PUBBLICO IMPIEGO

Sezione lavoro, ordinanza 30 gennaio 2026 n. 2055 - Pres. Marotta; Rel. Garri; Ric. M.M.; Controric. C.F.

Rapporto di pubblico impiego - Ottenuto mediante falsi documenti o false dichiarazioni - Decadenza del dichiarante - Sussiste. (Dpr 3/57, articolo 127; Dpr 445/2001, articolo 75; Dlgs 165/2001, articoli 2, 5 e 63)

IL PRINCIPIO

Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pa. Quanto alle dichiarazioni sostitutive, la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

Nota

La Suprema Corte ha ribadito che, in occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pa; solo nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'articolo 55-quater, lettera d), del Dlgs n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. In presenza di un vizio genetico, deve ritenersi esclusa la necessità, ai sensi dell'articolo 55-quater, lettera d), del Dlgs n. 165 del 2001, di un procedimento disciplinare. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 27 gennaio 2026 n. 1861 - Pres. Cavallino; Rel. Trapuzzano; Ric. P.R.; Controric. M.P.

Contratto preliminare - Determinazione del prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto - Prova testimoniale - Limiti. (Cc, articoli 2033, 2722, 2724 e 2725)

IL PRINCIPIO

La pattuizione con cui le parti di un negozio soggetto al vincolo della forma scritta abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'articolo 2722 del codice civile, avendo la prova a oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

Nota

In tema di simulazione di un contratto formale (tra cui ricade la vendita immobiliare), la prova per testi - e per presunzioni - soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'articolo 2722 del codice civile, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'articolo 2725 del codice civile, avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente articolo 2724 del codice civile. Nel secondo caso occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi o per presunzioni, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'articolo 2724 citato, cioè quando il contraente ha, senza colpa, perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l'illiceità del negozio. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1996 - Pres. Orilia; Rel. Grasso; Ric. S.A.; Controric. C.C.P.O. M.

Responsabilità del costruttore e del progettista - Anche nel caso di edificazione interrata - Sussiste. (Cc, articoli 1669 e 2229)

Nell'edificazione interrata, anche se destinata solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, specialmente curata deve essere la realizzazione delle opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione, secondo la migliore tecnica del momento. Pertanto, in difetto, in caso di fenomeno diffusivo, ricorre la responsabilità del costruttore, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 30 gennaio 2026 n. 2007 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. S.P.C. srl; Controric. B.P.

Responsabilità dell'appaltatore - Rovina e difetti degli immobili - Azione esercitabile da parte dell'acquirente del bene - Ammissibilità. (Cc, articoli 1667 e 1669)

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'articolo 1669 del codice civile può essere esercitata anche dall'attuale proprietario, che non abbia avuto alcun rapporto contrattuale con l'appaltatore, perché non costituisce una domanda di adempimento del contratto di appalto (in quanto tale proponibile soltanto dal contraente e non dall'acquirente terzo). Con l'azione ex articolo 1669 del codice civile, infatti, il proprietario chiede la condanna del costruttore al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei gravi difetti e la domanda di eliminazione diretta degli stessi, ancorché proponibile anche dall'appaltatore nei confronti del committente, costituisce domanda di risarcimento del danno in forma specifica da responsabilità extracontrattuale e non domanda di adempimento del contratto di appalto. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, sentenza 23 gennaio 2026 n. 1552 - Pres. Carrato; Rel. Tedesco; Pm (conf.) Celentano; Ric. M.F.; Controric. I.M.

Compensi professionali - Controversia ex articolo 28 della legge 794/1942 - Individuazione del rito - Presupposti. (Legge 794/1942, articolo 28; Dlgs 150/2011, articolo 14)

La controversia di cui all'articolo 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'articolo 702-bis del cpc, sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs citato, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articoli 34, 35 e 36 del cpc, che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi del citato articolo 14. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1963 - Pres. Mocci; Rel. Maccarrone; Ric. D.Z.; Int. M.G.

Compensi professionali - Difensore d'ufficio - Diritto al rimborso spese e al compenso relativi al procedimento di recupero del credito - Ammissibilità. (Dpr 115/2002, articolo 116)

A norma dell'articolo 116 del Dpr 115/2002, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 30 gennaio 2026 n. 2047 - Pres. Orilia; Rel. Grasso; Ric. P.C.C. srl; Controric. C. spa

Competenza per territorio - Designazione convenzionale di foro esclusivo - Necessità di una manifestazione inequivoca - Sussiste. (Cpc, articoli 28, 29, 61, 132 e 184)

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare -a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 24 gennaio 2026 n. 1616 - Pres. Graziosi; Rel. Cricenti

Interpretazione - Procedimento bifasico - Vincolo per il giudice a seguito del nomen juris adoperato dalle parti - Esclusione. (Cc, articolo 1362 e seguenti)

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articolo 1362 e seguenti del codice civile; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche e il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto. (M.Pis.)

CONTRATTO AGRARIO

Sezione III, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1788 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. R.B.; Controric. M.C.T.

Prelazione e riscatto - Vendita di fondo rustico - Riscatto subito dall'acquirente da parte del confinante - Danno. (Legge 590/1965, articolo 8; Cc, articolo 2697; Legge 817/71, articolo 7)

Il compratore del fondo rustico che ne subisce il riscatto da parte del confinante ha diritto nei confronti del venditore, secondo le norme dettate dagli articoli 1483 e 1479 del codice civile e in base alle regole che disciplinano la garanzia per l'evizione, al risarcimento del danno, ma non anche al rimborso del prezzo pagato, che gli è dovuto dal retraente. (M.Pis.)

CONTRATTO BANCARIO

Sezione I, ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1590 - Pres. Marulli; Rel. D'Aquino; Ric. R.S.; Controric. B.N.L.

Conto corrente - Rideterminazione del saldo - Interessi attivi - Domanda implicita - Onere della prova - Estratti conto. (Cc, articoli 1284 e 2697)

Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile. Il correntista può, quindi, avvalersi di elementi di prova che, secondo la valutazione del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 30 gennaio 2026 n. 2045 - Pres. Terrusi; Rel. D'Orazio; Ric. G.F.; Controric. F.I.G.E. srl

Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Compenso del professionista attestatore - Eccezione di inadempimento da parte del curatore - Effetti. (Legge fallimentare, articoli 67, 161 e 162; Cc, articoli 1176 e 2236)

In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1777 - Pres. Scarano; Rel. Giraldi; Ric. P. G.; Controric. F.2 S. srl

Azione revocatoria - Trasferimento di immobile ipotecato - Pregiudizio per il creditore chirografario - Sussiste. (Cc, articolo 2901)

La presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di azione revocatoria non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive a opera sia del debitore che di terzi. (M.Pis.)

FAMIGLIA E FILIAZIONE

Sezione II, ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1950 - Pres. Di Virgilio; Rel. Papa; Ric. P.G.; Controric. ADER

Regime patrimoniale - Donazione obnunziale - Natura -Necessità di indicazione della causa nell'atto pubblico - Sussiste. (Cc, articoli 171, 782 e 809)

La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio»; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 28 gennaio 2026 n. 1899 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. C.C.P.V.S.; Controric. A.B.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Estinzione per mancata o tardiva riassunzione - Conseguenze. (Cpc, articoli 310, 384 e 393)

Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, deve ritenersi, comunque, applicabile il disposto di cui all'articolo 310 del cpc, con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1774 - Pres. Scarano; Rel. Giraldi; Ric. D.D.L.; Controric. C.A.S. soc. coop

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Alternativa ricostruzione del fatto rispetto alla sentenza - Inammissibilità. (Cc, articoli 2697 e 2901; Cpc, articolo 360)

Nel ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. Nell'ambito del sindacato di legittimità non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (M.Pis.)

Sezione III, sentenza 28 gennaio 2026 n. 1922 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. S.A.; Int. R.G.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Procura priva di riferimenti al provvedimento impugnato - Inammissibilità del ricorso. (Cpc, articolo 365)

L'esistenza, nel contenuto della procura, di espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, e l'assenza di ogni riferimento in essa al provvedimento impugnato comportano pertanto che il ricorso per cassazione debba essere dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2026 n. 1584 - Pres. Manna; Rel. Amendola; Pm (diff.) Orrù; Ric. S.N.; Controric. A.M.T.A.B.

Licenziamento - Per una determinata causa - Intimazione di un secondo licenziamento - Fondato su causa diversa - Ammissibilità - Conseguenze. (Legge 148/31, articolo 53)

Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. I giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice che ha accertato la legittimità del primo licenziamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro, precludendo ogni effetto al secondo atto risolutorio. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 25 gennaio 2026 n. 1621 - Pres. Doronzo; Rel. Michelini; Ric. F.V.; Controric. A.S.

Licenziamento - Privo di giusta causa - Indennità risarcitoria - Misura valutata esclusivamente dal giudice di merito. (Legge 604/66, articolo 8; Cc, articoli 2697, 2712 e 2727)

In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'articolo 2 della legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 28 gennaio 2026 n. 1904 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. C.A.M.S.T.; Int. P.C.

Rapporto di lavoro - Anzianità di servizio - Oggetto di atti dispositivi - Esclusione - Autonoma prescrizione - Esclusione. (Cc, articoli 1362 e 2700)

L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è uno stato (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico - ne integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva); consegue che essa - come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi od abdicativi) - così non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su di essa si fondano. Pertanto, l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: azionabilità che può essere esclusa solo dalla prescrizione, eventualmente maturata, di tali diritti. (M.Pis.)

MANDATO

Sezione I, ordinanza 31 gennaio 2026 n. 2076 - Pres. Iofrida; Rel. Caprioli; Ric. C. spa; Controric. C.F.S.S. scarl

Rappresentanza - Persone giuridiche - Mandato al difensore - Necessità di dimostrazione da parte della persona fisica della sua qualità - Esclusione . (Cpc, articoli 75, 83, 91, 94 e 132)

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1566 - Pres. Carrato; Rel. Papa; Ric. I.L.B. sas; Controric. G.F.

Ricognizione di debito e promessa di pagamento - Natura di confessione - Esclusione - Ente collettivo - Necessità di poteri rappresentativi - Sussiste. (Cc, articoli 2727 e 2729)

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata, sicché, con riferimento ad un ente collettivo, devono essere rilasciate da persona munita dei relativi poteri rappresentativi. (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione II, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1763 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. T.A.M.; Res. C.F.

Decorrenza - Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario - Termine decennale. (Cc, articoli 2935 e 2946)

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che inizia, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex articolo 2935 del codice civile, non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione II, ordinanza 30 gennaio 2026 n. 2002 - Pres. Cavallino; Rel. Besso Marcheis; Ric. L.L.G.; Controric. A.F.

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Pendenza - Dal deposito del ricorso - Effetti. (Cc, articolo 1284)

Il giudizio monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso, a condizione che il ricorso e il decreto d'ingiunzione siano stati successivamente notificati, cosicché la notifica del ricorso e del decreto costituisce la condizione per il verificarsi della litispendenza, il cui avveramento retroagisce a questi fini al momento del deposito del ricorso. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1769 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. F.D.; Controric. C.C.A.

Azioni di difesa - Rivendicazione - Prova - Onere a carico dell'attore - Contenuto. (Cc. articoli 948, 2697 e 2909)

Nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 24 gennaio 2026 n. 1608 - Pres. Vincenti; Rel. Valle; Ric. AULSS 5 P.

Prova documentale - Assunta in altri giudizi - Valore indiziario - Libera valutazione da parte del giudice - Sussiste. (Cc, articoli 1306 e 2729; Cpc, articolo 310)

I verbali di prove assunte in altri giudizi - civili, penali o amministrativi - comprese le consulenze tecniche e le perizie ivi espletate, hanno valore di semplice indizio, indipendentemente dal fatto che siano stati formati in un giudizio tra le stesse o tra diverse parti. Tali elementi possono pertanto essere liberamente valutati dal giudice civile, il quale non è vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso e precedente processo. (M.Pis.)

PUBBLICO IMPIEGO

Sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2026 n. 1573 - Pres. Manna; Rel. Leone; Pm (conf.) Celentano; Ric. C.M.; Controric. S.L.I. spa

Azione di danno in sede civile nei confronti del dipendente - Per violazione di obbligazione civile, legale o contrattuale - Giudizio per gli stessi fatti avanti la Corte del conti - Violazione del ne bis in idem - Esclusione. (Dlgs 174/2016, articolo 3; Cc, articoli 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370)

Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla Pa, avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pa e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 31 gennaio 2026 n. 2075 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Buconi; Ric. N.F.; Controric. E.S.C.R.I.

Inquadramento - Dipendente assegnato allo svolgimento di mansioni superiori - Diritto a una retribuzione proporzionale - Sussiste. (Dlgs 165/2001, articolo 52)

In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del Dlgs n. 165/2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'articolo 36 della Costituzione, a condizioni che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 24 gennaio 2026 n. 1610 - Pres. Vincenti; Rel. Valle; Ric. A.S.U.F.C.

Danno - Alla persona - Responsabilità sanitaria - Prova da parte del paziente del nesso di causalità - Necessità. (Cpc, articoli 360 e 384)

Incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione II, ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1556 - Pres. Mocci; Rel. Cortesi; Ric. P.A.; Res. M. G.

Nullità - In caso di decisione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa - Insanabilità. (Cpc, articolo 702 bis; Dpr 115/2002, articolo 130)

La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione. (M.Pis.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione I, ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1999 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani

Divorzio - Assegno divorzile - Divergenza tra i redditi - Correlazione adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - Parametro non rilevante per l'assegno divorzile - Natura assistenziale, compensativa e perequativa - Ex articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - Diritto alla ripetizione delle somme erogate - Per accertamento insussistenza ab origine dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno. (Legge 898/70, articolo 5; Cc, articolo 156)

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell'assegno di divorzio. (M.Pis.)

USI E CONSUETUDINE

Sezione II, ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1765 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. V.L.; Controric. F.M.

Usi civici - Impugnazioni delle decisioni dei commissari - Reclamo alla corte d'appello o ricorso per cassazione -Presupposti. (Legge 1766/27, articoli 29, 31 e 32)

Le decisioni dei commissari agli usi civici sono soggette a reclamo alla corte d'appello, previsto dall'articolo 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, se riguardano l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di promiscuo godimento, la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni e la rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, tali pronunce sono soggette al ricorso per cassazione, previsto dall'articolo 111 della Costituzione, esperibile nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza anziché in quello ridotto di quarantacinque giorni stabilito per i ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla sezione speciale. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1991 - Pres. Cavallino; Rel. Trapuzzano; Ric. C.S.; Int. S.S.

Contratto preliminare - Risoluzione per mancanza di qualità promesse - Qualità essenziali. (Cc, articoli 1489 e 1497)

Le "qualità promesse" che legittimano l'azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'articolo 1497 del codice civile comprendono tutte le qualità che siano state contrattate sia in modo esplicito, secondo la lettera del contratto, sia in modo implicito, secondo la sua interpretazione logica; può trattarsi naturalmente sia di qualità varie, secondo le esigenze o il gusto del compratore, sia di qualità più o meno importanti, più o meno utili o puramente di forma. Oppure ancora può trattarsi di qualità essenziali per l'uso, uso che non sia stato specificato nel contratto o che, seppure indicato in contratto, non rientri nella comune esperienza (con la conseguente atipicità o particolarità di tali qualità), altrimenti si tratterebbe di "qualità essenziali" secondo l'ulteriore locuzione di cui all'articolo 1497 del codice civile. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 gennaio 2026 n. 2050 - Pres. Cavallino; Rel. Trapuzzano; Ric. P.L.; Controric. M.S.

Risoluzione parziale - Nei contratti a esecuzione istantanea - Ammissibilità - Presupposti. (Cc, articoli 1382, 1453, 1458 e 2932)

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'articolo 1458 del codice civile per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (M.Pis.)

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