IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Specificità dei motivi - Forma - Necessità - Esclusione. (Cpc, articoli 342, 345 e 346)
IL PRINCIPIO
Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'articolo 342, primo comma, del cpc – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Secondo la Corte, l'abbandono della prova non ammessa può desumersi dal generico richiamo alle precedenti difese articolato in sede di precisazione delle conclusioni, ove il contegno complessivo delle parti, anche successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni, avvalori tale valutazione, e ciò con specifico riferimento, nel caso di specie, alle deduzioni svolte dai convenuti nell'appendice pre-decisoria. Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria - Subentro del curatore a seguito del fallimento del debitore - Conseguenze. (Legge fallimentare, articolo 35 e 66; Cc, articolo 2901; Cpc, articoli 84, 183 e 189)
IL PRINCIPIO
Nel caso in cui sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile a un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'articolo 66 della legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.
Nella decisione viene ribadito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'articolo 360, comma 1, n. 5, del cpc qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'articolo 116, commi 1 e 2, del cpc, in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, del cpc non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. (M.Pis.)
ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Adozione in genere - Rifiuto del genitore biologico - Rilevanza se nell'interesse del minore - Sussiste. (Legge 184/83, articoli 17, 44 e 46)
In tema di adozione il rifiuto espresso dal genitore biologico può trovare accoglimento solo ove risponda al concreto interesse del minore, interesse che non può essere individuato nell'allontanare il minore dalla situazione di conflitto e triangolazione insorta tra i genitori, ma nel separarlo da una figura con la quale il minore non ha sviluppato alcun legame relazionale meritevole di tutela attraverso l'istituto dell'adozione. L'indagine del giudice di merito non deve, pertanto, limitarsi alla conflittualità esistente tra la madre intenzionale e la genitrice biologica, ma deve avere a oggetto principale l'esame del rapporto come sopra delineato e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico fisico, potendo escludere la costituzione della genitorialità adottiva, solo ove si accerti un radicale pregiudizio per il minore derivante dalla prosecuzione della relazione, fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte della richiedente l'adozione. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Assemblea di condominio - Nullità della delibera - Impugnazione della decisione al fine della dichiarazione della annullabilità della delibera - Limiti. (Cc, articoli 1123, 1137 e 1418)
In tema di condominio negli edifici, ove sia stata dichiarata la nullità di una deliberazione dell'assemblea, si deve escludere l'interesse della parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della qualificazione del vizio in termini di annullabilità della delibera medesima, salvo che a quest'ultima sia ricollegabile una diversa statuizione contraria all'interesse della parte, quale, ad esempio, la non soggezione della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del codice civile. (M.Pis.)
Parti comuni - Supercondominio - Necessità di una proprietà comune sulla quale si trovino beni o impianti comuni - Sussiste. (Cc, articoli 934, 1061, 1064, 1117)
Per poter affermare l'esistenza di un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo I del titolo VII del libro terzo, in quanto compatibili, é indispensabile l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi in base all'articolo 1117 del codice civile sulla quale si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi. (M.Pis.)
CONTRATTO
A favore di terzi - Accordo di natura transattiva - Partecipazione del terzo alla stipula - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 1411 e 1669)
In tema di contratto a favore di terzo, può costituire oggetto di un negozio a favore di terzo anche un accordo di natura transattiva, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti del terzo, senza che l'efficacia di questo postuli la partecipazione diretta o delegata del terzo beneficiario alla relativa stipula. (M.Pis.)
Nullità - Azione per la restituzione della prestazione effettuata - Ripetizione di indebito oggettivo - Sussiste. (Cc, articoli 1183, 1218, 1282, 1326, 1337, 1458, 1493 e 2033; Cpc, articoli 113 e 115)
Qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (M.Pis.)
Risoluzione - Danno da mancato guadagno - Prova da parte del creditore - Necessità. (Cc, articoli 1223, 1226, 2727 e 2729; Cpc, articoli 115, 183 e 194)
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un giudizio di probabilità che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa desumere l'entità del danno subito. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Ammissione al passivo - Con riserva - Crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una decisione emessa prima del fallimento - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 24, 52, 55, 93 e 96)
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3, della legge fallimentare dev'essere interpretato in modo da ricomprendere anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, come il credito che la parte in bonis vanti nei confronti di quella poi fallita alla restituzione di quanto versato a quest'ultima in esecuzione di tale sentenza per l'ipotesi in cui, in accoglimento dell'impugnazione che la stessa parte abbia proposto o proseguito nei confronti del curatore del fallimento, la predetta sentenza fosse, in tutto o in parte, caducata. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Presupposto - Stato d'insolvenza - Accertamento da parte del giudice - Contenuto . (Legge fallimentare, articolo 5; Cc, articoli 1230 e 2484)
Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza non rileva l'asserito stato di liquidazione "di fatto", poiché, ai sensi dell'articolo 2484, comma 3, del Cc, gli effetti della deliberazione assembleare che decida lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono dal momento della sua iscrizione, avente natura costitutiva, nel registro delle imprese, con la conseguenza che solo da quel momento la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, sul presupposto che, non proponendosi più l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Rito camerale - Conseguenze. (Cpc, articoli 127-ter, 181 e 196-quater, 359)
Il procedimento di reclamo segue, in particolare, le regole del rito camerale, le quali disciplinano l'originario procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui esso rappresenta una fase ulteriore e non consente l'applicazione analogica della disciplina del giudizio di appello che consentirebbe astrattamente, attraverso il rinvio dell'articolo 359 del cpc, l'applicazione dell'articolo 181 del cpc in caso di inattività delle parti in grado di appello. (M.Pis.)
GIURISDIZIONE
Ordinaria - Eccesso di potere per invasione alla sfera del merito amministrativo - Valutazione sull'opportunità dell'atto - Conseguenze. (Cc, articoli 873 e 877)
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al merito amministrativo è configurabile quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e, sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio a ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 2644 e 2697; Cpc, 116 e 132)
La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica alla parte - Necessità. (Cpc, articoli 102, 160, 330 e 331)
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'articolo 331 del cpc, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia, la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'articolo 160 del cpc, con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Revocazione della sentenza di cassazione - Errore di fatto ex articolo 395 n. 4 del cpc - Necessità. (Cpc, articolo 391-bis e 395)
L'errore di fatto previsto dall'articolo 395, n. 4, del cpc, idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 391 bis del cpc, consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ragion per cui è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione -Esposizione sommaria dei fatti - Mancanza - Inammissibilità del ricorso . (Cc, articoli 2697 e 2901; Cpc, articolo 366)
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'articolo 366, n. 3) del codice di procedura civile, dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione -Mancato esame di un documento - Nel caso di omessa motivazione sul punto - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362 e 1661)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Sentenza di cui si è chiesta la correzione - Decorrenza del gravame - Valutazione sull'incidenza dell'errore sulla decisione - Necessità. (Cpc, articoli 91, 92, 287 e 288)
Il termine per l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'articolo 288 del cpc, u.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo alla surrettizia violazione del giudicato. L'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, a norma dell'articolo 288, quarto comma, del cpc, può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, e può avere a oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Di contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Controlli a distanza mediante agenzie investigative - Natura dell'indagine. (Cc, articoli 1345, 2727 e 2729; Legge 300/70, articoli 2, 3 e 4)
In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (M.Pis.)
Licenziamento - Orale - Inefficacia - Prova a carico del datore di lavoro - Sussiste . (Cc, articoli 2094, 2099, 2222 e 2697)
Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (M.Pis.)
Mansioni - Superiori - Sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto - Tutela del sostituto contro possibili abusi - Necessità. (Cc, articolo 2103)
In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile e della contrattazione collettiva applicabile la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione. (M.Pis.)
Procedimento del lavoro - Appello incidentale - Mancata notifica alla controparte - Improcedibilità. (Cpc, articoli 166, 325, 343 e 436)
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro - Lavoro a progetto -Presupposti - Mancanza di uno specifico progetto - Conseguenze. (Cc, articolo 1372; Dlgs 276/03, articoli 61, 62 e 69)
In tema di lavoro a progetto, l'articolo 69, comma 1, del Dlgs n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 1, comma 23, lettera f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Intervento in causa di terzi - Preclusione di cui all'articolo 268 del cpc - Operatività - Esclusione. (Cpc, articoli 105, 267 e 268)
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'articolo 268 del cpc non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Adesione del giudice alle conclusioni del consulente - Contrasto avversarie affermazioni - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 832, 1292, 1294, 1576 e 1577; Cpc, articolo 614-bis)
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (M.Pis.)
Consulenza tecnica - Contestazioni dell'elaborato - Nella prima istanza o difesa successiva - Sussiste. (Cc, articoli 832, 1292, 1294, 1576 e 1577; Cpc, articolo 614-bis)
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'articolo 157 del Cpc, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza– nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. (M.Pis.)
Prova documentale - Disconoscimento della copia fotostatica di una scrittura - Carattere della specificità e della determinatezza - Necessità. (Cc, articoli 1241, 1243, 2697, 2719, 2721, 2724 e 2726)
L'onere, ex articolo 2719 del codice civile, di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all'originale e la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità. La contestazione, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; è inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale -Azione revocatoria - Creditore con garanzia notevolmente superiore al credito - Accertamento del pregiudizio. (Cc, articoli 2901 e 2927)
Il creditore che dispone di una garanzia di molto superiore al proprio credito e agisce per la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 del codice civile di un atto ha l'onere di dimostrare che l'escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa, sicché l'esperimento dell'azione revocatoria si rende necessaria a tutela del proprio credito. Diversamente, rimane invero pregiudicato il bilanciamento tra l'interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dalla integrità del patrimonio del debitore e l'interesse di quest'ultimo a disporre comunque dei suoi beni. La revocatoria, del resto, presuppone un pregiudizio per il creditore, e tale pregiudizio va accertato tenendo conto del fatto che costui dispone di una garanzia reale che può consentire soddisfazione del credito. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Ordinanza-ingiunzione - Emessa dal vice prefetto aggiunto - Validità. (Dlgs 196/93, articolo 13; Dlgs 139/00, articolo 14)
L'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. Invero, la competenza a adottare provvedimenti concernenti le sanzioni amministrativa per violazione del Codice della strada non spetta in via esclusiva al Prefetto, potendo evincersi dall'esame dell'articolo 14, del Dlgs n. 139 del 2000 che i dirigenti adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti. (M.Pis.)
SERVITÙ
Azioni di difesa - Legittimazione attiva - Possesso del bene in forza di titolo valido - Necessità. (Cc, articoli 948, 949, 1165, 2697 e 2938)
Nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Eredità - Azione di petizione ereditaria - Somme di denaro - Esclusione. (Cc, articoli 533, 713, 2727 e 2729)
Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali è succeduto mortis causa, cosicché tale azione non può essere esperita per fare ricadere in successione somme di denaro di cui il de cuius abbia disposto prima della sua morte. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Mancanza del permesso a costruire - Validità della scrittura - Limiti. (Cc, articoli 1183, 1353, 1457 e 2932; Legge 47/85, articoli 33 e 40)
Il contratto preliminare, anche qualora manchino le indicazioni richieste dalla legge n. 47/1985, è pienamente valido e produttivo di effetti; l'assenza del permesso a costruire può impedirne solo l'esecuzione ex articolo 2932 del codice civile e l'emissione della sentenza sostitutiva del contratto non concluso. L'efficacia del preliminare può essere condizionata sospensivamente al rilascio di un'autorizzazione amministrativa, ma, in tal caso, la condizione è volontaria e ha natura mista. (M.Pis.)
Garanzia per i vizi - Tardività della denunzia - Termine di decadenza - Decorrenza . (Cc, articoli 1495, 2697 e 2704)
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna del bene, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 del codice civile. Tale termine di decadenza decorre dall'effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti), con la conseguenza che i vizi ben possono essere appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un tecnico. (M.Pis.)


