REATO

Sezione I, sentenza 16 aprile-27 giugno 2024 n. 25449 - Pres. Siani; Rel. Masi; Pm (conf.) Picardi; Ric. X

Concorso di persone nel reato - Concorso anomalo - Condizioni. (Cp, articolo 116)

IL PRINCIPIO

In tema di concorso anomalo ex articolo 116 del Cp la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto. In questa prospettiva, per l'affermazione di responsabilità nel reato diverso e non voluto, commesso dal correo, deve accertarsi la sussistenza di un nesso causale e psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto il reato meno grave e quella del complice, autore del reato più grave, in quanto quest'ultima deve essere stata prevedibile, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale in cui l'azione si è svolta, dovendo escludersi tale nesso qualora l'evento più grave sia dovuto a cause eccezionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base.

Nota

È affermazione pacifica quella secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'articolo 116 del Cp (cosiddetto "concorso anomalo") richiede, innanzitutto, l'adesione di tutti ad un reato concorsualmente voluto ed un evento diverso che costituisce altro reato, voluto e cagionato certamente da uno dei concorrenti nel reato voluto da tutti; si richiede, inoltre, un rapporto di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Occorre, cioè, che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente, come sviluppo logicamente prevedibile e possibile del reato concordato e voluto. Da ciò consegue il fatto che, qualora l'evento diverso, materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato ragionevolmente non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l'obiettivo concordato da tutti, si versa non nell'ipotesi del "concorso anomalo", ma in quella del concorso "pieno", atteso il significativo contributo di rafforzamento "morale" all'azione criminosa dell'autore materiale, "appoggiato" dalla consapevole condotta del concorrente nel reato voluto rispetto alla realizzazione dell'evento diverso materialmente posto in essere dal predetto autore di tale reato. In questa ottica ricostruttiva, è altrettanto pacifico l'assunto secondo cui la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'articolo 116 del Cp può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave, voluto e cagionato da uno dei concorrenti nel reato voluto da tutti, si presenti come "evento atipico", dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità, idoneo ad escludere il nesso di causalità.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione IV, sentenza 12 giugno- 4 luglio 2024 n. 26293 - Pres. Ciampi; Rel. Cappello; Pm (conf.) Casella; Ric. Smi Irrigazione di Antonio Pesola e C. snc

Responsabilità amministrativa degli enti - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Responsabilità dell'ente - Presupposti - Sistematicità della violazione - Necessità - Esclusione. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 25-septies)

IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 200, infatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati e sarebbe eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti le condotte episodiche e occasionali.

Nota

In termini, tra le altre, Sezione IV, 22 settembre 2020, F.lli Cambria spa, nonché Sezione IV, 24 marzo 2021, Rodenghi e altro, dove, in particolare, si è affermato che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 200, infatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati e sarebbe eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti le condotte episodiche e occasionali. In altri termini, l'interesse dell'ente può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, allorché altre evenienze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra tale interesse e la trasgressione, pur se non espressiva di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari (nella specie, da queste premesse, la Corte ha ritenuto correttamente argomentato il giudizio di responsabilità a carico dell'ente, pur a fronte del carattere isolato della trasgressione: risultava che per il collaudo di un carro ponte con l'utilizzo di alcuni fasci di colonne di acciaio da utilizzare come pesi, ma, per la movimentazione di tali fasci, onde evitare il ricorso a ditte esterne adeguatamente attrezzate, si era disposto l'improprio utilizzo di un carrello, già presente in azienda, "a costo zero", ponendo le verificazione dell'incidente durante le manovre di movimentazione)

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 8 marzo-28 giugno 2024 n. 25532 - Pres. Mancuso; Rel. Magi; Pm (diff.) Lignola; Ric. Verdini

Reato continuato - Riconoscimento della continuazione da parte del giudice della esecuzione - Unicità del disegno criminoso - Preventiva deliberazione di un programma per conseguire un determinato fine - Necessità - Indici rivelatori - Individuazione - Fattispecie. (Cp, articolo 81, comma 2; Cpp, articolo 671)

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr. Sezioni unite, 18 maggio 2017, Gargiulo) [nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di reiezione della richiesta tra due condanne per bancarotta, limitandosi a ritenere l'assenza dell'unicità del disegno criminoso, pur riconoscendo che trattavasi di condotte commesse entrambe dal condannato nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito e pur nella obiettiva contiguità temporale delle condotte commesse].

PUBBLICO MINISTERO

Sezione V, sentenza 24 maggio-11 luglio 2024 n. 27697 - Pres. Pezzullo; Rel. Sessa; Pm (parz. conf.) Serrao D'Aquino; Ric. Proc. Rep. Trib. Catanzaro in proc. Galzarano

Accusa penale - Contestazione suppletiva - Contestazione in presenza di reato divenuto improcedibile - Legittimità - Fattispecie. (Cpp, articoli 129 e 517; Cp, articolo 625, numero 7)

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'articolo 85 del decreto citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio; con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; né il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non può rivivere (fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di non doversi procedere ex articolo 129 del Cpp sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, del Cp, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 15 marzo-8 luglio 2024 n. 26919 - Pres. Sabeone; Rel. Brancaccio; Pm (conf.) Giordano; Ric. Confl. comp. in proc. Festinese e altro

Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Trasmissione televisiva - Competenza territoriale. (Cp, articolo 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articolo 13; legge 6 agosto 1990 n. 223, articolo 30; Cpp, articoli 8 e seguenti)

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'articolo 30, comma 5, seconda parte, della legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione e, dunque, ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione).

Sezione V, sentenza 28 maggio-11 luglio 2024 n. 27705 - Pres. Pistorelli; Rel. Belmonte Pm (conf.) Epidendio; Ric. parte civile Albano in proc. Mele

Percosse - Condotta materiale. (Cp, articolo 581)

La fattispecie incriminatrice delle percosse [articolo 581 del Cp] definisce un ambito applicativo nel quale non rientrano tutte le percussioni dell'altrui corpo, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ezione VI, sentenza 23 maggio-3 luglio 2024 n. 26180 - Pres. Fidelbo; Rel. D'Arcangelo; Pm (diff.) Gargiulo; Ric. Romano

Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Condotta sanzionata - Mancata comunicazione di cause di decadenza successiva alla legittima erogazione - Irrilevanza - Fattispecie. (Cp, articolo 316 ter)

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche [articolo 316 ter del Cp] è configurabile a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere l'erogazione di erogazioni pubbliche, ma non invece con riferimento a una dichiarazione veritiera, ma non integrata successivamente dalla comunicazione di sopravvenienza di cause di decadenza (sempre che la stessa non riguardi ulteriori tranches di un rapporto continuativo). La condotta di omessa informazione successiva alla regolare percezione del contributo pubblico, dunque, non integra il reato di cui all'articolo 316 ter del Cp, ma al più il delitto di cui all'articolo 316 bis del Cp, ove si sia in presenza di un'erogazione fondata su un vincolo di destinazione [da queste premesse è stata annullata senza rinvio la condanna per il reato di cui all'articolo 316 ter del Cp pronunciata a carico dell'imputato che risultava avere legittimamente ricevuto l'erogazione, essendosi limitato solo a non comunicare che successivamente erano venute in essere le condizioni per la revoca: tale situazione, secondo la Corte, poteva semmai rilevare, nello specifico, sul piano amministrativo e civile, ma non su quello penale].

Sezione VI, sentenza 23 maggio-11 luglio 2024 n. 27648 - Pres. Fidelbo; Rel. Tondin; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. B.

Peculato - Dipendente dell'AISI - Fattispecie. (Cp, articolo 314)

Commette il reato di peculato il dipendente dell'AISI che si sia appropriato di somme erogate dall'Agenzia per la remunerazione degli informatori.

REATO

Sezione I, sentenza 8 marzo-28 giugno 2024 n. 25532 - Pres. Mancuso; Rel. Magi; Pm (diff.) Lignola; Ric. Verdini

Reato continuato - Unicità del disegno criminoso – Significato - Apprezzamento. (Cp, articolo 81, comma 2)

ignificato - Apprezzamento. (Cp, articolo 81, comma 2)Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'"unicità del disegno criminoso" va intesa come la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale. Infatti, per un verso, l'unicità di disegno criminoso, richiesta dall'articolo 81, comma 2, del Cp, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo, e per altro verso, la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile "programmazione" e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine: la programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico

SENTENZA PENALE

Sezione IV, sentenza 22 marzo-3 luglio 2024 n. 25907 - Pres. Di Salvo; Rel. Cenci; Pm (conf.) NON INDICATO; Ric. Oseghale

Atti - Imputato alloglotta - Traduzione della sentenza - Effetti ai fini del termine per l'impugnazione. (Cpp, articoli 143 e 585)

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un 'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione IV, sentenza 12 giugno-4 luglio 2024 n. 26293 - Pres. Ciampi; Rel. Cappello; Pm (conf.) Casella; Ric. SMI Irrigazione di Antonio Pesola e C. snc

Responsabilità amministrativa degli enti - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Responsabilità dell'ente - Presupposti - Interesse e vantaggio - Contenuto. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, 6 e 25-septies)

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare.

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