PROVE PENALI
Reati fallimentari - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese al curatore da coimputato - Utilizzazione -Condizioni. (Cpp, articoli 187, e 526)
IL PRINCIPIO
È utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 33 della legge fallimentare, purché il dichiarante non si sia sottratto all'esame e controesame chiesto dal difensore dell'imputato (nella specie, trattavasi delle dichiarazioni rese al curatore da un coindagato, poi deceduto, in ordine al ruolo di amministratore di fatto della società fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso, che il giudice di legittimità ha ritenuto pienamente utilizzabili).
A supporto della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, la Corte ne ha valorizzato il ruolo: il curatore fallimentare, infatti, non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche «quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale», dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti «ai fini della gestione della procedura» (cfr. di recente, sezione V, 9 febbraio 2023, Caserta, che, in una vicenda analoga a quella qui esaminata, relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 62, 63, 64, 191, 195 e 526 del Cpp per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, in relazione agli articoli 6 della CEDU, 47, comma 2, e 48 della Carta dei diritti fondamentali della UE, nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione). La Cassazione ha comunque chiarito che le dichiarazioni rese al curatore dal coindagato devono comunque essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del Cpp (cfr. sezione V, 17 aprile 2015, Fiorentino), e che, in ogni caso, è in facoltà dell'imputato e del suo difensore avvalersi del disposto dell'articolo 526 del Cpp, in forza del quale l'utilizzazione delle dichiarazioni è subordinata al fatto che il dichiarante per libera scelta non si sia sottratto all'esame: nella specie, peraltro, la Corte ha escluso la violazione dell'articolo 526 del Cpp, perché l'imputato o il suo difensore non avevano chiesto l'esame del coindagato, e ciò stante la ratio della detta disposizione di garanzia, diretta ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio che, tuttavia, non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste (sezione V, 8 marzo 2017, Corrieri e altri).
REATI CONTRO LA PERSONA
Lesioni personali - Circostanze aggravanti - Perdita della milza - È lesione gravissima. (Cp, articoli 582 e 583, comma 2, numero 3)
IL PRINCIPIO
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'articolo 583, comma 2, numero 3, del Cp, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi. Le funzioni della milza, infatti, sebbene tutte compensabili, tuttavia, non possono ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da diversi organi (la Corte, sul punto, ha accolto il ricorso del procuratore generale che si era doluto delle argomentazioni della corte di appello secondo cui l'asportazione della milza non doveva essere inquadrata come perdita di un organo, ma come indebolimento permanente di un organo, argomentando tale conclusione sul rilievo che la milza non esplica funzioni che in sua assenza verrebbero integralmente perdute o rese enormemente esigue perché anche altre strutture anatomiche sarebbero in grado di svolgere il suo ruolo nel sistema emopoietico-immunitario e reticoloendoteliale).
La giurisprudenza è nel senso che la totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'articolo 583, comma 2, numero 3, del Cp, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi (cfr. sezione V, 5 luglio 2013, Braccini). Nello stesso senso, meno di recente, si è affermato così che la totale perdita della milza costituisce non già indebolimento del sistema reticolo-endoteliale, ma perdita dell'uso di un organo, che integra l'ipotesi di lesione gravissima prevista dall'articolo 583, comma 2, numero 3, del Cp, e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza, sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono tuttavia ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi (sezione V, 4 luglio 1991, Pasqui).
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Circostanze attenuanti - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Parametri di valutazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216 e 219, comma 3)
Il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'articolo 219, comma 3, della legge fallimentare, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti. In altri termini, la speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento.
FISCO
Reati tributari - Omesso versamento di ritenute - Effetti della declaratoria di incostituzionalità. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articoli 10-bis; decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, articolo 7)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022 - con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell'articolo 10 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica -, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Dedotta inutilizzabilità di un elemento di prova - Onere di allegazione e prova di resistenza. (Cpp, articoli 191, 266 e seguenti, 581, 591 e 606)
Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività. (Cpp, articolo 625-bis)
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625-bis del Cpp consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Invece, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'articolo 625 bis del Cpp: infatti, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (cfr. sezioni Unite, 27 marzo 2002, Basile; sezioni Unite, 14 luglio 2011, Corsini; sezioni Unite, 26 marzo 2015, Moroni).
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Omessa motivazione su un motivo di ricorso per cassazione - Rilevanza - Limiti. (Cpp, articolo 625-bis)
L'omessa motivazione in ordine a uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'articolo 625-bis del Cpp, allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del Cpp, decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.
PROVA PENALE
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni – "Server di transito" - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione - Condizioni. (Cpp, articoli 266, 268, comma 3, e 271)
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un cosiddetto "server di transito" (senza decreto autorizzativo motivato ad espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura), nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tale sede.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Autoriciclaggio - Reato presupposto - Accertamento - Condizioni. (Cp, articolo 648 ter.1)
Ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.l del Cp), per la prova del reato presupposto si contrappongono diversi orientamenti all'interno della giurisprudenza di legittimità. A un indirizzo fondato su un approccio per così dire "realistico", soddisfatto dalla semplice presenza di più indici incompatibili con una origine lecita del denaro, se ne contrappone un altro di segno opposto, per così dire "rigorista", per il quale è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali: nella specie, peraltro, relativa a ipotesi di autoriciclaggio, la contestazione conteneva la precisa descrizione dei reati presupposto, risultando in linea anche con l'orientamento più rigoroso.
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffamazione - Diritto di critica - Condizioni - Continenza - Significato. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)
In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, non abbiano adeguati equivalenti e abbiano anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.
Diffamazione - Diritto di critica – Condizioni - Fattispecie - Esposto a ordine professionale. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)
Non integra il delitto di diffamazione l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati da parte del Direttore Generale di un Ateneo, su delibera e previo incarico del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del legale professionista dipendente, preordinato a segnalare violazioni di regole deontologiche nonché condotte minacciose e intimidatorie nei confronti di colleghi dirigenti e funzionari, provocazioni e imposizioni di proprie pretese di ordine economico e professionale, laddove le espressioni adoperate siano strettamente funzionali alla finalità della disapprovazione della condotta e di investire l'organo deputato alla valutazione della correttezza dell'operato del legale, dovendosi in proposito applicare l'esimente del diritto di critica (articolo 51 del Cp).
SOCIETÀ E IMPRESE
Sezione V, sentenza 15 aprile-19 luglio 2024 n. 29608; Pres. Catena; Rel. Guardiano; Pm (conf.) Filippi; Ric. Perciballi
Responsabilità dell'amministratore di fatto - Individuazione del ruolo di amministratore di fatto. (Cc, articolo 2639)
Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento.


