REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Riciclaggio - Condotta materiale - Riciclaggio di denaro. (Cp, articolo 648-bis) Gargiulo; Ric. D'Ambrosio e altri
IL PRINCIPIO
Con riferimento al riciclaggio di denaro, integra il reato qualsiasi "prelievo o trasferimento" di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero "trasferimento" di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito. Mentre, quando il provento del reato è costituito da un assegno, integra il reato la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di provenienza delittuosa, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, "sostituendo", in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, ovvero la "sostituzione" delle somme costituenti il controvalore del titolo, idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
È pacifico che il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo tale da integrare la condotta del reato di riciclaggio (di recente, sezione II, 28 settembre 2022, Paolella: nella specie, il passaggio era stato doppio, essendo transitato il denaro dal conto corrente del marito della ricorrente a quella della ricorrente stessa, che poi aveva effettuato un bonifico a favore di una società estera). Del resto, a supporto di tale conclusione vale la circostanza che integra il reato di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere "difficile l'accertamento" della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato: ciò che è appunto confermato dal dato testuale della norma incriminatrice di cui all'articolo 648-bis del Cp, laddove si attribuisce rilievo anche alla condotta dell'"ostacolare" (cfr. di recente sezione V, 17 aprile 2018, Ratto ed altri]. In altri termini, la tracciabilità delle operazioni compiute di per sé non esclude la configurabilità del riciclaggio, perché per realizzare la condotta di detto reato non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata [cfr. Sezione II, 14 marzo 2019, La Gardenia srl).
REATO
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Calunnia - Imputato - Diritto di difesa - Limiti. (Cp, articoli 51 e 368)
IL PRINCIPIO
In tema di calunnia, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'articolo 384, comma 1, del Cp comporta che nessuna efficacia scriminante può essere riconosciuta all'esercizio del diritto di difesa ex articolo 51, comma 1, prima parte, del Cp nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi ad una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando in maniera specifica e circostanziata terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati.
Costante è l'affermazione secondo cui, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli e in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'articolo 51 del Cp. Al riguardo, dovendosi individuare il limite entro il quale possa ritenersi legittimamente esercitato il diritto di difendersi, tale limite va correttamente individuato nella essenzialità, ineluttabilità e continenza della scelta di contestazione dell'accusa. L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve cioè risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva non potendosi consentire che la condotta difensiva possa spingersi fino alla creazione o simulazione di elementi di conferma dell'accusa mendace (di recente, sezione VI, 20 febbraio 2020, Proc. gen. App. Salerno ed altro in proc. Santoro). In altri termini, commette il reato di calunnia l'imputato che, lungi dal limitarsi ad una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando in maniera specifica e circostanziata terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (di recente, Sezione II, 31 gennaio 2022, De Fedre; Sezione V, 1° giugno 2023, Laruccia).
CRIMINALITÀ
Trasferimento fraudolento di valori- Dolo specifico - Pendenza della procedura per misure di prevenzione - Necessità - Esclusione. (Cp, articolo 512-bis)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Concordato in appello - Decisione - Effetti - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione. (Cpp, articolo 599 bis)
In tema di concordato in appello, il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'articolo 129 del codice di procedura penale, in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599-bis del Cpp; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità), fatta eccezione per il decorso del termine di prescrizione in data precedente alla decisione concordataria. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'articolo 599 bis del Cpp, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Impugnazioni penali - Appello - Forma dell'impugnazione - Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione - Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Ragione - Contenuto . (Cpp, articolo 581, comma 1-ter)
La disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 581 del Cpp, che sanziona a pena di inammissibilità l'impugnazione in caso di mancato contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, non chiarisce se la dichiarazione o elezione debba essere successiva alla sentenza impugnata [come previsto invece espressamente nel caso di imputato assente e come, nondimeno, ritenuto da una parte della giurisprudenza], ma anche a voler ritenere sufficiente una dichiarazione o elezione anteriore alla sentenza impugnata, deve emergere la provenienza sicura dell'atto, nel senso che deve potersi ricondurre con certezza la dichiarazione o elezione all'imputato. In tale prospettiva deve escludersi che possa ritenersi bastevole il generico richiamo del luogo della domiciliazione nell'atto di appello, ove la stessa non sia corroborata e accompagnata dalla firma dell'imputato, giacché quel richiamo, al di là dell'assunzione di responsabilità da parte del legale, non varrebbe comunque a conferire certezza alla domiciliazione fin dal momento della presentazione dell'impugnazione.
INTERNET E INFORMATICA
Sequestro probatorio - Dati informatici - Estrazione di copia dei dati contenuti in uno smartphone -Restituzione dell'apparecchio - Insufficienza - Interesse a proporre riesame - Sussistenza. (Cpp, articoli 253, 254 bis, 258, 324 e 568)
In caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.
Sequestro probatorio - Dati informatici - Principio di proporzione - Contenuto - Effetti sulla motivazione del provvedimento di sequestro. (Cpp, articoli 253 e 254-bis)
In caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della "proporzionalità" della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
PROVA PENALE
Sequestro penale - Decreto di sequestro - Motivazione - Rispetto dei principi di proporzione e di adeguatezza. (Cpp, articoli 253 e 275)
I principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità" previsti dall'articolo 275 del Cpp come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica. Ciò anche in ossequio alle indicazioni della giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (articolo 1, paragrafo 2, del Prot. n. 1 alla Cedu), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato, inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisse un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Riciclaggio e ricettazione - Perfezionamento della condotta - Differenze. (Cp, articoli 648 e 648-bis)
Mentre la ricettazione si perfeziona solo con la consapevole ricezione del bene di provenienza illecita, il riciclaggio ha una condotta complessa che presuppone che l'autore del reato abbia la disponibilità del bene di provenienza illecita - il che ne implica la ricezione -, ma che si perfeziona solo con la "sostituzione" o il "trasferimento" di tale bene, o con il compimento, in relazione allo stesso, di "operazioni che ne ostacolino la provenienza delittuosa". Anche per consumare il riciclaggio, come per la ricettazione è, pertanto, necessario che l'autore riceva i beni di provenienza illecita; tuttavia tale azione passiva" non è sufficiente ad integrare il reato, dato che questo si perfeziona solo con una - indispensabile e successiva azione "attiva", individuabile nella sostituzione del bene, nel suo trasferimento o nel compimento di azioni dissimulatorie.
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Revenge porn - Consenso della vittima alla videoripresa - Irrilevanza. (Cp, articolo 612 ter)
L' articolo 612-ter del Cp, rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice Rosso"), punisce, nel comma 1, la condotta di chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Pertanto, quello che caratterizza la condotta illecita è che la persona offesa, della quale viene violata la sfera più intima che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice, non abbia prestato consenso alla divulgazione delle proprie immagini sessuali a soggetti differenti da quelli con i quali abbia realizzato le immagini o il video a contenuto sessualmente esplicito. Mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto, la circostanza che la vittima abbia prestato il suo consenso a farsi ritrarre o riprendere nel video oggetto di successiva divulgazione, purché il consenso, beninteso, non riguardi anche detta divulgazione.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Revenge porn - Fattispecie incriminate. (Cp, articolo 612-ter)
L'articolo 612 ter del Cp sanziona due fattispecie identiche per condotta (invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate) e oggetto materiale (immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati), ma diverse per presupposto (nel primo caso, aver realizzato o sottratto, nel secondo caso, aver ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video) e per fine (irrilevante, nel primo caso, trovandoci quindi in presenza di fattispecie a dolo generico; essenziale, nel secondo, il "fine di recare nocumento" alla vittima costituendo l'oggetto del dolo specifico).
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Turbata libertà degli incanti - Condotta - Utilizzo di mezzi fraudolenti - Rilevanza - Gara già avviata. (Cp, articolo 353)
Ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, i mezzi fraudolenti cui fa ricorso l'agente devono essere direttamente idonei a incidere sul corretto svolgimento di una gara già avviata, mentre le condotte anteriori a quel momento ordinariamente non sono idonee a ledere il bene dell'effettività della libera concorrenza, se non in termini di "mera potenzialità", che è condizione anteriore a quella di "pericolo".
REATO
Condizioni di procedibilità - Querela - Formalità della querela - Richiesta di punizione del colpevole - Formalità. (Cpp, articolo 336 e seguenti)
Ai fini della validità della querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, restando irrilevante la qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta ed essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. In sostanza, se un soggetto si presenta dinanzi alle autorità preposte per rappresentare fatti che potrebbero costituire reati commessi ai suoi danni chiedendo che le proprie dichiarazioni vengano verbalizzate, già questo è un elemento che, nell'apprezzamento pur riservato al giudice di merito circa la qualificazione dell'atto, induce a ritenere che, al di là della denominazione formale dello stesso, sussiste la volontà di richiedere la punizione del colpevole.


