CONTRATTO
Forma - Contratto stipulato con la Pa - Forma scritta - Mancanza - Nullità - Successiva esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa - Ammissibilità. (Cpc, articoli 615, 645 e 653; Cc, articoli 1241, 1242, 1243 e 2909)
IL PRINCIPIO
Il giudicato formatosi sulla nullità di un contratto per difetto di forma scritta dello stesso, in quanto stipulato con la pubblica amministrazione, non preclude la successiva proposizione dell'azione di arricchimento senza causa o della relativa eccezione. Di conseguenza, la relativa eccezione può essere utilmente proposta nel giudizio di opposizione ex articolo 615, primo comma, del cpc, purché non sia stata oggetto di precedente giudizio, al fine di paralizzare una domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in base al titolo nullo, proposta dall'opposto per il caso dell'accoglimento dell'opposizione.
In caso di pagamento avvenuto a seguito di titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo, come nel caso di sentenza di primo grado o di decreto ingiuntivo esecutivo, poi riformato o caducato con successivo provvedimento, il termine di prescrizione dell'azione di restituzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che revoca il titolo stesso, ancorché fondata sulla nullità del rapporto, in quanto la sentenza che travolge il titolo costituisce autonomo obbligo di ripristino dello status quo ante, che ha la sua fonte non nella vicenda sostanziale da cui origina il giudizio (la nullità del negozio), ma in un fatto nascente dal processo, cioè l'esecuzione di un titolo giudiziale e la sopravvenuta caducazione dello stesso, indipendentemente dalle vicende relative al rapporto controverso. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Parti - Pluralità - Eccezione di estinzione del giudizio - Accertamento da parte del giudice - Necessità. (Cpc, articoli 100, 307, 324, 334, 343 e 346)
Nel caso di processo con pluralità di parti, l'eccezione di estinzione del giudizio risponde, ai sensi dell'articolo 307, comma 4, del cpc (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Negatoria - Eccezione di usucapione -Proposizione con la comparsa di costituzione - Necessità. (Cc, articoli 905 e 1102)
Nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'articolo 183 del cpc. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Eccezione di nullità - Mancato provvedimento del giudice - Conseguenze. (Cpc, articoli 157, 189, 246 e 281-sexies)
Non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d'una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la precisazione delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti" difensivi. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danni - Cagionati da animali - Appartenenti a proprietari diversi - Presunzione di responsabilità solidale - Onere probatorio per il danneggiato - Necessità. (Cc, articoli 2050, 2052, 2055 e 2697)
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, qualora l'evento lesivo sia prodotto da una pluralità di animali appartenenti a proprietari o utilizzatori diversi, la presunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva operano nei confronti di tutti i fruitori dei singoli animali solo se il danno è eziologicamente riconducibile all'azione del gruppo inteso come entità indistinta. In tale ipotesi, spetta al danneggiato dimostrare che il fatto è ascrivibile alla mandria o alla muta nel suo complesso, mentre i singoli fruitori possono liberarsi provando l'estraneità dei propri animali al fatto dannoso. Qualora, invece, il danno sia provocato da uno o più animali determinati, risponde unicamente il relativo proprietario o utilizzatore esclusivo, restando a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico e la relazione qualificata tra l'animale e il soggetto convenuto o anche un ruolo, da parte di quest'ultima, di effettiva ingerenza nella organizzazione dell'attività di fruizione delle utilità rese dall'animale. (M.Pis.)
Danno - Per indisponibilità dell'immobile da parte del proprietario - Presupposti. (Cc, articoli 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 e 2729)
Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Accertamento - Uso di apparecchiatura automatiche senza presidio - Provvedimento prefettizio in relazione alla strada extraurbana secondaria - Effetti. (Cds, articoli 2, 3, 157, 158, 190, 200 e 201)
Il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena di carenza di motivazione deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada; è necessario che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada extraurbana come secondaria interessi tutta strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità; per banchina deve considerarsi uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cui dimensione è determinata con d.m. prot. 6782 del 05.11.2001 e ss.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per la costruzione dei nuovi. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti - Effetti - Irregolarità formale. (Cpc, articoli 126, 161 e 437)
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti. (M.Pis.)
Ricorso per cassazione - Potere d'ufficio di correzione della motivazione della decisione - Effetti. (Cpc, articoli 101 e 384)
Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'articolo 101 del cpc, l'esercizio del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall'articolo 384, quarto comma, del cpc, non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio da porre a fondamento della decisione. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Impresa agricola - Collaborazione dei familiari - Presupposti - Effetti - Conseguenze. (Cc, articoli 1965 e 2116)
Quanto al rapporto nell'impresa agricola, le forme di collaborazione all'interno di una impresa familiare possono essere variamente strutturate in ragione dell'apporto fornito, se in forma di lavoro autonomo o subordinato, di collaborazione occasionale o abituale; al di là del rigore dimostrativo di un lavoro subordinato è collaboratore familiare del coltivatore diretto, da questi iscrivibile nella forma di gestione di appartenenza, il coniuge, parente, affine entro il 4 grado che lavori abitualmente e prevalentemente nell'impresa agricola, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo dei normali bisogni aziendali. Ne restano esclusi i lavori occasionali, di breve periodo, prestatori a titolo di aiuto e di obbligazione morale, senza corresponsione di compensi; e, d'altro canto, è stato anche precisato che "il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116, comma 1, del codice civile non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. (M.Pis.)
Società di capitali - Creditore insoddisfatto - Istanza di condanna nei confronti dei soci della società di capitali estinta - Distribuzione ai soci dell'attivo sociale e riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione - Onere di allegazione e prova a carico del creditore. (Cc, articoli 2495 e 2697)
Incombe sul creditore insoddisfatto, che chieda la sentenza di condanna nei confronti dei soci della società di capitali estinta, l'onere di allegare e di provare la distribuzione ai soci stessi dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione: perché, invero, la riscossione di una quota dell'attivo in base al bilancio finale di liquidazione è fatto costitutivo del credito. (M.Pis.)


