.Pis.)

Nota

La Corte ha inoltre precisato che, se è vero che il contratto di apertura di credito può non richiedere la forma scritta ad substantiam, è anche vero che ciò può avvenire nel caso, e solo in esso, in cui l'apertura di credito acceda ad un contratto ritualmente sottoscritto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni evidenziato che il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, a esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale. (Cassazione, sentenza n. 29794/2024; Cassazione, sentenza n. 7763/2017). (M.Pis.)

ARBITRATO

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13015 - Pres. Di Marzio; Rel. D'Orazio; Ric. C.M.; Controric. C. spa

Lodo - Nullità - Presupposti - Valutazione da parte del giudice di legittimità sulla corretta ricostruzione dei fatti e sulle valutazioni istruttorie - Inammissibilità. (Cpc, articoli 816 e 829)

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione; per cui la corte di cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 7 maggio 2026 n. 13240 - Pres. Falaschi; Rel. Scarpa; Ric. E.F.; Controric. M.G.

Compensi - Rimborso forfetario spese generali - Spettanza anche in difetto di apposita istanza - Sussiste. (Cpc, articolo 91; Legge 247/2012, articolo 13; Dm 55/2014, articolo 2)

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore della parte vincitrice, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sul soccombente. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12570 - Pres. Graziosi; Rel. Ambrosi; Ric. G.P.B.; Controric. V. spa

Compenso - Inadempimento del cliente - Recesso ad nutum - Apposizione del termine - Interessi moratori - Debenza. (Cc, articoli 1224, 1372, 2237 e 2697)

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'articolo 1224 del codice civile, competono a far data dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice (eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al Dlgs n. 150 del 2011, articolo 14), non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13009 - Pres. Di Marzio; Rel. Abete; Ric. O.G.; Controric. C.A.

Incompetenza - Per territorio derogabile - Termine per la formulazione. (Cpc, articoli 38, 166, 167 e 171)

In applicazione degli articoli 38, comma 2, 166, 171, comma 2, e 167, comma 2 del cpc (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1° marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto "fino alla prima udienza", mentre, successivamente alla entrata in vigore del Dl n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12579 - Pres. Scarpa; Rel. Cortesi; Ric. S.U.; Int. C. O.D.L.M.

Amministratore di condominio - Compenso - Riconoscimento - Rendiconto approvato dall'assemblea - Necessità. (Cc, articoli 1720 e 2967)

Per il riconoscimento del compenso all'amministratore è sufficiente che, ferma restando la prova del conferimento dell'incarico, sussista un rendiconto approvato dall'assemblea condominiale, atteso che detto compenso costituisce una spesa a carico del condominio ed è quindi, una voce del relativo bilancio che necessita unicamente di approvazione in sede di deliberazione sul consuntivo. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13024 - Pres. Di Marzio; Rel. D'Orazio; Ric. R.V.; Int. U. s.c.a.r.l.

Clausola penale - eccessività dell'importo - Riduzione equitativa - Spettanza al giudice di merito - Ammissibilità. (Cc, articoli 1382 e 1384)

I principi generali in tema di riduzione della penale ex articolo 1384 del codice civile si sostanziano nell'affermazione per cui l'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13025 - Pres. Di Marzio; Rel. D'Orazio; Ric. A. snc; Controric. L.I. spa

Clausola risolutiva espressa - Tolleranza da parte creditrice dell'inadempimento - Eliminazione della clausola - Esclusione. (Cc, articoli 1218 e 1256)

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni. (M.Pis.)

Sezione I, sentenza 5 maggio 2026 n. 12799 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Pm (diff.) Postiglione; Ric. P.C.; Controric. CORAP

Contratto a formazione progressiva - Gradualità dell'accordo - Momento di perfezionamento - Determinazione. (Cc, articoli 1326, 1419, 1453 e 2697)

In tema di contratti ed in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1326 del codice civile - secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta - ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. (M.Pis.)

CONTRATTO DI AGENZIA

Sezione lavoro, ordinanza 7 maggio 2026 n. 13148 - Pres. Doronzo; Rel. Piccone; Ric. G. srl; Controric. M.L.

Cessazione del rapporto - Riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto - Presupposti. (Cc, articoli 1742, 1751, 2033 e 2697)

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'articolo 1751 Cc, non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. (M.Pis.)

DEMANIO E PATRIMONIO

Sezione II, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12551 - Pres. Mocci; Rel. Gigantesco; Ric. G.F.; Controric. C.S.

Marittimo - Delimitazione con le proprietà private - Azione di regolamento di confini - Contestazione dinanzi al giudice ordinario - Ammissibilità. (Codice della navigazione, articolo 32; Cc, articolo 950)

Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'articolo 32 del codice della navigazione, tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'articolo 950 del codice civile, e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della Pa. Ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12548 - Pres. Mocci; Rel. De Giorgio; Ric. I. spa; Controric. F. srl

Distanze legali tra costruzioni - Proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima - Manufatto eseguito da precedente proprietario - Irrilevanza. (Cc, articoli 822, 823, 829, 873, 947, 1158 e 2932)

L'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, potendo essere solo costui destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, al quale non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 6 maggio 2026 n. 12964 - Pres. De Stefano; Rel. Crivelli; Ric. G.I.; Controric. C.F.T. srl

Espropriazione forzata - Beni immobili - Contestazioni del terzo sulla proprietà del bene - Opposizione ex articolo 619 del Cpc - Necessità. (Cpc, articoli 615, 617 e 619)

Il terzo che pretende di avere la proprietà od altro diritto reale sui beni pignorati (articolo 619 del cpc), non potendo divenire parte-soggetto passivo dell'esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi, non avendo alcun interesse giuridicamente qualificato al legittimo esercizio dell'azione esecutiva, se non nel senso che, con l'opposizione sua propria, prevista appunto dall'articolo 619 del codice di rito, contesta la legittimità dell'azione esecutiva in relazione al bene staggito, in quanto contrappone la titolarità in capo ad esso di un diritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato, oggetto di pignoramento. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 6 maggio 2026 n. 12965 - Pres. De Stefano; Rel. Crivelli; Ric. V.D.M.; Controric. C.S.

Titolo esecutivo - Mancata notifica - Deducibilità ex articolo 617 del Cpc - Sussiste. (Cpc, articoli 140, 603, 615 e 617)

La mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 603, del Cpc, al terzo proprietario incide esclusivamente sulla regolarità formale dell'introduzione del procedimento nei confronti del terzo proprietario medesimo, analogamente all'ipotesi di mancata notificazione del titolo al debitore esecutato; pertanto, essa va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 del Cpc. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione I, sentenza 5 maggio 2026 n. 12767 - Pres. Mercolino; Rel. Zuliani; Pm (diff.) Postiglione; Ric. A. sas; Controric. R.A.F.V.G

Indennità - Area non edificabile - Vincolo dettato dallo strumento urbanistico - Valutazione dell'area per un utilizzo diverso da quello agricolo - Ammissibilità. (Dpr 327/2001, articoli 32, 36 e 37)

Il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità, va ritenuta non edificabile l'area vincolata dallo strumento urbanistico vigente ad un utilizzo meramente pubblicistico, rimane valido, ma va coordinato con il principio per cui anche l'area non edificabile va indennizzata in rapporto al suo effettivo valore venale, che può dipendere dalla possibilità di un utilizzo non edificatorio e, tuttavia, diverso da quello agricolo. E non c'è dubbio che l'opportunità, per un privato, di sfruttare il terreno mediante la realizzazione e la gestione di una centralina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possa incidere sul valore di mercato del terreno. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12675 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. I.S.E. spa; Controric. C.C.

Indennità - Bene in comproprietà - Indennizzo accettato dal comproprietario - Definitività dello stesso - Conseguenze. (Legge 865/71, articolo 12)

In tema di espropriazione per pubblica utilità di beni in comproprietà disciplinata dalle norme previgenti al Dpr n. 327 del 2001, ove il comproprietario accetti l'indennità provvisoria secondo il disposto dell'articolo 12 della legge n. 865 del 1971, l'indennità accettata diviene definitiva per la quota di sua spettanza e non è più contestabile, restando precluso il ricorso alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo da parte del comproprietario che abbia effettuato tale accettazione e, con seguentemente, anche da parte di coloro che, a seguito di decesso di quest'ultimo, agiscano in qualità di eredi dello stesso. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12558 - Pres. Pazzi; Rel. Crolla; Ric. 29 G. S.S.C.P.L.; Int. F.G. spa

Accertamento del passivo - Opposizione - Equiparazione al giudizio di appello - Esclusione - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 24, 98 e 99)

L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. Nell'evenienza della mancata comparizione della parte in udienza, il giudice dell'opposizione provvederà, quindi, ai sensi degli articoli 309 e 181 comma 1, del Cpc, posto che la disciplina generale del rito contenzioso civile ben può venire a integrare - entro il limite della specifica compatibilità, quella dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12638 - Pres. Vella; Rel. Zuliani; Ric. A.V.C.V.V. spa; Controric. F.E. spa

Azione revocatoria - Esenzione dei diritti aeroportuali - Esclusione. (Dpr 602/1973, articolo 89; Legge fallimentare, articolo 67; Codice della navigazione articolo 802; Cc, articoli 1460, 1461 e 2597)

Non è applicabile l'esenzione da revocatoria fallimentare ex articolo 89, del Dpr 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stata stabilita dall'articolo 39-bis del Dl n. 159 del 2007, come convertito dalla legge n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiarata costituzionalmente illegittima solo per altre voci, quali i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti (Corte costituzionale, sentenza n. 167/2018) e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco (Corte costituzionale, sentenza n. 80/24, che ha invece incidentalmente confermato la natura di "corrispettivi di diritto privato" dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 39 bis, così come dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare, rientrando l'individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nella discrezionalità del legislatore. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 7 maggio 2026 n. 13187 - Pres. Tricomi; Rel. Marotta; Ric. G.D.; Controric. P.C.M.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Liquidazione delle spese del giudizio di legittimità - Determinazione in relazione all'esito globale della lite - Sussiste. (Cpc, articoli 91 e 92)

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito globale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (M.Pis.)

Sezione I, sentenza 5 maggio 2026 n. 12708 - Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Pm (conf.) De Matteis; Ric. C.F.; Controric. F.R.A. srl

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 17 e 18; Cpc, articoli 392, 393 e 395)

In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza pronunciata sul reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'articolo 18 della legge fallimentare, sia stata cassata con rinvio allo stesso giudice e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, l'articolo 393 del Cpc non trova applicazione, per cui, in caso di mancata o intempestiva riassunzione di tale giudizio o di successiva estinzione dello stesso, si estingue esclusivamente il giudizio di reclamo mentre, in forza del principio previsto dall'articolo 310, comma 2, del Cpc, la sentenza di fallimento passa in giudicato. (M.Pis.)

LOCAZIONI

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13010 - Pres. Di Marzio; Rel. Romano; Ric. N.D.S.; Controric. I.S. spa

Contratto - Pronuncia di risoluzione per morosità del conduttore - Interesse del locatore all'adempimento del corrispettivo - Ammissibilità. (Cc, articoli 1453 e 1591)

In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'articolo 1453 del codice civile, il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 6 maggio 2026 n. 12907 - Pres. Scarpa; Rel. Russo; Ric. V.C.S.D.G. srl; Controric. F.M.

Recesso del conduttore - Conseguenze - Scioglimento del rapporto - Contestazione del locatore per i motivi - Azione di accertamento. (Legge 392/78, articolo 27; Cc, articoli 1334 e 1590)

L'atto di recesso del conduttore, anche se condizionato da una giustificazione obbiettiva, produce l'effetto di sciogliere il rapporto di locazione per il sol fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi addotti, operando il meccanismo proprio degli atti unilaterali descritto dall'articolo 1334 del codice civile, poiché quest'ultima norma dispone che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono indirizzati. L'eventuale contestazione del locatore circa l'esistenza o la rilevanza dei "giusti motivi" invocati dal conduttore non introduce un'azione costitutiva finalizzata ad una sentenza, che dichiari sciolto il recedente dal contratto, ma introduce una mera azione di accertamento, il cui scopo è stabilire se esistessero al momento del recesso i giusti motivi invocati dal conduttore. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13055 - Pres. Pazzi; Rel. Crolla; Ric. D.V.; Int. F.P. spa

Civili - Eseguite a mezzo Pec - Prova del recapito del messaggio - Contestazione - Errori tecnici - Ammissibilità . (Cpc, articolo 132)

In caso di notificazioni o comunicazioni eseguite a mezzo Pec, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati di cui è fatta menzione, salva la prova contraria, che deve essere fornita dalla parte che solleva la relativa eccezione; il che vale a dire che, in sostanza, è l'interessato a dover dimostrare l'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato ovvero il mancato inserimento degli allegati che si assumono trasmessi. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione I, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12765 - Pres. Vella; Rel. Amatore; Ric. F.A.A.T. spa; Controric. E.E.C. srl

Adempimento - Prova del pagamento - Efficacia estintiva - Onere del creditore - Presupposti. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articoli 1193, 1526 e 2697)

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13023 - Pres. Di Marzio; Rel. D'Orazio; Ric. H.D.I.A. spa; Controric. T. sas

Domanda giudiziale - Interpretazione della norma di legge o regolamentare - Elemento letterale - Applicazione. (Dlgs 163/2006, articolo 113; Cpc, articoli 115 e 345)

Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13019 - Pres. Di Marzio; Rel. D'Orazio; Ric. C.U.B.P.N.C.; Controric. C.M

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Rilevanza del contenuto e non della forma - Sussiste. (Cpc, articolo 279)

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'articolo 279 del Cpc - in particolare affermando la propria giurisdizione - a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'articolo 279, comma secondo, n. 4, del Cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12562 - Pres. Cirillo; Rel. Pirari; Ric. S.R.M.; Controric. M.G.

Sospensione del processo - Azione per il riconoscimento di diritti da titolo - Presupposti - Conseguenze. (Cpc, articolo 295)

La sospensione necessaria del processo ex articolo 295 del cpc, nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l'eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia "medio tempore", salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13071 - Pres. Grasso; Rel. Cortesi; Ric. C. srl; Controric. E.T. spa

Consulenza tecnica - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Presupposti. (Cc, articoli 1334, 1362 e 1366; Cpc, articolo 153)

La nullità della consulenza tecnica, di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, sussiste quando l'ausiliario abbia svolto indagini su fatti estranei al thema decidendum della controversia o acquisito elementi di prova in violazione del principio dispositivo, in quanto le norme del processo civile che stabiliscono preclusioni, assertive e istruttorie, sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12744 - Pres. Crolla; Rel. Amatore; Ric. R.I.; Controric. F. soc. coop.

Scrittura privata non autenticata - Certezza della data - Registrazione - Altri eventi considerati dall'articolo 2704 del Cc. (Cc, articoli 2697 e 2704)

Poiché l'articolo 2704 del codice civile fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione I, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12717 - Pres. Vella; Rel. Amatore; Ric. F.A.N.F.E.; Controric. V.F.G.

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Esenzione - Corrispettivi delle prestazioni di lavoro. (Legge fallimentare, articolo 67)

L'esenzione dall'azione revocatoria disposta dall'articolo 67, terzo comma, lettera f), della legge fallimentare per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante, e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo la predetta esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 6 maggio 2026 n. 13020 - Pres. Leone; Rel. Ricchezza; Ric. G.P.; Controric. I.T.L.F.

Amministrative - Accertamento della violazione e irrogazione della sanzione - Idoneità alla messa in mora del debitore - Sussiste. (Legge 689/1981, articoli 14 e 28; Cc, articoli 1219 e 2943)

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione. (M.Pis.)

USUCAPIONE

Sezione II, ordinanza 4 maggio 2026 n. 12587 - Pres. Mocci; Rel. Cortesi; Ric. D.L.R.; Controric. C.B.

Usucapione di un fondo - Prova - Coltivazione del medesimo - Insufficienza. (Cc, articoli 1158 e 2967)

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. (M.Pis.)

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