VENDITA

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16628 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Cardino; Ric. G.P.; Controric. C.G.

Garanzia - Vizi - Risarcimento danni - Risoluzione - Restituzioni somme al compratore - Interessi passivi sul mutuo - Esclusione . (Cc, articoli 1458, 1490, 1491 e 1495)

IL PRINCIPIO

In tema di garanzia per i vizi nella vendita, in caso di risoluzione del contratto, le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita che il venditore deve rimborsare al compratore devono essere collegati direttamente e immediatamente alla vendita stipulata, sicché non vi rientrano gli interessi passivi del mutuo contratto dal compratore per l'acquisto dell'immobile e i relativi oneri accessori connessi alla cancellazione dell'ipoteca.

Nota

Secondo una costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze n. 2756/2020, n. 2981/2012 e n. 2361/1969), l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'articolo 1491 del codice civile, è applicazione del principio di auto-responsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16620 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Pm (conf.) Pepe; Ric. C.E.D. sas; Controric. N.C.A. srl

Vendita di cose mobili - Bene procuratore dal venditore in modo illecito - Applicabilità della disciplina della vendita di cose altrui - Esclusione. (Cc, articoli 1346, 1418, 1478, 1479, 1492 e 1497)

IL PRINCIPIO

In tema di vendita di cose mobili, quando il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricetta zione "et similia") o comunque non dimostri di avere ignorato senza colpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova applicazione la disciplina degli articoli 1478 e 1479 del codice civile (vendita di cosa altrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di entrambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendo ricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione del contratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento a nulla rilevando che abbia acquistato la proprietà della cosa in base al disposto dell'articolo 1153 del codice civile.

Nota

In argomento, la Suprema Corte ha affermato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa poche volte sul punto e, quando lo ha fatto, ha riguardato la compravendita di autoveicoli. Merita, pertanto, richiamare la sentenza n. 11117/1990 in cui si è stabilito che: la vendita di autoveicolo recante i numeri di motore o di telaio alterati, (diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione), integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 del codice civile indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo annettersi rilevanza, ai fini indicati dall' articolo 1453 del codice civile, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna), non a situazioni future e incerte. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16437 - Pres. Orilia; Rel. Papa; Ric. C.S.; Int. C.F.

Contratto - Adempimento da parte dell'appaltatore - Prova di esatto adempimento della propria obbligazione - Necessità. (Cc, articoli 1173, 1174, 1218, 1453, 1655, 1660, 1661, 1665 e 1666)

In tema di adempimento del contratto di appalto, l'appaltatore che pretenda l'adempimento ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Chi chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato), infatti, non dev'essere, a sua volta, inadempiente e ha piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se - come avviene per l'appaltatore - l'esecuzione della sua prestazione preceda l'adempimento cui la controparte appaltante è tenuta e, cioè, il pagamento del corrispettivo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 26 maggio 2026 n. 16386 - Pres. Cavallino; Rel. Pastore; Ric. I.E.M.R. snc; Controric. G.P.G.

Corrispettivo - Potere esercitabile dal giudice - Limiti - Conseguenze. (Cc, articoli 1346 e 1657)

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex articolo 1657 del codice civile è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve - in primo luogo - provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 26 maggio 2026 n. 16396 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (diff.) Pepe; Ric. M.A.M.; Controric. D.B.A.

Difformità e vizi dell'opera - Difetti costruttivi dell'edificio - Valutazione da parte del giudice della natura degli stessi - Sussiste. (Cc, articoli 1218, 1667, 1668, 1669 e 2236)

In materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'articolo 1669 del codice civile, che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, bensì accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16598 - Pres. Cirillo; Rel. Penta; Ric. N.L.; Controric. V.M.

Responsabilità - Eccezione di inadempimento opposta dal cliente - Presupposti. (Cc, articoli 1176, 1460 e 2236)

L'eccezione d'inadempimento, ex articolo 1460 del codice civile, può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria. (M.Pis.)

COMUNIONE

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16424 - Pres. Tedesco; Rel. Penta; Ric. R.L.; Controric. D.A.

Divisione dei beni comuni - Valutazione e tutela diversa degli articoli 1119 e 1112 del codice civile - Conseguenze. (Cc, articoli 1111, 1112 e 1119)

In tema di divisione di beni comuni, gli articoli 1119 e 1112 del codice civile hanno una ratio diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor favor del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'articolo 1111 del codice civile, tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato. L'articolo 1119 del codice civile nel nuovo testo modificato dall'articolo 4 della legge n. 220 del 2012, va, dunque, interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio". (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16428 - Pres. Orilia; Rel. Papa; Ric. C.N.P.; Controric. D.B.G.

Parti comuni - Installazione di un ascensore - Per l'abbattimento delle barriere architettoniche - Inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 907 del codice civile - Sussiste. (Cc, articoli 907 e 1102; Legge 13/1989, articolo 2)

L'indispensabilità dell'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, rientrando nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, rende inapplicabile in ambito condominiale la disciplina dettata dall'articolo 907 del codice civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, nonostante il richiamo ad essa operato nell'articolo 3, comma secondo, della legge n. 13/1989 che deve invece intendersi riferito ai «fabbricati alieni» e, perciò, a un fabbricato distinto da quello comune e non a una unità immobiliare ubicata nell'edificio in condominio. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16626 - Pres. Falaschi; Rel. De Giorgio; Pm (diff.) Pepe; Ric. A.G.M.I.; Controric. F.S.

Annullabilità - Violenza morale - Coazione esplicita e comportamento intimidatorio - Effetti. (Cc, articoli 1434 e 1435)

In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'articolo 1435 del codice civile possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, ed è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta a estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16650 - Pres. De Steafano; Rel. Fanticini; Ric. V.M.; Controric. D.F.

Annullabilità - Vizio di volontà - In caso di timori interni e valutazioni di convenienza - Esclusione. (Cc, articoli 1434, 1435 e 1437; Cpc, articoli 115 e 116)

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, prove niente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex articolo 1434 del codice civile ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. (M.Pis.)

DIVISIONE

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16433 - Pres. Tedesco; Rel. Cavallari; Ric. B.R.; Controric. B.M.

Di beni realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 - Modifiche eseguite successivamente - Falsità della dichiarazione del venditore - Conseguenze. (Legge 47/85, articolo 40; Cc, articoli 1418 e 1470)

In tema di divisione, comune o ereditaria, di immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, l'esistenza di modifiche edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento di detta divisione, potendo incidere solo sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario o di altro avente titolo attestante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, che l'edificazione è precedente alla data innanzi indicata e a condizione che tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e che quanto con essa affermato sia veritiero. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16621 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Pm (conf.) Pepe; Ric. A.A.L.; Controric. S.C.

Distanze legali - Violazione delle norme - Allegazione del pregiudizio e prova del danno - Necessità. (Cc, articoli 892, 893, 1226, 2043 e 2909)

La violazione delle norme sulle distanze legali, pur costituendo un illecito, non determina un danno in re ipsa, ma richiede l'allegazione di un concreto pregiudizio subito dal proprietario del fondo finitimo, seguita da prova se l'allegazione è contestata. La domanda risarcitoria non può, quindi, prescindere da una specifica allegazione e se del caso prova del danno, non essendo sufficiente il mero fatto della violazione normativa a fondare il diritto al risarcimento. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16619 - Pres. Falaschi; Rel. Maccarrone: Pm (conf.) Troncone; Ric. Z.P.C.; Controric. I.

Edilizia popolare ed economica - Diritto di prelazione del conduttore - Esercitabile solo in caso di vendita del bene - Conseguenze. (Legge 662/1996, articolo 3; Legge 488/1999, articolo 2; Legge 410/2001, articolo 3)

Il diritto di prelazione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali, riconosciuto dal Dlgs 16 febbraio 1996 n. 104, è esercitabile esclusivamente quando l'ente abbia validamente e adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell'Ente di cedere l'immobile. Ne consegue che non può configurarsi un obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto tale prospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure ablative. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16622 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Pm (conf.) Pepe; Ric. T.M.S.; Controric. L.A.

Regolamento edilizio - Distanze tra costruzioni - Applicabilità della norma. (Cc, articoli 1029, 1073, 2934, 2937, 2939 e 2946)

I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 26 maggio 2026 n. 16379 - Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Ric. P.S. srl; Controric. L.C.G.P.

Accertamento del passivo - Domanda di insinuazione ex articolo 101 della legge fallimentare - Ammissibilità - Presupposti . (Legge fallimentare, articolo 42, 92 e 101)

La domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 della legge fallimentare (cosiddetto supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo è imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, come quella garantita dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 92 della legge fallimentare (o dagli articoli 270, comma 4, e 272, comma 1, c.c.i.i.); - tale conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta, al pari dell'apertura della liquidazione controllata, in forza dell'articolo 42 della legge fallimentare (o, nella liquidazione controllata, dell'articolo 270, comma 5, c.c.i.i.), l'acquisizione automatica del bene in "possesso del debitore" (e, come tale, poi inventariato: articolo 272, comma 2, c.c.i.i.) alla massa attiva della procedura ad opera del curatore (o del liquidatore), salva l'eventuale e successiva rinuncia alla liquidazione dello stesso. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16805 - Pres. Vella; Rel. Dongiacomo; Ric. R.S. srl; Controric. F. S. srl

Azione revocatoria - Conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza dell'imprenditore - Necessità - Prova per presunzioni - Ammissibilità. ( Legge fallimentare, articolo 67; Cpc, articoli 115 e 116; Cc, articoli 2727 e 2729)

Se, infatti, è vero che, ai fini della revoca fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini della revocatoria fallimentare, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, è anche vero, però, che la prova della scientia decoctionis in capo all'accipiens può essere anche essere fornita, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile, mediante il ricorso alle presunzioni tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel loro complesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l'accipiens, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza (rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16444 - Pres. Fortunato; Rel. Graziano; Ric. C.A.; Controric. S.A.

Impugnazioni civili - Appello - Domande nuove - Acquisto del bene per usucapione di bene richiesto in primo grado in forza di altro titolo - Ammissibilità. (Cc, articoli 950, 2733 e 2735)

In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16624 - Pres. Falaschi; Rel. De Giorgio; Pm (conf.) Pepe; Ric. L.F.; Controric. P.I. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Fatto - Contenuto - Conseguenze. (Cpc, articoli 115, 116, 157, 269 e 360)

Costituisce un "fatto", agli effetti dell'articolo 360, primo comma, n. 5, del Cpc, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive. gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16709 - Pres. Frasca; Rel. Fiecconi; Ric. L. 5 V.Y. P.R. sas; Controric. F.L. 5 V. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Memoria ex articolo 378 del Cpc - Ad integrazione dei motivi del ricorso - Esclusione. (Cpc, articoli 366 e 378; Cc, articolo 2901)

La memoria ex articolo 378 del cpc non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione. (M.Pis.)

MANDATO

Sezione II, sentenza 26 maggio 2026 n. 16397 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (diff.) Pepe; Ric. D.V.F.; Controric. D.V.G.

Rappresentanza volontaria - Revoca della procura - Ammissibilità della revoca della revoca - Esclusione. (Cc, articoli 1350, 1387, 1388, 1396, 1392, 1397, 1398 e 1399)

In tema di rappresentanza volontaria, ove la procura sia stata revocata e la revoca sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia comunque conoscibile, il potere di rappresentanza si estingue e la procura perde ogni efficacia giuridica, sicché è necessario il rilascio di una nuova procura affinché il potere rappresentativo possa essere nuovamente esercitato, non essendo all'uopo sufficiente una mera "revoca della revoca" della procura ormai estinta. (M.Pis.)

POSSESSO

Sezione II, ordinanza 26 maggio 2026 n. 16347 - Pres. Mocci; Rel. Caponi; Ric. M.C.; Controric. A.S.L.N.2N

Interversione - Caratteristica - Compimento di attività materiali - Necessità - Presupposti. (Cc, articoli 832, 1140, 1158, 2041 e 2042)

L'interversione del possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il detentore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto e in nome proprio. L'interversione può realizzarsi anche mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16739 - Pres. Mocci; Rel. Giannaccari; Ric. L.R.G.; Controric. O.A.

Possesso di quota di proprietà indivisa - Mutamento in possesso esclusivo ai fini dell'usucapione - Comportamento durevole con finalità di esclusiva - Necessità. (Cc, articoli 948, 949, 1102, 1140, 1142 e 2697)

Il possesso valido a usucapire la quota di proprietà indivisa può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il possesso, già esercitato dal compossessore a titolo di comproprietario, venga a essere mutato in possesso esclusivo per essere la cosa di proprietà comune a tal punto goduta, coram populo, in termini inconciliabili con la possibilità di godimento altrui, ovvero tali da rendere manifesta la volontà di possedere non più uti condominus ma uti dominus. A tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo e animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione III, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16790 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. B.E.; Controric. I.S. spa

Domanda proposta nei confronti di un litisconsorte - Interruzione della prescrizione - Ammissibilità - Presupposti. (Cc, articoli 2901, 2943 e 2945)

In tema di litisconsorzio necessario, la domanda giudiziale proposta nei confronti di uno solo dei litisconsorti è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti di quelli pretermessi, con effetto permanente ai sensi dell'articolo 2945, comma 2, del codice civile, a condizione che l'integrazione del contraddittorio avvenga nel corso del medesimo giudizio, sanando retroattivamente la pretermissione. In difetto, la domanda proposta nei confronti del litisconsorte tardivamente evocato produce un effetto interruttivo autonomo, decorrente esclusivamente dalla data della relativa notifica. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16429 - Pres. Orilia; Rel. Fortunato; Pm (diff.) Pedrelli; Ric. G.D.; Controric. C.S.R.

Citazione - Nullità della notifica - Non contestata dall'appellato contumace - Rilevabilità in cassazione - Esclusione. (Cpc, articoli 75, 77, 81, 100, 156, 161 e 164)

L'eventuale nullità della notifica della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta in cassazione, poiché la rilevabilità d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, del Cpc, si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'articolo 161 del cpc. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione I, ordinanza 28 maggio 2026 n. 16807 - Pres. Mercolino; Rel. Ruggiero; Ric. F.A.; Controric. M.S.E.

Consulenza tecnica - Consulenza percipiente - Finalità - Effetti. (Cc, articolo 1375; Cpc, articolo 360)

Nei casi in cui la consulenza tecnica di ufficio non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza cosiddetta deducente), ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cosiddetta percipiente), essa costituisce elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico" il cui omesso esame può essere denunciato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, del cpc, come riformulato dall'articolo 54 del Dl n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 26 maggio 2026 n. 16399 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (diff.) Pepe; Ric. C.A.; Controric. G.S.

Prova documentale - Documenti prodotti in un unico contesto - Disconoscimento - Sufficiente il riferimento a tutti i documenti - Sussiste. (Cpc, articoli 112, 214 e 215)

Ai fini della specificità del disconoscimento, il riferimento operato a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto - come quelli prodotti in una data udienza -, con riferimento alla loro non veridicità, è sufficiente, sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro analitico elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa, riferita appunto alla non autenticità di quelle scritture. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16565 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. D.S.; Int. G.B. spa

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Prova fornita dal creditore anche mediante presunzioni semplici - Sussiste. (Cc, articoli 2727, 2729, 2901 e 2967)

In tema di revocatoria ordinaria la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, della participatio fraudis del terzo, può essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni semplici, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile. Il corretto utilizzo della prova presuntiva impone al giudice di merito un procedimento valutativo non atomistico, ma complessivo e unitario, che si articola, dapprima, nell'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, nella valutazione globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza consenta di ritenere raggiunta una prova dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16486 - Pres. Mocci; Rel. Picaro; Ric. Z.M.; Controric. P.V. spa

Contrasto tra decisioni - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Necessità. (Cpc, articolo 395)

Perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 26 maggio 2026 n. 16409 - Pres. Scarano; Rel. Ambrosi; Ric. G.M.; Controric. I.S. spa

Spese di giudizio civili - Liquidazione del compenso nei giudizi di revocatoria - Valore della causa - Determinazione. (Cc, articoli 2697, 2729 e 2901; Cpc, articolo 92)

Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità a esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16593 - Pres. Cirillo; Rel. Fortunato; Ric. A.C.; Controric. C.V.

Legato - Dichiarazione del testatore sull'appartenenza del bene a terzi - Conseguenze. (Cc, articoli nn. 651 e 1318)

L'articolo 651 del codice civile dispone che il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16422 - Pres. Tedesco; Rel. Penta; Ric. D.L.; Controric. P.M.

Legittimari - Lesione della quota - Azione di riduzione - Determinazione. (Cc, articoli 536, 542, 752 e 754)

Per verificare la lesione e proporre l'azione di riduzione, il legittimario deve: ricostruire la massa ereditaria con la riunione fittizia; calcolare la quota di riserva e confrontarla con quanto effettivamente ricevuto; non sottrarre la disponibile dal relictum, perché la stessa costituisce solo un parametro per verificare l'eccedenza delle disposizioni testamentarie o donazioni. (M.Pis.)

USUCAPIONE

Sezione II, ordinanza 26 maggio 2026 n. 16350 - Pres. Mocci; Rel. Caponi; Ric. C.L.L.; Controric. M.A.M.C.

Acquisto proprietà di un bene - Azione nei confronti di tutti i proprietari - Litisconsorzio - Necessità. (Cpc, articoli 101, 102 e 331)

Nelle azioni dirette all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, il litisconsorzio necessario opera sul lato passivo nei confronti di coloro che ne risultano proprietari al momento della proposizione della domanda: l'accoglimento dell'azione comporta infatti il riconoscimento di una situazione giuridica incompatibile con la titolarità dei precedenti proprietari, che il giudice può conoscere soltanto nel contraddittorio di ciascuno di questi ultimi, restando altrimenti inutiliter data la decisione resa a contraddittorio non integro. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16623 - Pres. Falaschi; Rel. De Giorgio; Pm (conf.) Pepe; Ric. I. srl; Controric. R.G.

Contratto preliminare - Inadempimento - Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre - Pagamento del prezzo - Gravami esistenti sul bene - Conseguenze. (Cc, articoli 2652, 2915 e 2932)

Il giudice adito per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare domandata dal promissario acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca. In tal caso, il giudice del merito, nell'accogliere la domanda di emissione di cosiddetta "sentenza contratto" ex articolo 2932 del codice civile, deve subordinare l'effetto traslativo non solo al pagamento del saldo prezzo, ma anche alla cancellazione dei gravami esistenti sul bene e ostativi, a termini del preliminare, alla conclusione del contratto definitivo di vendita. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 27 maggio 2026 n. 16630 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Cardino; Ric. C.E.; Controric. G.D.

Inadempimento - Risarcimento danni - Mancanza certificato agibilità - Obbligo di conseguirlo. (Cc, articoli 1256, 1322, 1353, 1362 e 1381)

In ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento e, segnatamente, degli esborsi finalizzati a rendere la cosa conforme all'oggetto delle pattuizioni contrattuali. (M.Pis.)

Riproduzione riservata Ⓒ