CONTRATTO
Inadempimento - Risoluzione - Condanna al pagamento del doppio della caparra versata - Conseguenze. (Cc, articoli 1337, 1385 e 1453)
IL PRINCIPIO
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con condanna al pagamento del doppio della caparra versata è certamente diretta a ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, perché assume rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso e incompatibile con la domanda ex articolo 1453 del codice civile di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.
Per principio consolidato, il giudice del merito, per valutare l'inadempimento, deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e, in caso di inadempienze reciproche, procedere alla loro valutazione unitaria per stabilire quale contraente abbia, con il proprio comportamento prevalente, alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò abbia dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cassazione n. 13627/17); in particolare, per scrutinare il diritto al doppio della caparra come richiesto, il Giudice deve verificare se il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex articolo 1385 del codice civile non sia a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte (Cassazione n. 13241/19; Cassazione n. 19246/24). (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Testamento - Assegnazione di beni determinati - Effetti - Legato - Valutazione riservata ai giudici di merito - Sussiste. (Cc, articoli 588, 1362 e 1920)
IL PRINCIPIO
L'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'articolo 588 del codice civile, come disposizione ereditaria («institutio ex re certa»), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni, fermo restando che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.
In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'articolo 1920 del codice civile, si pone alla stregua di «atto inter vivos con effetti post mortem», sicché l'individuazione quali beneficiari degli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente. Al riguardo, non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell'articolo 360 del cpc, l'accertamento con cui il giudice del merito stabilisca se l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, una volta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciato dall'articolo 1362 del codice civile, applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento. (M.Pis.)
AZIENDA
Cessione - Impegno del titolare a cedere le licenze commerciali - Contenuto - Obbligo a non ostacolare il rilascio di una nuova licenza al cessionario - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1385 e 2555)
Le espressioni con le quali, nei negozi relativi alla cessione di aziende, si dichiari che il titolare attuale si impegna a cedere o cede le relative licenze commerciali e autorizzazioni amministrative, in genere, vanno intese nel senso più limitato, avente piena efficacia giuridica, dell'assunzione di un obbligo, da parte del cedente, a rinunciare alle licenze a lui intestate e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza al cessionario, e ciò perché tale patto non viola il principio della personalità e intrasmissibilità delle autorizzazioni amministrative, ma è anzi diretto ad assicurarne l'osservanza; nell'ottica della volontà contrattuale espressa dalle parti, la previsione dell'obbligo di retrocessione delle «licenze» potrebbe essere intesa non già come manifestazione di un consenso volto a un effetto giuridico impedito dalla normativa pubblicistica, ma come espressione dell'assunzione di un obbligo, da parte del cedente a non ostacolare la concessione di una nuova licenza al cessionario. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Assemblea - Impugnazione della delibera - Per vizio relativo al calcolo della maggioranza - Prova. (Cc, articoli 1136, 1137, 1324, 1441 e 2697)
Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'articolo 1136 del codice civile, alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio. (M.Pis.)
Lastrico solare - Di uso esclusivo di un condomino - Infiltrazioni - Riparto delle spese di riparazione - Criterio. (Cc, articoli 1123, 1125, 1126 e 2051)
In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione deve essere effettuato secondo il criterio di cui all'articolo 1125 del codice civile, costituente una particolare declinazione di quello sancito dall'articolo 1123 del codice civile, e non secondo il criterio derogatorio di cui all'articolo 1126 del codice civile, venendo meno, in tale situazione, la ratio sottesa a quest'ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia in modo particolare colui che tragga da tale porzione immobiliare vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa. (M.Pis.)
Parti comuni - Omessa manutenzione - Danno ad un condomino - Conseguenze. (Cc, articoli 1123, 1124, 1125 e 1126)
Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 del codice civile, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. (M.Pis.)
Parti comuni - Scale e androne - Beni comuni anche per i locali terranei con accesso dalla strada - Presupposti - Rilevanza del titolo - Sussiste. (Cc, articoli 1117, 1118 e 1123)
Le scale e l'androne, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell' articolo 1117 del codice civile, anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'articolo 1117 del codice civile, occorre comunque fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, solo se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni. (M.Pis.)
CONTRATTO
Contratto bancario - Conto corrente - Giudizio promosso dal correntista per la rideterminazione del saldo - Obbligo della banca di consegnare la documentazione degli ultimi dieci anni - Sussiste. (Cc, articoli 1283, 2033 e 2697; Tub, articoli 117 e 119)
Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex articolo 117 del Tub. Il diritto all'adempimento dell'obbligazione di consegna del contratto prevista dall'articolo 117 del Tub è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto. L'obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l'articolo 119, comma 4, del Tub, si estende al contratto di conto corrente ed agli estratti conto. (M.Pis.)
Risoluzione - Per eccessiva onerosità sopravvenuta - Presupposti - Accertamento riservato al giudice di merito - Sussiste. (Cc, articoli 1175, 1256, 1362, 1375, 1463 e 1467)
L'eccessiva onerosità sopravvenuta, idonea a determinare la risoluzione del contratto, richiede la concomitante sussistenza di due presupposti: da un lato, un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni non prevedibile al momento della conclusione del contratto; dall'altro, la riconducibilità di tale squilibrio a eventi straordinari ed imprevedibili, estranei alla normale alea del contratto. Il carattere della straordinarietà attiene a un profilo oggettivo dell'evento, valutabile in base a criteri quali la frequenza, l'intensità e la dimensione del fenomeno, mentre l'imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto correlata alla possibilità di conoscenza dell'evento stesso al momento della stipula. L'accertamento in ordine alla sussistenza di tali requisiti, riservato al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi. (M.Pis.)
Simulazione - Prova - Differenza nei rapporti verso terzi o tra le parti - Prova per testi - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1414, 2722, 2724 e 2725; Cpc, articoli 112, 113, 115 e116)
La prova della simulazione si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni tra le parti; invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al rapporto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non può subire alcun limite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può esser ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. (M.Pis.)
CONTRATTO DI AGENZIA
Portafoglio clienti - Variazioni da parte del preponente - Limiti - Principi di correttezza e di buona fede. (Cc, articoli 1743 e 2598)
Il portafoglio clienti, infatti, costituisce un elemento essenziale nell'attività promozionale dell'agente, sicché è necessario che le sue variazioni da parte del preponente, seppure consentite dagli accordi economici collettivi, siano comunque previste entro predeterminati limiti, oltre che attuate nell'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime, invero, la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione. (M.Pis.)
DEMANIO E PATRIMONIO
Marittimo - Area rivierasca - Natura geografica del terreno - Irrilevanza - Rilevanza della presenza delle mareggiate ordinarie - Sussiste. (Cc, articoli 822 e 829)
Per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo è indifferente la natura geografica del terreno e risulta decisivo che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie o che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata anticamente sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo o che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale; certamente, allora, non si può dubitare che la scogliera lungo la quale si frange il mare appartenga al demanio marittimo, proprio perché normalmente assoggettata alle onde del mare e alle maree, né rileva disquisire sulla natura del terreno perché non muta la qualità del bene, che si tratti di spiaggia con o senza arenile o di scogliera; quel che rileva, allora, è che la scogliera è immediatamente a contatto con il mare e comunque è coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree; in stretta conseguenza, è stata ulteriormente considerata demaniale la zona collocata a strapiombo sulla sottostante scogliera. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Esecuzione forzata - Intrapresa con un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo - Successivamente caducato - Conseguenze - Danno. (Cpc, articoli 96, 112 e 324)
L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, dev'essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In quest'ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento - Precedente provvedimento di inammissibilità del concordato preventivo - Impugnazione - Riesame da parte del giudice anche dei presupposti del concordato - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 18 e 162)
Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito a un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli articoli 18 e 162 della legge fallimentari, è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'articolo 18, comma 10, della legge fallimentare, tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo a opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite, trattandosi di esaminare, anche i presupposti di ammissibilità del concordato preventivo, che sono i medesimi in ogni sua fase, dall'ammissione, alla revoca infine all'omologazione. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Qualifica del rapporto in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice - Limiti. (Cpc, articoli 329 e 342; Cc, articolo 1957)
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Decisione della causa senza ulteriore attività istruttoria - Ammissibilità. (Cpc, articolo 384)
La mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell'articolo 384 comma 2 del cpc, pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità. (Cc, articoli 2269, 2700 e 2909; Cpc, articoli 163 e 164)
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non soltanto qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è a essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Tale vincolo, derivante dal giudicato esterno ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitum e della causa petendi a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata ammissione di prova testimoniale - Vizio motivazionale - Necessità. (Cc, articoli 948, 949, 1140, 1158 e 2697)
La mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessa abbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertire l'esito della controversia. Il ricorrente per cassazione, quindi, può dolersi del diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso la dimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamente controfattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e, ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testi escussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciò avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere con giudizio di certezza e non di mera probabilità la domanda invece respinta. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Morte della parte - Interruzione del processo - Esclusione - Morte dell'unico difensore prima dell'udienza - Conseguenze. (Cc, articoli 1218, 1223, 1227, 2697 e 2729; Cpc, articoli 300 e 301)
La morte della parte non determina l'interruzione del processo, in quanto soggetto al riguardo ad impulso officioso, mentre solo la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'adunanza ovvero udienza, attestata dalla relata di comunicazione del relativo avviso, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone ulteriore comunicazione alla parte personalmente per consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev'essere garantita nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principî del giusto processo, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti in parola. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Riforma parziale della decisione di primo grado - Nuovo regolamento delle spese legali - Necessità. (Cpc, articoli 92, 167, 183 e 336; Cc, articoli 1307 e 1384)
In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali dell'intero giudizio, poiché l'onere delle spese va attribuito e ripartito in considerazione dell'esito complessivo della lite, per effetto dell'articolo 336 comma 1 del cpc. Tale potere-dovere prescinde dalla proposizione di uno specifico motivo di gravame sulle spese. (M.Pis.)
PRESCRIZIONE
Presuntiva - Incompatibilità con altri comportamenti del debitore - Contestazione della pretesa creditoria - Conseguenze. (Cc, articoli 1223, 2697, 2954, 2955, 2956 e 2959)
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Oneri condominiali - Contestazione da parte del condomino moroso dell'inesatta esecuzione dei lavori - Inammissibilità. (Cc, articoli 1118, 1123 e 1137)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del ricorso monitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, venendo in rilievo non il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso nei confronti del condominio. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Costituzione delle parti - Affermazioni del legale contenute in scritti difensivi non firmati dal cliente - Confessione - Esclusione. (Cc, articoli 1417, 2722, 2729 e 2735; Cpc, articoli 115, 116 e 345)
Le affermazioni del legale della parte, contenute in scritti non firmati da quest'ultima, non hanno efficacia di confessione, ma possono fornire elementi di giudizio integrativi in relazione alle altre risultanze probatorie quando la redazione sia stata effettuata nella qualità, non contestata dalla parte, di procuratore della medesima. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Diritto esclusivo d'uso - Limitazione della proprietà - Verifica delle intenzioni delle parti - Necessità. (Cc, articoli 1024, 1102, 1117,1421 e 1424)
Il diritto esclusivo d'uso, svuotando il diritto di proprietà, non può essere il prodotto dell'autonomia negoziale, ostandovi il principio del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi, sicché la sua previsione, al momento della costituzione del condominio, impone di volta in volta di verificare se le parti abbiano inteso limitarsi all'attribuzione dell'uso esclusivo, riservando la proprietà all'alienante, e non abbiano invece voluto trasferire la proprietà, oppure abbiano inteso ricondurre il diritto concesso, sussistendone i presupposti di legge, nel diritto reale d'uso di cui all'articolo 1021 del codice civile (con conseguente divieto di cessione ex articolo 1024 del codice civile, salvo espressa deroga pattizia), oppure abbiano inteso concedere un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Cessione del credito durante la controversia - Intervento del cessionario nel processo - Ammissibilità. (Cc, articolo 1362, 1367, 2901 e 2902)
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 111 del Cpc quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex articolo 2901 del codice civile si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. (M.Pis.)
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Giudizio di inefficacia di un atto di disposizione - Causa petendi è l'esistenza del credito - Sussiste. (Cc, articolo 2901 e 2909)
Nel giudizio di inefficacia ex articolo 2901 del codice civile di un atto di disposizione il giudice della revocatoria non deve accertare se il credito è fondato e quale ne sia il titolo, ma solo limitarsi a verificare che un credito viene vantato (anche se è controverso o litigioso) e che non sia pretestuoso; dunque la causa petendi della domanda di revocatoria è l'esistenza di un credito, senza che sia rilevante il titolo di esso: quel titolo non è elemento costitutivo della domanda di revocatoria; il titolo costitutivo di tale domanda è l'esistenza di un credito, ed è indifferente quale sia il titolo di quest'ultimo. Dunque, non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato, proprio perché è sufficiente, ai fini della revocatoria, che un credito vi sia, quale che ne sia la ragione costitutiva. (M.Pis.)
SENTENZA
Costitutiva ex articolo 2932 del codice civile del trasferimento di proprietà - Subordinato al saldo del prezzo - Condizione sospensiva - Esclusione. (Cc, articoli 1353, 1359, 1360, 2644, 2652 e 2932)
In tema di sentenza costitutiva ex articolo 2932 del codice civile del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia affatto quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 del codice civile, bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento del bene ex articolo 1353 del codice civile, che, invece, avviene proprio con la sentenza ex articolo 2932 del codice civile, ma, semmai causa di inadempimento risolutivo. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Sentenza non definitiva - Riforma - Conseguenze - Nullità della pronuncia definitiva - Sussiste. (Cpc, articoli 100, 324, 329, 336 e 384)
La riforma della sentenza non definitiva pone nel nulla la pronuncia resa con la sentenza definitiva, in quanto dipendente dalla sentenza riformata ai sensi dell'articolo 336, secondo comma del cpc, tanto da determinare l'inammissibilità dell'eventuale ricorso proposto contro tale ultima sentenza, per la mancanza del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Donazione indiretta - "Animus donandi" - Prova (e motivazione) rigorosa della sua ricorrenza - Necessità. (Cc, articoli 769, 782, 809, 2033 e 2041)
Nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenze affettive che abbiano assunto carattere di «unioni di fatto», l'attribuzione di beni immobili, o di mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, necessita, per poter essere qualificata come donazione indiretta, di una prova rigorosa - e di motivazione parimenti rigorosa - in ordine alla ricorrenza del cosiddetto animus donandi. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Vendita per persona da nominare - Impugnazione per revocatoria - Sussistenza dell'eventus damni - Valutazione al momento della stipula dell'atto definitivo. (Cc, articoli 1391, 1392, 1404, 2697 e 2901)
In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria, mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 2901, 1 comma 2, del codice civile deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'articolo 1391 del codice civile. (M.Pis.)
Vendita di cose immobili - Terreno con destinazione edificatoria - Successiva riduzione della cubatura per vincolo urbanistico - Conseguenze. (Cc, articoli 1489, 1490, 1492 e 2932)
Se nel contratto definitivo di compravendita il venditore ha espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l'indice di edificabilità, il compratore, appresa l'esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità che riduca la cubatura realizzabile sull'area, può avvalersi, essendo anche il vincolo non agevolmente riconoscibile per effetto delle asserzioni del venditore, della garanzia prevista dall'articolo 1489 del codice civile, in materia di cosa gravata da oneri non apparenti, mentre non ricorre l'ipotesi del vizio redibitorio, che attiene alla materialità del bene compravenduto e al suo modo di essere nella realtà materiale, bensì l'ipotesi di onere a favore di terzo gravante sulla res vendita, che consiste in un vincolo giuridico incidente sul godimento del proprietario e sul suo diritto. (M.Pis.)


