CONDOMINIO
Assemblea - Delibera di approvazione del rendiconto - Disavanzo - Automatica prova dell'anticipazione delle spese da parte dell'amministratore - Esclusione. (Cc, articoli 1130, 1720 e 2697)
IL PRINCIPIO
La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale.
Secondo la Suprema Corte (Cassazione n. 4179/2023 e n. 6625/2026), il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di ratificare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. In quest'ottica, la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore quand'era già immesso nell'esercizio delle sue funzioni, non integra una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (M.Pis.)
Parti comuni - Innovazioni - Decoro architettonico - Alterazione - Ristoro del pregiudizio - Tutela. (Cc, articoli 1102, 1120, 1137)
IL PRINCIPIO
In tema di condominio negli edifici, per "decoro architettonico" deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 del codice civile, può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate. Ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione.
Secondo una giurisprudenza di legittimità consolidata (Cassazione n. 6341/2000 e n. 5417/2002), l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione funzionale della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile. Invero, nel condominio degli edifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione o di una modifica sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche operate da altri condomini. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Innovazioni e modifiche - Legittimazione - Autorizzazione amministrativa - Irrilevanza. (Cc, articoli 1117 e 1120)
In tema di condominio negli edifici, per la legittimità dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, è irrilevante che l'autorità amministrativa abbia autorizzato l'opera, in quanto il rapporto tra la pubblica autorità e il condomino esecutore dell'opera non può incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini. (M.Pis.)
Spese condominiali - Condominio minimo - Rimborso al condomino anticipatore in caso di urgenza - Ammissibilità. (Cc, articoli 1105, 1134 e 1139)
In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'articolo 1134 Cc, dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (articolo 1110 Cc). (M.Pis.)
Spese condominiali - Delibera di ripartizione delle spese di pulizia - Modifica tabelle millesimali per facta concludentia - Ammissibilità. (Cc, articoli 1104, 1123, 1124 e 1138)
la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso dalle tabelle millesimali, o l'acquiescenza rappresentata dalla concreta disapplicazione delle stesse tabelle per più anni, può assumere il valore di un univoco comportamento rilevatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dare luogo, quindi, a una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell'assemblea dei condomini. (M.Pis.)
Spese condominiali - Manutenzione ordinaria - Rimesse all'iniziativa dell'amministratore - Credito soggetto a prescrizione quinquennale - Sussiste. (Cc., articoli 1133, 1135, 1137 e 2948)
Le spese condominiali per la manutenzione ordinaria e per l'esercizio dei servizi comuni hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948, n. 4, del codice civile, con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente, come detto, il titolo nei confronti del singolo condomino. Tale principio vale però per le sole spese ordinarie rimesse all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie attribuzioni e vincolanti per tutti i condomini ex articolo 1133 del codice civile, come, per esempio, quelle fisse di pulizia e di ordinaria manutenzione del fabbricato, ma non anche per le spese straordinarie, bisognose di approvazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'articolo 1135, secondo comma, del codice civile, dovendosi il criterio discretivo tra le une e le altre individuare nella "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale. (M.Pis.)
Spese condominiali - Obbligo di pagamento all'amministratore - Pagamento effettuato ad un terzo creditore - Inammissibilità. (Cc, articoli 1117, 1123, 1129, 1130, 1131, 1363, 1366 e 1367)
L'obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant'è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si è detto, ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all'amministratore, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati. (M.Pis.)
Spese condominiali - Principio dell'ambulatorietà ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile - Efficacia nei rapporti esterni con il condominio - Conseguenze. (Cc, disposizioni di attuazione del codice civile articolo 63)
Il principio dell'ambulatorietà di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo cui l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera soltanto nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore. In quest'ultimo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente dell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei confronti del suo dante causa. (M.Pis.)
Tabelle millesimali - Modifica - Maggioranza qualificata dell'assemblea - Presupposti. ( Cc, articoli 1123, 1136, 1137 e 2697)
In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazione delle stesse è sufficiente, ai sensi dell'articolo 69, delle disposizioni di attuazione del codice civile (nella formulazione ora vigente) la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2, del codice civile, nei soli casi in cui ciò avvenga con funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovvero quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino - mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso di deroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazione della "diversa convenzione" di cui all'articolo 1123, comma 1, del codice civile. (M.Pis.)
CONTABILITÀ E BILANCIO DELLO STATO
Debito pubblico - Buoni Fruttiferi Postali - Titoli di legittimazione - Conseguenze. (Cc, articoli 1339, 2002 e 2697)
I Bfp non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione a termini dell'articolo 2002 del codice civile, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. I singoli Bfp hanno la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione di rimborso, laddove le condizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sono contenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decreti ministeriali, volti a modificare il contenuto del documento e a sostituirsi - per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo 1339 del codice civile - alle originarie condizioni contrattuali. (M.Pis.)
Debito pubblico - Buoni postali fruttiferi - Condizioni di investimento - Mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico - Irrilevanza. (Cc, articoli 1175, 1176, 1339, 2935 e 2941)
In tema di buoni postali fruttiferi emessi da Cassa depositi e prestiti, le condizioni economiche dell'investimento - ivi compresa la durata del titolo - sono determinate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sono oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile; ne consegue che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico non incide né sulla validità dell'operazione né sulla conoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il quale inizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell'articolo 8 del Dm 19 dicembre 2000. Ai fini dell'articolo 2935 del codice civile, infatti, l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione deve derivare da cause giuridiche che ne precludano l'esercizio, restando irrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salvo l'ipotesi di doloso occultamento del debito di cui all'articolo 2941, n. 8, del codice civile. (M.Pis.)
CONTRATTO
Contratti bancari - Conto corrente - Ripetizione dell'indebito - Conto affidato - Onere della prova. (Cc, articoli 1243, 1350 e 2033)
L'onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse operate in un rapporto di conto corrente bancario è in Capo al correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 del codice civile. L'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche l'indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre. (M.Pis.)
Transazione - Mancanza di sottoscrizione di una delle parti - Conseguenze. (Cc, articoli 1333, 1372, 1411 e 1967)
Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali. (M.Pis.)
ENTI LOCALI
Rappresentanza - Comune - Sindaco - Necessità di autorizzazione da parte della giunta - Esclusione. (Dlgs 267/2000, articolo 50; Cpc, articoli 112 e 345)
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, il Sindaco è ex lege rappresentante legale dell'ente ai sensi dell'articolo 50 del Dlgs n. 267 del 2000, sicché, in linea generale, non è richiesta alcuna autorizzazione della Giunta ai fini della proposizione o della resistenza in giudizio; ciò salva restando la diversa opzione che lo statuto comunale, nell'esercizio dell'autonomia normativa di cui all'articolo 6 del Tuel, richieda espressamente una preventiva autorizzazione della Giunta (o una determinazione del dirigente competente), nel qual caso tale atto diviene necessario ai fini della legitimatio ad processum dell'organo titolare della rappresentanza. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Illegittima occupazione da parte della Pa di fondo appartenente a più proprietari - Autonomo diritto al ristoro - Necessità di litisconsorzio - Esclusione. (Cc, articoli 2043 e 2909)
In ipotesi di responsabilità della Pa per occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari, ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile un'ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati; cosicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la Pa ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, a ciò ostando il chiaro disposto dell'articolo 2909 del codice civile, in virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene. (M.Pis.)
Indennità - Terreni non edificabili - Contestazione da parte dell'espropriato - Prova dello sfruttamento del bene a scopi diversi da quello agricolo - Ammissibilità. (Dpr 327/2001, articolo 32; Legge 2359/1865, articolo 40)
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ri creative, chioschi per la vendita di prodotti), ma a condizione che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Ammissione al passivo - Credito da occupazione senza titolo - Protratto successivamente alla dichiarazione di fallimento - Termine di cui all'articolo 111 della legge fallimentare - Decorrenza. (Legge fallimentare, articoli 101 e 111)
Ove il creditore faccia valere un credito da occupazione senza titolo della curatela del fallimento, protrattosi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e la stessa non risulti ancora cessata al momento della proposizione della domanda, non può ritenersi decorso il termine di cui all'articolo 111, quarto comma, della legge fallimentare, alla cui data si consolidano causa petendi e petitum della domanda. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Nullità per vizio del contraddittorio - Effetti nei confronti del socio palese di società di persone. (Legge fallimentare, articoli 51, 64, 67, 147 e 148)
Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone (nella specie Snc), pronunciata ai sensi dell'articolo 147, comma 1, della legge fallimentare, venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore del fallimento della società, ai sensi dell'articolo 147, comma 4, della legge fallimentare gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della società. (M.Pis.)
Ricorso fallimentare - Attrazione della domanda di ammissione al concordato preventivo - Effetti. (Legge fallimentare, articolo 161; Cci, articoli 40 e 44)
Il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15 luglio 2022, abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazione unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo parimenti proposte. (M.Pis.)
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Figli minori - Potestà dei genitori - Atti di straordinaria amministrazione - Transazione - Necessità dell'autorizzazione tutelare - Sussiste. (Cc, articolo 320; DM 55/14, articoli 5,6 e 22)
Ai sensi dell'articolo 320 del codice civile, la rappresentanza dei figli minori spetta ai genitori congiuntamente o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, i quali possono compiere anche disgiuntamente, gli atti di ordinaria amministrazione, mentre l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore. Tra questi può farsi rientrare la transazione avente a oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, per la cui validità è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., potendo lo stesso assumere l'incidenza economica amministrazione. propria dell'atto eccedente l'ordinaria. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ammissibilità e inammissibilità - Esposizione di motivi - Mancanza - Inammissibilità del ricorso per cassazione. (Cpc, articoli 332, 335, 366 e 375)
L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 n. 4 del cpc e nell'articolo 375 del cpc con il riferimento alla "mancanza dei motivi". (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Legittimazione - Qualità di successore - Deduzione e prova - Necessità. (Cpc, articolo 299 e seguenti)
In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Errore di diritto - Specifica dei canoni violati e il punto di scostamento - Necessità. (Cc, articoli 1362, 1363, 1368 e 1371)
La parte che intenda denunciare, con il ricorso per cassazione, un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ma ha l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo invece le censure risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice, anche perché quest'ultima non deve essere necessariamente l'unica astrattamente possibile, ben potendo risultare solo una di quelle plausibili, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Provvedimento sulle richieste istruttorie - Illustrazione della decisività del mezzo di prova - Necessità. (Cpc, articoli 115, 116, 327 e 330)
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del cpc allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Rapporto di lavoro - Certificato medico per il controllo della malattia del lavoratore - Atto pubblico - Certificazione della mancata risposta all'indirizzo indicato - Effetti - Prova contraria - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362, 2697 e 2700)
Il certificato redatto dal medico convenzionato con l'INPS per il controllo della malattia del lavoratore costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto effettivamente attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all'indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l'assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'effettiva presenza del lavoratore presso l'abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso. (M.Pis.)
Retribuzione - Indennità da licenziamento illegittimo - Calcolo - Compensi a carattere occasionale o eccezionale - Esclusione. (Cc, articoli 1181, 1218, 2086, 2119, 2697 e 2725)
Ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto quale parametro dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, devono essere ricompresi non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (M.Pis.)
MANDATO
Rappresentanza - Procura per il compimento di atti - Esaurimento con il compimento dei medesimi - Sussiste. (Cc, articoli 1394, 1722 e 2697)
Il potere di rappresentanza conferito mediante procura per il compimento di uno o più atti individuati, che accedono a un contratto di mandato, si consuma definitivamente con il compimento di tali atti, restando ininfluente la sorte giuridica degli stessi, di talché l'invalidità e l'inefficacia di quest'ultimi non fa rivivere il potere di rappresentanza, pur ove esso acceda a un mandato voluto anche nell'interesse del mandatario. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Riconoscimento del diritto - Dichiarazione di scienza - Rinuncia alla prescrizione - Differenze. (Cc, articoli 979, 2934 e 2937)
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione stessa, avente a oggetto il diritto della controparte; per contro, il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente a oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Interruzione del processo - Difetto del presupposto - Nullità degli atti successivi - Esclusione. (Cpc, articoli 163, 164, 300 e 303)
La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente in difetto del presupposto richiesto dall'articolo 300 del Cpc, come nel caso di dichiarazione di interruzione del giudizio in difetto di valida instaurazione del rapporto processuale con la parte colpita dall'evento interruttivo, non comporta la nullità degli atti successivi del processo che sia stato ritualmente proseguito su impulso di una delle parti, nel rispetto del contraddittorio con le altre. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Immissioni - Limitazioni applicabili anche agli edifici in condominio - Conseguenze. (Cc, articoli 844 e 949)
La disposizione dell'articolo 844 del codice civile, è, del resto, applicabile anche negli edifici in condominio nell'ipotesi in cui un condòmino, nel godimento della propria unità immobiliare o della parti comuni, dia luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condòmini, sebbene, in tale caso, la normale tollerabilità delle immissioni possa valutarsi in relazione alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari, tenuto conto delle destinazioni differenti delle diverse unità immobiliari, a un tempo ad abitazione e a esercizio commerciale, e del criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'articolo 844 citato, il quale impone di graduare le necessità delle parti in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condòmini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali, le esigenze personali di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Osservazioni non effettuate al consulente - Ammissibilità in comparsa conclusionale - Sussiste. (Cpc. articoli 88, 156 e 157)
La mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi - ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate da gli articoli 156 e 157 del Cpc - nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello, ferma ogni valutazione in ordine alla conformità di tale comportamento al dettato di cui all'articolo 88 del Cpc. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Sinistro stradale - Tamponamento tra veicoli in movimento - Responsabilità. (Cc, articoli 2043 e 2054)
Nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'articolo 2054 del codice civile, comma 2, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (M.Pis.)
Sinistro stradale - Veicoli fermi in colonna - Responsabilità in caso di tamponamento. (Cc, articoli 2043 e 2054)
Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. (M.Pis.)


