FALLIMENTO
Effetti del fallimento - Fallimento del locatore - Subentro del curatore nel contratto - Rinnovazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità. (Legge fallimentare, articoli 26 e 80)
IL PRINCIPIO
In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, ex articolo 80, primo comma, della legge fallimentare, nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'articolo 560 del Cpc in difetto determinandosi l'estinzione del rapporto; la comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della predetta previsione normativa.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la rinnovazione tacita del contratto avvenga alla prima scadenza, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione (sia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 che ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 392 del 1978), si è in presenza di un effetto automatico scaturente direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale; sicché, in caso di pignoramento dell'immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dall'articolo 560 del cpc. Ben diversa è l'ipotesi in cui si sia verificata la rinnovazione tacita dell'originario contratto alla prima scadenza, giacché In tal caso, dopo la prima scadenza è necessaria, a fini della rinnovazione del contratto di locazione immobiliare alla seconda scadenza, l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato secondo il principio generale di cui all'articolo 560 Cpc (Cassazione, sentenze nn. 11830/2013 e 11168/2015). (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - A mezzo pec - Cartella esattoriale - Ricezione della notifica della cartella da un indirizzo diverso da quello Ini-pec - Conseguenze. (Cc, articoli 2719 e 2944; Legge 53/1994, articolo 3 bis)
IL PRINCIPIO
In tema di notificazione a mezzo Pec della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
La Suprema Corte ha ricordato anche che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del codice civile, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cassazione, sentenza n. 16557/2019), essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215, comma 1, n. 2), del cpc che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (Cassazione, sentenza n. 26200/2024). (M.Pis.)
ASSOCIAZIONI, ENTI ORDINI
Associazioni non riconosciute - Statuto e atto costitutivo - Interpretazione riservata al giudice di merito - Sussiste. (Cc, articoli 23, 1393, 1442 e 2729)
Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Assemblea - Avviso di convocazione - Contenuto - Esposizione delle materie sulle quali i condomini dovranno deliberare - Necessità. (Cc, articolo 1105)
Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione; in particolare la disposizione dell'articolo 1105, terzo comma, del codice civile, applicabile anche in materia di condominio di edifici, laddove prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. (M.Pis.)
Lastrico solare - Sopraelevazioni - Aspetto architettonico - Differenza con il decoro architettonico - Valutazione. (Cc, articoli 1120 e 1127)
La nozione di «aspetto architettonico», di cui all'articolo 1127, del codice civile, che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di «decoro architettonico», di cui all'articolo 1120 del codice civile che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia e alterare le linee impresse dal progettista. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, ai sensi dell'articolo 1127, comma terzo, del codice civile, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, inteso come struttura dotata di un aspetto autonomo, al fine di verificare se la nuova opera si armonizzi con dette caratteristiche ovvero se ne discosti in maniera apprezzabile. (M.Pis.)
Parti comuni - Ripristino dello status quo ante alterato da altro condomino - Contestazione - Presupposti - Contenuto. (Cc, articoli 1102, 1120 e 1136)
La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'articolo 1102 del codice civile, avente quale fine il ripristino dello status quo ante di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene; pertanto, questa domanda rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa causa petendi si identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. In conseguenza, non vi è diversità di domande, agli effetti degli articoli 183 e 345 del Cpc, ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'articolo 1102 del codice civile. (M.Pis.)
Sottotetto - Natura - Individuata dai titoli - Funzione - Conseguenze. (Cc, articoli 1117 e 1362)
La natura del sottotetto di un edificio è in primo luogo determinata dai titoli e in difetto di questi ultimi può presumersi comune se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato anche solo potenzialmente all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi invece pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. (M.Pis.)
CONTRATTO
Requisiti - Meritevolezza della tutela - Rilevanza dello scopo perseguito ex articolo 1322 del codice civile - Conseguenze. (Cc, articoli 1322, 1346 e 1418)
Il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 1322, comma 2, del codice civile va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. Sono quindi immeritevoli, ai sensi dell'articolo 1322, comma secondo, del codice civile, contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, hanno per scopo o per effetto di attribuire a una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra; di porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra; di costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Legge fallimentare - Ristrutturazione debiti - Provvedimento della Corte di Appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorribilità in cassazione - Termine di 30 giorni - Sospensione feriale - Esclusione. (Legge fallimentare, articoli 18, 183; CC.II., articoli 9, 50 e 51)
Con riferimento all'articolo 18 della legge fallimentare il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, della legge fallimentare, nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'articolo 18, comma 14, della legge fallimentare, decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'articolo 18, comma 13 della legge fallimentare, mediante posta elettronica certificata. Pertanto, il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 51, comma 13, CCII, non è soggetto alla sospensione feriale di cui all'articolo 1, della legge n. 742 del 1969, come ora stabilisce esplicitamente l'articolo 9, comma 1, CCII, per il quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale «non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente», come appunto non fanno gli articoli 50 e 51 CCII. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Revocazione - Errore ex articolo 395 n. 4 del Cpc - Contenuto. (Cpc, articolo 395)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata produzione della copia della sentenza impugnata e della relata di notifica - Procedibilità - Limiti. (Cpc, articoli 369 e 372)
Anche in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'articolo 369, secondo comma, numero 2, del Cpc), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del Cpc. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omesso deposito della relata di notifica della sentenza - Improcedibilità - Limiti. (Cpc, articoli 369 e 372)
L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex articolo 369, comma 2, n. 2, del Cpc, a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ove si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Soccombente - Versamento ulteriore importo per contributo unificato - Rinuncia al ricorso - Esclusione. (Dpr 115/2002, articolo 13)
In tema di impugnazioni, l'articolo 13, comma 1-quater, del Dpr 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della Iegge 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento - Illegittimo - Sopravvenuta inidoneità alle mansioni - Risarcimento del danno - Colpa datoriale - Presupposti. (Legge 300/1970, articolo 18; Cc, articoli 1218 e 1228)
La colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa ove il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni sia basato unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche, esigibili da parte datoriale, quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche oppure la conferma del predetto giudizio di inidoneità ad opera dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'articolo 41, comma 9, del Dlgs n. 81 del 2008. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro - Trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale - Presupposti - Controllo giurisdizionale delle ragioni tecniche - Necessità. (Cc, articolo 2103)
Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'articolo 2103 del codice civile, piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'articolo 41 della Costituzione), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - A mezzo pec - Presenza di virus nel computer del mittente - Conseguenze - Inesistenza o nullità dell'atto - Presupposti. (Cpc, articoli 115, 153, 157 e 291)
In tema di notificazioni a mezzo Pec, in caso di virus che abbia infettato il computer del mittente, è possibile distinguere in astratto due ipotesi: 1) se l'atto non è neppure stato inviato o l'invio è stato completamente compromesso dal virus (ad esempio: file corrotto, mancata trasmissione, atto mai generato o ricevuto), si può configurare un caso di inesistenza, in quanto manchi l'atto stesso o la sua trasmissione; 2) se, invece, l'atto è stato trasmesso ma alterato (ad esempio: contenuto illeggibile, file danneggiato ma ricevuto), si tratta di nullità, sanabile: a) tramite la costituzione del destinatario (che dimostra di aver comunque ricevuto e compreso l'atto); oppure b) tramite rinnovazione della notifica ex articolo 291 del cpc, nel ricorrere dei relativi presupposti. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Ricognizione di debito - Conferma di rapporto preesistente - Effetti. (Cc, articolo 1988)
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo a operarsi, in forza dell' articolo 1988 del codice civile, un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Correzione di errore materiale - Presupposti - Incidenza sul contenuto della decisione - Esclusione. (Cpc, articoli 287 e 288)
Il procedimento di correzione di cui all'articolo 287 del Cpc è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione e ciò in quanto costituisce errore materiale suscettibile di correzione, quello che riguarda non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e, come tale, percepibile e rilevabile ictu oculi. (M.Pis.)
Fascicolo - Mancata annotazione del ritiro - Rigetto della domanda - Esclusione. (Cpc, articoli 115, 345 e 392)
Ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l'avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato; soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione. (M.Pis.)
Litispendenza - Produzione degli atti concernenti - In ogni grado del giudizio - Ammissibilità. (Cpc, articoli 346 e 372)
La questione relativa alla sussistenza della litispendenza dev'esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'articolo 372 del Cpc gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, quale quella della litispendenza. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Regolamento confini - Fondi appartenenti a più proprietari - Estensione del contraddittorio a tutti - Necessità. (Cc, articolo 950)
Nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ove il fondo o i fondi, i cui confini debbono essere delimitati, appartengono a più proprietari, essendo ciascun condomino legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. Tuttavia, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa insistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Relativa all'avvenuto pagamento - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 2721 e 2726)
Ai sensi dell'articolo 2726 del codice civile, i limiti alla prova testimoniale si estendono anche al pagamento. È tuttavia ammessa la deroga al divieto di prova testimoniale relativo al pagamento di somme eccedenti il limite di cui all'articolo 2721 del codice civile, purché la parte alleghi circostanze concrete idonee a giustificare l'assenza di un documento scritto, nonostante la prudenza normalmente richiesta per impegni comportanti rilevanti esborsi di denaro. (M.Pis.)
PUBBLICO IMPIEGO
Trattamento economico - Azione di ripetizione dell'indebito da parte della Pa nei confronti del dipendente per retribuzioni non dovute - Buona fede dell'accipiens - Irrilevanza. (Cc, articoli 1324, 2033 e 2697)
In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex articolo 2033 del codice civile, per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l'adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Azione - Consulenza tecnica con funzione percipiente - Ammissibilità. (Cc, articoli 1227 e 2051; Cpc, articoli 115 e 116)
In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle correlate indagini peritali funzione «percipiente», ciò può accadere quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, i quali "soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. Difatti, anche quando la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova di diritti, resta pur sempre necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Convinzione da parte della banca di cessazione dello stato di dissesto del debitore - Irrilevanza. (Legge fallimentare articolo 67; Cc articoli 2697, 2727 e 2729)
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, una volta provata la scientia decoctionis in colui che compie, con il debitore dissestato, uno degli atti previsti dalla legge, non ha alcuna rilevanza la convinzione soggettiva che lo stato di dissesto possa cessare. In particolare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l'avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. (M.Pis.)
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Nel caso di trasferimento di un bene in esecuzione agli accordi in sede di separazione consensuale - Ammissibilità. (Cc, articoli 1197, 1322 e 2901)
L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione), né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti: (M.Pis.)
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Trasferimento di immobile da un genitore alla prole - In ottemperanza agli accordi di separazione - Ammissibilità. (Cc, articolo 2901)
L'azione revocatoria è ammissibile in relazione al trasferimento di un immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto, in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo di separazione costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'esenzione di cui all'articolo 2901, 3° comma, del codice civile. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Violazione del codice della strada - Noleggio di veicoli senza conducente - Difetto di legittimazione passiva - Tempestività. (Dlgs 285/1992, articoli 196, 205 e 206; Cpc, articolo 615)
In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'articolo 196 del Cds - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli articoli 203 e 204-bis del Cds, per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del cpc, atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Mancata sottoscrizione da parte del giudice - Impedimento non menzionato - Nullità assoluta della pronuncia - Sussiste. (Cpc, articoli 132 e 161)
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, o, nell'ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla determina, qualora l'impedimento del magistrato stesso non risulti menzionato, a norma del terzo comma dell'articolo 132 del Cpc, la nullità assoluta e insanabile della sentenza anzidetta, equiparabile all'inesistenza del provvedimento; con la conseguenza che tale nullità, per un verso, è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'articolo 161 del Cpc, fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e, per altro verso, può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento (actio nullitatis) tesa a conseguire la declaratoria della nullità di cui trattasi, non soggetta a termini di prescrizione e di decadenza, ovvero in via di eccezione. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Legittimari - Proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni - In caso di relictum sufficiente - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 553, 555, 556 e 560)
In base all'articolo 553 del codice civile, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'articolo 555 del codice civile, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Stipulato senza il consenso dell'altro coniuge - Esecuzione specifica del contratto - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Sussiste. (Cc, articoli 1103, 2652 e 2901)
In ipotesi di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto, proprio perché detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, e perché l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, è inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Infatti, l'essere ciascun coniuge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba escludersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse a interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso. (M.Pis.)


