ESECUZIONE PENALE

Sezione I, 13 sentenza giugno-19 luglio 2024 n. 29570; Pres. Di Nicola; Russo; Pm (diff.) Tocci; Confl. comp. in proc. Gernone

Giudice competente - Individuazione - Sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità - Rilevanza - Condizioni e limiti. (Cpp, articolo 665, comma 4)

IL PRINCIPIO

Agli effetti di cui all'articolo 665, comma 4, del Cpp, una sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità dell'autore del reato, in cui non venga disposta la applicazione della misura di sicurezza, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione.

Nota

LA NOTAAi fini dell'individuazione del giudice competente per la fase esecutiva, la Cassazione ricostruisce, in parte motiva, il portato della norma dell'articolo 665, comma 4, primo periodo, del Cpp, laddove dispone che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", precisando che, a tal fine, i provvedimenti suscettibili di essere valutati sono non soltanto le sentenze di condanna, ma anche le sentenze di proscioglimento purché suscettibili di essere messe in esecuzione [cfr., in senso conforme, Sezione I, 15 gennaio 2018, Confl. comp. in proc. Antonov: in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione]. E' da escludere, invece, la rilevanza, ai fini della individuazione del giudice competente delle sentenze di proscioglimento che solo in modo ipotetico e virtuale possono determinare l'apertura di un incidente di esecuzione (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli articoli 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, del Cpp), e la cui considerazione, ai fini di cui all'articolo 665, comma 4, del Cpp, si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti. In questa prospettiva, con specifico riguardo alla sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità, il giudice di legittimità ha affermato che la sentenza che prosciolga l'imputato per difetto di imputabilità, ma applichi nei suoi confronti una misura di sicurezza, sia rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente di cui all'articolo 665, comma 4, del Cpp. Il fatto che ad eseguire la misura di sicurezza della libertà vigilata sia la magistratura di sorveglianza non elimina, infatti, la necessità di seguire il criterio discretivo di cui all'articolo 665, comma 4, del Cpp, come dimostra l'iniziativa in materia di esecuzione delle misure di sicurezza comunque affidata al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del Cpp, sia pure ai fini della trasmissione degli atti ex articolo 658 del Cpp al magistrato di sorveglianza. Per converso, ha concluso la Corte, la sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità dell'autore del reato in cui non venga disposta la applicazione della misura di sicurezza non apre alcuna procedura davanti al giudice dell'esecuzione, e neanche impone al pubblico ministero l'iniziativa di cui all'articolo 658 del Cpp, cosicché deve ritenersi che essa non sia idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione ex art 665, comma 4, del Cpp. Da queste premesse, la Corte ha risolto il conflitto ritenendo irrilevante, ai fini della competenza, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, che però era una sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità che non aveva applicata alcuna misura di sicurezza.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 14 febbraio-17 luglio 2024 n. 28941; Pres. Vessichelli; Rel. Brancaccio; Pm (diff.) Loy; Ric. Messina

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Reato di pericolo concreto - Conseguenze. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

IL PRINCIPIO

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la "qualità" del distacco patrimoniale. A tal ultimo riguardo, ai fini dell'apprezzamento dei caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale, assumono rilievo: a) il tempo in cui esso avviene, poiché lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e soprattutto quando l'impresa o la società sono in bonis, l'imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni le destinazioni che ritiene utili alla conservazione del valore del patrimonio sociale nel suo complesso, senza che possa essere esasperato il concetto secondo cui l'atto distrattivo rileva in qualsiasi tempo sia stato commesso precedentemente al fallimento; b) la sua "qualità" oggettiva, e cioè il suo valore economico reale e la sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia che la massa dei creditori, al momento del fallimento, sarà in grado di escutere: l'offesa provocata dal reato non può ridursi infatti tout court al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, implicito in ogni sottrazione di beni, anche di valore modesto, ma deve essere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori.

Nota

LA NOTAIn termini, sulla natura di reato di pericolo concreto della bancarotta patrimoniale prefallimentare, cfr. Sezione V, 24 marzo 2017, Palitta, secondo la quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è, appunto, un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Al riguardo, ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico, si è affermato doversi valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (di recente, Sezione V, 17 maggio 2023, Fallimento Olmetto spa ed altri in proc. Strazza e altri).

IMPUGNAZIONI

Sezione VI, sentenza 23 aprile-29 maggio 2024 n. 21080; Pres. Criscuolo; Rel. Capozzi; Pm (conf.) Lettieri; Ric. X

Impugnazioni penali - Appello - Forma dell'impugnazione - Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione - Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Contenuto. (Cpp, articolo 581, comma 1-ter)

Correttamente l'appello viene dichiarato inammissibile in ragione del disposto dell'articolo 581, comma 1 ter, del Cpp per il mancato contestuale deposito di valida dichiarazione o elezione di domicilio dell'impugnante, non potendosi in senso contrario sostenere che, ai fini della ritualità della dichiarazione o elezione di domicilio, sia bastevole il generico richiamo nell'atto di appello redatto dal difensore del luogo della domiciliazione, ove la stessa non sia corroborata e accompagnata dalla firma dell'imputato.

INDAGINI PRELIMINARI

Sezione I, sentenza 22 marzo-4 giugno 2024 n. 22503; Pres. Di Nicola; Rel. Masi; Pm (diff.) Manuali; Ric. Proc. Rep. Trib. Bolzano in proc. Oberhofer e altro

Atti - Divieto di pubblicazione di atti - Contenuto e limiti- Procedimento archiviato (Cpp, articolo 114; Cp; articolo 684)

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, anche se l'azione penale non viene esercitata, salvi i casi previsti dall'articolo 114, commi 2 bis, 6 e 6 bis, del Cpp, il divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero deve ritenersi caducato, con conseguente esclusione, nel caso di pubblicazione, del reato di cui all'articolo 684 del Cp [in parte motiva, la Corte ha peraltro voluto spiegare la ratio della disciplina di garanzia dettata dall'articolo 114 del Cpp, evidenziando che la pubblicazione di atti relativi ad un processo ancora in fase di indagini preliminari può danneggiare gravemente l'indagine stessa, anche a sfavore dell'indagato, e la pubblicazione di tali atti durante la fase dibattimentale, ma prima del loro disvelamento nelle forme previste dalla legge, e in particolare nel contraddittorio, può incidere sulla terzietà del giudice e il suo libero convincimento, potendo egli essere influenzato dalla presa di conoscenza, per via extraprocessuale, di atti non confluiti nel fascicolo del dibattimento e perciò non utilizzabili per la decisione].

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione IV, sentenza 14 marzo-6 maggio 2024 n. 17679; Pres. Di Salvo; Rel. Mari; Pm (diff.) Ceroni; Ric. Proc. Rep. Trib. Roma in proc. X

Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Aggravante speciale - Condizioni - Fattispecie. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 16 e seguenti; Cp, articolo 590)

In tema di lesioni colpose, ai fini della configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto commesso "con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", rileva, da un lato, la nozione di "luogo di lavoro" e, dall'altro, il significato da attribuire alla violazione delle regole prevenzionali in ambito lavorativo. Sotto il primo profilo, nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. Sotto l'altro profilo, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con "violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in mera occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa. Conseguendone, in quest'ultimo caso, che l'aggravante è ravvisabile anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi [nella specie, la Corte ha condiviso l'assunto del giudice che aveva escluso l'aggravante in relazione ad un infortunio subito dalla persona offesa quale concorrente di una trasmissione televisiva, senza che la vittima fosse inserita nell'organizzazione imprenditoriale, né avesse alcun vincolo di subordinazione, con la conseguenza che l'incidente non si era verificato all'interno di un ambiente lavorativo ma in un contesto in cui il concorrente si cimentava in una prova organizzata a scopo ludico durante la trasmissione in un contesto che non poteva considerarsi come luogo di espletamento di una prestazione di lavoro].

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione V, sentenza 12 aprile-21 maggio 2024 n. 20152; Pres. Pistorelli; Rel. Borrelli; Pm (diff.) Epidendio; Ric. Proc. Rep. Trib. Genova in proc. Amirfeiz

Autoriciclaggio - Condotta materiale - Rapporti con la commissione del reato presupposto. (Cp, articolo 648 ter.1)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 648 ter.1 del Cp, la condotta integrante l'autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto, in quanto il legislatore ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In altri termini, ai fini della configurabilità dell'autoriciclaggio il perfezionamento del delitto presupposto deve necessariamente precedere il momento consumativo del reato di cui all'articolo 648 ter.1 del Cp.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione I, sentenza 9 febbraio-28 giugno 2024 n. 25526; Pres. Casa; Rel. Calaselice; Pm (conf.) Manuali; Ric. X

Tentato omicidio - Prova del dolo. (Cp, articoli 56 e 575)

In tema di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni sull'elemento soggettivo da parte dell'imputato- ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è, dunque, l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato.

Sezione I, sentenza 9 febbraio-28 giugno 2024 n. 25526; Pres. Casa; Rel. Calaselice; Pm (conf.) Manuali; Ric. X

Tentato omicidio - Sussistenza - Unicità del colpo contro la vittima - Irrilevanza. (Cp, articoli 56 e 575)

La mancata inflizione di più colpi non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente [nella specie, il reato è stato ravvisato in presenza dell'inflizione alla vittima di un unico colpo in testa con un segaccio di cm. 57, con lama di cm. 41, dotata di consistente potenzialità lesiva].

REATO

Sezione II, sentenza 3 aprile-24 maggio 2024 n. 20754; Pres. Pellegrino; Rel. Saraco; Pm (conf.) Cuomo; Ric. Lattanzi

Condizioni di procedibilità - Querela - Modalità di deposito presso gli uffici giudiziari - Utilizzo del portale del processo penale telematico - Inestensibilità al deposito presso gli uffici delle forze dell'ordine. (Cpp, articolo 336; decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, articolo 87, comma 6-bis)

Le modalità di deposito della querela sono disciplinate dall'articolo 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, laddove, nello specifico, si prevede che il deposito della querela negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali deve avvenire esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico. Il dettato della norma è però chiaro quando prevede che la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo per supportare la diversa tesi secondo cui il deposito attraverso il processo portale telematico avrebbe una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica [da queste premesse, è stato così escluso che l'obbligo della presentazione tramite il portale del processo penale telematico possa riguardare anche il deposito della querela presso gli uffici delle forze di polizia].

Riproduzione riservata Ⓒ