USUCAPIONE
Accertamento giudiziale del possesso del bene - Elemento presuntivo relativo alla mera tolleranza - Nei casi di stretta parentela - Conseguenze. (Cc, articoli 1102, 1141, 1144, 1158 e 1164)
IL PRINCIPIO
In materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se un'attività corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del codice civile e sia, perciò, idonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza o della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante, anche per un lungo arco di tempo.
La Corte ha anche affermato che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'articolo 1164 del codice civile dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Revocazione - Errore revocatorio - Presupposti. (Cpc, articolo 395)
La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si rinviene ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Licenziamento - Giusta causa - Inadempienza del lavoratore - Caso simile valutato differentemente dal datore di lavoro - Irrilevanza. (Dlgs 165/01, articolo 55 bis; Cpc, articoli 115 e 116; Cc, articoli 2106 e 2119)
Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Immobili - Acquirente di bene locato - Reclamo dall'originario conduttore dei danni conseguenti al deterioramento della cosa locata - Ammissibilità. (Legge 392/78, articolo 34; Cc, articoli 1216, 1591 e 1602)
L'acquirente del bene locato, dunque, mentre non può invocare a suo favore i fatti che abbiano ormai esaurito i loro effetti al momento dell'acquisto, da tale momento può semmai reclamare i danni conseguenti al deterioramento della cosa locata ancora esistente al momento della compravendita del bene e non risarciti al precedente proprietario dato che il deterioramento medesimo costituisce uno stato permanente della cosa locata, e, analogamente, può richiedere all'originario conduttore quanto dovuto ex articolo 1591 del codice civile in relazione al periodo di protratto abusivo godimento a decorrere dal suo acquisto e sino alla effettiva consegna. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Contributi e prestazioni - Retribuzione sottoposta a base di calcolo - Stabilita dai contratti collettivi. (Cc, articoli 1362, 1363 e 2697; Legge 389/89, articolo 1)
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo"). L'istituto previdenziale che pretende un maggior carico contributivo dal datore per i propri dipendenti ha "l'onere di dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva. (M.Pis.)
Contributi e prestazioni - Soci di cooperativa - Tutela simile a quella dei lavoratori subordinati - Sussiste. (Cc, articoli 2094, 2222 e 2697)
Il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Citazione - Notifica a persona già deceduta - Inesistenza - Nullità dei provvedimenti resi successivamente - Sussiste. (Cpc, articoli 633, 645, 650 e 702-bis)
Poiché la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente (posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte) sono insanabilmente nulli (e siffatta nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) i provvedimenti pronunciati nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso. (M.Pis.)


