CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 16 giugno 2026 n. 20264 - Pres. Scoditti; Rel. Rolfi; Ric. F.M.; Controric. B.B.PLC

Contratto bancario - Prestazione di servizi di investimento - Inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale - Nullità - Esclusione. (Cc, articoli 1218, 1310, 1322, 1352, 1418, 2049, 2055, 2697, 2725 e 2729; Tuf, articolo 23)

IL PRINCIPIO

In tema di contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullità comminata dall'articolo 23, comma 1, del Tuf presidia l'osservanza della disposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentre l'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale, previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolo negoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva alla formazione dello stesso.

Nota

In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'articolo 1352 del codice civile la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20632 - Pres. Leone; Rel. Piccone; Ric. L.N.; Controric. I spa

Estinzione del rapporto - Trattamento di fine rapporto - Polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro - Effetti. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366 e 1369)

IL PRINCIPIO

Quando oggetto di interpretazione è una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro con una compagnia assicurativa per l'investimento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, la comune intenzione delle parti rilevante ai fini ermeneutici è quella dei contraenti della polizza stessa, ossia datore di lavoro e compagnia assicurativa, restando irrilevante la posizione del dipendente estraneo al contratto. Ne consegue che le delibere interne del consiglio di amministrazione del datore di lavoro, ancorché anteriori alla stipula della polizza, sono prive di rilevanza ai fini interpretativi del contratto stipulato con il terzo assicuratore.

Nota

Per i Supremi Giudici si deve escludere che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro quando, in ragione della struttura della provvista e delle modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle somme poste a garanzia del trattamento di fine rapporto. Tale principio trova il proprio fondamento giuridico nella considerazione che l'attribuzione ai dipendenti di prestazioni eccedenti il Tfr richiede una chiara e univoca pattuizione, nonché l'individuazione di una causa negoziale idonea a giustificare tale attribuzione, dovendosi altrimenti ritenere che la polizza sia stata stipulata nell'interesse proprio del datore di lavoro per assicurarsi le disponibilità economiche necessarie al pagamento del trattamento di fine rapporto. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20486 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. M.M.; Controric. B.G.

Difformità e vizi dell'opera - Accettazione della medesima - Rilevanza ai fini dell'onere della prova. (Cc, articoli 1460, 1665, 1667 e 2697)

In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'articolo 1667 del Cc indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20401 - Pres. Grasso; Rel. De Giorgio; Ric. B. srl; Controric. N.P.

Variazioni - Regime probatorio - Differenze nel caso che siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o del committente - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1370, 1371, 1659 e 1661)

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente; nel primo caso, l'articolo 1659 del codice civile richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'articolo 1661 del codice civile consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. Ora, quando, nel corso della esecuzione di un contratto d'appalto, il committente abbia chiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, con la conseguenza che il committente, al fine di conseguire il risarcimento del danno per il successivo eventuale ritardo della consegna dell'opera, è tenuto a provare la colpa dell'appaltatore. Tuttavia, alle parti è sempre consentito stabilire un nuovo termine di consegna e prevedere, in relazione ad esso, la penale per il ritardo. (M.Pis.)

ARBITRATO

Sezione I, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20419 - Pres. Acierno; Rel. Tricomi; Ric. P. srl; Controric. G.N.S.I. spa

Lodo arbitrale estero - Riconoscimento dell'efficacia - Possibilità di integrazione della documentazione nel corso del procedimento ex articolo 839 del cpc - Ammissibilità. (Cpc, articoli 839 e 840)

In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'articolo 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e dall'articolo 839, secondo comma, del cpc, configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento; ciò tuttavia non è incompatibile, né esclude che una volta intervenuta la produzione documentale da parte di colui che chiede di far valere il lodo in Italia, essa possa essere integrata sia su disposizione dell'Ufficio che ad iniziativa di parte, nel corso del procedimento ex articolo 839 del cpc al fine di consentire la verifica della regolarità formale del lodo. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione III, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20447 - Pres. e Rel. Rossetti; Ric. F.C.; Controric. G.I. spa

Danni - Omissione dolosa di avviso di sinistro - Conseguenze - Intento fraudolento o lesivo degli interessi dell'assicuratore - Necessità. (Cc, articoli 1362, 1363, 1370, 1913 e 1915)

Per i fini di cui all'articolo 1915, primo comma, del codice civile, l'omissione dolosa dell'avviso di sinistro previsto dall'articolo 1913 del codice civile comporta la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l'assicuratore a vantaggio dell'assicurato o di terzi. La voluta omissione dell'avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell'articolo 1915, secondo comma, del codice civile e può comportare la riduzione dell'indennizzo. A tale ultimo fine, l'onere di provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall'omissione (che può teoricamente anche essere pari all'intero indennizzo) spetta all'assicuratore. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20719 - Pres. Cirillo; Rel. Russo; Ric. G.M.; Controric. I. spa

Compensi - Richiesta per attività giudiziale - Rito monitorio o quello di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/2011 - Differenze per quelli relativi all'attività stragiudiziale. (Dlgs 150/2011, articolo 14; Cpc, articolo 702-bis)

A seguito all'entrata in vigore dell'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, il rito applicabile per ottenere i compensi per attività giudiziale o stragiudiziale, strettamente connessa a quella giudiziale, è, oltre al rito monitorio, quello previsto dal suddetto articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 (che si svolge, ratione temporis, nelle forme dell'articolo 702-bis del cpc, ma con l'applicazione della disciplina speciale prevista dal citato articolo 14). Al contrario, per i compensi dovuti per (tutte le altre) attività stragiudiziali il rito applicabile è quello ordinario di cognizione, o in alternativa, anche lo stesso procedimento sommario di cognizione, ma "puramente e semplicemente", ossia senza applicazione della disciplina speciale, prevista dall'art. 14 cit.. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20398 - Pres. Scarpa; Rel. Besso Marcheis; Ric. C.R.M.; Controric. M.C.

Assemblea - Delibera assembleare - Giudizio di impugnazione - Legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore - Sussiste. (Cc, articolo 1136)

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare la legittimazione processuale passiva spetta esclusivamente all'amministratore, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni: in tale giudizio il singolo condomino è legittimato a intervenire, ma, qualora il suo intervento sia volto a sostenere la validità della delibera impugnata, va qualificato come adesivo dipendente e quindi limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20684 - Pres. Scarpa; Rel. Amato; Ric. S.P.T.; Controric. G.S.

Supercondominio - Presupposti - Validità delle delibere - Calcolo delle maggioranze - Doppia tabella millesimale. (Cc, articoli 1118, 1136, 1137, 1138 e 2697)

Il supercondominio sorge ipso iure et facto quando vi siano beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane tuttavia distinto: poiché tali beni e servizi devono essere gestiti attraverso i suoi organi, il quadro entro cui collocare il problema dei quorum delle deliberazioni supercondominiali è quello dell'articolo 1136 del codice civile. Per la validità delle delibere, le maggioranze vanno calcolate in relazione sia al numero degli aventi diritto sia al valore dell'intero complesso immobiliare interessato, avendo riguardo, sul piano personale, al numero dei contitolari, e, sul piano reale, al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (o di ciascun condominio, (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'articolo 67, comma 3, del codice civile). Nel supercondominio devono esistere due tabelle millesimali, una supercondominiale e una interna ai singoli edifici. La prima, se meramente ricognitiva dei criteri legali, è approvabile con la maggioranza qualificata dell'articolo 1136, comma 2, del codice civile; se, invece, deroga ai criteri legali, richiede l'unanimità, non essendo configurabile una formazione per facta concludentia. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20556 - Pres. Di Marzio; Rel. Romano; Ric. F.G.A.G.G. sas; Controric. B.C.M.

Contratto bancario - Conto corrente - Clausola di commissione di massimo scoperto - Priva del riferimento alla periodicità del calcolo - Nullità - Esclusione - Limiti. (Cc, articoli 1188,1193,1194-1197, 2697, 2858 e 2935)

In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20364 - Pres. Scoditti; Rel. Rolfi; Ric. C.A.M.L.; Controric. B.C.C.B. soc. coop.

Contratto bancario - Contratto di intermediazione mobiliare - Inadempimento agli obblighi informativi - Rilevabilità dell'importanza della condotta da parte del giudice di merito - Conseguenze. (Cc, articoli 1175, 1375, 1453, 1455, 1458, 2033, 2727, 2728 e 2729)

L'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario può ritenersi di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'investitore allorquando il giudice di merito - con accertamento in fatto ad esso riservato e non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dalla violazione dell'articolo 132 del cpc e dell'omesso esame circa fatti decisivi ex articolo 360, n. 5), del Cpc - sia in grado di giungere alla conclusione che, pur in presenza del pieno rispetto di tali obblighi, l'investitore avrebbe comunque posto in essere l'operazione di investimento, dovendosi in questo caso escludere non solo la sussistenza del nesso causale rispetto al danno-evento lamentato ma la stessa sussistenza di un inadempimento rilevante, tale da giustificare la risoluzione del contratto. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20603 - Pres. Scrima; Rel. Gorgoni; Ric. G.P. srl; Controric. R.A.

Inadempimento - Risarcimento del danno - Debito di valore - Applicabilità della svalutazione monetaria - Sussiste. (C c, articoli 1175, 1224, 1375, 2105, 2727 e 2729)

L'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale di natura non pecuniaria costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie. (M.Pis.)

CONTRATTO DI AGENZIA

Sezione II, sentenza 17 giugno 2026 n. 20492 - Pres. Cirillo; Rel. Penta; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. C.L. srl; Controric. P. spa

Diritto alla provvigione indiretta - Ingerenza del preponente nella zona di esclusiva - Conseguenze. (Cc, articoli 1321, 1230, 1231, 1742, 1372, 1751, 1965, 2112, 2113, 2504 bis, 2558 e 2946)

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'articolo 1748, comma 2, del codice civile, il diritto alla provvigione cosiddetta indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata e indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente. (M.Pis.)

CONTRATTO DI DEPOSITO

Sezione II, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20726 - Pres. Cirillo; Rel. Graziano; Ric. Z.M.; Controric. C.G.P. s.a.

Contratto di deposito in genere - Obbligo del depositario di restituzione del bene - Deterioramento dovuto al trascorrere del tempo - Responsabilità - Esclusione. (Cc, articoli 1218, 1766 e 1768)

In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto. (M.Pis.)

DEMANIO E PATRIMONIO

Sezione I, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20602 - Pres. Mercolino; Rel. Rolfi; Ric. I. spa; Controric. C.M.

Aree pubbliche - Installazione di impianto pubblicitario - Obbligo del pagamento del canone per il rilascio dell'autorizzazione - Differenza con il canone per l'occupazione di aree pubbliche - Contenuto. (Dlgs 446/1997, articolo 63; Cc, articolo 1175; Dlgs 507/1993, articolo 9)

In caso di pubblicità effettuata su aree pubbliche, l'obbligo di pagamento del canone per il rilascio da parte dell'ente proprietario dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario, previsto dall'articolo 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada non esclude l'obbligo di pagamento del canone per l'occupazione e l'uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del Demanio e del patrimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, ai sensi dell'articolo 63, del Dlgs 446/1997, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo canone ha presupposti propri - consistenti nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchezza - mentre il secondo canone ha natura di corrispettivo per la sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell'impianto alla sicurezza stradale. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, sentenza 17 giugno 2026 n. 20471 - Pres. Orilia; Rel. Mocci; Pm (conf.) Troncone; Ric. A.M. spa; Controric. L.N

Vincoli urbanistici - Inedificabilità delle aree di rispetto stradale o autostradale - Interesse pubblico - Azioni nei confronti dell'autore della violazione . (Cc, articolo 872, 873, 2697, 2727 e 2728 della legge 24 luglio 1961 n. 729 articolo 9; Legge 6/8/67 n. 765 articolo 19)

Il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano. Allorquando l'esercizio di una autostrada venga affidato in concessione ad una società privata, questa, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all'Anas, ivi compresa, pertanto, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario contro il proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, per conseguire la riduzione in pristino. (M.Pis.)

FIDEIUSSIONE

Sezione III, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20739 - Pres. Scarano; Rel. Positano; Ric. A. spa; Controric. A. spa

Fideiussore - Obbligo di garantire l'adempimento - Esclusione - Indennizzo del beneficiario per l'inadempimento del debitore - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362, 1363, 1367, 1369, 1936 e 1945)

Il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto, e piuttosto, a tenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimento del debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamente corrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito, avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20288 - Pres. Scoditti; Rel. Romano; Ric. G.T.; Int. C.S.P.S,V.F.A.

Impugnazioni civili - Appello - Rimessione al primo giudice ex articolo 353 del Cpc - Condanna alle spese legali - Necessità. (Cpc, articoli 91, 336 e 353)

Il giudice d'appello, ove rimetta le parti davanti al primo giudice riconoscendo la giurisdizione da questi negata, ai sensi dell'articolo 353 del cpc (nella versione antecedente alla sua abrogazione per effetto del Dlgs n. 149 del 2022), deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese dell'appello, anche di quelle del giudizio di primo grado. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20721 - Pres. Cirillo; Rel. Graziano; Ric. A. spa; Controric. F. sas

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di ragionamento nell'interpretazione di clausola contrattuale - Specificazione dei canoni violati - Necessità. (Cc, articoli 1362, 1382 e 2119)

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, e in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20616 - Pres. Leone; Rel. Boghetic; Ric. A.L.N.F.; Controric. A.I.

Contratto collettivo - Disdetta spettante alle parti stipulanti - Recesso unilaterale del singolo datore di lavoro - Inammissibilità. (Cc, articoli 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1375, 1467, 1704, 1722 e 2069)

Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile, conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20636 - Pres. Leone; Re. Piccone; Ric. T. srl; Controric. C.A.

Procedimento del lavoro - Omessa indicazione del contratto collettivo applicabile - Effetti - Nullità del ricorso - Esclusione . (Cpc, articoli 369, 414, 421 e 434)

Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa o sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo, in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex articolo 421 del Cpc, qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere. L'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi a pena di improcedibilità è imposto dall'articolo 369, comma 2, n. 4, del Cpc con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione, mentre un analogo onere non sussiste nel giudizio di merito, nel quale il giudice può fare ricorso ai poteri istruttori d'ufficio ex articolo 421 del Cpc ove ritenga indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo. (M.Pis.)

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sezione lavoro, ordinanza 18 giugno 2026 n. 20656 - Pres. Garri; Rel. Orio; Ric. D.C.V.; Res. INPS

Pensione - Anzianità - Dipendenti dello Stato cessati dal servizio senza aver raggiunto il diritto alla pensione - Fondo di previdenza lavoratori subordinati. (Legge 29/79, articolo 2; Dpr 1092/73, articoli 124 e 125)

Il dipendente civile o militare dello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiando dell'istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli articoli 124/125 del Dpr 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi, senza applicazione degli interessi. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione lavoro, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20343 - Pres. Leone; Rel. Fucci; Ric. I.A.; Controric. GE.SA.C. spa

Domanda giudiziale - Pluralità di giudizi tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico - Uno di essi definito con sentenza passata in giudicato - Effetti. (Cpc, articoli 324 e 360)

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20508 - Pres. Cirillo; Rel. Picaro; Ric. F.R.; Int. M.G.

Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di liquidazione del compenso - Decadenza del difensore dal compenso - Esclusione. (Dpr 115/2002, articolo 83; Dlgs 150/2011, articolo 14)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'articolo 83, comma 3-bis, del Dpr n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, sentenza 18 giugno 2026 n. 20541 - Pres. Orilia; Rel. Amato; Pm (diff.) Troncone; Ric. F.A.; Controric. M.G

Diritto di veduta - Apertura munita di grata - Veduta anziché luce - Presupposti. (Cc, articoli 905 e 907)

Un'apertura munita di grata può essere considerata veduta, anziché luce, se permette di affacciarsi e di guardare, oltreché di fronte, anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il Capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il Capo oltre tale muro. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20499 - Pres. Scrima; Rel. Gorgoni; Ric.G.S.; Res. INPS

Consulenza tecnica - Corresponsione del compenso - Solidarietà tra le parti - Liquidazione nella sentenza. (Cpc, articoli 91, 92 e 112)

L'obbligo di corrispondere il compenso al consulente grava su tutte le parti in solido, a prescindere dalle indicazioni contenute nel decreto di liquidazione. Ne consegue che la sentenza conclusiva del giudizio ha il compito di misurarsi ex novo con il carico definitivo di tali spese, addossandole al soccombente o, ricorrendone i presupposti, compensandole tra le parti. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 16 giugno 2026 n. 20221 - Pres. Cirillo; Rel. Pirari; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. S. srl; Controric. B.G.E.

Prova testimoniale - Contrasto tra dichiarazioni testimoniali - Valutazione - Effetti. (Cpc, articoli 115 e 170; Cc, articoli 1362 e 2734)

In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o a escludere la credibilità di entrambe. (M.Pis.)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione I, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20330 - Pres. Mercolino; Rel. Varotti; Ric. C.N.; Controric. B.B.

Contributi per la ricostruzione sismica - Concessi al proprietario del bene - Revoca - Errore di fatto da provare a cura dell'Ente comunale - Sussiste. (Cc, articoli 2033, 2697, 2730 e 2732)

Una volta che il Comune abbia attribuito il contributo per la ricostruzione sismica al soggetto che lo richiede, aderendo alla dichiarazione di costui di essere proprietario del bene (con una condotta assimilabile a quella confessoria, ex articolo 2730 e seguenti del codice civile), se vuole revocare tale contributo, è tenuto a provare le ragioni della revisione della sua adesione all'istanza del richiedente, dimostrando che essa è stata determinata da un errore di fatto, la cui prova deve essere fornita dallo stesso Comune, secondo uno schema in qualche modo non dissimile da quello previsto dall'articolo 2732 del codice civile. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione III, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20499 - Pres. Scrima; Rel. Gorgoni; Ric.G.S.; Res. INPS

Consulenza tecnica - Corresponsione del compenso - Solidarietà tra le parti - Liquidazione nella sentenza. (Cpc, articoli 91, 92 e 112)

L'obbligo di corrispondere il compenso al consulente grava su tutte le parti in solido, a prescindere dalle indicazioni contenute nel decreto di liquidazione. Ne consegue che la sentenza conclusiva del giudizio ha il compito di misurarsi ex novo con il carico definitivo di tali spese, addossandole al soccombente o, ricorrendone i presupposti, compensandole tra le parti. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 16 giugno 2026 n. 20221 - Pres. Cirillo; Rel. Pirari; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. S. srl; Controric. B.G.E.

Prova testimoniale - Contrasto tra dichiarazioni testimoniali - Valutazione - Effetti. (Cpc, articoli 115 e 170; Cc, articoli 1362 e 2734)

In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base a elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o a escludere la credibilità di entrambe. (M.Pis.)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione I, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20330 - Pres. Mercolino; Rel. Varotti; Ric. C.N.; Controric. B.B.

Contributi per la ricostruzione sismica - Concessi al proprietario del bene - Revoca - Errore di fatto da provare a cura dell'Ente comunale - Sussiste. (Cc, articoli 2033, 2697, 2730 e 2732)

Una volta che il Comune abbia attribuito il contributo per la ricostruzione sismica al soggetto che lo richiede, aderendo alla dichiarazione di costui di essere proprietario del bene (con una condotta assimilabile a quella confessoria, ex articolo 2730 e seguenti del codice civile), se vuole revocare tale contributo, è tenuto a provare le ragioni della revisione della sua adesione all'istanza del richiedente, dimostrando che essa è stata determinata da un errore di fatto, la cui prova deve essere fornita dallo stesso Comune, secondo uno schema in qualche modo non dissimile da quello previsto dall'articolo 2732 del codice civile. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, sentenza 17 giugno 2026 n. 20468 - Pres. Manna; Rel. Papa; Pm (diff.) Ceniccola; Ric. R.F.; Controric. B.V.

Acquisto pro indiviso di immobile tra due persone conviventi more uxorio - Maggior apporto economico da parte di uno di essi - Liberalità - Prova anche con presunzioni. (Cc, articoli 1101, 1102, 2034 e 2041)

In caso di acquisto pro indiviso di un immobile effettuato da due conviventi more uxorio per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'articolo 1101 del codice civile, il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'animus donandi. Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota. (M.Pis.)

Sezione III, sentenza 18 giugno 2026 n. 20718 - Pres. Scrima; Rel. Gorgoni; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. M.T.; Controric. S.M.

Contratto preliminare - Clausola con cui il promissario acquirente acquista per se o per persona da nominare - Configurabilità di cessione del contratto, di contratto per persona da nominare o di contratto a favore del terzo - Effetti. (Cc, articoli 1401, 1406, 1407 e 1411)

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile, con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'articolo 1407 del codice civile, o di un contratto per persona da nominare, di cui all'articolo 1401 del codice civile e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione - invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. la clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex articolo 1406 e seguenti del codice civile con il preventivo consenso della cessione a norma dell'articolo 1407 del codice civile, quanto di un contratto per persona da nominare ex articolo 1401 del codice civile; siffatta clausola, inoltre, può anche portare a configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all'uopo concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti. (M.Pis.)

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