DIVISIONE
Divisione immobiliare - Vendita dei beni - Impugnabilità del provvedimento del giudice - Validità delle regole del giudizio di cognizione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 576, 615, 617, 713 e 788)
IL PRINCIPIO
Qualora durante il corso del giudizio di divisione immobiliare il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'articolo 788 del cpc, la vendita di beni immobili, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e soltanto quelli del giudizio di divisione, sicché il provvedimento in questione emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi.
L'indivisibilità di un bene non impedisce che si compia la divisione, sebbene questa, non essendo possibile il frazionamento in natura, debba avvenire con le diverse modalità prescritte dalla legge, tra cui l'assegnazione, nel rispetto del principio comunemente accettato del favor divisionis che, da un lato, non impedisce che si compia la divisione in qualunque tempo (articoli 713 e 1111 del codice civile) e, dall'altro, non presuppone inderogabilmente la tutela del diritto dei singoli partecipanti alla comunione a ricevere, con riferimento all'oggetto, una porzione in natura, venendo ciascun condividente tutelato, in caso di indivisibilità del bene, con mezzi indiretti quali il pagamento di conguaglio o la vendita. L'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerarsi fra loro antitetiche, con la conseguenza che, se la parte avanza inizialmente la prima e poi chiede la vendita in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza (Cassazione, sentenze n. 26944/18 e n. 24728/11), così come se, dopo la richiesta di vendita, chiede l'assegnazione del bene per l'intero con addebito dell'eccedenza alla sua porzione, il giudice non può vendere, ma è tenuto a provvedere in conformità della richiesta, salvo la comprovata esistenza di gravi motivi concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc. - Presupposti. (Cc, articoli 2457, 2639 e 2697)
IL PRINCIPIO
La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 del codice civile, censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del cpc, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
Richiamando la pronuncia n. 20867/20 delle sezioni unite, la Corte ha ribadito che la violazione dell'articolo 115 del cpc rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'articolo 116 del cpc è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova. (M.Pis.)
AVVOCATO
Giudizi disciplinari e sanzioni - Scelta della sanzione irrogata - Possibilità di disamina in sede di legittimità - Solo nel caso di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge - Sussiste. (Cpc, articolo 360; Cdf articoli 9, 63, 64)
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, non possono costituire oggetto di controllo in sede di legittimità, in quanto le decisioni del Cnf in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione, dinanzi alle Sezioni Unite, solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che quell'accertamento e quell'apprezzamento non possono venire in rilievo se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (M.Pis.)
DIVISIONE
Giudizio di divisione - Fasi dichiarative ed esecutive - Contenuto - Effetti. (Cpc, articoli 295, 337, 785 e 789)
Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase, l'ordinanza che, ai sensi dell'articolo 785 del cpc, disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex articolo 789, comma 3, del cpc, la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Disciplina urbanistica - Nuova costruzione - Caratteristiche - Non solo edificazione di un manufatto in un'area libera ma anche la ristrutturazione del medesimo - Sussiste. (Dm 1444/68 articolo 9; Cc, articolo 873)
Nella nozione di nuova costruzione si intende qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. Rientrano nella nozione di nuova costruzione, pertanto, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente. (M.Pis.)
Disciplina urbanistica - Ristrutturazione - Presupposti - Differenza con la ricostruzione - Effetti. (Cc, articoli 873, 877, 901, 905e 907)
La semplice ristrutturazione si verifica ove l'intervento edilizio, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbia interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione (come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze) allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o volontaria demolizione, dette componenti, con aumenti della volumetria. (M.Pis.)
Distanze legali - Piantumazione in violazione delle distanze - Conseguenze - Estirpazione - Ammissibilità. (Cc, articoli 892, 894, 896)
Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'articolo 892 del codice civile non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo, dovendosi d'altro canto, considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse la perdita degli alberi, relativo problema verrebbe in rilievo soltanto in sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa preposta all'osservanza del vincolo. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Procedimento esecutivo - Prelazione del creditore pignoratizio - Necessità dell'identificazione del bene nella scrittura di pegno - Sussiste. (Cc, articolo 2787)
Agli effetti dell'articolo 2787, comma 3, del Cc, in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della sua fonte. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Accertamento del passivo - Credito privilegiato su beni - Presenza dei medesimi nella massa attiva - Necessità - Esclusione. (Legge fallimentare, articolo 93)
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l'eventuale mancanza all'attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso - dato che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza -, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso. Ne consegue che al fine dell'ammissione in sede privilegiata è sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Chiamata del terzo in garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Conseguenza - Inscindibilità delle cause - Effetti. (Cpc, articoli 331 e 332)
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex articolo 331 del cpc, sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Autosufficienza del ricorso - Contenuto degli atti. (Cpc, articoli 101, 112 e 414; Cc, articolo 2697)
Perché il principio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Decisione della controversia di appello senza concedere i termini per le comparse conclusive o senza attendere la loro scadenza - Nullità della decisione. (Legge fallimentare, articolo 99; Cpc, articolo 360)
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendone la nullità "per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive" (ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria) non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; - la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero (come nel caso in esame) "senza attendere la loro scadenza", comporta di per sé la nullità della pronuncia impugnata per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa; - la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è, infatti, riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata allegazione della sentenza impugnata - Conseguenze. (Cpc, articoli 327, 360, 409 e 421)
Nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all'articolo 327 del Cpc, procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 369 del Cpc e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Anche nel caso di contestazione di errori del giudice di merito - Necessità. (Cc, articoli 155 e 315 bis; Cpc, articoli 112, e 360)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito ed impone che il contenuto del motivo di impugnazione asseritamente trascurato sia sufficientemente determinato, in modo da renderlo pienamente comprensibile, e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Revocazione - Errore di fatto - Presupposti. (Cpc, articoli 391-bis, ter e quater e 395)
È equiparabile all'errore di fatto revocatorio l'errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli articoli 391-bis e 395, comma 1, n. 4, del cpc, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto; ciò perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Rinuncia - Mancata accettazione della controparte - Effetti. (Cpc, articolo 391)
La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, ciò si evince anche dal quarto comma dell'articolo 391 del Cpc, come modificato dal Dlgs n. 40 del 2006, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione della controparte, pur estinguendosi il processo, non operando l'articolo 391, comma 4, del cpc, spetta al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento illegittimo - Lavoratore a tempo determinato - Risarcimento - Contenuto. (Cc, articoli 2118 e 2119)
In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere, a titolo di risarcimento, la retribuzione che avrebbe maturato fino al termine naturale del contratto; ma, in caso di legittima interruzione anticipata, non può vantare il diritto all'indennità che la legge attribuisce solo al lavoratore a tempo indeterminato, a meno che tale diritto non sia previsto da una fonte contrattuale. (M.Pis.)
Mansioni - Lavoro dirigenziale - Requisiti da accertare in sede giudiziale - Conseguenze. (Cpc, articolo 384; Cc, articoli 1362, 2094, 2222 e 2229)
Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro - Anzianità di servizio - Insegnanti - Diritti patrimoniali - Prescrizione degli scatti retributivi - Liquidazione di quelli successivi - Criteri. (Cpc, articoli 100, 414 e 437; Cc articolo 2934)
L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro - Anzianità di servizio - Verifica giudiziale - Accertamento senza limiti di tempo - Ammissibilità. (Cc, articolo 2934)
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Riassunzione della causa - Idoneità sia della forma del ricorso che di quella della citazione - Presupposti - Limiti. (Cpc, articoli 300, 305 e 307)
Ai fini della riassunzione del giudizi interrotto deve ritenersi valido ed efficace sia un atto che, tempestivamente compiuto, abbia la forma del ricorso sia un atto che, tempestivamente compiuto, abbia la forma della citazione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della tempestività della stessa, assume carattere decisivo la disciplina propria di ciascuno dei due tipi di atto, vale a dire il deposito del ricorso presso la Cancelleria del giudice adito ovvero la notificazione dell'atto di citazione nei confronti della controparte. L'atto di riassunzione del processo, non introduce un nuovo procedimento, ma ha solo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente ma quiescente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa, ovvero l'idoneità, al di là della specifica forma, a raggiungere lo scopo processuale in parola. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Infortuni sul lavoro - Premio per l'assicurazione - Dovuto dalle cooperative ai soci lavoratori occupati - Determinazione. (Dlgs 423/01, articolo 3; Dpr 1124/65, articoli 41 e 42)
Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuto dalle società cooperative per i soci lavoratori occupati, non può calcolarsi in base alla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell'articolo 3, comma 4, del Dlgs 423 del 2001, poiché tale disposizione non ha comportato l'abrogazione o la deroga della normativa a cui è assoggettata la determinazione del predetto premio e, cioè, la disciplina, di natura speciale rispetto a quella generale dettata dall'articolo 41 del Dpr n. 1124 del 1965, dei premi speciali unitari di cui all'articolo 42 del medesimo Dpr, che rinvia a tal fine ad un apposito decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore, cosicché la determinazione del premio operata in tal modo è modificabile solo con un nuovo decreto ministeriale. (M.Pis.)
Invalidità civile e cecità civile - Handicap - Decadenza semestrale di cui al terzo comma dell'articolo 42 del Dl 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003 - Applicazione dell'articolo 34, comma 1, del Dl n. 18 del 2020. (Legge 326/03, articolo 42; Dl 18/20, articolo 34)
Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del Dl n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'articolo 34 del Dl n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'articolo 83, comma 2, del medesimo Dl. (M.Pis.)
PRIVACY
Tutela dei dati personali - Procedimento dinanzi al Garante - Duplicità delle fasi - Conseguenze. (Legge 241/90, articolo 2; Legge 689/81, articolo 14; Dlgs 196/03, articolo166)
In tema di trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentale dell'Autorità garante, finalizzata all'accertamento di violazioni ed alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi logicamente e cronologicamente distinte: la prima di natura investigativa o preistruttoria e l'altra di natura sanzionatoria in senso stretto. Il termine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2 dell'allegato "B" del regolamento del Garante n. 2 del 2019 si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria che culmina con l'effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della contestazione. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Danno - Liquidazione in via equitativa - Contestazione in sede di legittimità - Presupposti. ( Dlgs 367/96, articolo 22; Dpr 117/11, articolo 3)
L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. Detta liquidazione può essere sindacata da parte della Corte di cassazione solo quando il giudice di merito l'abbia operata senza dar conto in motivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato a contemperare prudentemente. (M.Pis.)
Presunzioni - Decisione assunta in mancanza dei caratteri individuatori - Censura in cassazione ex articolo 360 n. 3 del cpc - Ammissibilità. (Cc, articoli 1252, 2727, 2729 e 2909)
In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'articolo 360, n. 3, del cpc (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'articolo 2729 del codice civile, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette a infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'articolo 360 n. 5 del cpc. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità sanitaria - Incompletezza della cartella clinica - Rilevanza ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'operato del sanitario ed il danneggiato - Sussiste. (Cc, articolo 2733)
L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza o meno di un valido nesso causale tra l'operato sanitario e il danneggiato, in forza del noto ed evidente principio della vicinanza della prova. (M.Pis.)
Responsabilità sanitaria - Violazione degli obblighi di controllo sulle procedure di trasfusione - Responsabilità concorsuale della Regione - Ammissibilità. (Legge 724/94, articolo 6)
In caso di accertata responsabilità dell'ospedale o dell'azienda sanitaria per violazione degli obblighi di controllo e sorveglianza sulle procedure di trasfusione (accertamento che in questo caso è coperto dal giudicato) la Regione deve essere considerata responsabile in via concorsuale e solidale con tali enti per effetto di successione ex lege nei rapporti obbligatori di pertinenza degli stessi ai sensi dell'articolo 6 della legge 724/1994, responsabilità non esclusa dalla sopravvenuta legge regionale calabra n. 2/1996. (M.Pis.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno di mantenimento - Pretesa del coniuge obbligato di escludere dai propri redditi gli utili non distribuiti dalla sua società - Inammissibilità. (Cc, articoli 156, 337-ter e 445)
Il coniuge separato obbligato a versare l'assegno di mantenimento all'ex non può pretendere l'esclusione dai propri redditi degli utili non distribuiti della società di cui è socio. Pertanto, i risultati positivi realizzati dalla società, anche se non distribuiti come dividendi, rientrano legittimamente nella valutazione comparativa che fa il giudice della separazione chiamato a fissare l'obbligo di corrispondere il mantenimento all'altro coniuge e a stabilirne l'esatta entità. (M.Pis.)
Assegno divorzile - Funzione compensativa - Sacrificio del richiedente durante la vita matrimoniale e contributo alla formazione del patrimonio comune - Sussiste. (Legge 898/70, articolo 5; Cc, articolo 155)
In relazione all'assegno divorzile, la funzione compensativa, che deve trovare sussistenza in uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, deve trovare ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; dunque, presuppone non soltanto un sacrificio del richiedente per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali, ma anche che ciò è avvenuto in ragione del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal medesimo per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, ovvero di altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune. (M.Pis.)
Separazione - Violenza fisica e morale - Riconoscimento dell'addebitabilità al suo autore - Sussiste. (Cc, articoli 151 e 156)
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Liquidazione - Aumento o diminuzione degli importi rispetto ai parametri - Necessità di motivazione del giudice - Sussiste. (Dm 55/14, articoli 4 e 5)
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Dm 55/2014 l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (M.Pis.)


