MUTUO

Sezione I, ordinanza 1° giugno 2026 n. 17358 - Pres. Scoditti; Rel. Dal Moro; Ric. I.S. spa; Controric. P.S.D.C.F.

Contratto - Natura usuraria - Conteggio anche delle spese di assicurazione per ottenere il credito - Necessità. (Cpc, articoli 112, 132 e 345; Cc, articoli 2697, 2727 e 2729)

IL PRINCIPIO

Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 644, comma 4, del cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

Nota

La Suprema Corte ha anche precisato che, In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Viene, inoltre, precisato che, sebbene sia consentito al giudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado. (M.Pis.)

NOTAIO

Sezione III, ordinanza 31 maggio 2026 n. 17147 - Pres. Tatangelo; Rel. Amirante; Ric. R.R.; Controric. S.S.

Responsabilità - Compravendita immobiliare - Compimento delle visure catastali ed ipotecarie - Fonte dell'obbligo - Contratto d'opera professionale - Eventuale esonero. (Cc, articoli 1176 e 1375)

IL PRINCIPIO

Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni. Tale obbligo si sostanzia nell'attività di verifica catastale ed ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica dell'immobile e richiede che il notaio acceda ai registri pubblici per esaminarne tutti i dati relativi, attività la quale deve tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell'atto. La fonte dell'obbligo in argomento è stata da questa Corte ravvisata nella diligenza che il notaio è tenuto ad osservare nell'esecuzione del contratto d''opera professionale intercorrente tra notaio e cliente.

Nota

In tema di responsabilità del notaio, la Corte ha precisato che rimane esclusa solamente nel caso in cui sia stato espressamente esonerato, per concorde volontà delle parti, dallo svolgimento delle suddette attività e, in particolare, dal compimento delle visure catastali e ipotecarie, in quanto detta clausola non può essere considerata meramente di stile essendo parte integrante del negozio, a condizione, peraltro, che la stessa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell'atto addotte dalle parti medesime (Cassazione, sentenze n. 25270/2009 e n. 10474/2022). Quand'anche sia stato esonerato dalle visure, si è ulteriormente sottolineato, il notaio che sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della sussistenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile e della buona fede ex articolo 1375 del codice civile. Deve, per contro, ritenersi estraneo all'obbligo di diligenza relativo all'attività esercitata dal notaio solo quello di fornire informazioni oppure consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque prevedibili, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post e, dunque, giammai sulla base di circostanze future e meramente ipotetiche. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione III, ordinanza 1° giugno 2026 n. 17367 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. G.A.G.; Controric. R. DAC

Spese di assistenza stragiudiziale - Liquidazione a seguito di domanda - Sussiste. (Dm 55/2014, articolo 4; Cc, articoli 1362 e 1363)

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 1° giugno 2026 n. 17368 - Pres. Scoditti; Rel. Caprioli; Ric. F.2 S. srl; Controric. L. srl

Conto corrente - Eccezione di prescrizione estintiva opposta dalla banca in relazione alle somme pagate nel corso del rapporto - Prova dell'inerzia del titolare - Conseguenze. (Cc, articoli 1243, 1260, 1842, 2033 e 2697)

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17739 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. S.M.F.; Int. F.T.

Effetti - Minaccia di far valere un diritto - Violenza morale - Presupposti - Vantaggio ingiusto - Annullabilità. (Cc, articoli 1434, 1435 e 1438)

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 1438 del codice civile, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17709 - Pres. Rossetti; Rel. Fanticini; Ric. A.B.; Controric. U.A. spa

Forma scritta - Necessaria ad probationem - Rilevanza della specificità dei termini dell'accordo - Contenuto. (Cc, articoli 1350, 1888 e 2697)

La transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'articolo 1350 n. 12 del codice civile), cosicché, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. La specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 2 giugno 2026 n. 17393 - Pres. De Stefano; Rel. Crivelli; Ric. G.G.; Controric. I.S. spa

Esecuzione forzata per consegna o rilascio - Opposizione agli atti esecutivi da parte del terzo detentore qualificato - Ammissibilità. (Cpc, articoli 605, 615 e 617)

In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'esecutato, anche ove alleghi la sua qualità di terzo detentore qualificato o possessore del bene oggetto di esecuzione, non può proporre opposizione all'esecuzione successivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica con l'immissione in possesso dell'avente diritto o della persona da lui designata, fermo restando che lo stesso, dimostrando la propria qualità, può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo; l'improponibilità originaria di una tale opposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso del giudizio, va rilevata anche di ufficio dalla Corte di cassazione, la quale, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 4 giugno 2026 n. 17978 - Pres. Cirillo; Rel. Penta; Ric. R.D.A.; Controric. M.S.

Titolo esecutivo - Di formazione giudiziale - Possibilità di un ulteriore titolo esecutivo - Limiti. (Cpc, articoli 100, 101, 112, 477 e 645)

Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex articolo 100 del Cpc e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 1 giugno 2026 n. 17354 - Pres. De Stefano; Rel. Fanticini; Ric. C.C.T. srl; Controric. D.R.G.

Titolo esecutivo - Permanenza durante la procedura - In caso di correzione per errore materiale della sentenza costituente titolo esecutivo - Sussiste. (Cpc, articoli 287, 479, 480 e 617)

Il principio per il quale, nel processo esecutivo, il titolo esecutivo deve esistere al momento in cui inizia l'azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione, è rispettato quando, posta a base dell'esecuzione una sentenza costituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale ex articolo 287 del cpc e l'esecuzione prosegua sulla base della parte corretta della sentenza, poiché la correzione di errore materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo; qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, del cpc, con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, an che in rito), l'esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, sentenza 4 giugno 2026 n. 17968 - Pres. De Stefano; Rel. Crivelli; Pm (conf.) Cisterna; Ric. E.E. spa; Controric. C.N. srl

Impugnazioni civili - Appello - Notifica della sentenza a mezzo pec - Volontà del mittente di sollecito del destinatario sull'impugnazione - Rilevanza della relata di notifica. (Cpc, articoli 137, 325, 326 e 327)

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di cui all'articolo 326 del Cpc, la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo strettamente osservare ogni singola formalità prevista dalla disciplina, in particolare quelle di cui all'articolo 3-bis della legge n. 53/94 per le notifiche a cura degli avvocati, ai fini di assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica stessa, deve manifestare l'univoca volontà del mittente di sollecitare nel destinatario la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. A tal fine, la relata di notifica, nonché l'attestazione di conformità della sentenza, costituiscono elementi indispensabili al fine di riconoscere tale notifica come indicativa della manifestazione del potere di unilaterale modificazione giuridica consistente nel comprimere temporalmente i termini per l'impugnazione in capo al destinatario. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17745 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. P.R.; Controric. S.A. spa

Impugnazioni civili - Appello - Specificità dei motivi - Necessità - Forma particolare - Esclusione. (Cpc, articoli 127, 175, 329 e 342)

Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'articolo 342, comma 1, del Cpc - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 1 giugno 2026 n. 17292 - Pres. Graziosi; Rel. Condello; Ric. C.L.; Controric. B.C.C.F.

Impugnazioni civili - Legittimazione - Successore della parte a titolo universale o particolare - Prova della legitimatio ad causam - Necessità. (Cpc, articoli 110, 111, 115 e 345)

Il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di chi era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex articoli 110 e 111 del cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 giugno 2026 n. 17480 - Pres. Criscuolo; Rel. Besso Marcheis; Ric. A.A.; Controric. L.C.M.F. snc

Impugnazioni civili - Sentenza di appello decidente solo sulla competenza del giudice di pace - Impugnazione con regolamento di competenza - Necessità. (Cpc, articoli 38, 42 e 46)

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è infatti impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 del cpc, senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'articolo 46 del cpc, di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17740 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Michelini; Ric. P.R.S.P.O.O.S.G.D.B.; Controric. G.L.

Lavoro autonomo e subordinato - Prestazioni di natura intellettuale o professionale - Differenze - Rilevanza della continuità della prestazione e dell'orario lavorativo - Sussiste. (Cc, articoli 1173, 1206, 1207, 1223, 1453, 2094 e 2909)

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 2 giugno 2026 n. 17459 - Pres. Tricomi; Rel. Garri; Ric. C.F.; Controric. A.S.L.C.

Orario di lavoro - Operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario - Rientranti nell'orario - Sussiste. (Cc, articoli 2094 e 2099)

Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, restando irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 31 maggio 2026 n. 17146 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Armone; Ric. D.O.G.; Controric. A.B.D.A.M.

Procedimento del lavoro - Nullità del ricorso introduttivo - Presupposti - Mancata formulazione di conteggi analitici - Irrilevanza. (Cpc, articoli 360 e 414)

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici. (M.Pis.)

MANDATO

Sezione I, ordinanza 4 giugno 2026 n. 17991 - Pres. Pazzi; Rel. Farolfi; Ric. A.D.E.R.; Controric. F.D.C. srl

Produzione del mandato - Procura speciale notarile - Certezza del potere rappresentativo del sottoscrittore - Necessità. (Cpc, articoli 83, 102, 106 e 182)

L'onere di produzione della procura speciale notarile da cui il soggetto che conferisce il mandato deriva il proprio potere e che, simmetricamente, vale a fondare lo ius postulandi del legale incaricato, non corrisponde ad un vuoto dato puramente formale. A differenza, infatti, dell'ipotesi in cui il sottoscrittore derivi la propria legittimazione dalla qualità di legale rappresentante dell'ente o da un atto statutario, e quindi da un atto sottoposto a forme di pubblicità legale, come tale accessibile ai terzi che ne vogliano verificare il fondamento e l'estensione, nel caso del procuratore speciale si tratta di poter consentire, per una evidente esigenza di certezza e di garanzia difensiva in capo ai terzi, compreso il giudice della lite, di verificare l'estensione del potere rappresentativo del sottoscrittore, in ossequio al principio fondamentale della corrispondenza fra rappresentanza sostanziale e processuale del procuratore ad negotia. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione I, ordinanza 2 giugno 2026 n. 17479 - Pres. Mercolino; Rel. D'Orazio; Ric. V.F.; Controric. C. L.L.

Adempimento - Pagamento fornitura effettuata ad enti senza la delibera prevista - Azione di ingiustificato arricchimento - Inammissibilità. (Cc, articolo 2041)

L'azione di ingiustificato arricchimento, che è di natura sussidiaria, non è esperibile nei confronti degli enti indicati nell'articolo 23 del decreto legge n. 66 del 1989 per ottenere il pagamento di una fornitura effettuata senza la delibera normativamente prevista perché, ai sensi di tale norma, il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'amministratore e funzionario che l'ha consentita. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17545 - Pres. Orilia; Rel. Papa; Ric. T.L.; Controric. F.S.A. sas

Inadempimento del debitore - Impossibilità della prestazione in presenza di provvedimento amministrativo prevedibile - Inammissibilità. (Cc, articoli 1218, 1256, 1362, 1366 e 1463)

Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento a un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza: è necessario, infatti, coordinare fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, sicché l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce effetti estintivi o dilatori se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media. (M.Pis.)

POSSESSO

Sezione II, sentenza 4 giugno 2026 n. 18007 - Pres. Falaschi; Rel. Penta; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. D.A.D.; Controric. D.A.C.

Detenzione - Accertamento della natura del rapporto con il bene - Tolleranza fondata su rapporti vincolanti tra le parti - Inidoneità all'usucapione. (Cc, articoli 733, 817, 1144 e 1362)

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'articolo 1144 del codice civile, a fondare la domanda di usucapione - assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti. Solo una volta dimostrata la sussistenza del possesso (o la interversione della originaria detenzione in possesso), spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione I, ordinanza 2 giugno 2026 n. 17408 - Pres. Mercolino; Rel. D'Orazio; Ric. T.B.; Controric. C.C.

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Proposizione da parte dell'opposto di domande alternative - Nella memoria ex articolo 183 del Cpc - Inammissibilità. (Cc, articoli 2041 e 2042; Cpc, articolo 183)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto della comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto ad ottenere l'ingiunzione. Pertanto, la domanda ex articolo 2041 del Cc può essere presentata dall'opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può essere articolata con la memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, del cpc. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, ordinanza 4 giugno 2026 n. 17771 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. C.R.; Controric. C.N.

Prova documentale - Scrittura privata disconosciuta - Verificazione - Produzione dell'originale anche fuori dai termini di cui all'articolo 183 del cpc - Sussiste. (Cpc, articoli 157, 183 e 194)

Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, del cpc e nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere a un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17743 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. G.P.; Controric. T.G.

Responsabilità civile da inadempimento di contratto - Pregiudizio effettivo del contraente danneggiato - Necessità. (Cc, articolo 2932)

Il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, nasce soltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale, per veder accolta la domanda, deve fornire la prova del pregiudizio e della entità dello stesso. Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro, il che determina la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario. Il pregiudizio concreto, inoltre, prima ancora di essere provato, va allegato. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17694 - Pres. Scarpa; Rel. Cavallari; Ric. P.D.; Int. P.R.C.

Amministrative - Omessa o errata indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine per l'opposizione e dell'autorità competente - Conseguenze. (Cc, articolo 2700; Legge 241/90, articolo 3)

L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione o nel verbale di contestazione, del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, non determinano di per sé invalidità dell'atto, ma possono, al più, dare luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 1° giugno 2026 n. 17297 - Pres. Tedesco; Rel. Amato; Ric. T.G.; Int: P.R.

Amministrative - Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Esperibilità delle azioni ex articoli 615 e 617 del cpc - Ammissibilità. (Cpc, articoli 115, 116, 347, 615 e 617)

Il destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli articoli 615 e 617 del cpc per dedurre tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento nonché tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione ii, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17647 - Pres. Scarpa; Rel. Cavallari; Ric. P.S.; Int. C.L.T. 41 R.

Legato - Di un immobile - Pagamento dei debiti condominiali del testatore - Solidarietà con gli eredi - Presupposti. (Cc, articolo 756; Cc, disposizioni attuative, articolo 63)

Il legatario di un immobile risponde dei debiti condominiali del testatore nei confronti del condominio per l'anno in corso e per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile, in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha, poi, diritto a rivalersi per quelli antecedenti al subentro nel diritto di proprietà. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17709 - Pres. Grasso; Rel. Amato; Ric. D.S.C.; Controric. B.G.

Testamento olografo - Verificazione sull'originale del documento - Possibilità del prosieguo esame su copie o scansioni - Fattispecie. (Cpc, articolo 395)

Sebbene il giudizio di verificazione di un testamento olografo debba svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia (ad esempio. l'incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l'originale sia stato prodotto da una delle parti. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione III, ordinanza 31 maggio 2026 n. 17143 - Pres. Graziosi; Rel. Gorgoni; Ric. S.I. spa; Controric. F.M. srl

Trasporto di cose - Responsabilità del vettore in caso di perdita della merce - Limiti stabiliti dalla Convenzione di Montreal - Conseguenze. (Cc, articoli 1696 e 1741; Convenzione di Montreal, articolo 22)

L'articolo 22 della Convenzione di Montreal, con riferimento al trasporto di merci, stabilisce che la responsabilità del vettore, in caso di perdita, danneggiamento o ritardo della merce, è limitata ad un importo determinato per ciascun chilogrammo di merce trasportata, espresso in Diritti Speciali di Prelievo, salvo il caso in cui il mittente abbia effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna, previo pagamento del relativo sovrapprezzo. La norma non prevede alcuna deroga al limite risarcitorio in ragione della sola colpa grave del vettore, configurando un sistema di responsabilità caratterizzato convenzionale del danno risarcibile. da predeterminazione La limitazione della responsabilità vettoriale così delineata non si pone in contrasto con principi di rango costituzionale, giacché il sistema convenzionale non preclude in via assoluta il ristoro integrale del danno, ma lo subordina alla scelta del mittente di effettuare una dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna, con pagamento del relativo sovrapprezzo. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 31 maggio 2026 n. 17144 - Pres. Grasso; Rel. Gigantesco; Ric. Co.E.S. srl; Controric. T.A.

Contratto preliminare - Esecuzione in forma specifica del contratto - Conformità catastale - Necessità. (Legge 52/85, articolo 29; Cc, articoli 2697, 2719 e 2932; Legge 47/85, articolo 40)

Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre avente ad oggetto fabbricati già esistenti, la conformità catastale oggettiva richiesta dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985 integra una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, il quale può accogliere la domanda ove, al momento della decisione, risultino in atti la dichiarazione o l'attestazione di conformità, senza essere tenuto a verificare l'effettiva corrispondenza catastale del bene, salvo l'ipotesi di falsità conclamata, rilevabile ictu oculi, nel qual caso la dichiarazione o attestazione deve considerarsi tamquam non esset, con conseguente impedimento dell'effetto traslativo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17510 - Pres. Grasso; Rel. Pirari; Ric. B.J. srl; Int. S.H.V.T. a.s.

Inadempimento del promissario acquirente - Risarcimento del danno in favore del venditore - Anche in assenza di dimostrazione della possibilità di altre vendite - Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 1225 e 1453)

Al promittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata la disponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso. A tal fine, infatti, la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilità del bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodo intercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza deve presumersi, quale evenienza, per così dire, che riporta alla normalità delle conseguenze. (M.Pis.)

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