CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 20 giugno 2026 n. 20932 - Pres. Grasso; Rel. Cavallari; Ric. V.O.A.; Controric. L.C.L.

Contratto bancario - Conto corrente - Cointestazione - Contitolarità in parti uguali del saldo - Contestazione - Presupposti. (Cc, articoli 1298, 1813, 1854, 2697, 2727 e 2729)

IL PRINCIPIO
La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.

Nota

La Suprema corte ha anche affermato che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'articolo 2697 Cc, oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la Pa e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo, tuttavia, il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 115 del Cpc, come novellato dall'articolo 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 19 giugno 2026 n. 20880 - Pres. Falaschi; Rel. Penta; Pm (conf.) Petrelli; Ric. V.C.; Controric. S.C.B. spa

Risoluzione - Restituzione della prestazione ricevuta - Necessità della domanda - Ammissibilità - Mancanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1371, 2357 e 2697)

IL PRINCIPIO
In materia contrattuale, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d'appello è preclusa, ai sensi dell'articolo 345 del Cpc, la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova.

Nota

Nell'ambito contrattuale, la Corte si è pronunciata in merito all'istituto del "buy back" che è un accordo in virtù del quale il fornitore, il concessionario o la società di leasing si impegna a riacquistare il bene (es. auto, macchinario) a condizioni prestabilite. Viene definito già al momento della stipula del contratto iniziale e garantisce un valore futuro certo per il bene. Quindi, sussiste una sostanziale differenza rispetto al riscatto nell'ambito del leasing, in cui è in facoltà dell'utilizzatore acquistare il bene alla fine del contratto, pagando il valore di riscatto indicato nel contratto. Questa opzione è tipica del leasing finanziario e consente di diluire l'investimento nel tempo. Pertanto, mentre nel leasing il riscatto è un diritto dell'utilizzatore, nel buy back è il fornitore o la società che si impegna a riacquistare il bene, spesso per favorire il rinnovo del parco veicoli o macchinari. In quest'ottica, la lettera di buy back è una comunicazione formale che conferma l'impegno alla riacquisizione del bene alle condizioni pattuite (chilometraggio, stato d'uso, prezzo) ed è tipica nei contratti di noleggio a lungo termine con opzione di acquisto. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione III, ordinanza 23 giugno 2026 n. 21279 - Pres. Scrima; Rel. Cricenti; Ric. M. snc; Controric. M.A.

Responsabilità - Per negligente svolgimento dell'attività professionale - Valutazione prognostica circa l'esito del giudizio - Insindacabilità in cassazione - Limiti. (Cc, articoli 1460, 2236 e 2697)

Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 19 giugno 2026 n. 20869 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Pm (diff.) Pepe; Ric. B.D.; Controric. C.C.D.C.C.

Azioni giudiziarie - Accertamento negativo della qualità di condomino - Legittimazione passiva di tutti i condomini - Necessità. (Cc, articolo 1117)

La domanda di accertamento negativo, con efficacia di giudicato, della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza del rapporto di condominialità ex articolo 1117 del codice civile, non va, invece, proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, giacché tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggiore diritto proporzionale di condominio in Capo a coloro cui appartengono le altre unità immobiliari; la definizione della vertenza, pertanto, implica una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza soltanto se e in quanto data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21753 - Pres. Scarpa; Rel. Maccarrone; Ric. D.G.G.; Controric. C.A.N.P. 6 M.

Spese condominiali - Riparto delle spese in modifica dei criteri legali - Facta concludentia - Esclusione. (Cc, articoli 1117, 1118, 1119, 1123 e 1135)

Non è ammissibile una modifica della ripartizione delle spese rispetto ai criteri legali e/o rispetto alle indicazioni emergenti da apposita convenzione effettuata per facta concludentia: ne consegue che eventuali diverse ripartizioni di spese asseritamente operate in passato in modo difforme dal disposto dell'articolo 1123, comma 3, del codice civile non possono avere alcun rilievo negoziale e, in particolare, non possono assurgere a prassi stabilizzata tale da determinare l'esistenza di un conforme accordo raggiunto per facta concludentia. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 20 giugno 2026 n. 20945 - Pres. Frasca; Rel. Saija; Ric. A.T.I. srl; Res. E.E. spa

Contratto concluso telematicamente tra professionisti - Clausola vessatoria - Approvazione mediante firma digitale - Necessità. (Cpc, articoli 19 e 20; Cc, articoli 1341 e 1350)

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo, del Cc, mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex articolo 1350 del codice civile può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 19 giugno 2026 n. 20866 - Pres. Scarano; Rel. Giraldi; Ric. A.M.C.O. spa; Controric. H.A.

Simulazione assoluta - Azione - Finalità - Azione revocatoria - Differenza - Inefficacia del negozio nei confronti del creditore - Sussiste. (Cc, articoli 1414 e 2901)

Nell'azione di simulazione assoluta - che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il "petitum" è diretto, conformemente al primo comma dell'articolo 1414 del codice civile, a ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione del pregiudizio per il terzo. Viceversa, nell'azione revocatoria il "petitum" è diretto ad ottenere soltanto la pronuncia dell'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione I, sentenza 22 giugno 2026 n. 21131 - Pres. Mercolino; Rel. Russo; Pm (diff.); Ric. L.C.; Controric. C.P.

Occupazione illegittima - Spossessamento illecito di un fondo per la costruzione di un'opera pubblica - Richiesta del proprietario di restituzione del bene - Ammissibilità. (Cc, articoli 827, 832 e 2043)

L'illecito spossessamento del privato da parte della Pa e l'irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il proprietario ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di chiedere il risarcimento del danno per equivalente, abbandonando il bene alla Amministrazione, con conseguente venire meno dello spossessamento e quindi dell'illecito, alla cui cessazione occorre avere riguardo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione e dell'individuazione e quantificazione delle conseguenze risarcitorie. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21752 - Pres. Pazzi; Rel. Vella; Ric. I.F.I. spa; Controric. F. G.P.A. spa

Concordato preventivo omologato - Creditore insoddisfatto - Domanda giudiziale in sede ordinaria - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articolo 169-bis)

In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'articolo 169-bis della legge fallimentare, anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 19 giugno 2026 n. 20861 - Pres. Terrusi; Rel. D'Orazio; Ric. F C. snc; Int. N.C.

Dichiarazione di fallimento - Prova dei requisiti di non fallibilità - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Mancanza - Conseguenze. (Dlgs 14/2019, articolo 121; Cc, articolo 2435)

In tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 20 giugno 2026 n. 20957 - Pres. Terrusi; Rel. Amatore; Ric. S.N. S.C.A.; Int. O.P.I.S.C.

Opposizione allo stato passivo - Mancata comparizione delle parti alla prima udienza - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 98, 99; Cpc, articolo 181)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, deve trovare applicazione l'articolo 181, primo comma, del cpc, secondo il quale il giudice fissa una udienza successiva di cui è data comunicazione alle parti, per cui solo in seguito alla successiva mancata comparazione può essere disposta la cancellazione dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 22 giugno 2026 n. 21199 - Pres. Terrusi; Rel. Amatore; Ric. S. NPL 2018 srl; Int. F.F. spa

Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Applicabilità delle norme per il gravame - Esclusione. (Legge fallimentare, articoli 98, 99; Cpc, articolo 348)

L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli articoli 98 e 99 legge fallimentare, non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21774 - Pres. Scarano; Rel. Fiecconi; Ric. P. srl; Controric. C.S.M.A.V.

Impugnazioni civili - Appello - Allegazione del documento prodotto in primo grado - Necessità - Conseguenze. (Cpc, articolo 347)

Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21740 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. C.A.; Controric. A.HR S. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - In tema di richieste istruttorie non ammesse dal giudice di merito - Illustrazione della decisività del mezzo - Necessità. (Cpc, articolo 360)

Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del cpc allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 23 giugno 2026 n. 21287 - Pres. Di Marzio; Rel. Romano; Ric. M.P.; Controric. F.I.S.P.B. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mescolanza dei mezzi di impugnazione - Inammissibilità. (Cpc, articoli 360, 366; Cc, articoli 1124, 1284 e 2056)

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 5, del cpc, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'articolo 360 Cpc, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 20 giugno 2026 n. 20947 - Pres. Ferro; Rel. Amatore; Ric. A.S.; Controric. B.N.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omesso esame di un fatto storico - Necessità per il ricorrente dell'indicazione e della sua incidenza - Sussiste. (Cpc, articoli 360, 366 e 369)

L'articolo 360, primo comma, n. 5, del cpc, riformulato dall'articolo 54 del Dl 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, del cpc il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21667 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. C.S.; Controric. I. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Presupposti. (Cpc, articolo 360)

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 19 giugno 2026 n. 20814 - Pres. Leone; Rel. Panariello; Ric. V.L.; Controric. R.G.

Retribuzione - Prospetto paga - Confessione stragiudiziale a sfavore del datore di lavoro - Prova legale - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 2697, 2730, 2732, 2734 e 2735)

In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli articoli 2734 e 2735 del codice civile, ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21745 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. N.M.; Controric. N. srl

Trasferimento d'azienda - Solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore - Vigenza del rapporto di lavoro - Necessità. (Cc, articolo 2112)

L'articolo 2112, secondo comma, del codice civile, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, sicché non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi a tale momento. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21770 - Pres. Scarano; Rel. Simone; Ric. B.C.; Controric. W.K.I. srl

Costituzione delle parti - Ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem - Valore indiziario - Sussiste. (Cc, articoli 2697 e 2730; Cpc, articoli 228 e 229)

Poiché le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari, che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento, incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'animus confitendi. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 25 giugno 2026 n. 21767 - Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Pm (conf.) Cardino; Ric. P.G.; Controric. M.C.

Mancata integrazione del contraddittorio - Necessità nella fase di merito dell'indicazione dei pretermessi e dei presupposti per l'integrazione - Sussiste . (Cpc., articoli 51, 52, 101, 102, 305 e 307)

Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. I presupposti di fatto che ne impongono l'intervento devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21766 - Pres. Scarano; Rel. Simone; Ric. P.R.; Controric. T.I. spa

Assunzione dei mezzi di prova - Valutazione da parte del giudice di merito - Necessità della motivazione - Sussiste. (Cc, articoli 2697 e 2728)

L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione un'argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 22 giugno 2026 n. 21121 - Pres. Criscuolo; Rel. Graziano; Ric. G.T.I. srl; Controric A.S.P. R.P.

Esame mezzi di prova - Spettanza al giudice di merito - Indicazione delle ragioni del convincimento - Necessità. (Cc, articoli 1353, 1355, 1359, 1453 e 1456; Cpc, articoli 112, 115, 324 e 345)

L'esame degli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 19 giugno 2026 n. 20879 - Pres. Falaschi; Rel. Penta; Pm (conf.) Petrelli; Ric. M.R.M. snc; Controric. F.M.P.

Presunzioni - Discrezionalità del giudice nell'apprezzamento - Valutazione - Presupposti - Effetti. (Cpc, articoli 115, 116 e 132; Cc, articolo 2697)

In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (M.Pis.)

PUBBLICO IMPIEGO

Sezione lavoro, ordinanza 23 giugno 2026 n. 21281 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Conte; Pres. M.I.; Controric. B.E.

Concorsi ed esami - Superamento della prova - Diritto soggettivo in Capo al vincitore - Indipendentemente dalla nomina - Sussiste. (Cpc, articolo 360)

Con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria si consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, indipendentemente dalla nomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l'assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21684 - Pres. Rubino; Rel. Rossetti; Ric. I.B. srl; Controric. C.P.B.

Danno - Conseguente all'affidamento della legittimità di un provvedimento amministrativo poi revocato - Risarcimento - Giurisdizione amministrativa. (Cc, articoli 1175, 1223, 1227, 1375 e 2043)

La domanda di risarcimento del danno patito da un privato, per avere incolpevolmente confidato nella legittimità d'un provvedimento autorizzativo d'un intervento edilizio, successivamente revocato in via di autotutela, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, lettera (f), del Dlgs 104/2010. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 19 giugno 2026 n. 20875 - Pres. Scarano; Rel. Giraldi; Ric. L.M.T.; Controric. P.A.

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Pregiudizio - Astratta possibilità di insolvenza - Esclusione. (Cc, articoli 2740 e 2901)

L'azione revocatoria è diretta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex articolo 2740 del codice civile laddove la relativa consistenza si sia ridotta, non in sé, ma al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. A tale stregua non basta l'astratta possibilità di insolvenza ad integrare il pregiudizio, ma occorre il pericolo attuale e concreto che i beni del debitore risultino insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione II, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21688 - Pres. Mocci; Rel. Gigantesco; Ric. G.A.; Controric. M. G.

Spese di giudizio civili - Difesa personale dell'avvocato - Liquidazione dei compensi - Necessità. (Cpc, articoli 86 e 91)

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'articolo 86 del cpc non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 23 giugno 2026 n. 21291 - Pres. Di Marzio; Rel. Caiazzo; Ric. B.M.; Controric. F.1 S. srl

Spese di giudizio civili - Giudice del rinvio - Rimessione della causa per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità - Valutazione dell'esito globale della causa - Necessità. (Cpc, articoli 91, 111, 112 e 384)

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione III, ordinanza 20 giugno 2026 n. 20996 - Pres. Graziosi; Rel. Simone; Ric. A.P. srl; Controric. C.C.

Contratto - Servizio di noleggio autobus con conducente - Contratto di trasposto - Presupposti. (Cc, articoli 1362, 1571 e 1678)

Il servizio di noleggio di autobus con conducente va ricondotto al contratto di trasporto ex articolo 1678 del codice civile e non a quello della locazione ex articolo 1571 del codice civile, poiché, nella prospettiva della causa in concreto assolta dal contratto, il noleggiatore non è immesso nella disponibilità del mezzo (non ha la detenzione del bene dietro pagamento del corrispettivo), ma beneficia dell'attività del noleggiante che provvede all'attività di trasporto (di persone o cose) da un luogo a un altro. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 20 giugno 2026 n. 20952 - Pres. Grasso; Rel. Maccarrone; Ric. F.E.; Controric. M.M.

Esecuzione specifica del contratto - Attestazioni richieste dalla legge 47/85 - Condizioni dell'azione - Integrazione della documentazione sino al momento decisorio - Sussiste. (Cc, articoli 2932 e 2933; Legge 47/85, articoli 17, 18 e 40)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, le attestazioni documentali richieste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., non costituiscono un presupposto della domanda, ma una condizione dell'azione, suscettibile di intervento e/o integrazione anche nel corso del giudizio introdotto ex articolo 2932 del codice civile e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue, da una parte, che le relative carenze documentali sono rilevabili, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, dall'altra, che le allegazioni e la documentazione necessarie per la vendita ai sensi delle norme richiamate si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel successivo corso del giudizio purché prima della decisione finale. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 19 giugno 2026 n. 20871 - Pres. Cirillo; Rel. Besso Marcheis; Ric. N.E.S.; Controric. T-O. srl

Garanzia - Vizi - Differenza dalla mancanza di qualità promesse - Differenza con l'azione per aliud pro alio - Contenuto. (Cc, articoli 1453, 1490, 1495 e 1497)

La garanzia per vizi (articolo 1490 del codice civile) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (articolo 1497 del codice civile), pur presupponendo entrambe l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto la prima riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra. Entrambe le ipotesi differiscono dalla vendita di aliud pro alio, che si ha quando la cosa venduta appartiene a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 25 giugno 2026 n. 21773 - Pres. Falaschi; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Celentano; Ric. A.C. srl; Controric. G.L.G.

Vendita di cose immobili - Cosa gravata da oneri - Non apparenza - Mancata conoscenza - Risarcimento danni. (Cc, articoli 1482, 1489, 2697 e 2722)

Anche laddove il venditore abbia dichiarato l'inesistenza di pesi od oneri sul bene, comunque la sua responsabilità ex articolo 1489 del codice civile è esclusa, nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi, all'esito, che egli l'abbia accettata con tale peso. (M.Pis.)

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