VENDITA

Sezione II, sentenza 21 maggio 2026 n. 15633 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. V.I.; Controric. L.M.M.

Bene appartenente ad un edificio condominiale - Garanzia - Vizi - Risarcimento dei danni - Vizi derivanti da beni condominiali - Effetti. (Cc, articoli 1490, 1491 e 1494)

IL PRINCIPIO

In caso di vendita di un bene appartenente a un edificio condominiale di risalente costruzione, solo i difetti materiali conseguenti al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero al tempo di realizzazione delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall'articolo 1490 del codice civile, essendo la garanzia in esame esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'articolo 1491 del codice civile, il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi.

Nota

La Corte ha stabilito anche che l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex articolo 1494 del codice civile, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 21 maggio 2026 n. 15634 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. G.G.; Controric. So.G.im. spa

Contratto preliminare - Inadempimento - Esecuzione specifica - Determinazione prezzo - Interessi compensativi. (Cc, articoli 1362, 1363 e 1499)

IL PRINCIPIO

Il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex articolo 1499 del codice civile esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo.

Nota

Con riguardo ad un contratto preliminare di compravendita di alloggio economico e popolare, realizzato a norma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e in base alla convenzione da esso contemplata, deve ritenersi valida la clausola, la quale regoli il corrispettivo del successivo trasferimento della proprietà secondo criteri di revisione che tengano conto delle variazioni economico-monetarie sopravvenute fino alla stipulazione del definitivo, atteso che le disposizioni imperative dettate dal citato articolo 35, nonché dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, circa la predeterminazione del prezzo della cessione ed i limiti della sua revisionabilità, spiegano influenza solo sul contratto definitivo, nel senso di invalidarlo per la parte in cui, attuando il preliminare, fissi un prezzo eccedente quello consentito. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15461 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Ric. S.V.A.; Controric. U.A. spa

Responsabilità - In caso di non corretto adempimento della prestazione - Violazione dei doveri di diligenza - Presupposti. (Cc, articoli 1176 e 1460)

La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, potesse essere scongiurato da un diverso comportamento. In particolare, la responsabilità professionale dell'avvocato per violazione del dovere di diligenza, esigibile ai sensi dell'articolo 1176, comma II, del codice civile, discende dall'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente e non è esclusa né ridotta neppure quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 21 maggio 2026 n. 15515 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; Pm (conf.) Troncone; Ric. C.A.; Int. C.F.

Innovazioni e modifiche - Alterazione o modificazione del bene - Proprietario del piano sottostante al tetto - Trasformazione in terrazzo - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1102, 1120 e 1139)

Costituisce innovazione ex articolo 1120 del codice civile, non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'articolo 1102 del codice civile, che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 1139 del codice civile. Per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15629 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. G.P.; Controric. L.A.F.

Clausola vessatoria - Requisiti - Limitazioni della libertà di concludere il contratto e di determinarne il contenuto - Conseguenze. (Cc, articoli 1341, 1342 e 1469-ter)

La clausola, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità, dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15281 - Pres. Criscuolo; Rel. Penta; Ric. C.M.; Controric. C.R.C. sas

Contratto d'opera - Mancata tempestiva denunzia dei vizi da parte committente -Conseguenze. (Cc, articoli 1668, 2222, 2226 e 2697)

In tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'articolo 2226, secondo comma, del codice civile, ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta del committente di risarcimento dei danni causati dalla condotta del prestatore, potendosi profilare una responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo solo in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, come precisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamente denunziati. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15492 - Pres. Terrusi; Rel. Dongiacomo; Ric. F.L.D.; Controric. B.M.

Curatore - Azione ex articolo 64 della legge fallimentare - Natura dichiarativa - Imprescrittibilità. (Legge fallimentare, articoli 64 e 6-bis)

Non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'articolo 64della legge fallimentare i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'articolo 69 bis, primo comma, della legge fallimentare, rivestendo l'azione per la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamo contenuto nel primo comma del predetto articolo 69-bis alle sole "azioni revocatorie" disciplinate nella Sezione III, Capo III ("Degli Effetti del fallimento"). (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15396 - Pres. Falabella; Rel. Campese; Ric. P.C.; Controric. A.P.S.L.T.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Censure fondate su atti e documenti - Necessità di produzione degli stessi con indicazione per la loro individuazione - Conseguenze. (Cpc, articoli 360 e 366)

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'articolo 366, comma 1, n. 6, del cpc, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15242 - Pres. De Stefano; Rel. Scalera; Ric. G.R.; Controric. G.L.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Qualità di successore - Obbligo di fornire la prova documentale - Mancanza - Effetti. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 369 e 372)

Il soggetto che abbia proposto ricorso per cassazione, ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso, nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazione processuale per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali, la cui mancanza attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio, delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15429 - Pres. Tricomi; Rel. Michelini; Ric. I.Z.S.L.T.; Controric. G.A.

Retribuzione - Prescrizione - Nel pubblico impiego contrattualizzato - Decorrenza. (Cc, articoli 2126, 2935 e 2948)

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica. (M.Pis.)

MEDIAZIONE

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15584 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. C.S.; Int. G.L.S. spa

Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità - Riferibile al solo atto introduttivo - Sussiste. (Dlgs 28/10, articolo 5)

La mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio, e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo. (M.Pis.)

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sezione lavoro, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15543 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Garri; Ric. S.M.; Controric. M.D.

Contributi e prestazioni - Omissioni - Danno patrimoniale richiesto dal lavoratore - Azione prima del perfezionamento dell'età pensionabile - Esclusione. (Cc, articoli 1226 e 2116)

In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'articolo 2116 del codice civile per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2026 n. 15465 - Pres. Esposito; Rel. Solaini; Pm (conf.) Visonà; Ric. A.C.I.S.M.O.M.; Controric. B.E.

Contributi e prestazioni - Specialisti ambulatoriali - Obbligo di versamento dei contributi - Presupposti. (Legge 833/1978, articolo 48; Cpc, articolo 437)

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come i Centri Antidiabetici dell'Acismom, offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l'applicazione. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione lavoro, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15434 - Pres. Tricomi; Rel. Garri; Ric. T.B.; Controric. C.N.S.

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Chiamata in causa di un terzo da parte opponente - Autorizzazione da parte del giudice - Necessità. (Cpc, articoli 112 e 360)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 269 del cpc, rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15496 - Pres. e Rel. Scarpa; Ric. D.M.S.R.; Controric. C.R.C. S.S.C

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Contributi condominiali - Decisione da parte del giudice sulla delibera assembleare - Domanda riconvenzionale - Necessità. (Cc, articoli 1117, 1123, 1126,1137; Cpc., articoli 337 e 645)

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, del codice civile,, nel termine perentorio ivi previsto. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, sentenza 20 maggio 2026 n. 15324 - Pres. Orilia; Rel. Mocci; Pm (conf.) Troncone; Ric. J.S.T.O.; Controric. V.E. spa

Costituzione delle parti - Affermazioni contenute negli scritti difensivi - Valore confessorio attribuito alla parte - Presupposti - Sottoscrizione della parte in calce o a margine - Sussiste. (Cc, articoli 1140, 1158, 2730, 2733 e 2697;Cpc, articoli 115 e 116)

Alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'articolo 2730 del codice civile, nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15452 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Ric. R.D.; Controric. N. spa

Procedimento sommario di cognizione - Indicazione nel ricorso e nella comparsa di risposta dei mezzi di prova - Preclusione istruttoria - Esclusione. (Cpc, articoli 702 bis e ter)

Nel procedimento sommario di cognizione, l'articolo 702 bis del Cpc, laddove dispone, ai commi 1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 702-ter del Cpc. In particolare, il principio è stato ribadito anche per il procedimento di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, per cui la legge dispone l'obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senza quindi alcuna possibilità di conversione. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15606 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. G.L.; Controric. I.S.

Consulenza tecnica - Mancato esercizio del potere di esercizio - Censura - Limiti. (Cpc, articolo 360)

Il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 21 maggio 2026 n. 15528 - Pres. Manna; Rel. Papa; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. O.E.; Controric. O.G.

Consulenza tecnica - Riconvocazione del perito per chiarimenti o per supplemento d'indagine - Potere discrezionale del giudice - Conseguenze. (Cpc, articoli 194, 195, 196, 354 e 739; Cc, articoli 2727 e 2729)

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15309 - Pres. Criscuolo; Rel. Penta; Ric. D.A.C.; Controric. D.A.S.

Esibizione delle prove - Provvedimento discrezionale del giudice - Presupposti - Necessità ai fini della decisione. (Cpc, articoli 99, 112, 113 e 210)

L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'articolo 210 del cpc rappresenta un provvedimento discrezionale del giudice di merito (censurabile, come tale, in sede di legittimità solo per vizio di motivazione) e riguarda, quindi, documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15614 - Pres. Mercolino; Rel. D'Orazio; Ric. C.V.N.N.60N.; Controric. C.N.

Prova - Valutazione - Spettanza al giudice di merito - Necessità di spiegazione delle ragioni della scelta - Esclusione. (Legge 689/81, articolo 14; Cpc, articoli 115, 116, 134, 177, 187, 188, 189 e 244)

In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convinci mento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15556 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. A.A.I.; Controric. L.C.

Danno - Trasporto aereo - Ritardo - Danno non patrimoniale - Liquidazione - Presupposti. (Cc, articoli 1223, 1226 e 2697)

Il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo. Qualora intenda ottenere un risarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o non patrimoniali), può agire ai sensi della Convenzione di Montreal. In questo secondo caso, sebbene il vettore sia gravato da una presunzione di responsabilità per l'evento-ritardo, l'onere di provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno-conseguenza grava interamente sul passeggero. Per il danno non patrimoniale, in particolare, è richiesta la rigorosa prova di una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi la soglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in via automatica. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15619 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. M.V.; Controric. I.V.

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito litigioso -Ammissibilità dell'azione - Sussiste. (Cc, articoli 2697, 2740 e 2901)

In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, sentenza 20 maggio 2026 n. 15437 - Pres. Falaschi; Rel. Varrone; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. G.C.; Controric. C. M.

Amministrative - Violazione codice della strada - Opposizione - Appello Proposto con ricorso - Necessità - Modalità. (Dlgs 150/11, articoli 6 e 7; Cpc, articolo 434)

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 150 del 2011 - l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 434 del cpc, sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15488 - Pres. Orilia; Rel. Papa; Ric. B.L.; Controric. C.L.

Amministrative - Violazione ex articolo 126 bis del Cds - Definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi - Necessità. (Cds, articolo 126-bis)

La violazione ex articolo 126-bis comma 2 del codice della strada si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta; in caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis co. 2 cod. strada, mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione I, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15489 - Pres. Terrusi; Rel. Dongiacomo; Ric. N.F.; Controric. F.G.R.R. srl

Nullità - Deduzione in sede di legittimità - Presupposti - Contenuto. (Cpc, articolo 112; Cc, articoli 2941, 2942 e 2943)

Il vizio di nullità della sentenza previsto dall'articolo 112 del cpc può essere dedotto, in sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una eccezione, se risulti, da un lato, che al giudice del merito sia stata rivolta un'eccezione ritualmente ed inequivocamente formulata, per la quale la pronuncia omessa si sia resa (a fronte dell'accoglimento della domanda) necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che la relativa deduzione sia stata puntualmente riportata, nei suoi esatti termini (e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto), nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui sia stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne, innanzitutto, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività della questione prospettata. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione III, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15455 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. I.V.; Controric. S.E.N. spa

Energia elettrice - Contestazione dell'utente - Prova - Conseguenze. (Cpc, articoli 163, 166, 167, 327 e 347)

In materia di somministrazione di energia elettrica, grava sull'utente l'onere di formulare una specifica contestazione della ricostruzione dei consumi e dei criteri adottati, nonché di fornire elementi oggettivi idonei a metterne in dubbio la congruità, mentre l'onere probatorio del gestore sorge solo a fronte di contestazioni puntuali. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15297 - Pres. Criscuolo; Rel. Penta; Ric. L.R.V. srl; Controric. F.S.

Comunione ereditaria - Diritto di prelazione e retratto del coerede - Esercizio - Presupposti. (Cc, articoli 732, 1362 e 2727)

Per stabilire, ai fini del diritto di prelazione e retratto del coerede (articolo 732 del Cc), se la vendita da parte di altro coerede della propria quota di comproprietà di un bene ereditario abbia ad oggetto una quota di un bene determinato o la quota ereditaria del promittente, la circostanza che l'immobile, la cui quota è oggetto dell'atto di compravendita, costituisca l'unico bene dell'eredità giustifica, quindi, la presunzione (iuris tantum) dell'alienazione della quota di eredità, che può tuttavia essere vinta da altri elementi sintomatici di una diversa volontà delle parti desunti dal tenore letterale della convenzione, quali la mancanza di ogni riferimento alla consistenza del compendio ereditario o all'accollo di eventuali passività. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15622 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. G.C.; Controric. F.G.

Eredità - Richiesta da parte di ciascun erede di pagamento del credito - Ammissibilità. (Cc, articolo 2697, 2901 e 2943; Cpc, articoli 100, 112, 115 e 116)

Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 21 maggio 2026 n. 15616 - Pres. Cirillo; Rel. Picaro; Ric. T.G.; Int. A.V.

Contratto preliminare - Inadempimento - Esecuzione in forma specifica - Bene in comunione legale dei coniugi - Sottoscrizione di entrambi i coniugi - Esclusione. (Cc, articoli 177, 179, 184, 713, 720 e 2932)

Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'articolo 2932 del codice civile, di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi (e lo stesso principio vale per un preliminare di divisione), che per la sua rilevanza economica è un atto che eccede l'ordinaria amministrazione ex articolo 180, secondo comma, del codice civile, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'articolo 184 del codice civile, nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 21 maggio 2026 n. 15508 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; Pm (diff.) Troncone; Ric. S.P.; Controric. M.B.

Vendita di cose immobili - Individuazione del bene - Rilevanza dei dati catastali - Esclusione. (Cc, articoli 832, 907, 2650, 2697, 2699 e 2700)

In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 20 maggio 2026 n. 15441 - Pres. Falaschi; Rel. Varrone; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. C.D.B. srl; Controric. P.P.R.

Vendita di cose mobili - Pagamento dell'imposta da parte della Casa d'Aste sulle commissioni - Disciplina del mandato. (Legge 633/41, articoli 144, 150 e 151; Legge 689/81, articolo 8)

In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633 secondo cui il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro, prezzo calcolato al netto dell'imposta, deve interpretarsi nel senso che nel prezzo di vendita non può tenersi conto dell'imposta che la Casa d'Aste paga sulle commissioni dovute dalle parti che si avvalgono della sua opera qualora quest'ultima svolga solo le funzioni di intermediario nel rapporto tra venditore e acquirente. La compravendita di opere d'arte in asta, infatti, non trova nell'ordinamento italiano una sua disciplina specifica ma generalmente il rapporto tra venditore e casa d'aste si riconduce alla disciplina del mandato a vendere e della commissione. (M.Pis.)

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