ARBITRATO

Sezione I, ordinanza 13 settembre 2026 n. 25256 - Pres. Giusti; Rel. Scalia; Ric. C.I.SS.; Controric. C.S.A.

Arbitrato societario - Estensione degli effetti del lodo a tutti i soci - Ammissibilità. (Cpc, articoli 838-bis e 838-ter; Cc, articoli 2615 e 2909)

IL PRINCIPIO

Nell'arbitrato societario regolato dall'articolo 34 del Dlgs 5/03, recepito dagli articoli 838-bis e seguenti del cpc, si deroga al principio secondo il quale la sentenza ha effetto solo tra le parti del giudizio, e il lodo che decide una controversia sociale esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i soci, anche se non hanno materialmente partecipato al procedimento arbitrale. L'estensione al socio del lodo arbitrale è correlata all'esigenza di uniformità e stabilità dell'organizzazione societaria; non sarebbe logicamente ammissibile che una delibera fosse considerata valida per il socio che ha partecipato all'arbitrato e invalida per il socio che ne sia rimasto estraneo.

Nota

La disciplina dell'arbitrato societario, oggi confluita negli articoli 838-bis e 838-ter del cpc per effetto dell'articolo 3, comma 55, del Dlgs n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), opera esclusivamente nell'ambito delle società e si fonda sull'esigenza di assicurare l'interesse unitario del gruppo sociale e la uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale. Tale regime speciale - che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso soci o società non partecipanti al procedimento - non è applicabile ai consorzi ex articolo 2615 del codice civile, nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e non ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria. Ne consegue che, in materia consortile, trovano applicazione i limiti soggettivi del giudicato ex articolo 2909 del codice civile, sicché il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, sentenza 8 settembre 2026 n. 25140 - Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Pm (conf.) Cardino; Ric. T. srl; Controric. S. srl

Difformità e vizi dell'opera - Vizi incidenti sul godimento del bene - Ristrutturazione edilizia - Opere difettose - Responsabilità. (Cc, articoli 1218, 1495, 1669 e 2943)

L'articolo 1669 del codice civile si applica sia alla vendita che all'appalto comprese le opere di ristrutturazione edilizia, ossia, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi vizi incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In particolare, il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile, successivamente alienato, opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente (anche) ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 8 settembre 2026 n. 25138 - Pres. Falaschi; Rel. Mocci; Pm (diff.) Pepe; Ric. C.S. srl; Controric. C.M.S.P.A.S.

In genere - Responsabilità dell'appaltatore - Denuncia di rovina o di gravi difetti nella costruzione - Decorrenza. (Cc, articoli 1230, 1495 e 1669)

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex articolo 1669 del codice civile a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. Tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezioni unite, ordinanza 10 settembre 2026 n. 25218 - Pres. D'Ascola; Rel. Scarpa

Responsabilità - Trattenimento di somme ricevute per conto dell'assistito - Senza consenso - Illecito permanente. (Cpc, articolo 132; Legge 247/12, articolo 36)

La condotta dell'avvocato che trattiene indebitamente oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima, configura un illecito permanente, sicché solo da quando cessa tale condotta inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'articolo 158 del codice penale. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25056 - Pres. Di Marzio; Rel. Caiazzo; Ric. S.C.; Controric. B.M.P.S. spa

Contratto bancario - Intermediazione finanziaria - Illecito commesso dal promotore finanziario e dall'intermediario - Conseguenze. (Cc, articoli 1227, 1832 e 2729)

In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, sentenza 10 settembre 2026 n. 25215 - Pres. Cirillo; Rel. Cortesi; Pm (conf.) Troncone; Ric. S.G.R.; Controric. C.M.

Piano regolatore - Limitazione di cui all'articolo 17 della legge 765/67 - Applicabilità ai Comuni privi di tali piani - Ammissibilità. (Legge 765/67, articolo 17; Cc, articolo 873; Legge 1150/42, articolo 4-quinquies)

Le limitazioni edificatorie dettate dall'articolo 17, comma primo, lett. c) della legge "ponte" n. 765 del 1967 si applicano nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione. La norma in questione è dunque applicabile anche ai Comuni che, privi di tali piani, siano muniti di un piano di ricostruzione, poiché quest'ultimo ha contenuto e finalità diversi da quelli degli strumenti urbanistici ai quali essa espressamente si riferisce; il piano di ricostruzione, infatti, è diretto ad attuare con la maggiore rapidità possibile, e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche, le opere necessarie per la ricostituzione degli aggregati edilizi danneggiati dagli eventi bellici, secondo criteri rispondenti ai dettami di una sana urbanistica. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25029 - Pres. Di Marzio; Rel. Scalia; Ric. G.G.; Int. C. R.

Zone sismiche - Contributi per la ricostruzione o riparazione degli immobili - Trasferimento dell'immobile - Conseguenze. (Legge 464/78, articolo 4-bis; Legge 178/76, articolo 5)

Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici non costituisce una posizione patrimoniale autonoma né ambulatoria, ma un beneficio pubblicistico strettamente correlato al progetto edilizio approvato e alla relativa autorizzazione a costruire; ne consegue che il trasferimento dell'immobile non comporta, di per sé, il trasferimento automatico del contributo, la cui attuazione richiede, piuttosto, una nuova e specifica valutazione tecnico‑amministrativa in relazione all'intervento edilizio effettivamente proposto. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione lavoro, ordinanza 10 settembre 2026 n. 25217 - Pres. Mancino; Rel. Orio; Ric. L.O.; Int. INPS

Esecuzione forzata - Riscossione coattiva a mezzo ruolo - Pignoramento presso terzi - Procedimento stragiudiziale - Sussiste. (Dl 179/12, articolo 16-bis; Dpr 602/73, articolo 72-bis; Cpc, articolo 159-ter)

In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi "esattoriale", previsto dall'articolo 72 bis del Dpr n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, né può essere soggetto all'applicabilità dell'articolo 159-ter delle disposizioni di attuazione del cpc, atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, sentenza 6 settembre 2026 n. 25083 - Pres. Terrusi; Rel. Dongiacomo; Pm (conf.) De Matteis; Ric. B.M.M.C. spa; Controric. F.C.I.A. srl

Fondo di garanzia - Escussione - Surrogazione ex articolo 115 della legge fallimentare - Necessità - Condizioni e limiti. (Legge fallimentare, articoli. 61, 62, 99, 105 e 115; Dlgs 123/98, articolo 9)

Il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l'onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest'ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l'autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l'escussione della garanzia pubblica. (M.Pis.)

GIURISDIZIONE

Sezioni unite, ordinanza 8 settembre 2026 n. 25141 - Pres. D'Ascola; Rel. Federici; Ric. G.A.; Controric. INPS

Difetto di giurisdizione - Eccezione - Ammissibilità finché non si sia formato il giudicato esplicito o implicito - Sussiste. (Regio decreto, 1214/34, articoli 13, 62; Cpc, articolo 37)

Il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 37 del cpc (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezioni unite, ordinanza 8 settembre 2026 n. 25111 - Pres. D'Ascola; Rel. Giudicepietro; Ric. S.I.T.A. S. srl; Controric. R.C.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Eccesso di potere - Motivi attinenti alla giurisdizione - Conseguenze. (Cpc, articoli 345 e 362)

L'eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25046 - Pres. Di Marzio; Rel. Vitrò; Ric. F. srl; Int. F.A.I. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Errore revocatorio - Errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso - Conseguenze. (Cpc, articoli. 366, 391-bis e 395)

Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, del cpc, è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'articolo 366, comma 1, n. 6, del cpc, mentre lo stesso rimedio, ex articolo 391-bis del cpc, è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25081 - Pres. Di Marzio; Rel. Ruggiero; Ric. M.C.M.; Controric. M.I.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mescolanza di mezzi d'impugnazione eterogenei - Inammissibilità. (Cpc, articolo 360)

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 5, del cpc, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'articolo 360 del cpc, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del personal, al fine di decidere successivamente su di esse. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 10 settembre 2026 n. 25187 - Pres. Doronzo; Rel. Caso; Pm (conf.) Orrù; Ric. A.A.; Controric. E.T. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omesso esame di fatto storico decisivo - Vizio ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc - Sussiste. (Cc, articoli 1406, 2112 e 2113)

L'omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 del cpc, comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa". (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 10 settembre 2026 n. 25180 - Pres. Doronzo; Rel. Panariello; Pm (conf.) Sanlorenzo; Ric. T.A.; Controric. I. O. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omissione di pronuncia da parte del giudice di appello sulla tardività dell'appello - Vizio di omessa pronuncia. (Dlgs 149/22, articolo 35; Cpc, articoli 161, 327)

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello. Ciò è diretta conseguenza del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex articolo 161, comma 1, del cpc. E se tale principio - relativo all'onere della necessaria impugnazione, anche incidentale, per evitare la formazione del giudicato interno - vale nel caso di omessa pronunzia, a maggior ragione deve valere nel caso in cui la Corte territoriale ha espressamente esaminato l'eccezione di tardività e l'ha motivatamente rigettata, con conseguente configurabilità della soccombenza della parte che quell'eccezione aveva sollevato. (M.Pis.)

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