IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Modalità espositiva - Inosservanza dei principi - Conseguenze. (Cpc, articoli 360, 366)
IL PRINCIPIO
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'articolo 360 del cpc. L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 del cpc.
La Corte ha precisato che, per adempiere al requisito di cui all'articolo 360 cpc, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (di vedano le sentenze della Cassazione n.1352/2024 e n. 12969/26). La prescrizione normativa risponde non certo a un'esigenza di mero formalismo, bensì alla necessità di fornire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Cessione di credito - Notificazione al debitore - Secondo le formalità degli atti processuali - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 1264 e 2943)
IL PRINCIPIO
Il termine «notificazione» impiegato dall'articolo 1264 del codice civile non designa necessariamente una notificazione eseguita nelle forme proprie degli atti processuali, ma qualunque atto idoneo a portare a conoscenza del debitore, in modo certo e non equivoco, l'avvenuto trasferimento del credito. In tale prospettiva, l'efficacia della cessione nei confronti del debitore non è subordinata all'osservanza di particolari formalità, essendo sufficiente che questi abbia acquisito una conoscenza certa della mutata titolarità del rapporto obbligatorio.
Con una giurisprudenza pressoché costante (Cassazione sentenze nn. 7318/96 e 28066/25), la Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 2943, comma 4, del codice civile, non è richiesta l'adozione di formule sacramentali né la formale costituzione in mora del debitore, essendo sufficiente una dichiarazione scritta che manifesti in modo chiaro e inequivoco la volontà del titolare di esercitare il diritto e di ottenere l'adempimento della prestazione. L'efficacia interruttiva dell'atto non dipende, pertanto, dalla sua qualificazione formale, bensì dal suo contenuto sostanziale e dalla sua idoneità a portare a conoscenza del debitore la specifica pretesa creditoria fatta valere dal creditore. Ne consegue che qualsiasi comunicazione scritta può assumere efficacia interruttiva ove consenta di individuare, anche senza una precisa quantificazione del credito, il rapporto giuridico cui la richiesta si riferisce e l'univoca volontà del creditore di ottenere la soddisfazione della propria pretesa. (M.Pis.)
APPALTI
Appalto privato - Corrispettivo - Esigibilità - Eccezione di inadempimento opposta dal committente - Conseguenze. (Cc, articoli 1223, 1282, 1460, 1667 e 1668)
In tema di appalto privato il corrispettivo è dovuto alle scadenze contrattuali o, in difetto, al momento dell'accettazione dell'opera, da cui decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli. L'eccezione di inadempimento opposta dal committente che abbia riscontrato vizi dell'opera non rende inesigibile l'intero corrispettivo: essa opera nei limiti del corrispondente importo, sicché, operata la compensazione fra i reciproci crediti, per la parte residua il committente resta tenuto al pagamento e ai relativi interessi di mora, salvo che la sospensione dell'intero si giustifichi alla stregua del canone di proporzionalità e di buona fede posto dall'articolo 1460, secondo comma, del codice civile. (M.Pis.)
Contratto - Consegna e accettazione dell'opera - Momenti non coincidenti - Contenuto. (Cc, articoli 1665 e 1667)
L'articolo 1665 del codice civile, pur non definendo l'accettazione tacita dell'opera, ne indica i presupposti nella consegna al committente e, quale fatto concludente, nella ricezione senza riserve. Consegna e accettazione, tuttavia, non coincidono: la consegna è atto materiale di messa a disposizione del bene, mentre l'accettazione esige una manifestazione negoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che la mera ricezione non integra in presenza di elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare, e che presuppone, in particolare, che il committente sia stato posto in condizione di verificare l'opera. (M.Pis.)
ASSOCIAZIONI, ENTI E ORDINI
Associazioni - Associazioni non riconosciute - Scioglimento - Titolarità di rapporti giuridici pendenti - Conseguenze. (Cc, articoli 1363, 1341, 1421, 1422 e 1423)
Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti, dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli articoli da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. (M.Pis.)
AVVOCATO
Mandato di patrocinio - Conferimento ad opera della parte o ad opera di altro avvocato - Questione di fatto - Effetti. (Cpc, articoli 39, 40, 115, 116; Cc, articolo 2729)
L'accertamento compiuto dal giudice di merito per stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio sia stato conferito direttamente dalla parte rappresentata in giudizio, ovvero dall'avvocato che abbia contattato di sua iniziativa il legale del foro dinanzi al quale si è svolto poi il giudizio, integra una questione di fatto, sottratta a ogni possibile vaglio in sede di legittimità quando sia stata decisa con una motivazione che integra il minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111 comma 6 del cpc. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per valore - Appello avverso declinatoria da parte del giudice di pace - Conseguenze in relazione alla fondatezza delle censure. (Cpc, articoli 46, 353 e 354)
L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex articolo 46 del cpc, investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli articoli 353 e 354 del cpc, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Assemblea - Delibera sostituita da un'altra di contenuto identico - Conseguenze giudiziarie. (Cc, articoli 1120, 1137, 1324, 1325, 1346, 1418 e 1421)
Quando la delibera viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione. (M.Pis.)
Parti comuni - Occupazione stabile di porzione del cortile comune - Condotta illegittima. (Cc, articoli 1102 e 2697)
La condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà. (M.Pis.)
CONTRATTO
Inadempimento - Rilevanza tra obbligazioni principali ed accessorie - Esclusione - Idoneità della violazione dell'obbligazione accessoria al risarcimento - Ammissibilità. (Cc, articoli 1455, 1560, 1562 e 1564)
Il principio secondo il quale l'inadempimento di un contraente determina la risoluzione del contratto soltanto quando non sia di scarsa importanza va applicato avendo come criterio fondamentale di valutazione l'interesse dell'altra parte, per cui non è giustificata, rispetto alla norma dell'articolo 1455 del codice civile, la distinzione fra obbligazioni principali e accessorie, potendo rispetto a ciascuna prestazione l'inadempimento essere tale da giustificare la risoluzione. Pertanto, anche la violazione di obblighi accessori è idonea a integrare responsabilità contrattuale e a fondare la relativa obbligazione risarcitoria, senza che sia necessario accertare una lesione del sinallagma di intensità tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione del rapporto. Ciò che rileva è, infatti, la concreta incidenza dell'inadempimento sull'interesse perseguito dal creditore e il pregiudizio che ne sia derivato, secondo i principi generali degli articoli 1218 e 1223 del codice civile. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Espropriazione forzata - Beni immobili - Pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Funzione. (Cc, articoli 1189 e 2918; Cpc, articolo 559)
In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Rimessa su conto corrente bancario per il pagamento di credito liquido ed esigibile - Irrilevanza della natura della rimessa - Sussiste. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articolo 2697)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'articolo 67, comma 3, lettera b, della legge fallimentare, nel testo modificato dal Dlgs n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria. (M.Pis.)
IMPRESE
Scioglimento - Fase di liquidazione - Estinzione dopo la cancellazione dal registro delle imprese - Sussiste. (Cc, articoli 1363, 1341, 1421, 1422 e 1423)
In tema di consorzi con attività esterna, il verificarsi di una causa di scioglimento apre la fase di liquidazione, ma non determina il venire meno della soggettività giuridica dell'ente e le competenze dei propri organi, ricollegandosi l'estinzione del consorzio, anche in presenza di credito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, alla cancellazione, con efficacia dichiarativa, dell'ente dal registro delle imprese. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Appello incidentale subordinato - Pronuncia del giudice dopo il rigetto dell'appello principale - Ultrapetizione. (Cpc, articoli 92, 100 e 112)
Proposto dall'appellato gravame incidentale subordinato al rigetto dell'appello principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinto quest'ultimo, pronunci altresì sull'appello incidentale proposto in via subordinata, rigettandolo. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Contestuale proposizione del ricorso per cassazione e per revocazione - Accoglimento del ricorso per cassazione - Effetti sulla revocazione. (Cpc, articoli 329 e 336)
Proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, permane l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione ove quest'ultima abbia carattere parziale ed investa una parte della sentenza d'appello indipendente dalla parte cassata. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Incidentale tardiva - Proponibilità anche se scaduto il termine per l'impugnazione principale - Ammissibilità. (Cc, articoli 713 e 720; Cpc, articoli 334, 343 e 371)
L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere avanzata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli 334, 343 e 371 del cpc e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Principale e incidentale - Proposta di definizione accelerata - Istanza di decisione formulata da un ricorrente - Conseguenze. (Cpc, articoli 380-bis e 391; Cc, articoli 2697 e 2729)
In ipotesi di ricorso principale e incidentale non condizionato avverso la stessa sentenza di appello, ove alla proposta di definizione accelerata ex articolo 380-bis del cpc, formulata per entrambi i ricorsi, faccia seguito la tempestiva istanza di decisione di uno solo dei ricorrenti, l'impugnazione non coltivata deve essere trattata in adunanza camerale insieme all'impugnazione coltivata contro la stessa sentenza, ma va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione ex articolo 391 del cpc e inapplicabilità al rinunciante delle sanzioni previste dall'articolo 96 commi 3 e 4 del cpc e del raddoppio del contributo unificato. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Questione giuridica non tratta nella decisione gravata - Indicazione dell'atto di parte dove è stata dedotta - Necessità. (Cc, articoli 1325, 1346 e 1418)
Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, per non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma altresì, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire al giudice di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Assunzione del lavoratore - Differenza con il beneficiario della prestazione - Distacco - Accertamento giudiziale. (Legge 689/81, articolo 23; Dlgs 276/03, articolo 30)
La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (cosiddetto distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi. (M.Pis.)
Estinzione del rapporto - Trattamento di fine rapporto - Termine di prescrizione - Decorrenza. (Cc, articoli 2120, 2935 e 2948)
Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del Tfr e non come componenti del relativo diritto. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Contratto - Godimento del bene da parte del conduttore - Molestia da parte di terzi - Conseguenze. (Cpc, articoli 281-sexies, 352; Cc, articoli 1575, 1576, 1578 e 1585)
Nel caso in cui un terzo arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento dell'immobile da parte del conduttore, senza accampare diritti sul bene, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1585 del codice civile. (M.Pis.)
POSSESSO
Rimborso spese ed indennità per le riparazioni - Specialità della disposizione di cui all'articolo 1150 del codice civile rispetto all'articolo 2041 del codice civile - Finalità - Ingiustificato arricchimento. (Cc, articoli 1150 e 2041)
Pur rispondendo le norme di cui agli articoli 1150 e 2041 del codice civile all'esigenza di evitare l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro (l'articolo 1150 del codice civile all'esigenza di evitare che il proprietario tragga vantaggio dall'aumento di valore della cosa a spese di chi la possiede), la disposizione di cui all'articolo 1150 del codice civile presenta carattere di specialità rispetto alla norma generale di cui all'articolo 2041 del codice civile, e ciò con riferimento non soltanto all'aspetto soggettivo, riguardando essa il solo possessore, ma anche, come si è visto, alla misura dell'indennizzo, stabilita in maniera differenziata a seconda dello stato psicologico del possessore medesimo, e al presupposto del diritto all'indennità, costituito dalla sussistenza dei miglioramenti al tempo della restituzione. Coerentemente con quanto innanzi osservato, si è escluso che possa essere esperita l'azione generale di arricchimento nei casi in cui è possibile agire ai sensi dell'articolo 1150 del codice civile. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Improcedibilità - Appello - Decisione sulle questioni introdotte in primo grado - Necessità. (Cpc, articoli 132, 161, 165 e 346)
Quando la sentenza di primo grado abbia definito il giudizio con una pronuncia in rito, dichiarando improcedibile o inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'impugnazione proposta avverso tale statuizione manifesta la volontà dell'appellante di ottenere la prosecuzione del giudizio e la decisione anche sul merito della domanda, che non ha formato oggetto della pronuncia impugnata. La parte non è, quindi, tenuta a formulare specifici motivi di appello contro statuizioni di merito inesistenti, né a riproporre ai sensi dell'articolo 346 del cpc domande ed eccezioni sulle quali il primo giudice non si sia pronunciato per avere definito il giudizio esclusivamente in rito. Ne consegue che il giudice d'appello, ove ritenga erronea la pronuncia in rito, deve decidere direttamente il merito delle questioni ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Costituzione delle parti - Citazione priva di procura alle liti - Mancata iscrizione a ruolo da parte attrice ed iscrizione da parte del convenuto - Effetti. (Cpc, articoli 91, 125, 163 e 165)
La condotta del convenuto che - consapevole della mancanza di procura alle liti della controparte per avere ricevuto la notifica di un atto di citazione che ne è privo e della mancata costituzione dell'attore - iscriva la causa a ruolo, così attivando un giudizio diretto a concludersi con una declaratoria in rito di inammissibilità della domanda dell'attore non costituito (e quindi con una pronuncia non preclusiva della successiva instaurazione della medesima controversia), determina l'inutile attivazione della (limitata) risorsa giurisdizionale, vale a dire un suo inutile spreco. Il convenuto, in caso di notifica di citazione senza procura, ha infatti interesse a costituirsi nel solo caso di iscrizione a ruolo della causa da parte del difensore che continui a essere privo di procura, al fine di far rilevare il vizio, ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda, ed evitare una decisione nel merito che potrebbe essergli sfavorevole. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Presunzioni - Requisiti per l'ammissibilità - Mancanza - Impugnazione per cassazione - Presupposti. (Cc, articoli 2094, 2697, 2727 e 2729)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Pis.)
Prova atipica - Atti provenienti da altri procedimenti - Acquisizione nel contraddittorio delle parti - Ammissibilità. (Cpc, articoli 115 e 116; Cc, articoli 1453, 1460 e 2697)
Nel processo civile, trova applicazione il principio di non tassatività dei mezzi di prova, con la conseguenza che il giudice può utilizzare, quali prove atipiche, gli atti provenienti da altro procedimento, compreso quello penale, purché ritualmente acquisiti e sottoposti al contraddittorio delle parti. Rientrano in tale ambito, tra l'altro, i verbali di sommarie informazioni, le consulenze, il decreto che dispone il giudizio e le sentenze penali, anche non passate in giudicato, suscettibili di essere apprezzati quali elementi indiziari o argomenti di prova concorrenti alla formazione del convincimento del giudice. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Accertamento delle modalità concrete del sinistro - Presunzione ex articolo 2054 del codice civile - Superamento. (Cc, articolo 2054)
La presunzione di cui all'articolo 2054 del codice civile non opera in contrasto con le regole generali in tema di causalità e di responsabilità civile, sicché il relativo accertamento deve essere compiuto alla luce delle modalità concrete del sinistro e dell'effettiva incidenza causale delle condotte accertate. La prova liberatoria necessaria al superamento della presunzione può essere acquisita anche indirettamente, quando la ricostruzione del fatto consenta di individuare nella condotta di uno dei soggetti coinvolti la causa esclusiva o assorbente dell'evento dannoso. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Riproduzione del contenuto dell'atto di una parte o di altri atti - Nullità - Esclusione - Presupposti. (Codice civile, articoli 1362, 1363 e 2697; Cpc, articoli 132 e 360)
La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive. (M.Pis.)
SERVITÙ
Servitù prediali - Trasferimento della servitù su altro fondo ex articolo 1068 quarto comma del codice civile - Effetti - Nuova servitù. (Cc, articolo 1068)
In tema di servitù prediali, la fattispecie prevista dal quarto comma dell'articolo 1068 del codice civile, comportando il trasferimento della servitù non già su altra porzione dello stesso fondo, come nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del medesimo articolo 1068 del codice civile, ma su altro fondo del proprietario dell'originario fondo servente o di un terzo, determina l'estinzione della servitù preesistente e la contestuale costituzione di una nuova servitù, anche se di eguale contenuto, a carico del diverso fondo. A differenza, tuttavia, dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 1068 del codice civile (nella quale il verificarsi dei richiesti presupposti normativi determina l'insorgenza, in capo al proprietario del fondo servente, del diritto di ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù), qualora l'offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta al proprietario del fondo dominante venga da quest'ultimo ingiustamente rifiutata, l'accoglimento della domanda di trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell'articolo 1068, quarto comma, del codice civile, è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, "può" disporre detto trasferimento. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Società a responsabilità limitata - Socio lavoratore - Versamenti dei contributi - Effetti. (Dpr 917/86, articoli 81, 115 e 116)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini Irpef. Grava, peraltro, sull'ente creditore l'onere di provare l'imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell'obbligo di dichiarare tale reddito ai fini Irpef, in virtù dell'avvenuta percezione degli utili o dell'opzione della società per l'imputazione "per trasparenza" ai sensi degli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. (M.Pis.)
SOMMINISTRAZIONE
Contratto di utenza idrica - Informazione dell'utente circa consumi anomali - Mancanza - Inadempimento. (Cc, articoli 1218, 1455, 1560, 1562 e 1564)
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica, il gestore, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti nell'esecuzione del rapporto, è tenuto a informare tempestivamente l'utente dell'esistenza di consumi anomali, così da consentirgli di verificare l'eventuale presenza di dispersioni e di attivarsi per evitare o limitare l'aggravamento del danno. È stato altresì precisato che l'adempimento o meno, da parte dell'utente, dell'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e di effettuare l'autolettura non esclude, di per sé, l'inadempimento del somministrante al distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali, né le conseguenze risarcitorie che da tale omissione possano derivare. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Collazione - Dispensa - Donazione lesiva della legittima altrui - Conseguenze. (Cc, articoli 737,746, 765, 1542 e 2967)
La dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui, rappresentando l'intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione. In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Accertamento - Proprietà fondiaria ad uso agricolo - Coltivazione del fondo - Prova sufficiente - Esclusione. (Cc, articoli 1159 bis e 2909)
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato a uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. (M.Pis.)


