OBBLIGAZIONI
Compensazione giudiziale - Decisione del giudice anche nel caso di illiquidità - Liquidazione facile e pronta - Necessità. ( Cc, articoli 1243, 1337, 2033 e 2041)
IL PRINCIPIO
La compensazione giudiziale può essere decisa dal giudice della causa principale, ove sollevata in via di eccezione riconvenzionale, se il credito opposto è certo, ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, sicché il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di contro credito liquido.
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex articolo 1243, comma 2, del codice civile, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'articolo 295 del cpc o dall'articolo 337, comma 2, del Cpc, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'articolo 1243 del codice civile. (M. Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Estinzione della società - Credito controverso - Successione dei soci salvo remissione del debito - Sussiste. (Cc, articoli 1236, 2476, 2490, 2495 e 2729)
IL PRINCIPIO
L'estinzione della società dal registro delle imprese non conduce a ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (in quella sede derivante da un'azione promossa ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'articolo 1236 del codice civile, che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore.
Secondo la giurisprudenza della Corte (Cassazione n. 16581/2019 e n. 27733/2013), i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscono mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto sono una mera porzione di quello stesso danno subito da - e risarcibile a - essa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio; pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (quali incidenti sul diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. (M. Pis.)
ASSICURAZIONE
Assicurazione sulla vita - Polizza unit linked - Morte dell'assicurato - Previsione di mancato indennizzo del beneficiario - Contratto finanziario. (Cpc, articolo 702-bis; Tuf, articoli 21, 23 e 25 bis; Cc, articolo 1882)
La semplice intitolazione di polizza "unit linked" non è utile ad una corretta ed univoca qualificazione del rapporto, dovendosi invece far capo ai diversi assetti contenuti nelle varie e concrete tipologie contrattuali, ha stabilito che se un contratto, formalmente qualificato "assicurazione sulla vita", preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d'un contratto di assicurazione ex articolo 1882 del codice civile. (M. Pis.)
Assicurazione sulla vita - Riscatto - Effetti - Scioglimento del contratto - Conseguenze. (Cc, articoli 1173, 1175, 1176, 1925, 1375 e 2697)
Nelle assicurazioni sulla vita (ma anche nelle polizze linked a contenuto finanziario), il riscatto è il negozio unilaterale recettizio con il quale il contraente manifesta la volontà di recedere dal contratto, esercitando il diritto soggettivo riconosciutogli dall'articolo 1925 del codice civile. Per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, il contratto si scioglie con effetto ex nunc, cessa l'obbligo indennitario dell'assicuratore e il contraente acquista il diritto al pagamento del cosiddetto "valore di riscatto", costituito dal premio (recte, dalla quota di esso) pagato dal contraente destinata a coprire un rischio che l'assicuratore non correrà più. Come ogni dichiarazione di natura negoziale, anche il riscatto richiede, per la sua validità ed efficacia, la effettiva riconducibilità della manifestazione di volontà al contraente, titolare del relativo diritto: la produzione dell'effetto di scioglimento del contratto non può certo ricondursi ad una dichiarazione che, pur in apparenza proveniente dal contraente, non lo sia realmente. (M. Pis.)
Contratto - Assicurato evocato in giudizio - Chiamata in causa dell'assicuratore - Domande risarcitorie. (Cc, articolo 1917; Cpc, articolo 91)
L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza e ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex articolo 91 del Cpc; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex articolo 1917, comma terzo, del codice civile; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del massimale, ex articolo 1917, comma primo, del codice civile. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare e univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. (M. Pis.)
Danni - Onere della prova della copertura a carico dell'assicurato - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363, 1882, 2697 e 2729)
Poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui chiede il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità. (M. Pis.)
Spese condominiali - Ripartizione tra nudo proprietario ed usufruttuario - Possibilità per l'assemblea di stabilire un diverso riparto - Esclusione. (Cc, articoli 1004, 1005 e 1023)
In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli articoli 1004 e 1005 del codice civile, il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, restando tuttavia a carico del suddetto le spese relative alle riparazioni straordinarie. Secondo tale condivisibile impostazione, non può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge. (M. Pis.)
CONTRATTO
A prestazioni corrispettive - Risoluzione per inadempimento - Obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute - Nel caso di contratto preliminare - Contenuto. (Cc, articoli 934 e 952, 1453, 1478 e 1479)
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, sicché la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore determina l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo. (M. Pis.)
Clausola risolutiva espressa - Operatività - Subordinata dal giudice a oneri di sollecito - Inammissibilità. (Cc, articoli 1362, 1363 e 1456)
In tema di clausola risolutiva espressa (articolo 1456 del codice civile), incorre in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e 1363 del codice civile il giudice di merito che ne subordini l'operatività a oneri di sollecito o "previo richiamo" non previsti dal testo contrattuale, compiendo un'indebita operazione di integrazione sostitutiva della volontà delle parti; qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d'ufficio come fondamento della decisione e assurga a unica ragione determinante della decisione senza aver sul punto preventivamente sollecitato il contraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del cpc per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di diritto mai discussa dalle parti. (M. Pis.)
Finanziamento - Di soggetto in crisi conclamata - Aggravamento del dissesto in danno dei creditori - Responsabilità. (Cc, articoli 1343, 1418, 1813, 2033 e 2035)
La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzione dell'attività di impresa. Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all'aggravamento del dissesto in danno dei creditori. Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l'effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, primo comma, codice civile. (M. Pis.)
Responsabilità - Reticenze del contraente - Effetti - Annullamento del contratto - Sussiste. (Cc, articoli 1892, 1894, 2729 e 2909)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee a comportare l'annullamento del contratto a termini dell'articolo 1892 del codice civile, presuppongono la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nonché della consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni. (M. Pis.)
Simulazione - Prova - Dichiarazione di versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Valore vincolante per il legittimario - Esclusione. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1414, 1417, 2697, 2722, 2726 e 2729)
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, seppure contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del legittimario che abbia proposto azione diretta a fare valere la simulazione dell'alienazione, perché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti; spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit e il relativo apprezzamento resta incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (M. Pis.)
CONTRATTO BANCARIO
Controversie - Nullità delle clausole - Domanda di ripetizione di indebito - Individuazione dei versamenti - Presupposti. (Cc, articoli 1852, 2033, 2697 e 2946)
Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito. (M. Pis.)
DIVISIONE
Divisione ereditaria - Collazione - Contenuto - Finalità - Parità di trattamento tra i condividenti - Conseguenze. (Cc, articoli 741, 747, 785, 769 e 809)
In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. (M. Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Nullità contrattuale rilevabile d'ufficio - Sussiste. (Cpc, articoli 353 e 354; Cc, articoli 1182, 1327, 2697 e 2729)
Il giudice di appello è sempre tenuto a rilevare una questione di nullità contrattuale anche in assenza di specifica eccezione, essendo automaticamente investito della questione ove oggetto della domanda presupponga la validità del titolo su cui essa si fonda, anche se la causa sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato la questione, o se le parti non ne abbiano discusso, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex articolo 345 del Cpc. (M. Pis.)
Impugnazioni civili - Appello - Restituzione degli importi liquidati nella decisione di primo grado - Omessa pronuncia da parte del giudice – Conseguenze. (Cc, articoli 1182 e 2697; Cpc, articoli 115, 116, 633 e 634)
La domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo; una volta introdotta la domanda con l'appello, qualora il giudice ometta di provvedere a riguardo, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale; al contrario, se il giudice d'appello rigetta la domanda (ancorché con una reiezione implicita), tale statuizione è idonea al giudicato. (M. Pis.)
Impugnazioni civili - Appello - Termine di decadenza di sei mesi - Decorrenza. (Cpc, articolo 327)
In tema di impugnazioni, la modifica dell'articolo 327 del cpc, introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. (M. Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro autonomo - Corrispettivo - Conclusione del contratto in forma tacita - Ammissibilità - Ad eccezione dei soggetti obbligati per legge all'iscrizione ad albi o ad abilitazione - Sussiste. (Cc, articoli 2231, 2712, 2727e 2729)
Nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita, giacché la nullità prevista dall'articolo 2231 del codice civile ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (M. Pis.)
MEDIAZIONE
Procedimento di mediazione obbligatoria - Procura - Conferimento per pluralità di controversie - Ammissibilità. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al Dlgs n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso. La procura sostanziale per la rappresentanza in sede di mediazione può essere conferita per plurime controversie, senza che operi un puntuale richiamo ad una specifica lite: a maiori, non richiede, ai fini della sua validità, l'esplicitazione di giustificati motivi relativi a ciascun singolo incontro della procedura di mediazione. (M. Pis.)
MUTUO
Mutuo bancario con ammortamento alla francese - Capitalizzazione degli interessi - Esclusione - Obblighi di trasparenza contrattuale - Contenuto. (Cc, articoli 1175, 1186, 1283, 1284 e 1375)
In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (Tan) ed effettivo (Taeg), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Soggetto irreperibile - Attestazione dell'effettuazione delle ricerche - Necessità. (Dpr 600/1973, articolo 60)
In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile nelle forme di cui all'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 600/1973, l'attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione, senza che rilevi a tal fine l'effettuazione delle stesse in assenza di siffatta attestazione. (M. Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Integrazione della documentazione da parte dell'opposto - Ammissibilità. (Cpc, articoli 342 e 348 bis; Cc, articoli 1182, 1321, 1766 e 1767)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è possibile l'integrazione della documentazione, a completamento di quella versata nel procedimento monitorio, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa. Tale possibilità discende dal fatto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, nel corso del quale il Giudice, oltre a esaminare l'ingiunzione e la sua corretta instaurazione, deve anche procedere a una valutazione di tutti gli elementi anche se nuovi rispetto al materiale probatorio prodotto con il ricorso per ingiunzione. (M. Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Deposito telematico di atti - Perfezionamento - Mancanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 60, 153 e 168)
In tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante - ove ritenga l'erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamento del deposito stesso - ha l'onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall'ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex articolo 60 del cpc, mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini. (M. Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Capacità a deporre - Attendibilità - Valutazione del giudice di merito . (Cpc, articoli 112, 115 e 246)
In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ai sensi dell'articolo 246 del Cpc deve essere valutata con riferimento esclusivo al momento in cui la deposizione viene resa; pertanto, l'eventuale assunzione della qualità di parte - quale effetto della successione a titolo universale nel rapporto controverso - in un momento successivo alla dichiarazione di impegno e all'escussione non determina l'incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della prova già regolarmente acquisita, restando ogni valutazione sulla sua attendibilità affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidenti vizi logici. (M. Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, Cpc - Presupposti. (Cpc, articolo 96)
La responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del Cpc, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (M. Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Donazione - Sottoposta a condizione di avvenimento futuro e incerto - Obbligazione - Esclusione - Donazione modale - Inadempimento - Conseguenze. (Cc, articoli 793 e 794)
Mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta. (M. Pis.)
Legittimari - Richiesta di simulazione di vendita fatta dal de cuius - Prova testimoniale o presuntiva - Ammissibilità. (Cc, articoli 1417, 2697, 2727 e 2729)
L'erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'articolo 1417 del codice civile, senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa. (M. Pis.)
Successione - Azione monitoria di restituzione dei beni oggetto di donazione - Petitio hereditatis - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articolo 645; Cc, articolo 2033)
L'azione monitoria con cui viene chiesta la restituzione dei beni poiché oggetto di una donazione nulla non è una petitio hereditatis. Quest'ultima, infatti, è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede e ha funzione recuperatoria, sicché, riguardo ad essa, il riconoscimento della qualità di erede ha natura strumentale all'ottenimento dei beni ereditari; l'accertamento della qualità di erede costituisce solo il presupposto per ottenere la restituzione ma non è l'oggetto dell'azione. Tuttavia l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. (M. Pis.)
Testamento congiunto - Validità - Testamento reciproco - Nullità. (Cc, articoli 458 e 589)
L'invalidità dei testamenti congiunti si configura se le disposizioni sono contenute in unico documento, mentre quelli reciproci contenuti in atti distinti possono esser dichiarati nulli se si provi l'esistenza di un accordo tra i testatori. (M. Pis.)
USUCAPIONE
Azione - Prova del corpus e dell'animus in relazione al bene -Necessità - Differenza con la detenzione - Rilevanza dell'elemento psicologico - Buona fede - Irrilevanza. (Cc, articoli 1102, 1140, 1141, 1142, 1158, 2733 e 2967)
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso e a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto a effetti reali o a effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto, il quale non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. (M. Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Superamento dal contratto definitivo - Presunzione di conformità - Sopravvivenza delle clausole del preliminare - Necessità di accordo - Sussiste. (Cc, articoli 1188, 1411, 1457, 1479 e 1483)
Il contratto preliminare viene superato ad opera del contratto definitivo perché quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, determinando il primo solo l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo: il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel contratto preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo. (M. Pis.)


