PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità - Limiti. (Cc, articoli 2041 e 2042; Dlgs 267/00, articoli 59 e 194)
IL PRINCIPIO
L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito.
In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedi mentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del Dlgs n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto in sufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. (M.Pis.)
ASSICURAZIONE
Contratto - Clausole limitative del rischio indennizzabile - Eccezione processuale - Non rilevabile d'ufficio - Sussiste. (Cpc, articoli 167 e 345; Cc, articoli 1362, 1363 e 1370)
Le clausole delimitative del rischio indennizzabile, nella loro differente e multiforme tipologia (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), concretano un fatto impeditivo del diritto al pagamento dell'indennizzo azionato dall'assicurato: pertanto esse sono espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è rimesso alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare, ben potendo egli in ogni modo disporne, anche rinunciando a farlo valere. Da ciò consegue, dal punto di vista processuale, che l'allegazione dell'esistenza di una clausola di inoperatività della polizza assicurativa per delimitazione pattizia del rischio concretamente avveratosi (astrattamente rientrante nel genus dei rischi previsti dalla polizza) configura un'eccezione in senso stretto: da formulare, in maniera analitica e circostanziata, nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado e nel rispetto del termine a tal fine stabilito, non rilevabile ex officio né deducibile per la prima volta nel giudizio di appello. (M.Pis.)
Obbligatoria - Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli - Procedimento del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore - Litisconsorzio necessario con il danneggiante - Necessità. (Dlgs 209/05, articolo 149; Cpc, articoli 102 e 354)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Necessità della determinazione in forma scritta - Sussiste - Perdita del documento - Conseguenze. (Cc, articoli 2233, 2724 e 2725)
Ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile come modificato dall'articolo 2, del Dl 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'articolo 13, comma 2, legge n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex articoli 2724 e 2725 del Cc. (M.Pis.)
COMUNIONE
Comproprietà - Impossibilità per i comproprietari di utilizzo simultaneo - Uso turnario - Necessità. (Cc, articoli 782, 1350, 1414, 1417, 2607, 2735)
Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna. (M.Pis.)
CONTRATTO
Contratti a formazione progressiva - Accertamento della conclusione dell'accordo - Indagine sulla concordanza tra proposta ed accettazione - Necessità. (Cc, articoli 1218, 1223, 1321, 1326, 1325, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366, 1372, 1375)
Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformità di questa alla proposta ex articolo 1326, commi 1 e 5, del codice civile, impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge. (M.Pis.)
CONTRATTO AGRARIO
Controversie - Transazione tra le parti - Validità e persistenza del rapporto agrario - Competenza della sezione specializzata agraria - Sussiste. (Legge 203/82, articolo 49)
i contratti agrari, qualora sia intervenuta una transazione tra le parti, la competenza del giudice ordinario è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui, rimanendo incontroverse l'esistenza e la validità del rapporto agrario, la controversia riguardi esclusivamente l'esecuzione dell'accordo ovvero questioni ad esso accessorie; viceversa, ove venga in discussione la perdurante operatività del rapporto agrario, la sua validità o quella della stessa transazione, la cognizione appartiene ratione materiae alla sezione specializzata agraria. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Stato d'insolvenza - Possesso da parte del fallito di azioni ed immobili - Insufficienza. (Cpc, articoli 360, 366 e 369)
La prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente: l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest'ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere "regolarmente e con mezzi normali" le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito. (M.Pis.)
Liquidazione coatta amministrativa - Domanda ex articolo 2932 del codice civile successiva e priva di trascrizione opponibile - Rigetto - Sussiste. (Cc, articolo 2932; Legge fallimentare, articoli 42, 44, 45, 51 e 52)
La domanda ex articolo 2932 del codice civile, ove proposta dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa e non assistita da precedente trascrizione opponibile, non può essere accolta, poiché comporterebbe il recupero del bene alla sola garanzia patrimoniale del promissario acquirente e la correlativa sottrazione dello stesso alla garanzia collettiva dei creditori in contrasto con il complesso di regole desumibili dagli articoli 42, 44, 45, 51 e 52 della legge fallimentare. Ciò non lascia il promissario acquirente privo di tutela, potendo egli far valere nella procedura il credito restitutorio o risarcitorio derivante dal rapporto, secondo le regole del concorso e dell'accertamento del passivo, in sede fallimentare. (M.Pis.)
GIURISDIZIONE
Ordinaria - Domanda di restituzione di indebito - Proposta dalla Pa nei confronti di esercenti per vendita di beni non compresi nel "bonus cultura" - Ammissibilità. (Legge 208/15, articolo 1; Cc, articoli 1273 e 2033)
È devoluta al giudice ordinario, non a quello contabile, la domanda di restituzione dell'indebito, proposta dalla Pubblica amministrazione nei confronti dell'esercente che abbia venduto a beneficiari del cosiddetto "bonus cultura" ex lege 208/2015 beni non compresi tra quelli ammessi al rimborso del prezzo da parte dello Stato. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Domanda nuova - Domanda e petitum diverso e più ampio - Deroga nel caso di risoluzione contrattuale e successiva richiesta risarcitoria - Sussiste. (Cc, articoli 1453 e 2932; Cpc, articolo 345)
Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 del codice civile, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine. La facoltà di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita dall'articolo 1453, comma secondo, del codice civile in deroga al divieto della "mutatio libelli", si estende anche alla conseguente domanda di risarcimento del danno, nonché a quella di restituzione del prezzo, essendo tali domande accessorie alla domanda sia di risoluzione che di adempimento. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Annullamento della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della lite - Possibilità di riesame da parte del giudice del rinvio - Ammissibilità . (Cpc, articolo 360)
I poteri del giudice di rinvio sono diversi secondo che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultima ipotesi l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede d'appello, onde il giudice di rinvio è libero di riesaminare "ex novo" tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazione di sorta. Il solo limite è costituito dal divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione dell'articolo 115 cpc - Presupposti. (Cpc, articoli 115, 116 e 244)
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'articolo 115 del Cpc, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 del cpc. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro autonomo - Differenze con il lavoro subordinato - Criteri essenziali. (Legge 183/10, articolo 32; Dlgs 276/2003, articolo 61)
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, fra i quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. (M.Pis.)
Orario di lavoro - Riposo intermedio e temporanea inattività - Differenze - Conseguenze . (Dlgs 66/03, articoli 1, 5 e 19)
l criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (nella specie, si era escluso che fossero periodi di riposi intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività). (M.Pis.)
Retribuzione - Indennità sostitutiva della mensa - Lavoratori turnisti - Diritto alle pause retribuite - Ammissibilità. (Cc, articoli 1218, 1223, 1226, 1362, 1363, 2056 e 2697)
Il diritto all'indennità sostitutiva della mensa spetta a tutti i lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per tale ragione, hanno diritto a un intervallo non lavorato. La fruizione di tale intervallo - che non è retribuito ed è destinato alla consumazione del pasto all'interno o all'esterno dell'azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno - non priva il lavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pause retribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva e destinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nel contesto del lavoro articolato in turni. Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci (indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausa intralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Contratto - Nullità - Diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni versati - Ammissibilità. (Cc, articoli 2033, 2041 e 2043)
In caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'articolo 2033 del codice civile, i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex articolo 2041 del codice civile, la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale. (M.Pis.)
MANDATO
Rappresentanza - Falsus procurator - Nullità dei contratti - Esclusione - Inefficacia rilevabile su eccezione di parte - Sussiste. (Codice civile, articoli 1418 e 2479)
I negozi posti in essere dal "falsus procurator" non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal "falsus procurator", non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità e in essa può ritenersi virtualmente compresa. (M.Pis.)


