APPALTI

Sezione I, ordinanza 29 giugno 2026 n. 22232 - Pres. Mercolino; Rel. Abete; Ric. A.E.E.P.C.V.; Controric. G.L.

Vizi dell'opera - Venditore dell'immobile quale costruttore del bene - Applicabilità dell'articolo 1669 del codice civile - Ammissibilità. (Cc, articoli 1667 e 1669)

IL PRINCIPIO

L'articolo 1669 del codice civile trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi.

Nota

Secondo quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cassazione, sentenze n. 4936/2081 e n. 8026/2004) i principi che regolano la responsabilità dell'appaltatore ex articolo 1667 codice civile per le difformità e i vizi dell'opera sono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell'edificio, prevista dall'articolo 1669 del codice civile e, pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione - che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull'opera realizzata - concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur re stando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall'originario compimento dell'opera, si sostituisce a quello originario e che, conseguentemente, impedisce il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità, stabilita in un anno dalla denuncia, in base all'ultimo comma del citato articolo 1669 del codice civile. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 26 giugno 2026 n. 21865 - Pres. Scarpa; Rel. Pizzella; Ric. M.R.; Controric. C.V.T. 4-68 T.

Parti comuni - Balconi - Esclusione - Spese di rivestimento del parapetto e della soletta di proprietà esclusiva - Funzione estetica - Condominialità dell'onere. (Cc, articoli 1117, 1123, 1136 e 1137)

IL PRINCIPIO

I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Tuttavia, le spese per il rivestimento del parapetto e della soletta del balcone di proprietà esclusiva, se tali porzioni svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi e ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole, restano a carico del condominio, giacché necessarie per la conservazione del diritto comune in re aliena al rispetto del decoro architettonico dell'intero fabbricato.

Nota

Come precisato dalla Corte nella decisione n. 40827/2021, in tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Pertanto, non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'articolo 1136 del codice civile. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22507 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. M.M.; Controric. S.T. srl

Contratto - Inadempimento - Risoluzione - Risarcimento danni per mancato guadagno - Prova. (Cc, articoli 1223, 1226, 1385 e 2697)

In tema di appalto, grava sull'appaltatore, che chieda di essere risarcito del mancato guadagno conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, a tal fine dovendo tenersi conto non solo del costo delle forniture (ovvero dell'utile lordo), ma anche di tutte le spese e degli oneri per la realizzazione e consegna dell'opera. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22506 - Pres. Falaschi; Rel. Cavallino; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. D.C.C.; Controric. S.V.

Difformità e vizi dell'opera - Riconoscimento da parte dell'appaltatore -Automatica assunzione dell'obbligo di emendare l'opera - Esclusione. (Cc, articoli 1310, 1669, 2043 e 2945)

Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in Capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera che, ove configurabile, si concreta in una nuova e distinta obbligazione soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale; con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi di prescrizione previsti in tema di appalto. (M.Pis.)

COMUNIONE

Sezione II, ordinanza 26 giugno 2026 n. 22002 - Pres. Fortunato; Rel. Penta; Ric. D.F.M.; Int. D.G.P.

Domanda di scioglimento di comunione - Fabbricato abusivo - Mancanza della documentazione attestante la regolarità dell'edificio - Conseguenze. (Dpr 380/2001, articolo 46; Legge 47/1985, articolo 40; Cc, articolo 713)

Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e dall'articolo 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 del codice civile, sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 26 giugno 2026 n. 21842 - Pres. Scarpa; Rel. Pastore; Ric. P.L.; Controric. C.S.A. 5 M.

Assemblea - Delibera viziata per mancanza delle maggioranze - Onere della prova. (Cc, articoli 1118, 1120 e 1136)

Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'articolo 1136 del codice civile e che l'eventuale mancanza di apposita tabella non costituisce ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate, in quanto le tabelle hanno la funzione di agevolare lo svolgimento dell'assemblea e, in generale, la gestione del condominio, ma non le condizionano irrimediabilmente. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 27 giugno 2026 n. 22027 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. A.E.; Controric. T.A.

Parti comuni - Presunzione di condominialità di un bene - Vincibile con le risultanze del titolo che ha originato il condominio - Sussiste. (Cc, articoli 1117, 1118 e 1119)

Per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, e poi che sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Ove poi debba applicarsi l'articolo 1117 del codice civile, bisogna considerare che tale norma non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 30 giugno 2026 n. 22418 - Pres. Di Marzio; Rel. Romano; Ric. E.F. srl; Controric. S.L.

Contratto d'opera - Cessione - Differenze con la cessione di credito - Contenuto. (Cc, articolo 1260)

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 30 giugno 2026 n. 22416 - Pres. Di Marzio; Rel. Romano; Ric. F.S.; Controric. AMCO spa

Di garanzia - Assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante - Conseguenze - Inapplicabilità del disposto dell'articolo 1957 del codice civile - Limiti. (Cc, articoli 1362, 1363, 1369, 1370, 1418, 1419, 1945, 1956 e 2697)

Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'articolo 1957 del codice civile, salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali. (M.Pis.)

DIVISIONE

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22500 - Pres. Cirillo; Rel. Tedesco; Ric. G.E.; Controric. G. A.A.

Giudizio di appello - Richiesta di attribuzione di determinati beni - Ammissibilità - Formulazione della richiesta nella conclusionale - Inammissibilità. (Cc, articoli 720, 723, 726, 754 e 755)

In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 giugno 2026 n. 22491 - Pres. Fortunato; Rel. Pizzella; Ric. S.S.; Int. S.G.

Progetto di divisione - Esecutività - Azione di rescissione - Presupposti - Limiti. (Cc, articoli 763, 769 e 2909)

Nell'ipotesi in cui il giudizio di divisione si concluda con l'ordinanza emessa dal giudice istruttore, che dichiara esecutivo il progetto di divisione, perché non è sorta contestazione alcuna sul progetto stesso, il provvedimento giurisdizionale ha il contenuto di un semplice controllo di legalità del procedimento e di conferimento di esecutorietà al titolo, mentre gli effetti sostanziali della ripartizione si ricollegano all'accordo delle parti, cioè a un atto negoziale; risulta quindi naturale, in tal caso, che la divisione, pur essendo compiuta attraverso un procedimento giudiziale e conclusa con un provvedimento del giudice, sia soggetta all'azione di rescissione, salvo che questa non sia preclusa da eventuali sentenze pronunciate, nel corso del procedimento divisionale, circa il valore dei beni. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22511 - Pres. Falaschi; Rel. Amato; Pm (conf.) Troncone; Ric. B.A.; Controric. G.A.

Costruzione edilizia - Opera non completamente interrata, solida e stabile - Sporgenze negli edifici - Balconi aggettanti. (Cc, articoli 873, 877 e 905)

La nozione di costruzione è unica, non modificabile neppure dai regolamenti comunali, stante la loro natura di norme secondarie; essa non si identifica in quella di edificio, ma consiste in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa e dalla tecnica costruttiva adoperata. Rientrano nel concetto civilistico di costruzione le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza. I balconi costituiscono, quindi, corpo di fabbrica computabile ai fini del calcolo delle distanze, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione I, sentenza 28 giugno 2026 n. 22194 - Pres. Mercolino; Rel. Scalia; Pm (conf.) D'Aquino; Ric. C.M.A.; Controric. I.F. srl

Espropriazioni per pubblica utilità - Controversie per la determinazione dell'indennizzo - Devoluzione della lite alla Corte d'appello - Sussiste. (Dpr 327/2001, articolo 42-bis)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex articolo 42-bis del Dpr n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'articolo 42 bis citato) si riferisce unicamente a uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente "contra ius" dell'amministrazione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 28 giugno 2026 n. 22177 - Pres. Mercolino; Rel. Russo; Ric. Q.S.; Controric. C.B.

Occupazione illegittima - Indennizzo - Credito unitario del proprietario del suolo - Termine di prescrizione decennale. (Dpr 327/2001, articolo 42-bis)

In tema di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del Dpr n. 327 del 2001, l'importo pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, previsto dal comma 3 per il periodo di occupazione senza titolo, non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, in quanto costituisce una componente del complessivo indennizzo unitario dovuto a seguito del decreto di acquisizione sanante, atto lecito con effetto traslativo non retroattivo. Pertanto, il credito del proprietario ha natura indennitaria unitaria, e la voce forfetaria di cui al comma 3 non integra ratei periodici autonomamente esigibili, né costituisce autonoma obbligazione avente fonte nell'atto illecito, soggiacendo quindi al termine prescrizionale ordinario decennale, che decorre dal momento in cui l'indennizzo ex articolo 42-bis avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 1 luglio 2026 n. 22557 - Pres. Giusti; Rel. Rolfi; Ric. E.D.A.; Controric. C.D.P

Procedimento - Terreno con soprassuolo arboreo - Indennizzo - Determinazione. (Dpr 327/2001, articoli 22-bis, 32 e 33)

In tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni con soprassuolo arboreo in quanto destinati ad attività vivaistica, l'indennizzo per il soprassuolo non comprende il valore intrinseco delle piante quando queste siano state rimosse e ricollocate altrove, ma è limitato alle perdite e agli oneri connessi allo spostamento delle essenze arboree (cosiddetto "scomodo"), quali costi direttamente derivanti dal pregiudizio arrecato all'azienda insistente sul fondo espropriato. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione III, sentenza 29 giugno 2026 n. 22206 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. A.M.; Controric. C.

Accertamento del passivo - Domanda dei risparmiatori per i crediti derivanti dalla perdita dell'investimento - Natura risarcitoria della domanda - Sussiste. (Cc, articoli 1310, 2043, 2055, 2943 e 2945; Legge fallimentare, articoli 72, 94 e 213)

È corretto l'operato del giudice che qualifichi la domanda dei risparmiatori di insinuazione al passivo del fallimento per i crediti derivanti dalla perdita dei loro investimenti come domanda risarcitoria, avendo il giudice il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, essendo «evidente che una "ordinaria" istanza di insinuazione avente ad oggetto la restituzione del capitale investito e andato perduto per mala gestio non può che necessariamente significare, dal punto di vista giuridico, che il risparmiatore non tanto mira a riottenere quelle stesse somme consegnate all'intermediario infedele, ma piuttosto a ripristinare il proprio patrimonio dall'inadempimento dalla corrispondente dell'intermediario deminutio derivante stesso: dunque, inequivocabilmente e al di là della stessa semantica, nella normalità dei casi una simile domanda non può che assumere natura risarcitoria. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 1° luglio 2026 n. 22576 - Pres. Terrusi; Rel. D'Orazio; Ric. B.N.L. spa; Controric. F. S. spa

Accertamento del passivo - Prova da parte della banca mutuante del proprio credito - Consegna del denaro - Sufficienza. (Cc, articolo 2697)

In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione II, sentenza 26 giugno 2026 n. 21839 - Pres. Scarpa; Rel. Cortesi; Pm (conf.) Pepe; Ric. C.G.; Controric. C.V.P.B.

Impugnazioni civili - Appello - Principio di specificità - Esposizione sommaria delle regioni di fatto e di diritto - Idoneità. (Cpc, articolo 342)

Poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il rispetto del principio di specificità è soddisfatto da un'esposizione anche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero dall'indicazione, in relazione al contenuto della sentenza appellata, dei punti e dei capi formulati, e, pur se succintamente, delle ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 26 giugno 2026 n. 21853 - Pres. Terrusi; Rel. Dongiacomo; Ric. M.A.; Controric. F.D.P.C. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omessa valutazione di un documento da parte del giudice di merito - Obblighi per il ricorrente. (Cpc, articoli 295, 360 e 366)

Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, in base all'articolo 366, comma 1°, n. 6, del Cpc, il duplice onere, imposto a pena d'inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22508 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. M.G.; Controric. M.R.

Adempimento - Quietanza - Provenienza dal creditore - Necessità. (Cc, articoli 2702, 2732 e 2733)

La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'articolo 2702 del codice civile. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22507 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. M.M.; Controric. S.T. srl

Compensazione - Impropria - Verifica d'ufficio da parte del giudice - Anche in appello - Sussiste. (Cc, articoli 1223. 1226, 1385 e 2697)

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere, d'ufficio, al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. (M.Pis.)

POSSESSO

Sezione II, ordinanza 29 giugno 2026 n. 22238 - Pres. Mocci; Rel. Cortesi; Ric. P.S.; Controric. M.D.

Accessione - Trasferimento del bene mediante un titolo idoneo al passaggio di proprietà - Necessità. (Cc, articoli 1141 e 1146)

Ai fini dell'accessione nel possesso ex articolo 1146, comma secondo, del codice civile, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori, e il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà o altro diritto reale sul bene, o comunque in grado di giustificare la traditio del bene oggetto del possesso. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 30 giugno 2026 n. 22487 - Pres. Graziosi; Rel. Pellecchia; Ric. S.D.; Int. D.M.G.

Transazione - Carenza di interesse delle parti alla pronuncia giudiziale - Conseguenze. (Cpc, articolo 112)

L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale e, una volta accertata la sopravvenuta carenza di interesse, al giudice è precluso decidere la causa nel merito, potendo provvedere, semmai, sulle spese, ove non già regolate nell'accordo. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 27 giugno 2026 n. 22025 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. C.F.; Controric. S. srl

Azioni di difesa - Regolamento confini - Incertezza del confine a seguito di usurpazione di parte del terreno ad opera del vicino - Effetto recuperatorio della proprietà - Sussiste. (Cc, articoli 948 e 950)

È correttamente qualificata actio finium regundorum e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per l'intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 giugno 2026 n. 22469 - Pres. Mocci; Rel. Pezzella; Ric. M.P.; Controric. T.P.

Azioni di difesa - Rivendicazione - Prova del diritto di proprietà o dimostrazione del compimento dell'usucapione - Necessità. (Cc, articoli 948, 2697 e 2932)

L'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova. Quando, tuttavia, il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione I, ordinanza 26 giugno 2026 n. 21846 - Pres. Terrusi; Rel. Dongiacomo; Ric. R.F.I. spa; Controric. R.D.E. spa

Danni - Da inadempimento contrattuale - Domanda congiunta con quella di risoluzione - Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 1226, 1453)

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'articolo 1453 del codice civile, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto né, a fortiori, il suo previo accoglimento; - l'azione di risoluzione, infatti, costituisce un rimedio a tutela dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell'inadempimento, il quale sussiste o meno (con tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta) indipendentemente dall'eventuale pronuncia di risoluzione; - nei contratti a prestazioni corrispettive, il contraente adempiente a fronte dell'inadempimento (o all'inesatto o tardivo adempimento) della controparte, può, dunque, senz'altro limitarsi a domandare il risarcimento del danno, senza invocare la risoluzione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 30 giugno 2026 n. 22368 - Pres. Scarano; Rel. Fiecconi; Ric. F.M.; Controric. B.C.C.D.G.

Danno - Danno all'immagine per illegittima segnalazione alla centrale rischi - Prova anche per presunzioni - Ammissibilità. (Cc, articoli 1225, 1227, 2043 e 2697)

In tema di responsabilità civile il danno all'immagine «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi», in quanto costituente «danno conseguenza», non può certamente ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Tuttavia, il danno (patrimoniale e non patrimoniale) può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 1° luglio 2026 n. 22597 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. C.L.; Controric. H.D.I. spa

Danno - Perdita di chance - Chance patrimoniale - Risarcibilità - Prova di una possibilità concreta - Necessità. (Cc, articoli 1223, 1226 e 2697)

In tema di danno da perdita di chance, la chance patrimoniale costituisce un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, distinta dal bene finale, e che la sua risarcibilità richiede la dimostrazione di una possibilità concreta, seria e non meramente ipotetica, da accertarsi secondo il criterio del "più probabile che non", ferma la successiva commisurazione del risarcimento al grado di probabilità di realizzazione del risultato utile. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 26 giugno 2026 n. 21847 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. D.L.; Controric. B.P.A.

Ipoteca - Su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore - Atto trascritto prima dell'iscrizione - Conseguenze. (Cc, articoli 2740, 2822, 2828, 2901 e 2902; Cpc, articolo 512)

L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione non è «validamente presa», siccome eseguita contro un soggetto diverso dal titolare del diritto dominicale, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di una revocatoria intentata medio tempore, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 26 giugno 2026 n. 21806 - Pres. Tedesco; Rel. Giannaccari; Ric. M.G.G.; Controric. R.T.S.N.

Amministrative - Opposizione - Notifica del decreto di fissazione dell'udienza - Amministrazione dello Stato in giudizio mediante funzionari appositamente delegati - Ammissibilità. (Dlgs 150/2011, articolo 6; Regio decreto 1611/1933, articolo 11)

Il Dlgs n. 150 del 2011, articolo 6, commi 8 e 9, stabilisce che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti deve essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato. Ciò comporta, quindi, una deroga al Regio decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, comma 1, sull'obbligatorietà della notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi di un giudizio contro le amministrazioni erariali. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione III, ordinanza 26 giugno 2026 n. 20998 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. L.S.; Controric. V.I. spa

Somministrazione del servizio di telefonia fissa - Danno da mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati dei fruitore - Perdita di chance - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità. (Cc, articoli 1218, 1223, 1226, 1227, 2043 e 2697)

In tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa che può essere fatta ed è ammessa non solo quando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione II, sentenza 30 giugno 2026 n. 22391 - Pres. Cirillo; Rel. Pirari; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. A.I. srl; Controric. C.F. ss.

Spese di giudizio civili - Spese a carico del soccombente - Valore della causa - Criteri di determinazione. (Cc, articoli 1175, 1176, 1662, 1667 e 1668; Cpc, articolo 92; Dm 55/14, articoli 4 e 5)

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione III, ordinanza 28 giugno 2026 n. 22183 - Pres. Graziosi; Rel. Fiecconi; Ric. B.V.; Controric. F.B.

Eredità giacente - Legittimazione attiva e passiva del curatore nelle cause relative - Finalità. (Cc, articoli 528, 530, 531, 1710, 1713 e 1720)

In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto. Conseguentemente, il curatore deve intendersi abilitato a difendere l'integrità giuridica ed economica di tutti i rapporti comunque compresi o riconducibili nell'eredità giacente, onde assicurare un'opportuna tutela del relativo asse contro l'accertamento pregiudizievole di eventuali responsabilità patrimoniali suscettibili di riverberarsi sulla consistenza economica dell'eredità. (M.Pis.)

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