SUCCCESSIONI E DECISIONI

Sezione lavoro, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2300 - Pres. Pagetta; Rel. Amirante; Ric. M.D.; Controric. B.S.M.

Accettazione tacita dell'eredità - Necessità di attività del chiamato - Incompatibile con la volontà di rinunciare - Accertamento di fatto - Sussiste. (Cpc, articoli 416, 420, 421e 476)

IL PRINCIPIO

L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi soltanto dalla esplicazione di un'attività del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.

Nota

Come ribadito più volte dalla Suprema Corte l'assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (si vedano le sentenze della Cassazione n. 8053/2017 e n. 10729/2009). Di contro, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 521 del codice civile e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (si vedano le sentenze della Cassazione n. 13639/2018 e n. 15871/2020). Non possono, poi, essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del codice civile e che ben può costituire atto conservativo del patrimonio ereditario, non implicante alcuna accettazione tacita dell'eredità, la richiesta di pagamento di una somma dovuta al de cuius. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 6 febbraio 2026 n. 2645 - Pres. Manna; Rel. Besso Marcheis; Pm (conf.) Pepe; Ric. B.C.; Controric. M.M.

Testamento - Impugnazione per falsità - Litisconsorti necessari - Anche i beneficiari di cui alla scheda testamentaria - Sussiste. (Cc, articoli 535, 1147, 1148, 2727 e 2729)

IL PRINCIPIO

In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria.

Nota

Secondo la Suprema Corte, il principio della presunzione di buona fede di cui all'articolo 1147 del codice civile ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'articolo 535 del codice civile stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'articolo 1148 del codice civile. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 3 febbraio 2026 n. 2222 - Pres. Manna; Rel. Cavallari; Ric. M.C.; Controric. P.A.

Compenso - Elenco delle circostanze di cui all'articolo 2957 del codice civile per il termine degli affari - Elenco tassativo - Esclusione. (Cc, articoli 2946 e 2957)

In tema di compensi professionali del difensore, l'elenco delle circostanze verificatesi le quali gli affari possono considerarsi terminati, di cui all'articolo 2957, comma 2, parte prima, del codice civile, non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato. In assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, parte prima, del codice civile, la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all'adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex articolo 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000. (M.Pis.)

CONTRATTO BANCARIO

Sezione I, ordinanza 5 febbraio 2026 n. 2426 - Pres. Scodittii; Rel. Vitrò; Ric. A.V.; Controric. B. C. spa

Forma scritta - Necessiùtà - Normativa sui tassi - Applicabilità - Presupposti. (Dlgs 141/10, articolo 4; Tub, articolo117)

Posta la distinzione fra la fattispecie negoziale, relativa ai requisiti di sostanza e di forma condizionanti la validità del contratto, e regolamento, attinente al contenuto negoziale, determinato dalla fonte privata in concorso se del caso con la fonte legale mediante l'inserzione automatica di clausole, la norma sopravvenuta trova applicazione soltanto se relativa al regolamento, mentre in relazione ai requisiti di validità trova applicazione la norma vigente all'epoca di stipulazione del contratto; ne discende, in materia di contratti bancari, ferma l'applicabilità della prescrizione della forma scritta, in quanto relativa ai requisiti di validità, ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, che la normativa sui tassi, prevista dall'articolo 117, comma settimo, testo unico bancario, sopravvenuta in corso di rapporto a seguito di modifica della disposizione (in particolare, la regola dell'applicazione dei tassi, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione), si applica anche al contratto stipulato in epoca antecedente in quanto disciplina del regolamento negoziale. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 2 febbraio 2026 n. 2132 - Pres. Carrato; Rel. Papa; Ric. N.C.; Controric. I.E.

Certificato di abitabilità - Mancato rilascio - Effetti sulla compravendita - Validità del contratto - Sussiste - Inadempimento del venditore - Ammissibilità. (Cc, articoli 1385, 1453 e 1460; Dpr 380/11, articoli 24, 25 e 26)

Il mancato rilascio della licenza di abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia utilizzata negli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico in materia edilizia approvato con il Dpr 380/2011) integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. Da tale principio si ricava che per i contratti di compravendita - e quindi, a maggior ragione, per i contratti preliminari di compravendita - la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di agibilità o l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato incidono sul piano dell'adempimento, e non su quello della validità, del contratto. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2301 - Pres. De Stefano; Rel. Saija; Ric. R.A.; Controric. C.E. spa

Opposizione ex articolo 615 del cpc - Azione di accertamento negativo - Ragioni esposte nella fase sommaria - Fase di merito - Mutamento dei motivi - Inammissibilità. (Cpc, articoli 615 e 616)

L'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del cpc configura una azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto, stante la natura eterodeterminata dell'azione così spiegata; da ciò consegue che, nel caso di opposizione pendente executione ex articolo 615, comma 2, del cpc, le ragioni esternate nel ricorso introduttivo della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione individuano necessariamente il thema decidendum precludendone qualsiasi modifica nel prosieguo. Pertanto, con l'introduzione del giudizio di merito ex articolo 616 del cpc, non è di per sé consentita l'introduzione di motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli fatti valere col ricorso originario ex articolo 615, comma 2, del cpc, salva l'eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. E se tanto vale con riferimento al giudizio di primo grado, nel passaggio dalla fase sommaria a quella di merito, a maggior ragione non può non valere per il giudizio d'appello, quanto alla devoluzione rispetto al giudizio di primo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 5 febbraio 2026 n. 2401 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. S.G.; Res. P.P.

Opposizione - Introduzione con l'atto di citazione - Notifica dell'atto nel termine perentorio fissato dal Giudice - Necessità. (Cpc, articoli 616 e 618)

Il combinato disposto, di cui agli articoli 616 e 618 del cpc va interpretato nel senso che, quando l'opposizione deve essere introdotta con atto di citazione, il termine perentorio fissato dal GE è rispettato se l'atto è notificato entro tale termine, non rilevando a tal fine l'iscrizione a ruolo, la quale resta un adempimento successivo e distinto. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, sentenza 3 febbraio 2026 n. 2241 - Pres. Terrusi; Rel. D'Aquino; Pm (conf.) Nardecchia; Ric. B.S. srl; Controric. F.N.M. spa

Accertamento del passivo - Banca - Azzeramento del conto corrente - Presupposti - Conseguenze. (Cc, articoli 1262, 1832 e 2697)

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l'utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cosiddetto "saldo zero") presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso. (M.Pis.)

GIUDICE

Sezione II, ordinanza 3 febbraio 2026 n. 2213 - Pres. Cavallino; Rel. Cortesi; Ric. A. sas; Controric. F. srl

Astensione - Giudice istruttore in primo grado - Incompatibilità per il collegio in secondo grado - Esclusione. (Cpc, articoli 51, 190 e 352)

Nessun obbligo di astensione sussiste per il giudice che abbia partecipato soltanto all'attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa; detto giudice non ha, quindi, alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2354 - Pres. Rubino; Rel. Fanticini; Ric. S.V.; Controric. D.V.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi palesemente inammissibili - Abuso del processo - Conseguenze. (Cpc, articoli 96, 116 e 246; Cc, articoli 536, 1722 e 1723)

La proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 della Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del cpc, la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 7 febbraio 2026 n. 2726 - Pres. Tricomi; Rel. Armone; Ric. A.O.U.M.; Controric. A.A.

Orario di lavoro - Operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario - Rientranti nell'orario - Limiti. (Cpc, articoli 115, 116 e 132; CCNL/18 articolo 27)

Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, restando irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale. (M.Pis.)

LOCAZIONI

Sezione III, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2282 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Ric. U.F.; Controric. D.B.A.

Immobili - A uso abitativo - Disdetta - Perdita di efficacia della disdetta intimata - Necessità di manifestazione di volontà di segno contrario - Sussiste. (Legge 431/98, articolo 3; Legge 392/78, articolo 39; Cc, articoli 1322, 1324 e 1362)

In tema di locazione a uso abitativo, al fine di privare di effetti la disdetta originariamente intimata, occorre che ricorrano specifici ed univoci elementi contrari, quali una condotta successiva non equivoca - certo diversa dalla mera inerzia o dalla tolleranza della persistenza della detenzione da parte del conduttore - nel senso della rinnovazione del rapporto locatizio, e dunque "nuove manifestazioni di volontà di segno contrario, ma assolutamente univoche (e ulteriori rispetto alla mera tolleranza della detenzione dell'immobile da parte del conduttore, ovvero alla mera inerzia, condotta che resta del tutto neutra). (M.Pis.)

NOTAIO

Sezione III, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2342 - Pres. Iannello; Rel. Dell'Utri; Ric. B.V.; Controric. M.M.

Responsabilità - Redazione di atto pubblico per il trasferimento immobiliare - Inserimento della dichiarazione del venditore di estinzione del debito ipotecario - Accettata dall'acquirente - Mancata veridicità - Effetti. (Cc, articoli 1176 e 2055)

Il notaio che inserisca, nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, dell'avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca (con l'indicazione della già inoltrata richiesta di cancellazione della garanzia ipotecaria), non risponde per la mancata veridicità di tali dichiarazioni, non essendo tenuto ad alcuna attività di accertamento a fronte dell'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quell'operazione negoziale. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2668 - Pres. Marotta; Rel. De Marinis; Ric. ISPRA; Controric. N.V.M.

Mora - Costituzione - Atto unilaterale recettizio - Forma scritta - Necessità - Mancanza di sottoscrizione - Inefficacia. (Cc, articoli 1219 e 2943)

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'articolo 2943, comma 4, del codice civile, senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2582 - Pres. Iannello; Rel. Gorgoni; Ric. P. F.; Controric. M. L.

Obbligo di facere - Azione per la pronuncia di condanna - Funzionale ad ulteriore conseguenze giuridiche - Ammissibilità. (Cpc, articoli 112, 132, 614-bis)

In tema di obblighi di facere, è ammissibile l'azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato a invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2624 - Pres. Rubino; Rel. Giraldi; Ric. B.D.; Controric. A.S.P.M.A.S

Risarcimento da fatto illecito - Debito di valore - Rivalutazione monetaria - Interessi compensativi - Presupposti. (Cc, articoli 1219, 1223 e 1284)

Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione I, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2274 - Pres. Di Marzio; Rel. Vitrò; Ric. I. spa; Controric. A. spa

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Domanda nuova effettuata dall'opposta - Ammissibilità. (Cpc, articolo 112; Cc, articoli 1175, 1176 e 1375)

È ammissibile la proposizione di una domanda nuova da parte dell'opposta, anche in caso di mancata proposizione di domande riconvenzionali da parte dell'opponente, qualora tale domanda nuova si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta nella causa, attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa a quella ab origine proposta. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione lavoro, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2364 - Pres. Pagetta; Rel. Michelini; Ric. K.M.; Controric. T.P.

Domanda giudiziale - Valore della causa - Criteri per la determinazione. (Cc, articoli 2094 e 2697; Cpc, articolo 115)

In applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto; infatti, il criterio del disputatum va contemperato con riferimento alla somma concretamente attribuita (criterio del decisum), allo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2663 - Pres. Cavallino; Rel. De Giorgio; Ric. G.C.; Res. S.R.

Azioni di difesa - Azione di rivendicazione - Natura reale - Azione di restituzione - Natura personale - Contenuto - Effetti. (Cpc, articoli 372 e 378; Cc, articolo 2932)

In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso; quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base a un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta - la probatio diabolica della rivendica. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2673 - Pres. Cavallino; Rel. De Giorgio; Ric. L.A.; Int. P.N. srl

Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento intempestivo - Effetti - Decadenza dalla facoltà di contestazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. (Cpc, articolo 215)

Il riconoscimento tacito della scrittura privata previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del cpc per il caso in cui il disconoscimento non sia eseguito nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa; la tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura, quale parte interessata, non essendo le previsioni poste a tutela di un qualche interesse generale. (M.Pis.)

PUBBLICO IMPIEGO

Sezione lavoro, ordinanza 4 febbraio 2026 n. 2306 - Pres. Pagetta; Rel. Amirante; Ric. P.E.; Controric. GSE spa

Inquadramento - Società a totale partecipazione pubblica - Reclutamento personale - Regola del concorso pubblico - Necessità. (Dl 112/08, articolo 18; Dlgs 175/16, articolo 19)

n tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex articolo 18, comma 2, del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 102 del 2009 di conversione del Dl 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2613 - Pres. Rubino; Rel. Cirillo; Ric. C.C.; Controric. I.M.U.

Danno - Azione - Chiamata in causa di un terzo come corresponsabile - Estensione automatica della domanda nei suoi confronti - Differenza con la chiamata in garanzia. (Cpc, articoli 156, 157 e 195; Cc, articoli 874, 876, 884, 1223, 2043, 2051 e 2055)

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. Se, invece, la chiamata del terzo è una chiamata in garanzia, l'estensione della domanda nei confronti del chiamato di regola non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 3 febbraio 2026 n. 2230 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. C. srl; Controric. I.S.P. spa

Danno - Liquidazione in via equitativa - Natura sussidiaria - Presupposti. (Cc, articoli 1226, 1227, 2056 e 2909)

La liquidazione in via equitativa ha, dunque, natura meramente sussidiaria non sostitutiva, poiché non può sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse; presupposti per il suo esercizio sono, pertanto, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, un'impossibilità (o rilevante difficoltà) della stima esatta oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 3 febbraio 2026 n. 2231 - Pres. Carrato; Rel. Amato; Ric. F.R.; Res. P. U.T.G.R.

Amministrative - Per violazione del codice della strada - Nullità del verbale di accertamento - Opposizione - Termine di 30 giorni dalla notifica - Sussiste. (Dlgs 150/11, articolo 7; Cds, articoli 196 e 201; Cpc, articolo 615)

Anche l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Cds, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del cpc, e, pertanto, entro trenta giorni dalla sua notificazione. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione III, ordinanza 5 febbraio 2026 n. 2400 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. L.C.C. srl; Controric. V.G.

Pubblicazione - Oscuramento dei dati personali - Eccezione - Fondamento. (Dlgs 196/03, articoli 51 e 52)

L'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex articolo 52, comma 1, del Dlgs n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, sancita dall'articolo 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo ex articoli 6 della Cedu e 111 della Costituzione, rappresentando la pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti, sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione I, ordinanza 3 febbraio 2026 n. 2257 - Pres. Terrusi; Rel. Crolla; Ric. B.S. spa; Int. C.R.S.A.P.R.C.

Contratto - Fatture - Veridicità dei consumi indicati - Contestazione - Richiesta di verifica del contatore - Necessità. (Cc, articoli 1218, 2697 e 2729; Cpc, articoli 115 e 116)

Le fatture costituiscono presunzione di veridicità dei consumi ivi indicati, con la conseguenza che, in caso di contestazione degli stessi, è l'utente che deve allegare e dimostrare la richiesta di verificazione del contatore e i consumi effettivi del periodo. Solo in presenza di tale specifica contestazione e prova, il somministrante avrebbe dovuto, a sua volta, dimostrare la correttezza dei dati indicati nelle fatture. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione II, ordinanza 2 febbraio 2026 n. 2130 - Pres. Carrato; Rel. Papa; Ric. I.G. srl; Controric. G. srl

Spese di giudizio civili - Sostenute dal terzo chiamato in causa - Rigetto della domanda principale - Conseguenze - Pagamento delle spese del chiamato - Sussiste. (Cc, articoli 1667 e 1169; Cpc, articolo 91)

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite; pertanto, l'attore soccombente deve sopportare le spese anche del chiamato, seppure non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria; nella specie, invero, non è stata riscontrata alcuna arbitrarietà nelle chiamate in garanzia. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione III, ordinanza 2 febbraio 2026 n. 2185 - Pres. Graziosi; Rel. Gorgoni; Ric. D. srl; Controric. H.G.

Trasporto internazionale - Su strada - Responsabilità illimitata del vettore - Accertamento. (Cc, articoli 1693, 2697 e 2729)

In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia dalla legge dello Stato del giudice adito considerata equivalente al dolo. Ne consegue che, atteso il principio in base al quale in tema di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'articolo 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti. La sussistenza di tale responsabilità illimitata deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento contrattuale del vettore (…) la suddetta situazione di colpa "lata" equiparabile a quella di dolo eventuale deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione I, ordinanza 2 febbraio 2026 n. 21197 - Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Ric. F.P.T. srl; Controric. F. P.S. sas

Promessa di vendita - Di immobile con consegna anticipata - Contratto misto - Compravendita e comodato precario - Disciplina della compravendita - Effetti. (Cc, articoli 1385, 1967 e 2033; Legge fallimentare, articolo 67)

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario, con la conseguenza che, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita. L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta, pertanto, l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 del codice civile, e implica, inoltre, che il promissario acquirente che (come nel caso di specie) abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti (se del caso, nella misura convenzionalmente già pattuita) per l'anticipato godimento dello stesso. (M.Pis.)

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