CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14307 - Pres. Falaschi; Rel. Picaro; Ric. C.V.G.C. 30/38 R.; Controric. C.V.M. 3 R.

Amministratore di condominio - Legittimazione passiva alle liti - Azioni negatorie e confessorie di servitù - Ammissibilità. (Cc, articoli 1130, 1131, 1362, 1367 e 2697)

IL PRINCIPIO

Il secondo comma dell'articolo 1131 del codice civile, nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.

Nota

Secondo un orientamento al quale la Corte ora ha assicurato continuità, non può essere confuso il caso in cui l'actio confessoria servitutis implichi la rimozione degli ostacoli frapposti, da chi non ne aveva diritto, al legittimo esercizio del diritto reale, alla diversa ipotesi in cui l'actio negatoria servitutis, proposta contro il condominio, implichi la rimozione delle opere comuni, attraverso le quali la servitù venga esercitata (Cassazione n. 21506/2024). Solo in quest'ultimo caso, infatti, è necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini, perché si incide sui loro diritti individuali, secondo il principio già affermato dalla Corte nelle decisioni n. 12678/2014 e n. 6396/1984. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 14 maggio 2026 n. 14299 - Pres. Falaschi; Rel. Varrone; Pm (diff.) Pepe; Ric. T.I.; Controric. Z.L.

Parti comuni - Locazione delle stesse - Uso indiretto da parte dei condomini - Conseguenze. (Cc, articoli 1102, 1136 e 1335)

IL PRINCIPIO

Nel condominio di edifici la locazione di una parte comune ne concreta un uso indiretto, che può essere disposto con deliberazione a maggioranza solo ove della parte oggetto di locazione non sia possibile un uso diretto da parte di tutti i condomini. A sua volta, l'uso diretto è possibile non solo in modo promiscuo, proporzionale alla quota di ciascuno, bensì anche in modo frazionato, attraverso ripartizione di spazi oppure previsione di turni temporali.

Nota

Come più volte affermato dal giudice di legittimità (Cassazione sentenze n. 7176/2025 e n. 28364/2022), qualora il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 13 maggio 2026 n. 13963 - Pres. Scarpa; Rel. Musi; Ric. C.S.S.; Controric. C.C.

Amministratore di condominio - Riscossione dei contributi - Azione nei confronti del convivente assegnatario - Esclusione. (Cc, articoli 1004, 1005,1022 e 1025)

L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento "sui generis". (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 13 maggio 2026 n. 14015 - Pres. Falaschi; Rel. Pirari; Ric. C.E.; Controric. C.L.C.P.R.O.

Parti comuni - Domanda nei confronti del condominio per la costituzione coattiva di servitù - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Necessità. (Cc, articoli 949, 1130, 1362, 1363, 1364, 1366, 1368 e 1369)

La domanda diretta a ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, versandosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, va proposta nei confronti di ciascuno di essi, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporne, non è litisconsorte necessario dei singoli condomini ed è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei singoli condomini, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'articolo 1130 del codice civile con la conseguenza che, quando risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, resta viziato l'intero processo, sicché il giudice ha il dovere di annullarlo, anche d'ufficio, e di rinviarlo al giudice di prime cure, a norma dell'articolo 383, terzo comma, codice di procedura civile. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 13 maggio 2026 n. 14084 - Pres. Falaschi; Rel. Varrone; Pm (conf.) Pepe; Ric. G.A.L.; Controric. R.R.

Parti comuni - Presunzione di comunione - Riferimento all'atto costitutivo del condominio - Necessità. (Cc, articolo 1117)

Al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'articolo 1117 del codice civile, occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, ne consegue che, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14141 - Pres. Scarpa; Rel. Pizzella; Ric. C.V.L.41-43 C.L.; Controric. C.C.

Spese condominiali - Quota spese inerenti le misura antincendio riguardanti i boxe - Spettanza ai condomini non proprietari - Esclusione. (Cc, articoli 1121, 1123 e 1137)

I condomini non proprietari dei boxe devono essere onerati pro quota delle sole spese riguardanti i beni comuni e non di tutte le spese inerenti alle misure antincendio specificamente finalizzate a prevenire gli incendi nelle autorimesse di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra. Né rileva a tal fine la circostanza che le opere poste in essere nei locali garage, oltre a esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condomini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condomini: ciò non influisce sul criterio di ripartizione delle spese, che l'articolo 1223 Cc, comma 2, pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14284 - Pres. Tedesco; Rel. Varrone; Ric. M.C.; Controric. C.P.R. 52 R.

Tabelle millesimali - Modifica - Variazioni incidenti significativamente sulla proporzione dei valori - Necessità. (Cc, disposizioni di attuazione, articolo 69)

La modifica delle tabelle millesimali è ammissibile solo in relazione ad errori attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo significativo sull'originaria proporzione dei valori. (M.Pis.)

CONTRATTO DI DEPOSITO

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14294 - Pres. Cirillo; Rel. Penta; Ric. E.F.R. snc; Controric. C.A.M.

In genere - Obbligo di custodia accessorio a quello della riparazione del veicolo - Presunzione di gratuità della custodia - Sussiste. (Cc, articoli 1321, 1325, 1326, 1767, 2727 e 2729)

Solo allorquando, nell'ambito di un contratto concluso con un soggetto affidatario della custodia di veicoli, l'obbligazione di custodia abbia carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione. Ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso. (M.Pis.)

ENTI LOCALI

Sezione I, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14300 - Pres. Mercolino; Rel. Casadonte; Ric. C.R.; Controric. A.G.

Comune - Organo legittimato al giudizio - Giunta comunale - Esclusione. (Cpc, articolo 75)

Per il Comune, organo legittimato a stare in giudizio, ai sensi dell'articolo 75 del cpc, è soltanto il Sindaco e non la Giunta comunale, cosicché tale ultimo organo, anche laddove abbia, per statuto, il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco. La delibera della Giunta, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica. (M.Pis.)

EQUA RIPARAZIONE

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14268 - Pres. Tedesco; Rel. Penta; Ric. F.G.; Controric. M.G.

Liquidazione dell'indennizzo all'erede - Riconoscimento per l'intero importo - Sussiste. (Cc, articoli 727, 757 e 760)

L'equo indennizzo liquidato iure hereditatis va riconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza del principio secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'articolo 757 del codice civile prevista solo per i debiti. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14268 - Pres. Tedesco; Rel. Penta; Ric. F.G.; Controric. M.G.

Liquidazione dell'indennizzo - Azione dell'erede iure proprio e iure hereditatis - Durata del procedimento - Ricostruzione analitica delle frazioni temporali del procedimento - Necessità . (Legge 89/2001, articoli 2 e 2 bis)

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l'erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere a una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, sentenza 14 maggio 2026 n. 14250 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Pm (conf.) Soldi; Ric. C.T. srl; Controric. I.S. spa

Pignoramento immobiliare - Rinnovazione parziale della trascrizione - Estinzione della procedura - Esclusione. (Cc, articoli 2668 bis, 2880, 2944 e 2945)

In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti. Ne deriva che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l'estinzione dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti omessi nella nota di rinnovazione, ferma restando la validità del processo esecutivo per i restanti beni. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14194 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. F.2S. srl; Controric. C.G.

Procedimento esecutivo - Aggiudicazione - Versamento del saldo del prezzo - Termine sostanziale - Perentorietà - Sospensione di termini processuali - Inapplicabilità. (Cpc, articoli 153, 155, 569 e 585)

Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli articoli 569, comma 3, e 585 del Cpc, ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica; ed ha natura perentoria, in quanto risponde alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara. Ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'articolo 155, commi 4 e 5, del Cpc, né, pertanto, può trovare applicazione la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14187 - Pres. Doronzo; Rel. Ponterio; Ric. D.I.L.; Int. I.U.E. srl

Impugnazioni civili - Appello - Mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza - Rinvio ad altra udienza - Validità anche nel caso di controversie di lavoro - Sussiste. (Cpc, articoli 181, 309, 348 e 437)

La previsione di cui al secondo comma dell'articolo 348 C.p.c. - in virtù della quale se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa a una prossima udienza, della quale il cancelliere da comunicazione all'appellante - si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'articolo 437 C.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14302 - Pres. Falaschi; Rel. Picaro; Ric. G. srl; Controric. B.M.V.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Esistenza di un giudicato esterno o interno - Esame - Presupposti. (Cpc, articoli 383, 384 e 394)

La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, deve essere coordinata con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14173 - Pres. Leone; Rel. Panariello; Ric. S.M.; Controric. I.T.L.N

Assunzione - Obbligo del datore di lavoro di consegna della dichiarazione con i dati del rapporto di lavoro - Differenza con la comunicazione agli uffici di collocamento. (Cpc, articoli 115 e 116; Dlgs 276/2003, articolo 27)

L'obbligo imposto al datore di lavoro di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro appena instaurato costituisce un adempimento distinto rispetto all'obbligo di comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione ai competenti uffici di collocamento. Quest'ultimo, infatti, è diretto ad assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, mentre il primo mira a tutelare l'interesse del lavoratore a essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro, al fine di renderlo edotto anche dei possibili rischi cui viene esposto. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14191 - Pres. Leone; Rel. Boghetich; Ric. E. srl; Controric. P.A.

Licenziamento - Impugnazione - Dimensioni dell'impresa - Prova a carico del datore di lavoro - Necessità. (Legge 300/1970, articolo 18; Cc, articolo 1218)

Sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ex articolo 1218 del codice civile, che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14280 - Pres. Leone; Rel. Amendola; Ric. P. spa; Controric. C.A

Licenziamento - Prova dell'intento ritorsivo datoriale - Gravante sul lavoratore - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 2730, 2731, 2733 e 2735)

L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio e che si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione ii, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14238 - Pres. Tedesco; Rel. Penta; Ric. D.G.G.; Controric. A.D.M.

Adempimento al domicilio del debitore - Effettuabile in banca - Liberazione dell'obbligato solo quando la somma sia nella disponibilità del creditore - Sussiste. (Dpr 303/1990, articoli 23 e 24)

Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 13 maggio 2026 n. 14056 - Pres. Graziosi; Rel. Dell'Utri; Ric. D.M.P.; Controric. G.C.

Delegazione, espromissione e accollo - Negozio giuridico trilaterale - Strumento di estinzione di debiti e di costituzione di nuovi rapporti obbligatori - Sussiste. (Cc, articoli 1269 e 1766)

Il delegante può inoltrare il proprio iussum al delegato anche se questi non gli debba nulla, e persino nel caso in cui lo stesso delegante nulla deve al delegatario, potendo la delegazione essere utilizzata quale strumento non solo di estinzione di debiti, ma altresì di costituzione di nuovi rapporti obbligatori tra delegante e delegatario ovvero tra delegato e delegante. Ne deriva che lo schema della delegazione costituisce uno schema negoziale a causa generica, in virtù dei suoi caratteri di variabilità derivanti dalla possibile molteplicità dei rapporti tra le parti. (M.Pis.)

POSSESSO

Sezione II, sentenza 14 maggio 2026 n. 14311 - Pres. Falschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Troncone; Ric. S.A.; Controric. T.C.

Acquisto - In forza di contratto poi dichiarato nullo - Restituzione dei frutti percetti - Necessità di esplicita richiesta - Sussiste. (Cc, articoli 978, 979, 1147 e 1148)

Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli articoli 1147 e 1148 del codice civile, con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità, e "il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda di rilascio". L'obbligo di restituire i frutti percetti da parte del possessore della cosa rivendicata, anche se accessorio rispetto a quello di restituire la cosa, non è un effetto automatico della sentenza di accoglimento della domanda di restituzione della res, che permetta al giudice di riconoscere d'ufficio il rimborso di detti frutti, ma deve essere affermato su espressa richiesta dell'interessato, sicché non basta che sia pretesa la restituzione del cespite affinché sia ordinato il rimborso dei frutti. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14117 - Pres. Mocci; Rel. Cortesi; Ric. E.I.; Controric. P.M.

Citazione - Di un terzo ex articolo 107 cpc - Mancata citazione in appello - Conseguenze. (Cpc, articoli 106, 107, 111, 269, 331, 344 e 404)

La chiamata in causa di un terzo ex articolo 107 del cpc non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine, e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'articolo 331 del cpc solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 13 maggio 2026 n. 13989 - Pres. Scarano; Rel. Positano; Ric. M.L.; Controric. D.B. spa

Correzione degli errori materiali - Natura amministrativa del procedimento -Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Inidoneità. (Cpc, articoli 287, 288, 325 e 391 bis)

Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex articoli 287, 288 e 391 bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo pertanto non è necessaria la costituzione in giudizio e tale profilo è irrilevante ai fini della eventuale notifica del provvedimento corretto. Pertanto, la notifica dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex articolo 325 del Cpc, stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14310 - Pres. Falaschi; Rel. Picaro; Ric. B.P.; Controric. C.G.

Litisconsorzio - Per ordine del giudice - Inscindibilità del giudizio anche in grado di appello - Sussiste. (Cpc, articoli 102, 331, 343)

Il litisconsorzio necessario processuale che si determini nel giudizio di primo grado per ordine del giudice, comporta l'inscindibilità delle cause ex articolo 331 del cpc in secondo grado, anche quando non si ravvisi un litisconsorzio sostanziale, e ciò in quanto si tratta di evitare possibili giudicati contraddittori in ordine alla stessa materia e nei confronti di tutti quei soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14202 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. A.C.; Int. B.S.

Mandato alle liti - Ultrattività - Evento interruttivo - Validità del mandato della fase di cognizione anche per il processo esecutivo - Esclusione. (Cpc, articoli 83, 84, 85 e 300)

In tema di rappresentanza processuale, il principio della cosiddetta ultrattività del mandato alle liti - per il quale l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo (quale l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) da parte del difensore costituito stabilizza la posizione giuridica della parte nel processo - opera esclusivamente all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento si è verificato e non è stato dichiarato. Tale principio non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto alla cognizione. Ne consegue che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria per il giudizio di cognizione, essendo invece necessario il conferimento di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14262 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Ric. P.G.; Controric. P.C.

Udienza - Mancata comunicazione della fissazione dell'udienza di assegnazione in decisione - Nullità della sentenza - Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116 e 190)

La mancata comunicazione della fissazione dell'udienza di assegnazione della causa in decisione con relativa concessione dei termini ex articolo 190 del Cpc in allora vigente ratione temporis, costituisce violazione "autoevidente" del diritto di difesa, non avendo la parte alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; tale violazione comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (M.Pis.)

PROFESSIONISTI

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14292 - Pres. Cirillo; Rel. Penta; Ric. G.G.; Controric. B.A.

Contratto di prestazione d'opera intellettuale - Rese nell'ambito familiare - Prova rigorosa dell'onerosità da parte del richiedente - Necessità. (Cc, articoli 2230, 2237 e 2729)

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Viceversa, con riferimento alle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincoli di parentela o affinità, vige la presunzione di gratuità. Pertanto, in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14190 - Pres. Leone; Rel. Fucci; Ric. S.A.; Controric. A.D.E.

Amministrative - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Relativa esclusivamente alla legittimità dell'azione esecutiva - Sussiste . (Dlgs 46/99, articolo 24; Cpc, articolo 617)

Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione, contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, potendo solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 13 maggio 2026 n. 14073 - Pres. Falaschi; Rel. Pirari; Ric. T.T.S.T.; Int. M.I.

Amministrative - Per violazione del codice della strada - Sanzione pecuniaria - Responsabilità presunta del proprietario del veicolo - Prova - Inammissibilità in caso di dipendente o rappresentante della persona giuridica. (Dlgs 285/92, articoli 3 e 196)

Ai sensi degli artt. 3 e 196 del Dlgs n. 285 del 1992, per le violazioni del codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'articolo 196, comma 3, citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli è direttamente riferibile ai primi. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2026 n. 14285 - Pres. Tedesco; Rel. Varrone; Ric. C.L.; Controric. I.Q.

Amministrative - Violazioni al codice della strada - Accertamento con autovelox non debitamente omologato - Conseguenze. (Cds, articoli 142 e 201)

È illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Dlgs n. 285 del 1992. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione III, ordinanza 13 maggio 2026 n. 14048 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. P.T.; Controric. P.I. spa

Motivazione - Ricopiata quasi integralmente da un atto di parte - Nullità - Esclusione. (Cpc, articoli 112, 118 e 132; Cc, articoli 2043 e 2051)

La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, in quanto la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione I, ordinanza 13 maggio 2026 n. 14048 - Pres. Mercolino; Rel. Abete; Ric. C.M.F.; Controric. M.E.

Spese di giudizio civili - A carico del soccombente - Determinazione del valore della causa - Criteri . (Dm 55/14, articoli 1 e 4)

valore della causa - Criteri. (Dm 55/14, articoli 1 e 4)Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (M.Pis.)

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