MEDIAZIONE

Sezione II, sentenza 20 gennaio 2026 n. 1238 - Pres. Manna; Rel. Pirari; Pm (conf.) Di Michele; Ric. B.G. srl; Controric. D.M.

Provvigione - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla data di conclusione dell'affare - Frode nei suoi confronti da parte dei soggetti tenuti al pagamento - Effetti. (Cc, articoli 1755, 2733, 2941 e 2950)

IL PRINCIPIO

Il termine di prescrizione del diritto del mediatore al pagamento della provvigione a norma dell'articolo 2950 del codice civile comincia a decorrere dalla data di conclusione dell'affare, la cui ignoranza, da parte del mediatore medesimo, colpevole o meno che sia, determina una mera impossibilità materiale di esercizio del credito, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte, come desumibile dalla ratio dell'articolo 2941, n. 8, del codice civile. Ciò accade soltanto quando si dimostri che il mediatore non fu a conoscenza della conclusione dell'affare intermediato per la frode dei soggetti in esso coinvolti, ossia quando l'ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo, in tal caso, la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore, scoprendo la frode del proprio debitore, ha acquisito la consapevolezza della conclusione dell'affare.

Nota

Secondo una giurisprudenza consolidata (Cassazione, sentenze nn. 38626/2021 e 20476/2015), l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto a essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente e un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione I, ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1194 - Pres. Pazzi; Rel. Dongiacomo; Ric. R.G; Int. F.O.C.C. srl

Adempimento - Riconoscimento di debito - Interruzione della prescrizione - Effetti nei confronti del fallimento. (Cc, articoli 2704, 2944, 2956 e 2959)

IL PRINCIPIO

Il riconoscimento di debito, a norma dell'articolo 2944 del codice civile, ha effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito; gli effetti del riconoscimento del debito valgono anche nei confronti del curatore del fallimento del suo autore, con la conseguenza che, anche ai fini dell'ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, l'esistenza del rapporto fondamentale è presunta a meno che il curatore non ne dimostri l'inesistenza o l'invalidità.

Nota

La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che il riconoscimento di debito, per poter esplicare il prospettato effetto interruttivo nei confronti della massa dei creditori, dev'essere stato compiuto in data senz'altro anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore che lo effettua (Cassazione, sentenza n. 9221/2024); - se, però, il riconoscimento del debito da parte del debitore poi fallito è contenuto in una scrittura privata non autenticata, l'accertamento dell'anteriorità della relativa data è, di conseguenza, assoggettato alle regole previste dall'articolo 2704, comma 1°, del codice civile, essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito; - la mancanza in tale scrittura della data certa, alla luce di tali norme può essere, infine, rilevata dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare anche in via ufficiosa. Né, a tal fine, può rilevare il fatto che il curatore del fallimento, contro il quale tale scrittura è stata prodotta, sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo ed abbia, quindi, operato il riconoscimento tacito della scrittura stessa. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione I, ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1138 - Pres. Pazzi; Rel. D'Aquino; Ric. I.V.N.C.R. sc; Controric. B.F.

Compenso - Attività giudiziale - Rimborso forfetario - Spettanza del privilegio - Esclusione. (Dm 55/14, articolo 2)

Il rimborso forfetario di cui all'articolo 2, comma 2, del Dm 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell'articolo 2, comma 1, del Dm citato, costituisce spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile. (M.Pis.)

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 15 gennaio 2026 n. 854 - Pres. Scoditti; Rel. Dal Moro; Ric. F.I.; Controric. B.C. scpa

Conto corrente - Affidamento - Onere del correntista di provare il limite - Necessità. (Cc, articoli 1362, 1370 e 1842)

In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che alleghi l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse provare anche il limite dell'affidamento. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1476 - Pres. Grasso; Rel. Cavallari; Ric. D.B.B.; Int. D.B.G.

Domanda di usucapione - Acquisto quota di proprietà di comunisti - Competenza forum rei sitae - Deroga a seguito di accordo - Ammissibilità. (Cpc, articoli 21, 28, 38 e 221)

Le domande di usucapione delle quote di proprietà immobiliare dei comunisti hanno a oggetto cause relative a diritti reali su beni immobili, la competenza per territorio delle quali è determinata, salvo deroghe previste dal codice di rito o dalla legge, in base al criterio del forum rei sitae di cui all'articolo 21, comma 1, del cpc. Detto criterio, però, è derogabile per accordo dalle parti - atteso che queste controversie non rientrano fra quelle con riferimento alle quali un tale accordo è precluso dall'articolo 28 del cpc - con la conseguenza che il suo mancato rispetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice adito. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1108 - Pres. Scarpa; Rel. Penta; Ric. A.L.; Controric. C. V. A. 30-32 G.

Assemblea - Verbale - Delibera - Indicazione nominativa dei soli condomini astenuti o votanti contro - Validità. (Cc, articoli 1135, 1136, 1362 e 1418)

In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 del codice civile. Pertanto, il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'articolo 1136 del codice civile, rimane comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1098 - Pres. Scarpa; Rel. Penta; Ric. L.C.; Controric. C. G. 2/4

Parti comuni - Riscaldamento centralizzato - Rinunzia all'uso - Obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto - Sussiste. (Cc, articoli 1105, 1118, 1121, 1137 e 1139)

Il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune rimane, quindi, obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1095 - Pres. Scarpa; Rel. Besso Marcheis; Ric. G.R.A.; Controric. C. S.C. 13 G.

Parti comuni - Spese per la conservazione e la riparazione - Suddivisione in base alle tabelle millesimali - Necessità. (Cc, articolo 1123)

A norma dell'articolo 1123 del codice civile le spese necessarie per la conservazione e riparazione delle parti comuni di un edificio in condomino vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell'ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell'articolo 1123, primo capoverso del codice civile, fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite; in tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti e il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l'esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1105 - Pres. Scarpa; Rel. Penta; Ric. A.C.G.M.W; Controric. C.P.L.S. 28 M.

Regolamento contrattuale - Violazione della norma di divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva a particolari attività - Litisconsorzio necessario tra proprietario e inquilino - Sussiste. (Cc, articoli 1079 e 1586)

Nel caso di violazione del divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie: divieto di esercitare attività ricettivo-turistica), il condominio può richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Tale situazione, con la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, non si verifica solo nell'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui convenuto in giudizio è soltanto il proprietario del locale e non anche il conduttore dello stesso, nei confronti del quale non vi è stata pertanto richiesta di cessazione immediata dell'uso cui è attualmente adibita l'attività. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione III, sentenza 21 gennaio 2026 n. 1292 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Pm (diff.) Pirone; Ric. M.C.R. srl; Controric. U.A. spa

Contratto autonomo di garanzia - Assenza di accessorietà rispetto alla prestazione principale - Differenza con la fideiussione. (Cc, articoli 1322, 1325, 1333 e 1936)

Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 1322 del codice civile, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (ad esempio, l'obbligazione dell'appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale altrui. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale propria della fideiussione. Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolare l'eccezione di relativa estinzione. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1369 - Pres. Scarpa; Rel. Penta; Ric. A.F.; Int. D.L.M.

Distanze legali - Valore della causa - Determinato in base al valore del fondo del convenuto - Deroga - Presupposti. (Cpc, articolo 15)

Quando si controverte sulla violazione, da parte del convenuto, delle norme relative alle distanze legali da seguire nelle costruzioni, il valore della causa va determinato, in mancanza di specifica disposizione di legge, in base al criterio dettato dall'articolo 15, terzo comma, del cpc, con riguardo al valore del fondo del convenuto, da considerarsi quale fondo servente, gravato dal peso delle limitazioni per il cui rispetto l'attore agisce in giudizio. Tale criterio di valutazione non subisce deroga nelle ipotesi in cui la pretesa dell'attore non tenda soltanto all'accertamento della violazione del diritto, bensì miri altresì ad ottenere dal giudice il ripristino della situazione precedente, risultato strettamente collegato all'accertamento della violazione suddetta. Se, peraltro, le nuove opere abbiano apportato all'immobile, gravato dalla limitazione, modificazioni di tale entità e struttura da trasformare la natura e incidere sulle caratteristiche e la destinazione originaria del fondo, sì che i mutamenti costituiscono entità ben distinta sul fondo stesso quale risulta iscritto al catasto, la causa, qualora la costruzione non sia ancora iscritta al catasto ed il valore dell'intero immobile non possa determinarsi dagli atti, è da ritenere di valore indeterminabile. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1165 - Pres. Pazzi; Rel. Amatore; Ric. C.M.S.B.; Controric. F.C.C. spa

Accertamento del passivo - Privilegio generale sui mobili del debitore - Riconoscimento in favore di uno studio associato di professionisti - Limiti. (Cc, articolo 2751-bis)

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile per le retribuzioni dei professionisti, potrà essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati. Dovrà essere anche dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 21 gennaio 2026 n. 1353 - Pres. Terrusi; Rel. Crolla; Ric. S.A.D.S.P. sas; Controric. F. 2 S. srl

Concordato preventivo - Provvedimento di inammissibilità della proposta o di revoca dell'ammissione al concordato - Mancanza del carattere decisorio - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 162, 173 e 179)

In tema di concordato preventivo, il decreto con cui il Tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, della legge fallimentare (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, della legge fallimentare), ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'articolo 173 della legge fallimentare, senza emettere conseguente sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex articolo 111, comma 7, della Costituzione, non avendo carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 15 gennaio 2026 n. 849 - Pres. Scoditti; Rel. Dal Moro; Ric. O.A.; Controric. B. M.P.S. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Necessità di produzione della relata - Sussiste - Mancanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 325, 327 e 369)

Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cosiddetto termine "lungo" ex articolo 327 del cpc; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex articolo 325 del cpc e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex articolo 369, comma 1, del cpc, a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'articolo 369 del cpc, impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda. (M.Pis.)

Sezione I, sentenza 22 gennaio 2026 n. 1463 - Pres. Terrusi; Rel. Dongiacomo; Pm (conf.) Soldi; Ric. C. srl; Controric. F. T sc a r.l.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Termine breve avverso il decreto decisorio sul reclamo ex articolo 26 della legge fallimentare - Decorrenza. (Legge fallimentare, articolo 26; Cpc, articoli 281-sexies, 326, 327, 702-quater)

Il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto decisorio sul reclamo proposto a norma dell'articolo 26 della legge fallimentare, non decorre dalla sua eventuale lettura in udienza e dalla conoscenza che, in via di mero fatto, il destinatario ne abbia, per l'effetto, ricevuto, essendo a tal fine necessaria (o la notificazione dello stesso ad istanza di parte, oppure) la formale comunicazione del decreto stesso (e cioè il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione) da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto, trova applicazione il termine lungo previsto dall'articolo 327, comma 1°, del cpc pari a sei mesi dal suo deposito in cancelleria. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, sentenza 20 gennaio 2026 n. 1161 - Pres. Manna; Rel. Amendola; Pm (conf.) Orrù; Ric. A.A.; Controric. A.M.T.A.B.

Rapporto di lavoro - Esonero per scarso rendimento - Presupposti. (Regio decreto 148/31, articolo 27; Cc, articolo 2697)

L'esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento previsto dall'articolo 27 lettera d) dell'allegato A al Regio decreto n. 148/1931 si connota per un duplice profilo, oggettivo - in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile - e soggettivo - per la imputabilità a colpa dell'agente, di modo che la nozione di "scarso rendimento" è stata legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile. (M.Pis.)

MINORI

Sezione I, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1009 - Pres. Giusti; Rel. Tricomi

Diritti e tutela - Mantenimento - Quantificazione del contributo dovuto dai genitori - Proporzionalità - Necessità. (Cc, articolo 337-ter)

In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1008 - Pres.Giusti; Rel. Tricomi

Diritti e tutela - Suddivisione dei tempi di permanenza presso i genitori non conviventi - Esigenza del minore di una stabile organizzazione di vita - Necessità. (Cc, articoli 337-ter e 2729)

La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto a una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo. L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa. (M.Pis.)

NOTAIO

Sezione II, sentenza 20 gennaio 2026 n. 1239 - Pres. Manna; Rel. Pirari; Ric. C.D.; Controric. C.N.B.

Responsabilità - Dovere di imparzialità - Violazione in caso di ricorso a un procacciatore di clientela - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363 e 1364; Legge 89/1913, articoli 14 e 147) 

Il dovere generale di imparzialità del notaio è violato nel caso in cui questi faccia ricorso all'opera di un procacciatore, fattispecie questa che va intesa in senso meramente economico e non strettamente tecnico e che si configura quando il terzo abbia indirizzato un certo numero di clienti al notaio e questi ne abbia beneficiato nello svolgimento delle attività, risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del professionista da parte dei clienti, come in caso di collegamento del notaio con più agenzie immobiliari, deputate a individuare potenziali clienti e sottoporre loro i preventivi redatti dal professionista, o di accordo dell'incolpato con lo studio di un ex notaio ai fini del procacciamento di clienti a fronte di una corresponsione di percentuale dell'incasso, senza che, però, rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'articolo 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 15 gennaio 2026 n. 824 - Pres. Rossetti; Rel. Condello; Ric. S.F.G.A.; Int. B.F.

Correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Liquidazione delle spese - Inammissibilità. (Cpc, articoli 287, 288 e 391-bis)

Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex articoli 287, 288 e 391-bis del cpc, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del cpc, neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica. (M.Pis.)

PROFESSIONISTI

Sezione III, ordinanza 21 gennaio 2026 n. 1365 - Pres. Graziosi; Rel. Porreca; Ric. F.G.; Controric. F.C.

Commercialista - Informazioni al cliente nei limiti delle sue competenze - Anche con suggerimento di rivolgersi ad esperto più competente - Sussiste. (Cc, articoli 1176, 1218 e 2236)

Il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha l'obbligo, a norma dell'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma altresì, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, d'individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 15 gennaio 2026 n. 809 - Pres. Rossetti; Rel. Condello; Ric. S.A.S.Z. s.s.; Controric. G.I. spa

Prova diretta - Presupposti - Differenza con la prova contraria - Diretta e indiretta - Presupposti. (Cpc, articolo 183)

Per prova diretta deve intendersi quella con cui la parte, assolvendo l'onus probandi sulla stessa gravante, tenta di dimostrare i fatti primari costitutivi (o, per il convenuto, impeditivi, modificativi o estintivi) della pretesa, mentre per prova contraria deve intendersi quella tesa a dimostrare a) o fatti che hanno un contenuto specularmente opposto a quello dedotto dalla controparte (cosiddetta prova contraria diretta), ovvero b) fatti che sono logicamente incompatibili con la verità dei fatti allegati dalla controparte (c.d. prova contraria indiretta). Il tenore letterale dell'articolo 183, sesto comma, n. 3, del cpc reca l'inciso "sole" indicazioni di prova contraria, in tal modo evidenziando che la memoria ivi prevista è unicamente funzionale alle indicazioni di prova contraria rispetto alle indicazioni istruttorie contenute nella seconda memoria. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione I, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1134 - Pres. Scoditti; Rel. Caiazzo; Ric. A.P.; Controric. I.S. spa

Omessa o errata indicazione di una delle parti nell'intestazione della decisione - Mero errore materiale - Presupposti - In caso di totale incertezza - Nullità. (Cpc, articoli 91, 92, 101, 112, 287 e 288)

L'omessa o inesatta indicazione del delle parti nell'intestazione della nome di una sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 del cpc, quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'articolo 101 del cpc, e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (M.Pis.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione I, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1007 - Pres. Giusti; Rel. Tricomi

Addebito - Violenze gravi dei doveri nascenti dal matrimonio - Anche consistiti in un unico episodio - Sussiste. (Cpc, articoli 183, 187 e 189; Cc, articolo 147, 148, 151 e 155) 

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse. Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione I, ordinanza 19 gennaio 2026 n. 1109 - Pres. Abete; Rel. Varotti; Ric. A. spa; Controric. C. V. D.S. 11 S.

Contratto - Dati del contatore - Contestazione da parte dell'utente - Prova da parte del gestore del perfetto funzionamento - Sussiste. (Cc, articoli 2697, 2935 e 2948)

I dati del contatore non si traducono in un privilegio probatorio a favore del gestore, in quanto quest'ultimo è tenuto, a fronte della contestazione dell'utente ed in ossequio al principio di "vicinanza della prova", a dimostrare che il sistema di misurazione sia perfettamente funzionante, spettando poi al somministrato (ove il buon funzionamento del contatore sia certo) comprovare che l'eccesso dei consumi è derivato da fattori esterni al suo controllo. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 15 gennaio 2026 n. 835 - Pres. De Stefano; Rel. Saija; Ric. D.T.; Int. R.V.

Spese di giudizio civili - Distrazione in favore del difensore - Omessa pronuncia - Rimedio della correzione dell'errore materiale - Sussiste. (Cpc, articoli 287 e 365)

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d'ufficio in qualsiasi tempo; non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex articolo 365 del cpc, giacché egli agisce, ex articolo 287 e seguenti del cpc, in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. (M.Pis.)

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