MANDATO
Ratifica del contratto - Necessità dell'atto scritto - Ammissibilità anche con l'atto processuale sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura - Sussiste. (Cc, articoli 1325, 1326, 1388, 1399, 1704 e 2208)
Se è vero dunque che la ratifica non può essere desunta da meri comportamenti equivoci o da atti che presuppongano genericamente l'esistenza di rapporti tra le parti, ma deve manifestare, anche implicitamente, purché per iscritto, la volontà del rappresentato di fare proprio lo specifico negozio concluso dal soggetto privo di poteri, è altresì vero che, in tema di contratti per i quali sia richiesta la forma scritta, la ratifica può risultare anche da un atto processuale sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura, purché esso contenga una manifestazione scritta univoca di adesione al negozio e non sia compatibile con la mera utilizzazione difensiva dell'atto o con la contestazione della sua riferibilità soggettiva; resta, per contro, insufficiente la mera conoscenza del negozio, l'esecuzione di prestazioni di significato non univoco o la produzione del documento in giudizio quando questa sia funzionale a dedurne l'invalidità, l'inefficacia o la caducazione. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Delegazione, espromissione e accollo - Espromissione - Accordo tra creditore ed espromittente - Conseguenze. (Cc, articoli 1272 e 1299)
Nell'espromissione, l'unico accordo che rileva è quello tra il creditore e l'espromittente e la sua causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, non certo dall'eventuale intesa esistente fra l'espromittente e il debitore che, invece, ai fini della configurabilità dell'espromissione, è irrilevante. Siffatta intesa può incidere, se del caso, in una seconda fase, sui rapporti fra obbligato e terzo, sempre fermo rimanendo, però, il diritto di rivalsa dell'espromittente nei confronti del debitore giacché quest'ultimo, ove non espressamente liberato dal creditore, rimane solidamente obbligato con l'espromittente che ha, pertanto, diritto di regresso nei suoi confronti in base alle norme sulle obbligazioni solidali ex art. 1299 del codice civile. (M.Pis.)
POSSESSO
Azione nei confronti del proprietario ai fini dell'usucapione - Atto dispositivo del proprietario in favore dei terzi - Irrilevanza. (Codice civile, articoli 1158, 1164, 1165, 2944 e 2967)
Fermo restando che nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo, tuttavia, laddove il possessore tenga condotta attiva, specie intervenendo nel negozio inter alios, il giudice del merito dovrà accertare, anche tenendo conto del complesso delle emergenze di causa, se con una tale condotta il possessore abbia inteso riconoscere la piena signoria del proprietario. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Litisconsorzio facoltativo - Interruzione del giudizio e mancata riassunzione nei confronti di alcuni litisconsorti facoltativi - Effetti. (Cpc, articoli 303, 307 e 343)
In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex articolo 307 del Cpc relativa ad uno dei convenuti originari. (M.Pis.)
Litisconsorzio facoltativo - Valore della causa - Rilevanza alla domanda di valore più elevato - Conseguenze ai fini della liquidazione del compenso al legale. (Cc, articoli 2697, 2727, 2729 e 2901; Cpc, articolo 103; Dm 55/14, articolo 4)
In caso di litisconsorzio facoltativo ex articolo 103 del Cpc, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, Dm n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Contributi e prestazioni - Riscossione - Opposizione alla cartella - Giudizio ordinario - Onere probatorio dell'ente. (Cpc, articoli 416, 421, 437; Cc, articolo 2697)
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (oggi avviso di addebito) dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Contributi e prestazioni - Riscossione - Opposizione alla cartella - Giudizio ordinario - Onere probatorio dell'ente. (Cpc, articoli 416, 421, 437; Cc, articolo 2697)
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (oggi avviso di addebito) dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica d'ufficio - Accertamento di fatti diversi da quelli dedotti dalle parti - Nullità - Rilevabile d'ufficio. (Cpc, articoli 112, 132 e 161)
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura civile (M.Pis.)
Consulenza tecnica d'ufficio - Finalità esplorative e supplenza in caso di carenza probatoria - Inammissibilità. (Cc, articoli 1453, 1495; Cpc, articoli 83, 183 e 187)
La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di valutazione dei fatti già allegati e provati o, nei limiti consentiti, di accertamento tecnico di fatti rilevabili mediante specifiche competenze; essa non può avere finalità esplorativa né supplire alle carenze assertive o probatorie della parte. Il mancato espletamento della consulenza è, pertanto, censurabile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia omesso di motivare su una richiesta decisiva o abbia fondato la decisione su ragioni logicamente o giuridicamente incongrue. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Liquidazione equitativa - Natura sussidiaria e non sostitutiva - Conseguenze. (Cc, articoli 1226 e 2697)
Presupposto indefettibile per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è l'esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico, sopperendo l'equità a far fronte a situazione di impossibilità, o di estrema o di particolare difficoltà, di prova del danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Con il che prende corpo e si giustifica l'implementazione del criterio, non sostitutivo, ma sussidiario e residuale rimesso al prudente apprezzamento da parte del giudice. La liquidazione equitativa del danno, infatti, ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa, inoltre, ha natura non sostitutiva, perché a essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. (M.Pis.)
SERVITÙ
Acquisto - Per usucapione - Mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dal codice - Ammissibilità. (Cc, articolo 873)
È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem". (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Impresa familiare - Liquidazione della quota del collaboratore - Applicazione del correttivo della "fiscalità latente" - Esclusione. (Cc, articoli 230 bis, 2082, 2289 e 2426)
In tema di impresa familiare, nella liquidazione della quota spettante al collaboratore ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile non può essere applicato il correttivo della cosiddetta "fiscalità latente", correlato all'eventuale tassazione delle plusvalenze derivanti da futura cessione dell'azienda, poiché tale evenienza attiene al rischio d'impresa gravante esclusivamente sul titolare e non incide sul diritto del collaboratore alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Consulenza tecnica stragiudiziale - Rimborso - Necessità della domanda e della prova - Sussiste. (Cpc, articoli 91, 92, 342 e 434; Dlgs 209/05, articolo 20)
Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Collazione - Imputazione del valore del bene alla quota del coerede - Eccedenza del valore del bene donato rispetto alla quota - Versamento dell'equivalente pecuniario - Necessità. (Cc, articoli 713, 727, 728 e 746)
L'articolo 746 del codice civile, nell'ipotesi di imputazione del valore del bene alla quota del coerede tenuto alla collazione, ha considerato il caso in cui il valore del bene donato sia inferiore o al massimo uguale al valore della quota ereditaria. Nel caso di eccedenza del valore del bene donato sul valore della quota ereditaria - caso nel quale in genere il donatario, che sia stato chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, preferisce rinunziare all'eredità e sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta - l'articolo 746 del codice civile non può essere interpretato nel senso che il donatario, se sceglie di conferire per imputazione, può trattenere la differenza: per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario. (M.Pis.)
Successioni - Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Termine per la liquidazione delle attività - Inosservanza - Effetti. (Cc, articoli 498, 500, 503 e 505)
In tema di eredità accettata con il beneficio dell'inventario, il termine di cui all'articolo 500 del codice civile si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest'ultima non siano state proposte opposizioni, l'assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l'inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario. (M.Pis.)


